Sentenza 9 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2003, n. 10773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10773 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Ce? REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0773/ SEZIONE PRIMA CIVILE r Composta dagli Ill.mi gis Dott. Rosario DEM IS Presidente R.G.N. 23966/01 Cron.24258 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 2858 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 05/02/03 Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da: IS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 101, presso l'avvocato PATRIZIA BELTRAMI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope 2003 legis;
controricorrente - 297 به -1- avverso la sentenza n. 692/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BELTRAMI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 25 marzo 1993, MA IS conveniva, avanti al Tribunale di Firenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri pro- tempore, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, commisurato alle spese che egli aveva dovuto sostenere per remunerare il proprio difensore in due gradi di giudizio e pari a € 10.000.000, quale conseguenza del comportamento di magistrati (i dottori Fodaroni, Cenci e Cipolla) della Procura minorile e del Tribunale per i Minorenni di Perugia. Esponeva l'attore che, a seguito di querela per tentata violazione di domicilio, presentata nei confronti di RE, figlio minorenne dell'attore stesso, veniva iniziato e poi archiviato, per remissione della querela, procedimento penale ad opera del P.M. Dott. Maria Giuseppina Fodaroni. Concluso tuttavia il procedimento penale, lo stesso P.M. procedeva ad assumere, per il tramite dell'Ufficio Distrettuale dei Servizi Sociali dei Minori di Perugia, informazioni, in esito alle quali richiedeva al Tribunale dei minorenni provvedimento (che veniva adottato il 9 maggio-6 giugno 1990) con cui i minorenni RE e OL IS venivano affidati al Servizio Sociale della ULSS di Perugia perché li seguisse nella famiglia, nella scuola e nella società. Questo provvedimento veniva revocato il 9 ottobre 1991 dalla Corte d'Appello di Perugia, ma per effetto degli interventi nel frattempo effettuati dal Servizio Sociale la moglie dell'attore, RA RO, era deceduta di crepacuore. L'attore riteneva di individuare la responsabilità del P.M. nel fatto che questi, dopo l'archiviazione, avesse disposto indagini dei servizi sociali ed avesse promosso il procedimento previsto dall'art. 333 cc, nonostante che non vi fosse alcun indizio di condotta dei genitori che risultasse pregiudizievole per i figli;
la responsabilità dei componenti dell'organo giudicante era invece individuata nell'aver emesso il provvedimento del 9 maggio-6 giugno 1990, lesivo degli interessi sia dei coniugi IS che degli stessi minori e viziato da inescusabile negligenza, per aver supposto sussistente una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli mentre tale condotta era esclusa dagli atti. Si costituiva il convenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, contestando la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 10-29 gennaio 1994, riteneva l'ammissibilità dell'azione, quindi procedeva all'istruzione della causa, con l'ammissione di consulenza tecnica volta a determinare il nesso di causalità tra la morte della RA potesse riconnettersi agli accadimenti per cui è processo. Con sentenza in data 6 novembre-28 dicembre 1995, il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese. Avverso questa decisione proponeva appello il IS, deducendo quattro distinti motivi di gravame e concludendo con la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della somma di £ 600.000.000. Si costituiva anche in questo grado il Presidente del Consiglio dei Ministri, per resistere al gravame. La Corte d'appello respingeva il gravame. Ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il IS lamenta la violazione dell'art. 333 c.c. perché i giudici del tribunale dei minori di Perugia avrebbero giudicato sulla base dell'inesistente presupposto di una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli e la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel medesimo errore interpretativo della norma. Con il secondo motivo deduce l'erronea motivazione della sentenza impugnata poiché risulta dagli atti processuali che gli elementi adottati dal tribunale dei minori di Perugia a fondamento del provvedimento ex art. 333 c.c. erano del tutto inidonei consentire l'affidamento dei minori al servizio sociale,per cui i magistrati del tribunale predetto avrebbero basato la loro decisione su fatti la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento facendo acritico riferimento alle sole considerazioni svolte dal Servizio sociale senza svolgere alcuna effettiva attività interpretativa e di verifica. Con il terzo motivo di ricorso deduce che la Corte d'appello di Firenze avrebbe fatto una erronea valutazione dei fatti oggetto del procedimento e degli atti processuali. In particolare la responsabilità dei magistrati di Perugia andrebbe individuata anche nel comportamento del P.M. Fodaroni che, nonostante dalla querela per violazione di domicilio non emergesse alcun elemento di reato, non provvedeva ad archiviare il procedimento ma svolgeva indagini che davano poi luogo al successivo intervento del tribunale dei minori. Con il quarto motivo,sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe accertato che l'affidamento dei minori al servizio sociale aveva contribuito alla morte della propria moglie affetta da cardiopatia, chiede che questa Corte, pronunciando nel merito, condanni la presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Lo stesso infatti si limita a affermare che i giudici del tribunale dei minori di Perugia hanno fatto una erronea applicazione dell'articolo 333c.c., tanto è vero che la loro decisione era stata riformata a seguito di gravame, senza però svolgere alcuna censura nei confronti della sentenza impugnata e senza investire quindi la “ratio decidendi” di quest'ultima. La Corte d'appello di Firenze ha rilevato, infatti, che l'articolo 333 c.c è suscettibile di due diverse interpretazioni: una prima - seguita dal giudice di secondo grado- secondo cui al fine di applicare l'art. 333 c.c. si rende necessario un comportamento colpevole da parte dei genitori che fosse pregiudizievole al figlio, ed una seconda - seguita da giudici del tribunale dei minori - che,sulla base dei prevalenti connotati pubblicistici insiti nella riforma del diritto di famiglia del 1975, hanno ritenuto applicabile l'art. 333c.c. in presenza di una situazione di pregiudizio per il minore causata dal comportamento genitoriale a prescindere dalla colposità o meno di quest'ultimo. Sulla base di tali considerazioni la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie i giudici del tribunale dei minorenni di Perugia non abbiano basato la propria decisione su dati processuali inesistenti,bensì su una diversa interpretazione della norma applicabile al caso di specie senza incorrere quindi in alcuna violazione dell'art. 2 della legge 117/88. Nessuna critica è stata rivolta nei confronti di tale argomentazione giuridica per cui il motivo si rivela totalmente generico e privo di specificità con la conseguenza che il medesimo non può trovare accesso in questo giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Con tale motivo,sotto il diverso profilo del vizio motivazionale, viene dedotta la medesima censura di insussistenza dei fatti posti a base del provvedimento ex art. 333 c.c. dei giudici del tribunale del minori di Perugia e viene inoltre dedotto che gli stessi avrebbero colposamente omesso ogni attività valutativa in riferimento alle relazioni effettuate dal servizio sociale. Per quanto concerne la prima parte della censura non può che ripetersi quanto dianzi esposto e, cioè, che la stessa non contiene alcuno specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata per cui si limita a ribadire le tesi esposte nel giudizio di merito dando luogo in tal modo ad una assoluta genericità del motivo che, inoltre, in quanto volto a proporre una diversa valenza interpretativa dei fatti,di causa sconfina in una censura del merito della decisione del giudice di secondo grado che anche sotto tale profilo si rivela non proponibile in sede di legittimità. Per quanto concerne la seconda parte della censura ( colpevole mancata valutazione delle relazioni del servizio sociale), la stessa si rivela infondata. La sentenza impugnata, ha invero dettagliatamente esaminato le tre relazioni del servizio sociale rilevando che esse evidenziavano lo stato di disagio dei minori dovuto non a fatti colposi dei genitori ma all'atteggiamento di questi ultimi nei confronti del mondo circostante,ed ha concluso che i giudici del tribunale dei minori di Perugia hanno posto le relazioni predette a base della propria decisione operando però quella interpretazione già descritta dell'art. 333 c.c. e, pertanto, non già dando per assunto un elemento di fatto escluso dai dati processuali ( comportamento colposo dei genitori) ma prescindendo da tale dato in ragione della predetta interpretazione volta a privilegiare la tutela del disagio dei minori prescindendo dalla colposità o meno del comportamento genitoriale. In particolare la sentenza impugnata mette in risalto come dal provvedimento di affidamento al servizio sociale disposto dal tribunale dei minori, da un lato, non si fa alcun riferimento a violenze " psicologiche e no" adombrate in due delle tre relazioni, per cui non può affermarsi che i giudici del predetto tribunale minorile abbiano posto a base della loro decisione un fatto supposto e non provato dall'altro lato, anche per quanto riguarda l'anomalia fisica del minore OL, che sarebbe stata impeditiva dell'affidamento al servizio sociale, danno atto che non risulta dal provvedimento in esame che i giudici minorili abbiano escluso la sussistenza di detta circostanza o che non ne abbiano tenuto conto. La motivazione in questione fornisce adeguata argomentazione circa la mancanza di negligenza da parte dei giudici minorili in ordine all'esame delle risultanze emergenti dalle relazioni dei servizi sociali che in quanto strettamente correlata all'esame degli elementi istruttori e logicamente formulata,si sottrae ad ogni sindacato in questa sede di legittimità. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato. Con esso si ribadiscono le tesi avanzate nel giudizio di merito secondo cui la responsabilità ex lege 117/88 sussisterebbe anche nei confronti dell'operato del pubblico ministero che, invece di archiviare la querela per violazione di domicilio presentata nei confronti del minore RE IS, -aaveva mantenuto in piedi il procedimento penale in ragione del quale suo dire avrebbe chiesto l' intervento del tribunale dei minorenni che sarebbe sfociato nel provvedimento di cui all'art. 333c.c.. Anche in tal caso non si rinviene una censura circostanziata alla motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima ha osservato sul punto che il Pubblico ministero ha esercitato nel caso in esame il potere di iniziativa previsto dall'art. 336 c.c. che prescinde dalla sussistenza di un procedimento penale e che, quindi, nessuna connessione se non occasionale era possibile individuare tra il procedimento penale e quello civile. La motivazione in esame supera in radice la censura avanzata dal ricorrente con i motivi di appello poiché esclude che il potere di iniziativa usato dal pubblico ministero derivi o sia funzionale rispetto al procedimento penale fondandosi esso invece su un autonomo potere espressamente previsto dal codice civile Nulla dice il ricorrente in riferimento a tale ratio decidendi che costituisce di per sé sola idoneo fondamento della decisione presa,limitandosi invece a ribadire la tesi che il pubblico ministero avesse fatto uso del proprio potere di iniziativa in riferimento ad un procedimento penale in ordine al quale non ricorreva alcuna ipotesi di reato. Anche tale motivo va pertanto rigettato Il quarto motivo del ricorso „presupponendo necessariamente per il suo accoglimento quello preliminare degli altri resta assorbito. Il ricorso va in conclusione respinto. Sussistendo giusti motivi si compensano tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio Roma5.2.03 Il Cons.est. Il Presidente IL CANCELLIERE Domenico Harscalyp CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria -9 LUG. 2003 il IL CANCELLER --