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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/10/2025, n. 10711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10711 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32579/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento n. r.g. 32579/2021 pendente tra (Avv. Parte_1
LE SC) nei confronti di in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore (Avv. Virginia Fortunato) e di , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Mario Assennato) ed avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da giugno 2016, e la condanna alle differenze retributive conseguenziali;
rilevato che parte ricorrente, inquadrato nell'area professionale 3 (mansioni operative), area operativa 3 (manutenzioni, impianti e officine), nella figura professionale di operatore qualificato (parametro 160) e “inserito nel gruppo manutenzione armamento ferroviario della ferrovia Roma-Lido” (cfr., in termini, pag. 2 del ricorso), chiede in via principale il riconoscimento delle mansioni della superiore figura professionale di operatore tecnico (parametro 170) di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
rilevato che il ccnl prevede all'articolo 2 che appartengono al livello superiore vantato
“lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso”; rilevato che lo svolgimento delle predette mansioni risulta concordemente riferito da tutti i testi escussi (cfr. verbale di udienza del 2.10.2024) i quali oltre ad aver riferito in ordine all'avvenuto svolgimento delle mansioni descritte in ricorso, hanno altresì rappresentato che ininterrottamente negli anni per cui è causa non vi era né un operaio tecnico né un capo operaio e spesso nemmeno il responsabile, e il ricorrente svolgeva di fatto le mansioni di questi ultimi per tutti gli anni dedotti in ricorso e anche attualmente pagina 1 di 3 all'esito della cessione di azienda ad dove continua a svolgere le stesse CP_2 mansioni presso il medesimo gruppo di lavoro, di operai addetti alla manutenzione dell'armamento ferroviario della ferrovia Roma-Lido; rilevato pertanto che all'accertata dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori di operaio tecnico (parametro 170) consegue la condanna al pagamento delle somme maturate a tale titolo da giugno 2016 a settembre 2021 per un importo pari a euro 5.158,76, oltre accessori come per legge, nonché la condanna al pagamento delle ulteriori somme dovute per il medesimo titolo da ottobre 2021 sino ad oggi, oltre accessori come per legge;
rilevato che il pagamento delle differenze retributive dovute da giugno 2016 all'1.7.2022, data di cessione del ramo d'azienda, vanno poste interamente a carico di avendo l'altra convenuta efficacemente dimostrato l'eccepito obbligo di CP_1 manleva, mediante la produzione del contratto stipulato tra le parti (e versato in atto mediante deposito telematico del 25.1.2023), la cui clausola aaaaa) prevede espressamente che “”tutti i debiti o passività, ovvero i crediti di qualsivoglia natura relativi ai rami di azienda, sorti anteriormente alla data di efficacia del trasferimento che traggono la loro origine o causa da atti o fatti verificatisi anteriormente a tale data, anche se accertati in epoca successiva, rimarranno in capo al venditore, con la conseguenza che ciascun ramo di azienda viene trasferito a ciascun compratore al netto di essi, escludendosi espressamente qualunque responsabilità di ciascun compratore al riguardo”; rilevato che le ulteriori differenze retributive maturate, per il periodo successivo alla data di cessione del ramo di azienda e sino ad oggi, vanno poste a carico di CP_2 attuale datore di lavoro di parte ricorrente dalla data di cessione del ramo di azienda;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa ed istanza rigettando, così provvede:
• accerta il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nella superiore figura professionale di operatore tecnico (parametro 170) e per l'effetto:
1. condanna al pagamento di euro 5.158,76 oltre accessori come per CP_1 legge, per i titoli di cui in motivazione;
2. condanna al pagamento delle ulteriori differenze retributive CP_1 maturate, per i titoli di cui in motivazione, dall'1.10.2021 all'1.7.2022, oltre accessori come per legge;
pagina 2 di 3 3. condanna al pagamento delle ulteriori differenze retributive CP_3 maturate, per i titoli di cui in motivazione, dall'1.7.2022 ad oggi, oltre accessori come per legge;
• condanna le parti resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 5.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. LE SC. Roma, 5.6.2025
Il G.L.
P. RI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento n. r.g. 32579/2021 pendente tra (Avv. Parte_1
LE SC) nei confronti di in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore (Avv. Virginia Fortunato) e di , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Mario Assennato) ed avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da giugno 2016, e la condanna alle differenze retributive conseguenziali;
rilevato che parte ricorrente, inquadrato nell'area professionale 3 (mansioni operative), area operativa 3 (manutenzioni, impianti e officine), nella figura professionale di operatore qualificato (parametro 160) e “inserito nel gruppo manutenzione armamento ferroviario della ferrovia Roma-Lido” (cfr., in termini, pag. 2 del ricorso), chiede in via principale il riconoscimento delle mansioni della superiore figura professionale di operatore tecnico (parametro 170) di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
rilevato che il ccnl prevede all'articolo 2 che appartengono al livello superiore vantato
“lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso”; rilevato che lo svolgimento delle predette mansioni risulta concordemente riferito da tutti i testi escussi (cfr. verbale di udienza del 2.10.2024) i quali oltre ad aver riferito in ordine all'avvenuto svolgimento delle mansioni descritte in ricorso, hanno altresì rappresentato che ininterrottamente negli anni per cui è causa non vi era né un operaio tecnico né un capo operaio e spesso nemmeno il responsabile, e il ricorrente svolgeva di fatto le mansioni di questi ultimi per tutti gli anni dedotti in ricorso e anche attualmente pagina 1 di 3 all'esito della cessione di azienda ad dove continua a svolgere le stesse CP_2 mansioni presso il medesimo gruppo di lavoro, di operai addetti alla manutenzione dell'armamento ferroviario della ferrovia Roma-Lido; rilevato pertanto che all'accertata dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori di operaio tecnico (parametro 170) consegue la condanna al pagamento delle somme maturate a tale titolo da giugno 2016 a settembre 2021 per un importo pari a euro 5.158,76, oltre accessori come per legge, nonché la condanna al pagamento delle ulteriori somme dovute per il medesimo titolo da ottobre 2021 sino ad oggi, oltre accessori come per legge;
rilevato che il pagamento delle differenze retributive dovute da giugno 2016 all'1.7.2022, data di cessione del ramo d'azienda, vanno poste interamente a carico di avendo l'altra convenuta efficacemente dimostrato l'eccepito obbligo di CP_1 manleva, mediante la produzione del contratto stipulato tra le parti (e versato in atto mediante deposito telematico del 25.1.2023), la cui clausola aaaaa) prevede espressamente che “”tutti i debiti o passività, ovvero i crediti di qualsivoglia natura relativi ai rami di azienda, sorti anteriormente alla data di efficacia del trasferimento che traggono la loro origine o causa da atti o fatti verificatisi anteriormente a tale data, anche se accertati in epoca successiva, rimarranno in capo al venditore, con la conseguenza che ciascun ramo di azienda viene trasferito a ciascun compratore al netto di essi, escludendosi espressamente qualunque responsabilità di ciascun compratore al riguardo”; rilevato che le ulteriori differenze retributive maturate, per il periodo successivo alla data di cessione del ramo di azienda e sino ad oggi, vanno poste a carico di CP_2 attuale datore di lavoro di parte ricorrente dalla data di cessione del ramo di azienda;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa ed istanza rigettando, così provvede:
• accerta il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nella superiore figura professionale di operatore tecnico (parametro 170) e per l'effetto:
1. condanna al pagamento di euro 5.158,76 oltre accessori come per CP_1 legge, per i titoli di cui in motivazione;
2. condanna al pagamento delle ulteriori differenze retributive CP_1 maturate, per i titoli di cui in motivazione, dall'1.10.2021 all'1.7.2022, oltre accessori come per legge;
pagina 2 di 3 3. condanna al pagamento delle ulteriori differenze retributive CP_3 maturate, per i titoli di cui in motivazione, dall'1.7.2022 ad oggi, oltre accessori come per legge;
• condanna le parti resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 5.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. LE SC. Roma, 5.6.2025
Il G.L.
P. RI
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