Ordinanza cautelare 23 marzo 2012
Sentenza 3 marzo 2025
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Vincenzo Speciale e Michele Mariella, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Ancona, via Calatafimi, 1;
contro
Ministero dell'Interno, Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale “Marche”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- con il quale Dirigente del Compartimento Polizia Stradale “Marche” ha inflitto, alla ricorrente, la sanzione disciplinare del richiamo scritto,
e per
il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato -Compartimento Polizia Stradale “Marche”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda, da cui trae origine l’odierno ricorso, può così essere sintetizzata.
Il giorno 28/1/2011 (venerdì) la ricorrente, pur non essendo stata convocata (in quel giorno era peraltro in congedo), partecipava ad un incontro presso l’ufficio del proprio Dirigente che chiedeva il fascicolo relativo ad un incidente stradale mortale su cui la Procura stava indagando.
In quella circostanza il Dirigente constatò che nel fascicolo mancava il documento c.d. “schizzo di campagna” (contenente le misure e i rilievi effettuati sul posto nell’immediatezza del sinistro).
All’incontro parteciparono anche altri due addetti al servizio.
Sorse quindi una discussione sull’esistenza o meno di tale documento (poi comunque accertata) e sulla possibilità che fosse stato smarrito.
Dagli atti risulta che la discussione fu piuttosto animata e che la ricorrente si rivolse al proprio Dirigente anche con espressioni sconvenienti e volgari.
L’incontro si chiuse con il Dirigente che sollecitava i presenti a cercare il documento e a portarglielo il lunedì successivo (31/1/2011) ma, per quella data, il documento non fu ritrovato.
La ricorrente riferisce che il documento fu da essa poi rinvenuto tempo dopo (la data precisa resta tuttavia ancora incognita) all’interno di un altro fascicolo. Venne quindi prelevato e ricollocato nel fascicolo giusto ma senza avvisare il Dirigente dell’avvenuto ritrovamento.
Da questi fatti scaturirono i seguenti tre procedimenti disciplinari a carico della ricorrente:
- contestazione degli addebiti del 14/4/2011 per l’ipotesi sanzionatoria (deplorazione) ex art. 5 n. 7 del DPR n. 737/1981 (negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nella custodia o nella conservazione di carteggio e documenti) in relazione alle prescrizioni ex art. 25 del DPR n. 782/1995. Questo procedimento venne poi annullato dal Dirigente Compartimentale con provvedimento del 10/6/2011 perché “dalla documentazione in possesso di quest’Ufficio e, in particolare, pervenuta dall’interessata, emergono responsabilità non più di competenza di questa Autorità. Il tutto viene raccolto ed invitato per competenza al Questore”. Nella sostanza il Dirigente Compartimentale ipotizzava l’applicabilità di una sanzione più grave di competenza dell’Autorità superiore;
- contestazione degli addebiti del 22/6/2011 per l’ipotesi sanzionatoria (sospensione del servizio) ex art. 6 nn. 3 e 6 del DPR n. 737/1981 (denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione), in relazione alle espressioni sconvenienti e volgari che la ricorrente rivolse al proprio superiore nell’incontro del 28/1/2011. Il Questore non ravvisava tuttavia elementi per infliggere una sanzione disciplinare più grave della deplorazione. Di conseguenza gli atti vennero restituiti al Dirigente Compartimentale (nota del 6/9/2011);
- contestazione degli addebiti del 10/10/2011 per l’ipotesi sanzionatoria (pena pecuniaria) ex art. 4 n. 11 del DPR n. 737/1981 (ritardo o negligenza nell'esecuzione di un ordine), in relazione al fatto che la ricorrente aveva inizialmente negato l’esistenza del documento in questione (durante l’incontro del 28/1/2011), ma poi lo aveva casualmente ritrovato collocandolo nel fascicolo corretto ma senza informare il proprio Dirigente. Questo procedimento si concluse con l’impugnato provvedimento del -OMISSIS- con cui il Dirigente Compartimentale infliggeva, alla ricorrente, la sanzione disciplinare del richiamo scritto per aver mostrato “noncuranza e mancanza di correttezza del comportamento”.
Oltre all’azione impugnatoria viene proposta azione risarcitoria.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Dal ricorso emerge una certa confusione tra i fatti e i procedimenti che hanno caratterizzato l’odierna vicenda, per cui è necessario fare subito chiarezza sull’oggetto dell’azione impugnatoria che va circoscritta e limitata al solo terzo procedimento iniziato con la ricordata contestazione degli addebiti del 10/10/2011 e conclusosi con il provvedimento del -OMISSIS- (che è anche l’unico provvedimento indicato nell’epigrafe del ricorso).
3. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli 12, 13, 15, 16 e 18 del DPR n. 737/1981 nonché eccesso di potere per sproporzione e carenza di motivazione. In particolare viene dedotto che l’intera vicenda veniva cristallizzata nel primo procedimento disciplinare di cui alla contestazione del 14/4/2011 che veniva poi annullato dal Dirigente Compartimentale, il quale, in violazione dell’art. 12 del DPR n. 737/1981, sembrava voler suggerire (provvedimento del 10/6/2011) una sanzione più grave di competenza dell’Autorità superiore senza considerare le decadenze provocate dalla contestazione degli addebiti e soprattutto senza considerare la qualifica e l’anzianità di servizio della ricorrente.
Le censure sono infondate.
Al riguardo va osservato che il provvedimento del 10/6/2011, con cui il Dirigente Compartimentale ha annullato il primo procedimento disciplinare, per rimettere gli atti ad ulteriori valutazioni di competenza del Questore, non è interpretabile come pretende parte ricorrente ovvero come una sorta di “pietra tombale” sull’intera vicenda.
Se ne potrebbe semmai discutere se i due procedimenti disciplinari successivi fossero stati avviati per la medesima ragione (cioè per avere negligentemente smarrito un documento in custodia), ma così non è stato e i tre procedimenti disciplinari devono considerarsi autonomi tra loro.
Proprio perché si trattava di procedimenti diversi, per ipotesi diverse e soggetti a competenze diverse, risulta irrilevante che il Dirigente Compartimentale, nel rimettere gli atti al Questore, non abbia espresso valutazioni sulla qualifica e sull’anzianità di servizio della ricorrente; circostanze che sarebbero state invece valutate nell’ambito di un allora eventuale secondo procedimento disciplinare.
4. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dei principi “ne bis in idem” e di divieto di “reformatio in peius”, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione del Titolo Primo del DPR n. 737/1981 nonché eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti della stessa amministrazione. In particolare viene riproposta la censura già dedotta con il motivo precedente, ovvero sul fatto che il provvedimento del 10/6/2011 (con cui il Dirigente Compartimentale annullava il primo procedimento per rimettere gli atti al Questore), “travolgeva (e travolge) tutti gli atti successivi e consequenziali” stante lo strettissimo legame che collegava i due procedimenti. Nella sostanza l’amministrazione ha duplicato i procedimenti in relazione alla medesima vicenda ormai cristallizzata con la prima contestazione degli addebiti del 14/4/2011. La seconda contestazione degli addebiti (del 22/6/2011) deve inoltre considerarsi tardiva poiché intervenuta 147 giorni dopo il fatto. La terza contestazione degli addebiti deve considerarsi quindi ancora più tardiva perché adottata il 10/10/2011 per il medesimo fatto (cioè dopo 11 mesi).
4.1 Anche queste censure vanno disattese.
4.2 Riguardo alla prima parte vanno ribadite le considerazioni già dedotte nel motivo precedente alle quali si rinvia per ragioni di sintesi espositiva.
4.3 Circa la tardività della seconda contestazione degli addebiti, va osservato che la stessa esula dall’odierna azione impugnatoria come già delimitata nel precedente paragrafo 2. Peraltro il relativo procedimento si è poi concluso senza alcuna sanzione, con la restituzione degli atti al Dirigente Compartimentale.
4.4 Riguardo alla pretesa tardività della terza contestazione degli addebiti, il Collegio osserva che il relativo termine non può essere fatto decorrere dai fatti emersi nell’incontro del 28/1/2011 perché, in quel momento, il documento non c’era e nessuno dei presenti sapeva dove potesse trovarsi, tanto è vero che l’incontro si chiuse con il Dirigente che sollecitava i presenti a cercarlo e a portarglielo il lunedì successivo (31/1/2011).
L’amministrazione è venuta a conoscenza (casualmente) del ritrovamento solo attraverso gli scritti difensivi proposti dalla ricorrente nei precedenti procedimenti. La stessa ricorrente ammette, infatti, che del ritrovamento non informò il proprio superiore.
5. Con il terzo motivo viene dedotto eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto travisamento della realtà poiché il documento in questione contiene accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose; in sostanza si tratta di appunti per poi sviluppare i rilievi planimetrici in ufficio dopo i quali lo “schizzo di campagna” può essere anche distrutto in base alla prassi adottata dal singolo ufficio. Nell’ambiente di lavoro della ricorrente non c’erano precise disposizioni al riguardo. L’amministrazione ha quindi attribuito ingiustificato e sproporzionato valore a questo documento che era stato debitamente ricopiato sul rilievo sviluppato in ufficio. Inoltre nessuno aveva più sollecitato la ricerca del documento, per cui la ricorrente aveva immaginato che la questione del suo originario smarrimento fosse stata ormai risolta.
La censura può essere trattata con il quarto e ultimo motivo con cui si deduce difetto di motivazione poiché il provvedimento sanzionatorio si limita ad esternazioni essenzialmente formali (mera elencazione degli atti e delle difese).
5.1 Queste doglianze sono parzialmente fondate nei limiti che seguono.
5.2 Non si possono innanzitutto condividere le deduzioni volte a sminuire l’importanza dello “schizzo di campagna”, innanzitutto perché il Dirigente aveva chiesto un documento ben preciso e non spettava alla ricorrente valutare la sua rilevanza o meno.
Inoltre lo “schizzo di campagna” può tornare utile per verificare la correttezza della planimetria redatta poi in ufficio che potrebbe contenere errori di trascrizione.
Peraltro, se è vero che si trattava di un documento da cestinare, non è dato comprendere perché la ricorrente l’ha riposto nel fascicolo anziché cestinarlo.
Al riguardo va ricordato che la sanzione disciplinare non è stata inflitta per aver inserito il documento in oggetto in un fascicolo sbagliato, ma per non aver informato il Dirigente del suo ritrovamento. Il Dirigente non lo chiedeva infatti per un suo capriccio personale ma perché era stato sollecitato dal Compartimento Regionale (che il 23/2/2011 chiedeva pure informazioni per sapere se il documento era stato ritrovato).
5.3 A giudizio del Collegio una mancanza, nei confronti del Dirigente, è stata quindi commessa, ma la sanzione del richiamo scritto non risulta essere proporzionata secondo ciò che traspare dalle motivazioni contenute nel provvedimento, e ciò senza voler sovrapporre il giudizio di merito di questo Tribunale al giudizio di merito di competenza esclusiva dell’amministrazione.
È pur vero che l’originaria ipotesi sanzionatoria (pena pecuniaria) ex art. ex art. 4 n. 11 del DPR n. 737/1981 è stata poi ricondotta all’ipotesi più lieve (richiamo scritto) ex art. 3 n. 3 (mancanza di correttezza nel comportamento) in riferimento a quanto previsto dall’art. 4 n. 18 del DPR n. 737/1981 (qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), ma non è dato comprenderne le concrete ragioni (se non per un generico accenno all’attenuazione della gravità) e soprattutto le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad applicare una sanzione più mite anziché altra sanzione ancora più mite (ad es. il richiamo orale “con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza”).
Peraltro il provvedimento sanzionatorio contiene un evidente errore dove si legge che “la mancanza è stata rilevata in data 28/01/2011” mentre invece, come visto in precedenza (paragrafo 4.4), la mancanza è stata commessa più tardi (la ricorrente riferisce di aver ritrovato il documento “molto tempo dopo” senza fornire ulteriori precisazioni) e rilevata dall’amministrazione attraverso gli scritti difensivi prodotti della ricorrente nei precedenti procedimenti (nella relazione istruttoria depositata in data 5/3/2012, il Dirigente Compartimentale riferisce quanto segue: “Il 10 ottobre 2011 lo scrivente…. procedeva alla disamina del fascicolo in argomento. In particolare, analizzava le giustificazioni prodotte…. e dalla loro disamina si rilevava testualmente: <solo molto tempo dopo la scrivente trovava per caso, lo “schizzo di campagna” riponendolo all’interno del fascicolo senza farne menzione con il proprio Dirigente>”.
A giudizio del Collegio, individuare con precisione queste date sarebbe stato invece importante, non solo per valutare la tempestività dell’azione disciplinare ma anche per eventualmente ridimensionare (come deduce parte ricorrente) la mancata informazione data al Dirigente se poi è vero che questo documento, per le esigenze della Procura che stava indagando, è divenuto effettivamente irrilevante (cfr. Doc. 13 deposito parte ricorrente del 2/3/2012).
6. Il provvedimento del -OMISSIS- è quindi illegittimo e va annullato per difetto di motivazione e di istruttoria.
7. Va ora trattata l’istanza di risarcimento del danno.
La ricorrente, pur riconoscendo che la sola illegittimità dell’atto amministrativo non comporta un automatico effetto risarcitorio, pone tuttavia l’accento sulle seguenti circostanze:
- l’intera vicenda denota un illegittimo accanimento disciplinare che avrebbe dovuto interrompersi con la conclusione del primo procedimento per effetto del suo annullamento disposto dal Dirigente Compartimentale con provvedimento del 10/6/2011;
- questa vicenda, protrattasi ingiustamente per quasi un anno, ha comportato emarginalizzazione della ricorrente dall’ambiente di lavoro con effetto lesivo sulla sua carriera, sulla sua onorabilità e sul complesso della sua personalità.
Il risarcimento viene complessivamente quantificato in € 50.000 (o importo diverso maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o comunque da definire via equitativa), per danni morali, danni alla vita di relazione e per sofferenze psicologiche patite nel contesto lavorativo.
L’istanza non può essere accolta.
Come visto in precedenza (paragrafo 3) i procedimenti disciplinari non riguardano il medesimo fatto ma vanno considerati autonomamente. Da ciò non emerge quindi alcun accanimento (tantomeno illegittimo), ma soltanto l’ordinario svolgimento dell’azione amministrativa, secondo le ordinarie regole sulle competenze e sulle procedure.
Con riguardo al terzo procedimento disciplinare, per quanto illegittimamente conclusosi, il Collegio ha comunque rilevato (paragrafo 5.3) una mancanza della ricorrente contro il proprio Dirigente che, quantomeno a titolo di cortesia e di “bon ton”, avrebbe potuto essere informato che il documento era stato infine ritrovato.
Circa la paventata emarginalizzazione, con conseguenti ripercussioni negative sulla vita di relazione e sul benessere psicofisico, non viene fornita la benché minima prova che ciò sia effettivamente accaduto e che sia effettivamente imputabile a questa vicenda.
Al riguardo va rilevata la carenza probatoria non solo in allegato all’atto introduttivo del giudizio, ma anche durante il suo svolgimento sull’ulteriore rilievo che nessun atto è stato depositato dopo il 2/8/2017 a comprova dei pregiudizi effettivamente subiti considerato peraltro che l’istanza cautelare era stata respinta.
In conclusione, per il ristoro del danno risulta essere sufficiente il risarcimento in forma specifica con l’annullamento della sanzione, mentre va escluso l’ulteriore risarcimento per equivalente monetario.
8. Le spese di giudizio possono essere compensate stante la parziale fondatezza del ricorso che determina soccombenza reciproca. Va tuttavia posto a carico dell’amministrazione il contributo unificato stante comunque l’avvenuto accoglimento dell’azione impugnatoria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento del -OMISSIS-.
Spese compensate salva la ripetizione del contributo unificato.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.