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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione lavoro
In composizione collegiale, composto dai Magistrati
dott. ssa Silvana Domenica FERRENTINO Presidente
dott. Vincenzo LO FEUDO Giudice
dott.ssa Fedora CAVALCANTI Giudice relatore
Visto l'atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al nr. 3568/2025 del RGL, proposto da
,nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Donata Bergamini (C.F. C.F. 1
in virtù di procura in atti ed elettivamente TO (C.F. C.F. 2
domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, Via Montesanto, 22 avverso l'ordinanza del 04/08/2025, resa dal Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, a definizione del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al RG n. 2024/2025;
vista la memoria di costituzione del NTroparte_1 e, per esso, ין NTroparte_2 (C.F.: P.IVA 1 ), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Stefano Montesano C.F. 3 () e dalla dott.ssa Marica Onda (C.F.
), dipendenti dell'Amministrazione, giusta delega allegata, C.F. 4
domiciliati presso l'U.S.R. Calabria, sito in Catanzaro Lido alla Via Lungomare n. 259;
visto l'atto di intervento spiegato da Parte 2 nato a [...], in data [...],
() e residente in [...], (c.f. C.F. 5
elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Pasquale Rossi, n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ciacco (c.f. C.F. 6 ), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Antonio Ciacco (c.f. C.F. 7
entrambi del Foro di Cosenza giusta procura allegata agli atti;
letti tutti gli atti ed esaminati i documenti di causa,
uditi i procuratori delle parti all'udienza del 22.09.2025; a scioglimento della riserva assunta all'esito della discussione orale;
PREMESSO
Con l'ordinanza reclamata, il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nel definire il giudizio ex art. 700 c.p.c. introdotto dall'odierno reclamante nei confronti del [...]
" previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento ha NTroparte_1
-
― respinto l'istanza cautelare, compensando le spese di lite tra- volontario di Parte 2
tutte le parti.
Parte 1 ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 Con ricorso del 13.08.2025,
terdecies del codice di rito avverso l'ordinanza predetta;
si sono costituiti il [...] NT (qui di seguito, per brevità, o CP 1 ) e Parte 2 NTroparte_1
che nel giudizio di prime cure aveva spiegato atto di intervento volontario al fine di sostenere NT le ragioni del
All'esito della discussione dei procuratori delle parti all'udienza del 22.09.2025, il Collegio ha riservato la decisione.
OSSERVA
In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del reclamo, siccome proposto nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni ex art. 669 terdecies c.p.c.
Ulteriormente, deve ribadirsi l'inammissibilità dell'intervento volontario ex art. 105 c. 2 c.p.c. spiegato da Parte 2 condividendosi le ragioni già esposte nell'ordinanza reclamata cui "
si aggiunge il rilievo per cui l'interveniente non ha spiegato reclamo, nel termine di legge, avverso l'ordinanza in questione nella parte in cui ha giudicato inammissibile il suo intervento.
Il giudice di prime cure ha, condivisibilmente, rilevato che il Pt 2 ha depositato memoria di intervento dopo l'assunzione della causa in riserva, con conseguente superamento del limite ex art. 268 c.p.c. applicabile analogicamente.
Nel presente procedimento risulta costituito tempestivamente ma l'inammissibilità del suo NT intervento adesivo discende dalla carenza di un interesse qualificato, eccepita persino dal le cui ragioni l'interveniente ha dichiarato di voler sostenere.
Invero, valga rilevare che secondo insegnamento risalente e consolidato della SC, in linea astratta, nel procedimento promosso ex art. 700 C.P.C. è ammissibile l'intervento di un terzo, il quale assuma una posizione legittimamente autonoma in relazione alla tutela urgente richiesta, quale soggetto effettivamente pregiudicato dal provvedimento richiesto in virtù di una posizione giuridicamente tutelabile in maniera autonoma, rispetto alla posizione del soggetto nei cui confronti l'ordinanza era stata richiesta (cfr. Cass. n. 2903/1995 e succ. conf.).
Pertanto, la disciplina dell'art. 105 c.p.c. non riguarda solo il processo di cognizione, ma enuncia un principio di più ampia portata, applicabile anche nei giudizi sommari e con funzione cautelare ed anticipatoria. La Suprema Corte, rilevando che l'art. 105 c.p.c. disciplina l'intervento volontario nel processo di cognizione di primo grado - ordinario o semplificato -, ne ha ammesso l'applicabilità nei processi cautelari o sommari (v. Cass. 15 luglio 1987
n. 6241 per l'intervento nel procedimento per convalida di sfratto;
Cass. 26 marzo 1980
n. 1777 per l'intervento in via principale nel giudizio di convalida di sequestro conservativo, del terzo che si afferma titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sulla cosa assoggettata a sequestro, sul presupposto di un pregiudizio che sarebbe derivato dalla futura espropriazione del bene).
Se il provvedimento richiesto ex art. 700 c.p.c. offre una tutela anticipatoria e provvisoria di un assetto di interessi che potrà trovare tutela definitiva nella pronuncia di merito, in via anticipata deve essere consentita anche la difesa del soggetto che detti effetti con immediatezza possa subire. L'unico mezzo con cui il principio di difesa possa avere una tutela coeva e contestuale, da parte dell'effettivo destinatario della tutela richiesta ex art. 700 c.p.c., è l'intervento per cui, insegna la SC, deve, quindi, ammettersi che ogni qual volta un terzo, che il ricorrente non abbia nominato nella richiesta del provvedimento ex art. 700 c.p.c., sia il destinatario effettivo del provvedimento richiesto ed il soggetto che dalla concessione della tutela provvisoria possa subire pregiudizio, al terzo stesso debba riconoscersi la possibilità della tutela immediata della sua posizione giuridica mediante l'intervento, non necessariamente nella seguente causa del merito, ma nello stesso procedimento di urgenza. La attuazione del principio di difesa per i soggetti effettivamente interessati ad una situazione giuridica controversa in via cautelare ed anticipatoria, consente l'interpretazione estensiva della disciplina dell'art. 105 c.p.c..
Pt 2 quale adesivo, Ciò posto, nel caso di specie, dovendo qualificarsi l'intervento del NT sostenendo egli le ragioni del avverso l'istanza cautelare del Pt 1 si osserva che
l'art. 105 c.p.c. dispone al secondo comma, che per spiegare un intervento adesivo in giudizio occorre avervi interesse (art. 100 c.p.c.). A tale proposito la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'interesse richiesto per la legittimazione dell'intervento adesivo dipendente, tendente a far valere le ragioni della parte adiuvata, non può consistere in una utilità di puro fatto, ma deve concretarsi in un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato cioè dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità d'impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato (Cass. nn. 18541/03, 1106/1995,
12758/1993, 5736/1993, 11404/1992, 7769/1990).
Pertanto, l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato.
neppure in questa sede e nonostante laNel caso di specie, l'interveniente non argomenta declaratoria di inammissibilità non oggetto di reclamo- in merito all'asserito diritto al conseguimento della direzione dell'istituto scolastico diretto dal Pt 1 limitandosi ad affermare che, stanti le precedenze di cui fruisce, è titolato ad ambire al conferimento di incarico dirigenziale presso l'istituto scolastico di cui era dirigente il Pt 1
Ma osserva il Collegio che il Pt 2 non allega – né tanto meno offre prova di- circostanze evidenzianti la sua posizione utile al trasferimento per punteggio e precedenze rispetto ad altri
Dirigenti che parimenti aspiravano al trasferimento nella medesima sede scolastica nella procedura di mobilità per l'anno scolastico 2025/26; detto altrimenti, stante l'assenza di ogni allegazione e prova sul punto, lo stesso appare azionare più che altro una mera chance di conseguimento del bene anelato, senza neppure offrire elementi atti far ritenere una probabilità più o meno qualificata dell'ottenimento del risultato (meramente) sperato.
renderebbe la sede vacante eInvero, se la reiezione dell'istanza cautelare del Pt 1
disponibile, non vi è alcuna argomentazione a sostegno dell'apodittica conclusione del Pt_2 secondo cui egli conseguirebbe proprio quella sede scolastica osservandosi che, nel giudizio pendente da lui introdotto avverso il diniego di mobilità, ha richiesto il riconoscimento, in sede di trasferimento a domanda, del diritto soggettivo del ricorrente, quale dirigente scolastico, alla precedenza ex artt 21 e 33 l. 104/1992, ai fini dell'assegnazione della sede di servizio e
NT per la condanna del e delle articolazioni periferiche a disporre l'assegnazione del ricorrente nel comune di Cosenza.
NT Pertanto, la soccombenza del non cagionerebbe alcuna lesione posto che egli non vanta un diritto ad ottenere la mobilità presso la sede scolastica in questione, risultando titolare di un mero interesse di fatto, tale da non legittimare il suo intervento nel procedimento cautelare.
Per tali ragioni, conclusivamente, deve affermarsi l'inammissibilità dell'intervento di Pt 2
[...] . Ciò posto, venendo alla disamina dell'istanza cautelare, si osserva quanto segue.
NT L'odierno reclamante, dipendente del con qualifica - da ultimo – di Dirigente Scolastico,- in servizio presso l' di Cosenza, ha contestato la legittimità del suo NTroparte_4
collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1.9.2025, motivato ai sensi dell'art. 1, co 162 della 1. n. 207/2024 (cfr. provvedimento del D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025).
-Sostiene in sintesi di non aver maturato i requisiti per il collocamento a riposo avuto riguardo alla novella legislativa (legge n. 207/2024, art. 1 comma 162) che ne ha disposto l'innalzamento, invocando a sostegno dell'assunto le circolari del MIM n. 25316 del
31.01.2025 e n. 45357 del 21.02.2025 nonché la circolare 6 febbraio 2025 del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria;
lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 32 del CCNL Area V
Dirigenza Scolastica del 11.04.2006 (violazione dei termini di preavviso) e dell'art. 1, co 257 1.
208/2015 che attribuisce il diritto ad ottenere il trattenimento in servizio per ulteriori due anni scolastici per le finalità connesse alla definizione del progetto internazionale Erasmus+; denuncia, inoltre, la discriminazione in suo danno operata dall'amministrazione scolastica che ha annullato il decreto di collocamento a riposo di dirigente scolastico nella sua stessa situazione fattuale e giuridica;
in punto di periculum in mora, evidenzia la lesione irreparabile del proprio diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa;
chiede, pertanto, in via cautelare, di "ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 con il quale il ha decretato il NTroparte_5
Parte 1 a decorrere dal 01.09.2025; - collocamento a riposo d'ufficio del Dott.
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Dott. Parte 1 ad ottenere il trattenimento in servizio per ulteriori due anni scolastici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 162 e seguenti, della legge n. 207/2024 e dell'art. 1 comma 257 della legge n.
208/2015, ai fini della prosecuzione dell'attività di Dirigente Scolastico e dello svolgimento del progetto internazionale Erasmus+ intrapreso ed in corso di svolgimento E PER
L'EFFETTO ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emettere tutti i provvedimenti diretti ad assicurare al dott. Parte 1 il trattenimento in servizio presso la sede dell'CP 4 NTroparte_4 di Cosenza per gli ulteriori aa.ss. 2025/2026 e
2026/2027, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 162 e seguenti, della legge n. 207/2024 e dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015 ai fini della prosecuzione dell'attività di
Dirigente Scolastico e dello svolgimento del progetto internazionale intrapreso Erasmus+.
Con vittoria di onorari, spese e competenza per le due fasi di giudizio cautelare. NT con diffuse argomentazioni, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, II و
evidenziando che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 207 del 30 dicembre 2024
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 2027), il CP_1 ha emanato delle circolari contenenti indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 1, co. 161-184, della Legge di Bilancio in virtù delle significative modifiche introdotte dal provvedimento legislativo finanziario in materia di trattamenti pensionistici;
che, in particolare, con nota prot. 45357 del 21.02.2025, recante “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Ulteriori indicazioni
CP operative", chiariva, tra gli altri aspetti, che "Per coloro i quali sarà accertato da parte dell' il raggiungimento al 31 dicembre 2024 del requisito della massima anzianità contributiva
(42/41 anni e 10 mesi) in presenza dell'età anagrafica di 65 anni, sulla base dei chiarimenti del
Ministro per la pubblica amministrazione, resteranno confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dall'Amministrazione (collocamenti a riposo d'ufficio)". Di conseguenza, l' NTroparte_5 ricevuti i c.d. flussi CP_6 contenenti l'indicazione dell'anzianità maturata dai dipendenti da collocare in quiescenza, con nota prot. n.
AOODRCAL_12534 del 05.05.2025, notificava al dott. Pt 1 il decreto di cessazione dal servizio con decorrenza 01.09.2025 avendo egli maturato 43 anni, 11 mesi e 12 giorni di contributi e compiuto 65 anni di età, donde la maturazione di entrambi i requisiti per accedere al trattamento di quiescenza (massima anzianità contributiva e requisito anagrafico, 65 anni, quale limite ordinamentale) entro il 31.12.2024, con decorrenza della pensione dal 1.9.2025, come previsto dalla normativa vigente ratione temporis. Ha, inoltre, sostenuto l'inapplicabilità del termine di preavviso ai sensi dell'art. 32 del CCNL di comparto e, quanto, all'invocato diritto al trattenimento in servizio ex art. 1, c. 165, L. n. 207/2024 e ai sensi dell'art. 1, c. 257,
L. n. 208/2015, ne ha evidenziato la contraddittorietà rispetto all'assunto del non aver maturato i requisiti del collocamento a riposo siccome il trattenimento in servizio presuppone, al contrario, il raggiungimento dei requisiti per la messa in quiescenza;
in ogni caso, ha evidenziato che non sussiste un diritto soggettivo del dipendente, dovendo tenersi conto delle esigenze organizzative della P.A. e delle connesse e sottese valutazioni discrezionali.
Infine, quanto alla discriminazione> ex adverso denunciata, ha evidenziato che l'amministrazione scolastica ha doverosamente eseguito la pronuncia del Tribunale di Vibo favorevole al dirigente scolastico indicato in ricorso.
Negata la sussistenza di ragioni di urgenza, concludeva, pertanto, per la conferma dell'ordinanza reclamata ed il favore delle spese di lite. Il Collegio ritiene, quanto alla dedotta violazione del termine di preavviso, che la norma collettiva dell'art. 32 esclude espressamente il preavviso nei casi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 28 comma 1 che è per l'appunto quello che ci occupa (dovendosi, peraltro, rilevare che all'eventuale violazione non sarebbe conseguito certamente il diritto del reclamante alla permanenza in servizio)
e, quanto alla denunciata “discriminazione” ad opera della PA per avere la stessa annullato il provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio di altro dirigente scolastico, che è evidente che la doglianza è del tutto infondata sol che si rilevi che espressamente l'annullamento è disposto in esecuzione di una sentenza e con espressa esclusione che tale esecuzione importi acquiescenza alla stessa, stante la riserva di appello: si è trattato, all'evidenza, di provvedimento dovuto in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (sentenza di primo grado, munita di efficacia esecutiva), si osserva che parte ricorrente senza alcuna gradazione - invoca il trattenimento in servizio presso la sede dell'CP 4 NTroparte_4 di Cosenza per gli ulteriori aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 162 e seguenti, della legge n. 207/2024 e dell'art. 1, comma
257, della legge n. 208/2015.
In particolare, parte ricorrente invoca in suo favore l'istituto del trattenimento in servizio previsto dall'art. 1 comma 257 1. 208/2015, dolendosi del mancato accoglimento della sua istanza, evidenziando di essere legale rappresentate nell'ambito di un progetto didattico internazionale
"Erasmus+” con Francia, Spagna e Repubblica Ceca con durata prevista sino al 31.01.2026 e che rappresenta un accordo internazionale finalizzato allo sviluppo promozione e scambio di percorsi di internazionalizzazione con istituti scolastici di paesi stranieri.
Orbene, premesso che ai sensi del predetto comma 257. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la domanda attorea fondata su tale norma appare incompatibile in termini giuridici ma anche logici con la (medesima) domanda fondata sull'art. 1 comma 162 della legge n. 207/24, trattandosi di istituto presupponente la quiescenza del dipendente (al contempo contrastata dal reclamante).
In ogni caso, per come si evince chiaramente dal tenore della norma in questione, il dipendente ha facoltà di chiedere l'autorizzazione al trattenimento in servizio e a fronte di tale facoltà
- ove l'amministrazione ritenga di autorizzare - la stessa è tenuta a farlo con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni del trattenimento in servizio del dipendente che ne abbia fatto richiesta.
Si tratta pertanto di facoltà discrezionale della P.A. a fronte della quale non è configurabile un diritto soggettivo perfetto del dipendente istante, per come condivisibilmente già affermato dal giudice di prime cure.
Ciò posto, in merito all'interpretazione dell'art. 1 comma 162 della legge 207/2024, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), pubblicata su GU n. 305 del 31.12.2024, entrata in vigore il 1.1.2025, stanti le posizioni difensive contrastanti tra le parti, osserva il Collegio che, nell'assenza nella norma in rilievo dell'indicazione temporale del passaggio dal previgente al nuovo limite ordinamentale, sia maggiormente condivisibile la tesi del CP 1 in punto di irretroattività della normativa, secondo il principio generale secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 preleggi).
La difesa attorea non prende posizione difensiva su tale fondamentale aspetto, fondando sostanzialmente il ricorso su varie circolari emanate dal MIM e dalla Funzione pubblica ma osserva il Collegio che, come noto, le circolari ministeriali sono atti interni della pubblica amministrazione, destinati ad indirizzare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, pertanto, non hanno efficacia vincolante, nè possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all' amministrazione, neppure ai fini dell'interpretazione delle norme di legge.
Le circolari ministeriali più volte richiamate dalla parte reclamante sono atti interni della pubblica amministrazione ma non possono far sorgere alcun diritto soggettivo a favore di privati, né sono vincolanti per il giudice, specie se in contrasto con norme di legge (cfr Cass. n. 14619\00, Cass. n.
21461\07).
Occorre pertanto prendere le mosse dall'art. 24 comma 4 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011 che, nel testo vigente fino al 31.12.2024, prevedeva: "Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità".
Tale norma è stata successivamente oggetto di interpretazione per mezzo dell'art. 2 comma 5 D.L.
101/2013 conv. in L. 125/2013 che, nella vigenza perdurata fino al 31.12.2024, prevedeva:
"L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non
è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Su tale quadro normativo è intervenuta, con entrata in vigore dal 1.1.2025, la legge 30.12.2024 n.
207 (Legge di Bilancio 2025) che all'art. 1 comma 162 ha previsto: "All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio
2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo».
L'art. 1 comma 163 della predetta L. 207/2024 ha poi altresì previsto che: "Il comma 5 dell'articolo
2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, è abrogato".
Alla luce della normativa sopra richiamata può così sintetizzarsi il regime per il collocamento a riposo dei lavoratori dipendenti: fino al 31.12.2024 per tali lavoratori vigevano due modalità di uscita dal mondo del lavoro ovvero con pensione di anzianità (legata al doppio requisito anagrafico dei 65 anni di età e contributivo fissato in 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) o con pensione di vecchiaia legata al compimento della età anagrafica fissata dalla legge come limite massimo per la permanenza in servizio. Il cit. art. 24 al comma 6 fissava quale limite ordinamentale ai fini del collocamento a riposo con pensione di vecchiaia l'età anagrafica di 67 anni con una contribuzione minima di 20 anni.
In base poi al cit. art. 2 comma 5 D.L. 101/2013 conv. in L. 125/13 (vigente fino al 31.12.2024), i lavoratori o le lavoratrici pubbliche che a 65 anni avessero raggiunto il requisito contributivo massimo utile a pensione (42/41 anni e 10 mesi di servizio) sarebbero stati obbligatoriamente collocati a riposo di ufficio a prescindere dalla loro volontà di proseguire nell'impiego.
Con l'introduzione da parte della Legge di Bilancio 2025 della nuova disciplina in materia di limiti ordinamentali per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici è stato disposto, con decorrenza dal 1.1.2025, l'innalzamento dei limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dell'art. 24 D.L. 201/2011 conv. in L. 2014/2011 e in aggiunta a tale previsione, con l'abrogazione dell'art. 2 comma 5 del D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013, è venuto meno, a partire dal 1.1.2025,
l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di collocare a riposo i propri dipendenti al compimento dei 65 anni di età avendo gli stessi, a tale data, maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico anticipato (e dunque 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).
Per converso deve dunque affermarsi che, fino al 31.12.2024 (ovvero nella vigenza della precedente versione dell'art. 24 comma 4 del D.L. 201/2011 e dell'art. 2 comma 5 del D.L. 101/2013), vigeva l'obbligo normativo per le Pubbliche Amministrazioni del collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti in possesso, entro la predetta data del 31.12.2024, dei predetti requisiti per la pensione di anzianità.
Tanto considerato, occorre evidenziare che il principio “tempus regit actum" in ambito pensionistico comporta che i requisiti e le regole per la pensione sono quelli in vigore quando si verificano le condizioni per il pensionamento, ovvero il raggiungimento dell'età e il possesso dei contributi necessari. In altri termini, se per un lavoratore risultano soddisfatti i requisiti per la pensione secondo le leggi di un determinato periodo, quegli stessi requisiti e regole si applicheranno anche se le leggi cambiano successivamente salvo eccezioni e interpretazioni che possono portare a diverse applicazioni del principio ravvisabili nelle ipotesi di modifiche retroattive o di situazioni complesse che coinvolgono periodi di transizione (v. sul punto Cass. 29768/2024).
Sotto tale ultimo profilo si rammenta che il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c., implica che, come regola generale, la legge non ha efficacia retroattiva disponendo "per l'avvenire”. Si tratta di un principio direttivo che, in quanto privo di rango costituzionale, può essere discrezionalmente derogato dal legislatore statale che può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato entro determinati confini temporali o per particolari situazioni. La retroattività deve essere sancita espressamente dal legislatore o, comunque, ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma: in mancanza la legge dovrà considerarsi irretroattiva secondo la regola generale disposta dall'Ordinamento.
Occorre infine considerare che, come affermato dalla Corte di Cassazione, l'art. 97 Cost. impone che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salve le ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente ed, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione, sicché “la comunicazione di risoluzione del rapporto non ha natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento, restando perciò esclusa qualsiasi rilevanza esterna della stessa" (Cass. n. 26377/2008,
Cass. 34703/2021 e negli stessi termini quanto all'automaticità della risoluzione Cass. 4355/2005;
Cass. 14628/2010; Cass. 11008/2020); sotto tale profilo, pertanto, è infondato l'assunto attoreo che sostiene che la nuova normativa trova applicazione siccome il provvedimento dell'amministrazione scolastico è stato adottato dopo il 1.1.2025.
Occorre evidenziare che il principio “tempus regit actum", canonizzato ai fini dell'interpretazione della legge, nell'art. 11 prel. c.c. (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 26877 del 2011) in base al quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, comporta che in materia pensionistica si applicano le regole vigenti al momento del pensionamento (cfr in tal senso Cass.
9998/2009).
A ben vedere, la materia previdenziale è esposta nel tempo a diverse e nuove scelte del Legislatore quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo, alla maturazione dei requisiti minimi contributivi e di anzianità, all'entità del trattamento pensionistico stesso, alla decorrenza di quest'ultimo secondo il cd regime delle “finestre”, in relazione alle disponibilità di risorse finanziarie che si riflettono sul contenimento della spesa pubblica nel settore della previdenza ed alla generale situazione economica del Paese. Non è, quindi, nemmeno interdetta - nei limiti di parametri di ragionevolezza
- l'emanazione di disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina di rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritto soggettivi perfetti (cfr ex multis Corte Costituzionale
n. 324/1999; n. 409/1995; n. 417/1996; cfr anche Consiglio di Stato sez. VI, 22/02/2010, n.1006).
Tenuto conto della richiamata normativa contrattuale e del principio del tempus regit actum, la disamina del Collegio si sposta dunque sulla verifica del possesso da parte del Pt 1 entro il
31.12.2024, dei "requisiti per il diritto a pensione" e sulla natura del provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'Amministrazione convenuta.
In relazione a tale ultimo aspetto, rileva richiamare l'orientamento consolidato della Corte regolatrice secondo cui "In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego, la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista per il lavoro pubblico sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, avviene in via automatica, non avendo la comunicazione di risoluzione del rapporto natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento, restando perciò esclusa qualsiasi rilevanza esterna della stessa.
In virtù della specialità del rapporto di impiego pubblico non si applica la regola generale del lavoro subordinato privato che, in forza del principio della tipicità e tassatività delle cause di estinzione del rapporto, esclude risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero in coincidenza con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva (cfr ex plurimis Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14236 del 05/05/2022).
Ciò in quanto l'art. 97 Cost. impone che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salve le ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente ed, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione (cfr anche Cass. n. 26377/2008;
Cass. n. 14628/2010; Cass. n. 11008/2020).
Pertanto, non può assumere rilievo il fatto che il provvedimento di collocamento a riposo della odierna parte reclamante non fosse stato adottato entro il 31.12.2024. Le stesse circolari ministeriali più volte richiamate dalla reclamante sono atti interni della pubblica amministrazione ma non possono far sorgere alcun diritto soggettivo a favore di privati, né sono vincolanti per il giudice, specie se in contrasto con norme di legge (cfr Cass. n. 14619\00, Cass. n. 21461\07).
Evidenzia, tuttavia, il Collegio la seguente peculiarità che caratterizza il collocamento a riposo del personale scolastico, ritenendo tale peculiarità dirimente ai fini della risoluzione della controversia al vaglio, per come condivisibilmente ritenuto anche dal Tribunale di Salerno (ord. del 31.7.2025, est. Dott.ssa Petrosino) che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Invero, quanto invece alla individuazione delle regole vigenti al momento del pensionamento del
Pt 1 è necessario premettere che, nel comparto scuola, il DPR n. 351/98 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59) stabilisce, per esigenze di continuità didattica, una sfasatura tra data di maturazione dei requisiti di età e contribuzione e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell'anno scolastico, ossia il 31.8.2025 nel caso di specie.
L'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 101 del 2001, contenente Regolamento recante norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, sulla semplificazione in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola>>, nel testo in vigore dal 20 aprile 2001, nell'integrare l'art. 1 del d.P.R. n. 351 del 1998, contenente il
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59>>, ha previsto, all'art. 1, comma 1, che «All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 è anteposto il seguente: "01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione".
In termini conformi, l'art. 28 del CCNL di comparto, al comma 1, dispone che La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65 anno di età, la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età.
Pertanto, il dipendente - pur avendo maturato i requisiti di età e contribuzione entro il 31.12
(31.12.2024, come nel caso che ci occupa) - deve aspettare, nell'ottica della continuità didattica, la fine dell'anno scolastico che termina il 31.8 e da tale momento decorre il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età (cfr. Cass. 34605/2024 "Il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età del personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal 1° settembre dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età".).
Ebbene, ogni qualvolta vi è una separazione tra maturazione del requisito contributivo (e di età) e tempo di decorrenza del trattamento pensionistico, per orientamento consolidato della Corte regolatrice, “il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l'accesso al trattamento pensionistico" (cfr ex plurimis Cass. 24 agosto 2007, n. 18041; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16532 del 06/08/2015; Cass. 15078/2017; Cass. 26 giugno 2017, n. 15879; Cass. 25075/2023).
Trattasi di un principio richiamato anche dalla Consulta (cfr Corte Cost. 177/2019).
E' stato dunque affermato che la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle cd. "finestre" integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto, che l'assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e contribuzione e presentato la relativa domanda.
Né rileva in contrario che l'assicurato avesse maturato già prima della prevista decorrenza del trattamento pensionistico i requisiti contributivi e di età utili ai fini della pensione, "giacché la disciplina propria di quest'ultima non può individuarsi che con riferimento al tempo in cui l'assicurato viene in possesso di tutti i requisiti di legge, ivi compresa la c.d. "finestra" riservatagli dal legislatore" (cfr in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 16532 del 06/08/2015).
Quell'ulteriore tempo d'attesa previsto affinchè decorra il trattamento pensionistico si atteggia come elemento costitutivo del diritto a pensione, andando, dunque, a definire il nucleo della fattispecie costitutiva del diritto. La decorrenza è dunque “requisito per il diritto a pensione".
La Suprema Corte ha chiarito che "Se separazione sussiste (in quanto normativamente disposto) fra requisito contributivo-età e tempo di decorrenza, ciò avviene in quanto (non essendo giustificabile la decorrenza del diritto alla pensione di anzianità da un tempo posteriore al perfezionamento del diritto stesso) la legge ritiene che il requisito contributivo non sia sufficiente per la sussistenza del diritto, ed esige il decorso d'un ulteriore periodo di tempo" (cfr. Cass. 18041/2007 cit.).
In tal modo, il momento di perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità diventa il momento in cui questo tempo è decorso, costituito dalla data di decorrenza.
E questa volontà normativa (per cui il tempo è elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità) ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione (per la pensione di anzianità) dell'età anagrafica. Solo il suo completo trascorrere conduce al perfezionamento del diritto fra requisito contributivo e tempo di decorrenza.
Tali coordinate ermeneutiche possono trovare applicazione anche alla fattispecie che ci occupa in cui il Dirigente Scolastico Pt 1 nato il [...], ha compiuto 65 anni di età il 21.11.2024, a tale data era in possesso di 42 anni e 10 mesi di contributi, pertanto, indubbiamente al 31.12.2024 aveva già maturato i requisiti di età e di contribuzione (per come condivisibilmente rilevato dal
CP_1 ), ma, per i rilievi che precedono, non ancora il suo “diritto a pensione", essendo fissata al
31.08.2025 dunque, nella vigenza della nuova normativa - la maturazione dell'ulteriore requisito
-
normativamente previsto, ossia il tempo di decorrenza.
L'innalzamento dei limiti ordinamentali disposto dall'art. 1 comma 162 della L. 207/2024 è dunque applicabile al reclamante in quanto la predetta normativa è entrata in vigore dall'1.1.2025 prima del maturare di tutti “i requisiti per il diritto a pensione” (di cui parla l'art. 2 comma 5 D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013) normativamente previsti, tra cui come visto - rientra la "data di decorrenza" del trattamento pensionistico, essendo quindi irrilevante, per l'insorgenza di siffatto diritto, che l'assicurato abbia, prima del predetto momento, maturato i requisiti di età e di contribuzione (in tal senso, Tribunale di Salerno, ord. cit.).
E ciò non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento tra lavoratori subordinati, se non quella, come detto alle legittima, dovuta al "tempus regit actum" (cfr Cass. sent. n. 3765/2008), ossia regole vigenti al momento del pensionamento.
Né si pone un problema di applicazione retroattiva della nuova normativa perché le nuove disposizioni non incidono sui trattamenti pensionistici già liquidati (cfr in tal senso Cass. 9998/2009 NT cit.). E' fondato l'assunto del in punto di irretroattività della novella legislativa, ma occorre considerare che il perfezionamento della complessa fattispecie costitutiva del “diritto a pensione” si
è verificato dopo il 1.1.2025 e, quindi, nella vigenza della nuova normativa.
Ne deriva la sussistenza del fumus boni iuris stante la non conformità a legge del decreto n. D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 di collocamento in quiescenza del Pt 1 con decorrenza dal
1.9.2025, sia pure per ragioni non dedotte in ricorso ma che il Collegio ha esaminato trattandosi di vaglio meramente giuridico sulla base dei fatti allegati e risultanti dagli atti.
Quanto al periculum in mora si precisa quanto segue. È noto, a ben vedere, che l'irreparabilità del pregiudizio sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfera personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, la cui tutela presupponga l'immediatezza dell'intervento; laddove siano, invece, in discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e dimostrato che la semplice riparazione economica potrebbe non consentire il recupero dell'integrità dei predetti valori primari.
Occorre, pertanto, adottare una valutazione caso per caso del periculum che va ravvisato sia nei casi in cui la situazione giuridica soggettiva non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
È dunque indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro: di talchè chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di cui si discorre, ritiene il Collegio sussistente il requisito del periculum in mora in quanto già alla data odierna è decorso il termine indicato dall'amministrazione scolastico come cessazione dal servizio (31/8/2025) con conseguenziale compromissione irreparabile del “diritto al lavoro” non risarcibile per equivalente. Invero, viene in rilievo il diritto alla estrinsecazione della propria personalità attraverso lo svolgimento dell'attività lavorativa privo di connotazione patrimoniale, siccome afferente alla sfera propriamente personale ed esistenziale - che verrebbe irreversibilmente pregiudicato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, dunque, il reclamo va accolto con declaratoria del diritto di Parte 1 a permanere in servizio fino al compimento del 67 anno di età.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione, il suo obiettivo grado di complessità e difficoltà interpretativa, tale da determinare l'esito difforme dei due giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa ed eccezione disattesa:
1) previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento di Parte 2 accoglie "
il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, dichiara il diritto di Parte 1 a permanere in servizio fino al compimento del 67 anno di età.
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Si dispone la comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria.
Cosenza, 24 settembre 2025
Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Silvana D. FERRENTINO
Il Giudice estensore
Dott.ssa Fedora CAVALCANTI
Sezione lavoro
In composizione collegiale, composto dai Magistrati
dott. ssa Silvana Domenica FERRENTINO Presidente
dott. Vincenzo LO FEUDO Giudice
dott.ssa Fedora CAVALCANTI Giudice relatore
Visto l'atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al nr. 3568/2025 del RGL, proposto da
,nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Donata Bergamini (C.F. C.F. 1
in virtù di procura in atti ed elettivamente TO (C.F. C.F. 2
domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, Via Montesanto, 22 avverso l'ordinanza del 04/08/2025, resa dal Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, a definizione del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al RG n. 2024/2025;
vista la memoria di costituzione del NTroparte_1 e, per esso, ין NTroparte_2 (C.F.: P.IVA 1 ), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Stefano Montesano C.F. 3 () e dalla dott.ssa Marica Onda (C.F.
), dipendenti dell'Amministrazione, giusta delega allegata, C.F. 4
domiciliati presso l'U.S.R. Calabria, sito in Catanzaro Lido alla Via Lungomare n. 259;
visto l'atto di intervento spiegato da Parte 2 nato a [...], in data [...],
() e residente in [...], (c.f. C.F. 5
elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Pasquale Rossi, n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ciacco (c.f. C.F. 6 ), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Antonio Ciacco (c.f. C.F. 7
entrambi del Foro di Cosenza giusta procura allegata agli atti;
letti tutti gli atti ed esaminati i documenti di causa,
uditi i procuratori delle parti all'udienza del 22.09.2025; a scioglimento della riserva assunta all'esito della discussione orale;
PREMESSO
Con l'ordinanza reclamata, il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nel definire il giudizio ex art. 700 c.p.c. introdotto dall'odierno reclamante nei confronti del [...]
" previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento ha NTroparte_1
-
― respinto l'istanza cautelare, compensando le spese di lite tra- volontario di Parte 2
tutte le parti.
Parte 1 ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 Con ricorso del 13.08.2025,
terdecies del codice di rito avverso l'ordinanza predetta;
si sono costituiti il [...] NT (qui di seguito, per brevità, o CP 1 ) e Parte 2 NTroparte_1
che nel giudizio di prime cure aveva spiegato atto di intervento volontario al fine di sostenere NT le ragioni del
All'esito della discussione dei procuratori delle parti all'udienza del 22.09.2025, il Collegio ha riservato la decisione.
OSSERVA
In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del reclamo, siccome proposto nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni ex art. 669 terdecies c.p.c.
Ulteriormente, deve ribadirsi l'inammissibilità dell'intervento volontario ex art. 105 c. 2 c.p.c. spiegato da Parte 2 condividendosi le ragioni già esposte nell'ordinanza reclamata cui "
si aggiunge il rilievo per cui l'interveniente non ha spiegato reclamo, nel termine di legge, avverso l'ordinanza in questione nella parte in cui ha giudicato inammissibile il suo intervento.
Il giudice di prime cure ha, condivisibilmente, rilevato che il Pt 2 ha depositato memoria di intervento dopo l'assunzione della causa in riserva, con conseguente superamento del limite ex art. 268 c.p.c. applicabile analogicamente.
Nel presente procedimento risulta costituito tempestivamente ma l'inammissibilità del suo NT intervento adesivo discende dalla carenza di un interesse qualificato, eccepita persino dal le cui ragioni l'interveniente ha dichiarato di voler sostenere.
Invero, valga rilevare che secondo insegnamento risalente e consolidato della SC, in linea astratta, nel procedimento promosso ex art. 700 C.P.C. è ammissibile l'intervento di un terzo, il quale assuma una posizione legittimamente autonoma in relazione alla tutela urgente richiesta, quale soggetto effettivamente pregiudicato dal provvedimento richiesto in virtù di una posizione giuridicamente tutelabile in maniera autonoma, rispetto alla posizione del soggetto nei cui confronti l'ordinanza era stata richiesta (cfr. Cass. n. 2903/1995 e succ. conf.).
Pertanto, la disciplina dell'art. 105 c.p.c. non riguarda solo il processo di cognizione, ma enuncia un principio di più ampia portata, applicabile anche nei giudizi sommari e con funzione cautelare ed anticipatoria. La Suprema Corte, rilevando che l'art. 105 c.p.c. disciplina l'intervento volontario nel processo di cognizione di primo grado - ordinario o semplificato -, ne ha ammesso l'applicabilità nei processi cautelari o sommari (v. Cass. 15 luglio 1987
n. 6241 per l'intervento nel procedimento per convalida di sfratto;
Cass. 26 marzo 1980
n. 1777 per l'intervento in via principale nel giudizio di convalida di sequestro conservativo, del terzo che si afferma titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sulla cosa assoggettata a sequestro, sul presupposto di un pregiudizio che sarebbe derivato dalla futura espropriazione del bene).
Se il provvedimento richiesto ex art. 700 c.p.c. offre una tutela anticipatoria e provvisoria di un assetto di interessi che potrà trovare tutela definitiva nella pronuncia di merito, in via anticipata deve essere consentita anche la difesa del soggetto che detti effetti con immediatezza possa subire. L'unico mezzo con cui il principio di difesa possa avere una tutela coeva e contestuale, da parte dell'effettivo destinatario della tutela richiesta ex art. 700 c.p.c., è l'intervento per cui, insegna la SC, deve, quindi, ammettersi che ogni qual volta un terzo, che il ricorrente non abbia nominato nella richiesta del provvedimento ex art. 700 c.p.c., sia il destinatario effettivo del provvedimento richiesto ed il soggetto che dalla concessione della tutela provvisoria possa subire pregiudizio, al terzo stesso debba riconoscersi la possibilità della tutela immediata della sua posizione giuridica mediante l'intervento, non necessariamente nella seguente causa del merito, ma nello stesso procedimento di urgenza. La attuazione del principio di difesa per i soggetti effettivamente interessati ad una situazione giuridica controversa in via cautelare ed anticipatoria, consente l'interpretazione estensiva della disciplina dell'art. 105 c.p.c..
Pt 2 quale adesivo, Ciò posto, nel caso di specie, dovendo qualificarsi l'intervento del NT sostenendo egli le ragioni del avverso l'istanza cautelare del Pt 1 si osserva che
l'art. 105 c.p.c. dispone al secondo comma, che per spiegare un intervento adesivo in giudizio occorre avervi interesse (art. 100 c.p.c.). A tale proposito la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'interesse richiesto per la legittimazione dell'intervento adesivo dipendente, tendente a far valere le ragioni della parte adiuvata, non può consistere in una utilità di puro fatto, ma deve concretarsi in un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato cioè dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità d'impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato (Cass. nn. 18541/03, 1106/1995,
12758/1993, 5736/1993, 11404/1992, 7769/1990).
Pertanto, l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato.
neppure in questa sede e nonostante laNel caso di specie, l'interveniente non argomenta declaratoria di inammissibilità non oggetto di reclamo- in merito all'asserito diritto al conseguimento della direzione dell'istituto scolastico diretto dal Pt 1 limitandosi ad affermare che, stanti le precedenze di cui fruisce, è titolato ad ambire al conferimento di incarico dirigenziale presso l'istituto scolastico di cui era dirigente il Pt 1
Ma osserva il Collegio che il Pt 2 non allega – né tanto meno offre prova di- circostanze evidenzianti la sua posizione utile al trasferimento per punteggio e precedenze rispetto ad altri
Dirigenti che parimenti aspiravano al trasferimento nella medesima sede scolastica nella procedura di mobilità per l'anno scolastico 2025/26; detto altrimenti, stante l'assenza di ogni allegazione e prova sul punto, lo stesso appare azionare più che altro una mera chance di conseguimento del bene anelato, senza neppure offrire elementi atti far ritenere una probabilità più o meno qualificata dell'ottenimento del risultato (meramente) sperato.
renderebbe la sede vacante eInvero, se la reiezione dell'istanza cautelare del Pt 1
disponibile, non vi è alcuna argomentazione a sostegno dell'apodittica conclusione del Pt_2 secondo cui egli conseguirebbe proprio quella sede scolastica osservandosi che, nel giudizio pendente da lui introdotto avverso il diniego di mobilità, ha richiesto il riconoscimento, in sede di trasferimento a domanda, del diritto soggettivo del ricorrente, quale dirigente scolastico, alla precedenza ex artt 21 e 33 l. 104/1992, ai fini dell'assegnazione della sede di servizio e
NT per la condanna del e delle articolazioni periferiche a disporre l'assegnazione del ricorrente nel comune di Cosenza.
NT Pertanto, la soccombenza del non cagionerebbe alcuna lesione posto che egli non vanta un diritto ad ottenere la mobilità presso la sede scolastica in questione, risultando titolare di un mero interesse di fatto, tale da non legittimare il suo intervento nel procedimento cautelare.
Per tali ragioni, conclusivamente, deve affermarsi l'inammissibilità dell'intervento di Pt 2
[...] . Ciò posto, venendo alla disamina dell'istanza cautelare, si osserva quanto segue.
NT L'odierno reclamante, dipendente del con qualifica - da ultimo – di Dirigente Scolastico,- in servizio presso l' di Cosenza, ha contestato la legittimità del suo NTroparte_4
collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1.9.2025, motivato ai sensi dell'art. 1, co 162 della 1. n. 207/2024 (cfr. provvedimento del D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025).
-Sostiene in sintesi di non aver maturato i requisiti per il collocamento a riposo avuto riguardo alla novella legislativa (legge n. 207/2024, art. 1 comma 162) che ne ha disposto l'innalzamento, invocando a sostegno dell'assunto le circolari del MIM n. 25316 del
31.01.2025 e n. 45357 del 21.02.2025 nonché la circolare 6 febbraio 2025 del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria;
lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 32 del CCNL Area V
Dirigenza Scolastica del 11.04.2006 (violazione dei termini di preavviso) e dell'art. 1, co 257 1.
208/2015 che attribuisce il diritto ad ottenere il trattenimento in servizio per ulteriori due anni scolastici per le finalità connesse alla definizione del progetto internazionale Erasmus+; denuncia, inoltre, la discriminazione in suo danno operata dall'amministrazione scolastica che ha annullato il decreto di collocamento a riposo di dirigente scolastico nella sua stessa situazione fattuale e giuridica;
in punto di periculum in mora, evidenzia la lesione irreparabile del proprio diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa;
chiede, pertanto, in via cautelare, di "ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 con il quale il ha decretato il NTroparte_5
Parte 1 a decorrere dal 01.09.2025; - collocamento a riposo d'ufficio del Dott.
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Dott. Parte 1 ad ottenere il trattenimento in servizio per ulteriori due anni scolastici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 162 e seguenti, della legge n. 207/2024 e dell'art. 1 comma 257 della legge n.
208/2015, ai fini della prosecuzione dell'attività di Dirigente Scolastico e dello svolgimento del progetto internazionale Erasmus+ intrapreso ed in corso di svolgimento E PER
L'EFFETTO ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emettere tutti i provvedimenti diretti ad assicurare al dott. Parte 1 il trattenimento in servizio presso la sede dell'CP 4 NTroparte_4 di Cosenza per gli ulteriori aa.ss. 2025/2026 e
2026/2027, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 162 e seguenti, della legge n. 207/2024 e dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015 ai fini della prosecuzione dell'attività di
Dirigente Scolastico e dello svolgimento del progetto internazionale intrapreso Erasmus+.
Con vittoria di onorari, spese e competenza per le due fasi di giudizio cautelare. NT con diffuse argomentazioni, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, II و
evidenziando che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 207 del 30 dicembre 2024
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 2027), il CP_1 ha emanato delle circolari contenenti indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 1, co. 161-184, della Legge di Bilancio in virtù delle significative modifiche introdotte dal provvedimento legislativo finanziario in materia di trattamenti pensionistici;
che, in particolare, con nota prot. 45357 del 21.02.2025, recante “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Ulteriori indicazioni
CP operative", chiariva, tra gli altri aspetti, che "Per coloro i quali sarà accertato da parte dell' il raggiungimento al 31 dicembre 2024 del requisito della massima anzianità contributiva
(42/41 anni e 10 mesi) in presenza dell'età anagrafica di 65 anni, sulla base dei chiarimenti del
Ministro per la pubblica amministrazione, resteranno confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dall'Amministrazione (collocamenti a riposo d'ufficio)". Di conseguenza, l' NTroparte_5 ricevuti i c.d. flussi CP_6 contenenti l'indicazione dell'anzianità maturata dai dipendenti da collocare in quiescenza, con nota prot. n.
AOODRCAL_12534 del 05.05.2025, notificava al dott. Pt 1 il decreto di cessazione dal servizio con decorrenza 01.09.2025 avendo egli maturato 43 anni, 11 mesi e 12 giorni di contributi e compiuto 65 anni di età, donde la maturazione di entrambi i requisiti per accedere al trattamento di quiescenza (massima anzianità contributiva e requisito anagrafico, 65 anni, quale limite ordinamentale) entro il 31.12.2024, con decorrenza della pensione dal 1.9.2025, come previsto dalla normativa vigente ratione temporis. Ha, inoltre, sostenuto l'inapplicabilità del termine di preavviso ai sensi dell'art. 32 del CCNL di comparto e, quanto, all'invocato diritto al trattenimento in servizio ex art. 1, c. 165, L. n. 207/2024 e ai sensi dell'art. 1, c. 257,
L. n. 208/2015, ne ha evidenziato la contraddittorietà rispetto all'assunto del non aver maturato i requisiti del collocamento a riposo siccome il trattenimento in servizio presuppone, al contrario, il raggiungimento dei requisiti per la messa in quiescenza;
in ogni caso, ha evidenziato che non sussiste un diritto soggettivo del dipendente, dovendo tenersi conto delle esigenze organizzative della P.A. e delle connesse e sottese valutazioni discrezionali.
Infine, quanto alla discriminazione> ex adverso denunciata, ha evidenziato che l'amministrazione scolastica ha doverosamente eseguito la pronuncia del Tribunale di Vibo favorevole al dirigente scolastico indicato in ricorso.
Negata la sussistenza di ragioni di urgenza, concludeva, pertanto, per la conferma dell'ordinanza reclamata ed il favore delle spese di lite. Il Collegio ritiene, quanto alla dedotta violazione del termine di preavviso, che la norma collettiva dell'art. 32 esclude espressamente il preavviso nei casi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 28 comma 1 che è per l'appunto quello che ci occupa (dovendosi, peraltro, rilevare che all'eventuale violazione non sarebbe conseguito certamente il diritto del reclamante alla permanenza in servizio)
e, quanto alla denunciata “discriminazione” ad opera della PA per avere la stessa annullato il provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio di altro dirigente scolastico, che è evidente che la doglianza è del tutto infondata sol che si rilevi che espressamente l'annullamento è disposto in esecuzione di una sentenza e con espressa esclusione che tale esecuzione importi acquiescenza alla stessa, stante la riserva di appello: si è trattato, all'evidenza, di provvedimento dovuto in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (sentenza di primo grado, munita di efficacia esecutiva), si osserva che parte ricorrente senza alcuna gradazione - invoca il trattenimento in servizio presso la sede dell'CP 4 NTroparte_4 di Cosenza per gli ulteriori aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 162 e seguenti, della legge n. 207/2024 e dell'art. 1, comma
257, della legge n. 208/2015.
In particolare, parte ricorrente invoca in suo favore l'istituto del trattenimento in servizio previsto dall'art. 1 comma 257 1. 208/2015, dolendosi del mancato accoglimento della sua istanza, evidenziando di essere legale rappresentate nell'ambito di un progetto didattico internazionale
"Erasmus+” con Francia, Spagna e Repubblica Ceca con durata prevista sino al 31.01.2026 e che rappresenta un accordo internazionale finalizzato allo sviluppo promozione e scambio di percorsi di internazionalizzazione con istituti scolastici di paesi stranieri.
Orbene, premesso che ai sensi del predetto comma 257. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la domanda attorea fondata su tale norma appare incompatibile in termini giuridici ma anche logici con la (medesima) domanda fondata sull'art. 1 comma 162 della legge n. 207/24, trattandosi di istituto presupponente la quiescenza del dipendente (al contempo contrastata dal reclamante).
In ogni caso, per come si evince chiaramente dal tenore della norma in questione, il dipendente ha facoltà di chiedere l'autorizzazione al trattenimento in servizio e a fronte di tale facoltà
- ove l'amministrazione ritenga di autorizzare - la stessa è tenuta a farlo con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni del trattenimento in servizio del dipendente che ne abbia fatto richiesta.
Si tratta pertanto di facoltà discrezionale della P.A. a fronte della quale non è configurabile un diritto soggettivo perfetto del dipendente istante, per come condivisibilmente già affermato dal giudice di prime cure.
Ciò posto, in merito all'interpretazione dell'art. 1 comma 162 della legge 207/2024, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), pubblicata su GU n. 305 del 31.12.2024, entrata in vigore il 1.1.2025, stanti le posizioni difensive contrastanti tra le parti, osserva il Collegio che, nell'assenza nella norma in rilievo dell'indicazione temporale del passaggio dal previgente al nuovo limite ordinamentale, sia maggiormente condivisibile la tesi del CP 1 in punto di irretroattività della normativa, secondo il principio generale secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 preleggi).
La difesa attorea non prende posizione difensiva su tale fondamentale aspetto, fondando sostanzialmente il ricorso su varie circolari emanate dal MIM e dalla Funzione pubblica ma osserva il Collegio che, come noto, le circolari ministeriali sono atti interni della pubblica amministrazione, destinati ad indirizzare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, pertanto, non hanno efficacia vincolante, nè possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all' amministrazione, neppure ai fini dell'interpretazione delle norme di legge.
Le circolari ministeriali più volte richiamate dalla parte reclamante sono atti interni della pubblica amministrazione ma non possono far sorgere alcun diritto soggettivo a favore di privati, né sono vincolanti per il giudice, specie se in contrasto con norme di legge (cfr Cass. n. 14619\00, Cass. n.
21461\07).
Occorre pertanto prendere le mosse dall'art. 24 comma 4 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011 che, nel testo vigente fino al 31.12.2024, prevedeva: "Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità".
Tale norma è stata successivamente oggetto di interpretazione per mezzo dell'art. 2 comma 5 D.L.
101/2013 conv. in L. 125/2013 che, nella vigenza perdurata fino al 31.12.2024, prevedeva:
"L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non
è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Su tale quadro normativo è intervenuta, con entrata in vigore dal 1.1.2025, la legge 30.12.2024 n.
207 (Legge di Bilancio 2025) che all'art. 1 comma 162 ha previsto: "All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio
2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo».
L'art. 1 comma 163 della predetta L. 207/2024 ha poi altresì previsto che: "Il comma 5 dell'articolo
2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, è abrogato".
Alla luce della normativa sopra richiamata può così sintetizzarsi il regime per il collocamento a riposo dei lavoratori dipendenti: fino al 31.12.2024 per tali lavoratori vigevano due modalità di uscita dal mondo del lavoro ovvero con pensione di anzianità (legata al doppio requisito anagrafico dei 65 anni di età e contributivo fissato in 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) o con pensione di vecchiaia legata al compimento della età anagrafica fissata dalla legge come limite massimo per la permanenza in servizio. Il cit. art. 24 al comma 6 fissava quale limite ordinamentale ai fini del collocamento a riposo con pensione di vecchiaia l'età anagrafica di 67 anni con una contribuzione minima di 20 anni.
In base poi al cit. art. 2 comma 5 D.L. 101/2013 conv. in L. 125/13 (vigente fino al 31.12.2024), i lavoratori o le lavoratrici pubbliche che a 65 anni avessero raggiunto il requisito contributivo massimo utile a pensione (42/41 anni e 10 mesi di servizio) sarebbero stati obbligatoriamente collocati a riposo di ufficio a prescindere dalla loro volontà di proseguire nell'impiego.
Con l'introduzione da parte della Legge di Bilancio 2025 della nuova disciplina in materia di limiti ordinamentali per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici è stato disposto, con decorrenza dal 1.1.2025, l'innalzamento dei limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dell'art. 24 D.L. 201/2011 conv. in L. 2014/2011 e in aggiunta a tale previsione, con l'abrogazione dell'art. 2 comma 5 del D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013, è venuto meno, a partire dal 1.1.2025,
l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di collocare a riposo i propri dipendenti al compimento dei 65 anni di età avendo gli stessi, a tale data, maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico anticipato (e dunque 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).
Per converso deve dunque affermarsi che, fino al 31.12.2024 (ovvero nella vigenza della precedente versione dell'art. 24 comma 4 del D.L. 201/2011 e dell'art. 2 comma 5 del D.L. 101/2013), vigeva l'obbligo normativo per le Pubbliche Amministrazioni del collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti in possesso, entro la predetta data del 31.12.2024, dei predetti requisiti per la pensione di anzianità.
Tanto considerato, occorre evidenziare che il principio “tempus regit actum" in ambito pensionistico comporta che i requisiti e le regole per la pensione sono quelli in vigore quando si verificano le condizioni per il pensionamento, ovvero il raggiungimento dell'età e il possesso dei contributi necessari. In altri termini, se per un lavoratore risultano soddisfatti i requisiti per la pensione secondo le leggi di un determinato periodo, quegli stessi requisiti e regole si applicheranno anche se le leggi cambiano successivamente salvo eccezioni e interpretazioni che possono portare a diverse applicazioni del principio ravvisabili nelle ipotesi di modifiche retroattive o di situazioni complesse che coinvolgono periodi di transizione (v. sul punto Cass. 29768/2024).
Sotto tale ultimo profilo si rammenta che il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c., implica che, come regola generale, la legge non ha efficacia retroattiva disponendo "per l'avvenire”. Si tratta di un principio direttivo che, in quanto privo di rango costituzionale, può essere discrezionalmente derogato dal legislatore statale che può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato entro determinati confini temporali o per particolari situazioni. La retroattività deve essere sancita espressamente dal legislatore o, comunque, ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma: in mancanza la legge dovrà considerarsi irretroattiva secondo la regola generale disposta dall'Ordinamento.
Occorre infine considerare che, come affermato dalla Corte di Cassazione, l'art. 97 Cost. impone che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salve le ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente ed, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione, sicché “la comunicazione di risoluzione del rapporto non ha natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento, restando perciò esclusa qualsiasi rilevanza esterna della stessa" (Cass. n. 26377/2008,
Cass. 34703/2021 e negli stessi termini quanto all'automaticità della risoluzione Cass. 4355/2005;
Cass. 14628/2010; Cass. 11008/2020); sotto tale profilo, pertanto, è infondato l'assunto attoreo che sostiene che la nuova normativa trova applicazione siccome il provvedimento dell'amministrazione scolastico è stato adottato dopo il 1.1.2025.
Occorre evidenziare che il principio “tempus regit actum", canonizzato ai fini dell'interpretazione della legge, nell'art. 11 prel. c.c. (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 26877 del 2011) in base al quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, comporta che in materia pensionistica si applicano le regole vigenti al momento del pensionamento (cfr in tal senso Cass.
9998/2009).
A ben vedere, la materia previdenziale è esposta nel tempo a diverse e nuove scelte del Legislatore quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo, alla maturazione dei requisiti minimi contributivi e di anzianità, all'entità del trattamento pensionistico stesso, alla decorrenza di quest'ultimo secondo il cd regime delle “finestre”, in relazione alle disponibilità di risorse finanziarie che si riflettono sul contenimento della spesa pubblica nel settore della previdenza ed alla generale situazione economica del Paese. Non è, quindi, nemmeno interdetta - nei limiti di parametri di ragionevolezza
- l'emanazione di disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina di rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritto soggettivi perfetti (cfr ex multis Corte Costituzionale
n. 324/1999; n. 409/1995; n. 417/1996; cfr anche Consiglio di Stato sez. VI, 22/02/2010, n.1006).
Tenuto conto della richiamata normativa contrattuale e del principio del tempus regit actum, la disamina del Collegio si sposta dunque sulla verifica del possesso da parte del Pt 1 entro il
31.12.2024, dei "requisiti per il diritto a pensione" e sulla natura del provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'Amministrazione convenuta.
In relazione a tale ultimo aspetto, rileva richiamare l'orientamento consolidato della Corte regolatrice secondo cui "In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego, la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista per il lavoro pubblico sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, avviene in via automatica, non avendo la comunicazione di risoluzione del rapporto natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento, restando perciò esclusa qualsiasi rilevanza esterna della stessa.
In virtù della specialità del rapporto di impiego pubblico non si applica la regola generale del lavoro subordinato privato che, in forza del principio della tipicità e tassatività delle cause di estinzione del rapporto, esclude risoluzioni automatiche al compimento di determinate età, ovvero in coincidenza con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva (cfr ex plurimis Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14236 del 05/05/2022).
Ciò in quanto l'art. 97 Cost. impone che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salve le ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente ed, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione (cfr anche Cass. n. 26377/2008;
Cass. n. 14628/2010; Cass. n. 11008/2020).
Pertanto, non può assumere rilievo il fatto che il provvedimento di collocamento a riposo della odierna parte reclamante non fosse stato adottato entro il 31.12.2024. Le stesse circolari ministeriali più volte richiamate dalla reclamante sono atti interni della pubblica amministrazione ma non possono far sorgere alcun diritto soggettivo a favore di privati, né sono vincolanti per il giudice, specie se in contrasto con norme di legge (cfr Cass. n. 14619\00, Cass. n. 21461\07).
Evidenzia, tuttavia, il Collegio la seguente peculiarità che caratterizza il collocamento a riposo del personale scolastico, ritenendo tale peculiarità dirimente ai fini della risoluzione della controversia al vaglio, per come condivisibilmente ritenuto anche dal Tribunale di Salerno (ord. del 31.7.2025, est. Dott.ssa Petrosino) che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Invero, quanto invece alla individuazione delle regole vigenti al momento del pensionamento del
Pt 1 è necessario premettere che, nel comparto scuola, il DPR n. 351/98 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59) stabilisce, per esigenze di continuità didattica, una sfasatura tra data di maturazione dei requisiti di età e contribuzione e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell'anno scolastico, ossia il 31.8.2025 nel caso di specie.
L'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 101 del 2001, contenente Regolamento recante norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, sulla semplificazione in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola>>, nel testo in vigore dal 20 aprile 2001, nell'integrare l'art. 1 del d.P.R. n. 351 del 1998, contenente il
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59>>, ha previsto, all'art. 1, comma 1, che «All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 è anteposto il seguente: "01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione".
In termini conformi, l'art. 28 del CCNL di comparto, al comma 1, dispone che La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65 anno di età, la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età.
Pertanto, il dipendente - pur avendo maturato i requisiti di età e contribuzione entro il 31.12
(31.12.2024, come nel caso che ci occupa) - deve aspettare, nell'ottica della continuità didattica, la fine dell'anno scolastico che termina il 31.8 e da tale momento decorre il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età (cfr. Cass. 34605/2024 "Il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età del personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal 1° settembre dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età".).
Ebbene, ogni qualvolta vi è una separazione tra maturazione del requisito contributivo (e di età) e tempo di decorrenza del trattamento pensionistico, per orientamento consolidato della Corte regolatrice, “il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l'accesso al trattamento pensionistico" (cfr ex plurimis Cass. 24 agosto 2007, n. 18041; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16532 del 06/08/2015; Cass. 15078/2017; Cass. 26 giugno 2017, n. 15879; Cass. 25075/2023).
Trattasi di un principio richiamato anche dalla Consulta (cfr Corte Cost. 177/2019).
E' stato dunque affermato che la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle cd. "finestre" integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto, che l'assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e contribuzione e presentato la relativa domanda.
Né rileva in contrario che l'assicurato avesse maturato già prima della prevista decorrenza del trattamento pensionistico i requisiti contributivi e di età utili ai fini della pensione, "giacché la disciplina propria di quest'ultima non può individuarsi che con riferimento al tempo in cui l'assicurato viene in possesso di tutti i requisiti di legge, ivi compresa la c.d. "finestra" riservatagli dal legislatore" (cfr in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 16532 del 06/08/2015).
Quell'ulteriore tempo d'attesa previsto affinchè decorra il trattamento pensionistico si atteggia come elemento costitutivo del diritto a pensione, andando, dunque, a definire il nucleo della fattispecie costitutiva del diritto. La decorrenza è dunque “requisito per il diritto a pensione".
La Suprema Corte ha chiarito che "Se separazione sussiste (in quanto normativamente disposto) fra requisito contributivo-età e tempo di decorrenza, ciò avviene in quanto (non essendo giustificabile la decorrenza del diritto alla pensione di anzianità da un tempo posteriore al perfezionamento del diritto stesso) la legge ritiene che il requisito contributivo non sia sufficiente per la sussistenza del diritto, ed esige il decorso d'un ulteriore periodo di tempo" (cfr. Cass. 18041/2007 cit.).
In tal modo, il momento di perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità diventa il momento in cui questo tempo è decorso, costituito dalla data di decorrenza.
E questa volontà normativa (per cui il tempo è elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità) ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione (per la pensione di anzianità) dell'età anagrafica. Solo il suo completo trascorrere conduce al perfezionamento del diritto fra requisito contributivo e tempo di decorrenza.
Tali coordinate ermeneutiche possono trovare applicazione anche alla fattispecie che ci occupa in cui il Dirigente Scolastico Pt 1 nato il [...], ha compiuto 65 anni di età il 21.11.2024, a tale data era in possesso di 42 anni e 10 mesi di contributi, pertanto, indubbiamente al 31.12.2024 aveva già maturato i requisiti di età e di contribuzione (per come condivisibilmente rilevato dal
CP_1 ), ma, per i rilievi che precedono, non ancora il suo “diritto a pensione", essendo fissata al
31.08.2025 dunque, nella vigenza della nuova normativa - la maturazione dell'ulteriore requisito
-
normativamente previsto, ossia il tempo di decorrenza.
L'innalzamento dei limiti ordinamentali disposto dall'art. 1 comma 162 della L. 207/2024 è dunque applicabile al reclamante in quanto la predetta normativa è entrata in vigore dall'1.1.2025 prima del maturare di tutti “i requisiti per il diritto a pensione” (di cui parla l'art. 2 comma 5 D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013) normativamente previsti, tra cui come visto - rientra la "data di decorrenza" del trattamento pensionistico, essendo quindi irrilevante, per l'insorgenza di siffatto diritto, che l'assicurato abbia, prima del predetto momento, maturato i requisiti di età e di contribuzione (in tal senso, Tribunale di Salerno, ord. cit.).
E ciò non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento tra lavoratori subordinati, se non quella, come detto alle legittima, dovuta al "tempus regit actum" (cfr Cass. sent. n. 3765/2008), ossia regole vigenti al momento del pensionamento.
Né si pone un problema di applicazione retroattiva della nuova normativa perché le nuove disposizioni non incidono sui trattamenti pensionistici già liquidati (cfr in tal senso Cass. 9998/2009 NT cit.). E' fondato l'assunto del in punto di irretroattività della novella legislativa, ma occorre considerare che il perfezionamento della complessa fattispecie costitutiva del “diritto a pensione” si
è verificato dopo il 1.1.2025 e, quindi, nella vigenza della nuova normativa.
Ne deriva la sussistenza del fumus boni iuris stante la non conformità a legge del decreto n. D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 di collocamento in quiescenza del Pt 1 con decorrenza dal
1.9.2025, sia pure per ragioni non dedotte in ricorso ma che il Collegio ha esaminato trattandosi di vaglio meramente giuridico sulla base dei fatti allegati e risultanti dagli atti.
Quanto al periculum in mora si precisa quanto segue. È noto, a ben vedere, che l'irreparabilità del pregiudizio sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfera personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, la cui tutela presupponga l'immediatezza dell'intervento; laddove siano, invece, in discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e dimostrato che la semplice riparazione economica potrebbe non consentire il recupero dell'integrità dei predetti valori primari.
Occorre, pertanto, adottare una valutazione caso per caso del periculum che va ravvisato sia nei casi in cui la situazione giuridica soggettiva non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
È dunque indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro: di talchè chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di cui si discorre, ritiene il Collegio sussistente il requisito del periculum in mora in quanto già alla data odierna è decorso il termine indicato dall'amministrazione scolastico come cessazione dal servizio (31/8/2025) con conseguenziale compromissione irreparabile del “diritto al lavoro” non risarcibile per equivalente. Invero, viene in rilievo il diritto alla estrinsecazione della propria personalità attraverso lo svolgimento dell'attività lavorativa privo di connotazione patrimoniale, siccome afferente alla sfera propriamente personale ed esistenziale - che verrebbe irreversibilmente pregiudicato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, dunque, il reclamo va accolto con declaratoria del diritto di Parte 1 a permanere in servizio fino al compimento del 67 anno di età.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione, il suo obiettivo grado di complessità e difficoltà interpretativa, tale da determinare l'esito difforme dei due giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa ed eccezione disattesa:
1) previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento di Parte 2 accoglie "
il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, dichiara il diritto di Parte 1 a permanere in servizio fino al compimento del 67 anno di età.
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Si dispone la comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria.
Cosenza, 24 settembre 2025
Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Silvana D. FERRENTINO
Il Giudice estensore
Dott.ssa Fedora CAVALCANTI