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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia in materia di lavoro recante n.2013/2023 R.A.L., promossa con ricorso depositato in data 9.6.2023 da
elettivamente domiciliato in Supino, Via IV Novembre n.29, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Luigi Pietro Scilinguo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al fascicolo telematico,
ricorrente contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura di Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12.
resistente
Oggetto: risarcimento danni;
indennizzo ex L. n.210/1992
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.6.2023, ha adito il Tribunale di Frosinone per far Parte_1 accertare e dichiarare che la sindrome di Guillain-Barre di cui è affetto è causalmente conseguenza della vaccinazione antinfluenzale alla quale lo stesso si è sottoposto nel novembre 2010. Per l'effetto, ha chiesto la condanna del a risarcire il danno subito, da quantificarsi con C.T.U. medico-legale, e a CP_1 corrispondere l'indennizzo ex L. 210/1992.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che: 1) aveva presentato, in data 26.7.2018, per il tramite della di Frosinone, domanda ex L. n.210/1992 per danno irreversibile correlato a vaccinazione, CP_3 essendosi sottoposto nel novembre 2010 a vaccinazione antinfluenzale presso il medico di famiglia dott.
; 2) all'istanza aveva allegato la mail della Regione Lazio del maggio 2018 nella quale Persona_1 si attestava che il medico che aveva curato la inoculazione del vaccino antinfluenzale (dr. Persona_1 e lui stesso erano presenti nei flussi della campagna vaccinale 2010-2011 trasmessi alla Regione;
[...]
3) a tale istanza erano stati allegati: - la Relazione clinica del Policlinico Tor Vergata, Clinica Neurologica
Dipartimento Neuroscienze (Caporeparto prof. ; - Foglio di dimissioni Fondazione Santa Lucia Per_2 di Roma;
- verbale invalidità civile con accertamento delle condizioni psico-fisiche per il diritto alla indennità di accompagnamento;
4) era stato sottoposto, in data 6.6.2019, a visita domiciliare da parte del
Dipartimento Militare di Medicina Legale -Sesta Commissione Medica Ospedaliera di Roma;
5) con provvedimento del 30.08.2019 la Sesta Commissione Medica Ospedaliera gli aveva restituito gli atti ritenendo la richiesta incompleta, in quanto risultavano assenti la data di vaccinazione, l'indicazione dei dati del vaccino, la sussistenza o meno dei requisiti oggettivi e soggettivi;
6) appena venutone a conoscenza (in quanto domiciliato da tempo ed in lungo degenza presso la RSA di Città Bianca di Veroli), aveva proposto in data 15.10.2022 ricorso al avverso la reiezione della domanda, Controparte_1 giacché la sindrome di Guillain-Barre di cui è affetto era causalmente conseguenza della vaccinazione antinfluenzale alla quale si era sottoposto nel novembre 2010, per cui il convenuto era tenuto CP_1
a risarcirgli i danni subiti e a corrispondergli l'indennizzo ex L. 210/1992; 7) in assenza di riscontro, si era formato il silenzio rigetto.
Costituitosi nel giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, sia perché la domanda CP_1 di indennizzo era stata proposta intempestivamente, sia per la sua infondatezza. Non era infatti presente agli atti alcuna prova e/o documentazione che il ricorrente fosse stato vaccinato con vaccino antinfluenzale nel novembre del 2010. I dati clinici evidenziavano poi, oltre all'assenza di certezza documentale dell'avvenuta vaccinazione, anche l'anomalo intervallo di tempo intercorso tra la presunta vaccinazione e la comparsa della sintomatologia.
Il ricorso non può essere accolto.
L'espletata istruttoria testimoniale e la documentazione acquisita agli atti (comunicazione / relazione della Regione Lazio) hanno comprovato che l'attore in data 18.11.2010 fu sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale con “vaccino split /subunità” presso lo studio del medico di medicina generale Dott. Per_1
.
[...]
Come appurato poi dalla espletata C.T.U. medico legale, il ricorrente, intorno al 15.2.2011, manifestò
“episodio influenzale accompagnato da alvo diarroico risoltosi spontaneamente”. Il dato si evince dalla relazione clinica di ricovero del 23.02.2011 presso il Policlinico Tor Vergata, ove viene raccolto quanto segue: “Una settimana fa circa il paziente ha presentato episodio influenzale accompagnato da alvo diarroico risoltosi spontaneamente”.
In data 22.02.2011 (in orario serale) il ricorrente presentò poi “impaccio motorio agli arti inferiori, associato a parestesie a tipo addormentamento a distribuzione distale degli arti inferiori e un'alterata sensazione del pavimento sotto i piedi”.
Anche questo dato si evince dalla relazione clinica di ricovero del 23.02.2011 presso il Policlinico Tor
Vergata. In data 23.02.2011 (la mattina) il ricorrente “presentava severo deficit di forza agli arti inferiori, tale da impedire
l'assunzione autonoma della stazione eretta, accompagnato da deficit di forza a distribuzione distale degli arti superiori con difficoltà nei movimenti fini delle mani, in particolare nei movimenti di prensione. Veniva condotto presso il PS di Frosinone;
all'arrivo PA
145/90, FC 110 bpm, SO2 93%; il consulente neurologo obiettivava atassia della marcia e ipostenia distale degli arti inferiori e parestesie con la medesima distribuzione. Si richiedeva il trasferimento in Neurologia nel sospetto di Sindrome di BA”.
Lo stesso 23.2.2011 il ricorrente fu ricoverato presso la clinica neurologica del Policlinico Tor Vergata di Roma, da cui fu dimesso in data 16.3.2011 con la diagnosi di “Sindrome di BA. Spondilite anchilosante.
Infezione delle vie urinarie”. Alla dimissione fu suggerito intervento di riabilitazione neuromotoria oltre a follow-up laboratoristico e terapia medica.
Dal 16.3.2011 al 25.02.2012 è documentato ricovero ai fini riabilitativi presso la Clinica “Fondazione
Santa Lucia” di Roma, da cui fu dimesso con la diagnosi di “Sindrome di . Spondilite Persona_3 anchilosante” e con la prescrizione di terapia medica.
Sulla base di questi elementi l'espletata C.T.U. ha potuto quindi appurare che il ricorrente è affetto dalla patologia dedotta in ricorso, definibile come “sindrome di BA.
Dalla perizia emerge però che la predetta patologia non può essere messa in correlazione causale con la vaccinazione antinfluenzale cui l'attore si è sottoposto a novembre 2010. Contr
Si osservi che la Sindrome di BA (d'ora in poi come approfonditamente rilevato dal
C.T.U. è una poliradiculoneuropatia acuta immunomediata acquisita. È una malattia poco comune, con un'incidenza che varia da 0,81 a 1,89 casi per 100.000 persone all'anno. Nonostante il trattamento medico, Contr la rimane una condizione grave: il 3-10% dei pazienti muore e il 20% non è ancora in grado di Contr camminare dopo 6 mesi. L'eziologia della non è ancora completamente chiarita, ma è preceduta da una malattia infettiva in circa due terzi dei casi. Nella letteratura scientifica (lavoro Caldonazzo, J., and N. Weiss.
Poliradicoloneurite acuta demielinizzante o sindrome di 28.4 (2023): 1-10.), la Persona_3 Controparte_5
GBS viene definita come una “polineuropatia infiammatoria acuta immuno-mediata che complica un'infezione, o, più raramente, un altro stimolo immunologico, come una vaccinazione”; nello stesso recente lavoro gli Autori descrivono Contr l'evoluzione della in tre fasi: (i) la “fase di instaurazione” (dove progrediscono i sintomi neurologici), che, per definizione è inferiore a 4 settimane (e inferiore a 2 settimane nell'80% dei casi), (ii) la “fase di plateau” (dove i deficit sono stabili), che può durare da pochi giorni a qualche settimana, più raramente fono a qualche mese e, infine, (iii) “la fase di recupero” di diversi mesi (in cui i deficit recuperano).
Secondo i citati Autori, la prima fase per definizione ha una durata inferiore alle 4 settimane (e inferiore alle 2 settimane nell'80% dei casi); pertanto, se essa si manifesta “oltre le 4 settimane, si tratta di un diverso quadro nosologico, quello delle polineuropatie infiammatorie subacute e/o croniche, la cui valutazione eziologica e il cui trattamento differiscono da quelli della GBS”.
Lo studio caso-controllo condotto tra ottobre 2010 e maggio 2011 in sette regioni italiane per Contr esplorare la relazione tra vaccinazione antinfluenzale e la (Galeotti et al., 2013) ha mostrato quanto segue: (i) l'”odds ratio” (OR) adattato e abbinato per l'insorgenza di GBS entro 6 settimane dalla vaccinazione antinfluenzale era di 3,8 (95 % CI: 1,3, 10,5); (ii) maggiore è l'associazione con le infezioni gastrointestinali (OR = 23,8; 95 % CI 7,3, 77,6) e le malattie simil-influenzali o le infezioni del tratto respiratorio superiore (OR = 11,5; 95 % CI 5,6, 23,5); (iii) la vaccinazione antiinfluenzale è stata associata Contr alla con un rischio relativo di 2,1 (95 % CI 1,1, 3,9). In base a questi risultati, il rischio attribuibile negli adulti varia da due a cinque casi di GBS per 1.000.000 di vaccinazioni.
Nella medesima pubblicazione è precisato quanto segue: “La finestra temporale di rischio è stata fissata a 6 Cont settimane dopo la somministrazione del vaccino, un intervallo di rischio generalmente accettato tra e l'esposizione a uno stimolo antigenico (ad esempio, malattia infettiva, vaccinazione), sulla base della plausibilità biologica di una relazione causale (EJ et al.,
2011[3]). Le analisi di sensibilità sono state eseguite utilizzando due ulteriori diverse definizioni per le finestre di rischio: 4 e 2 settimane dopo la somministrazione del vaccino”.
Nel caso di specie, la “fase di instaurazione” della Sindrome di si è osservata il Persona_3
22.2.2011, una settimana dopo il riferito episodio influenzale associato a diarrea (15.2.2011), e tredici settimane dopo la vaccinazione (18.11.2010).
Pertanto, sulla base degli aspetti epidemiologici, fisiopatologici ed eziopatogenetici della patologia in esame, nel caso di specie non appaiono soddisfatti ben due criteri del nesso causale;
risultano in effetti non soddisfatti il criterio cronologico del nesso causale (che, per quanto sopra illustrato, a sua volta, sembra escludere la plausibilità biologica di una relazione causale tra l'inoculazione del vaccino e la patologia) e il criterio di esclusione di altre cause (visto che la causa più probabile della patologia per cui
è causa risiede verosimilmente nell'episodio influenzale associato a diarrea osservato una settimana prima dell'episodio della GBS).
Sulla base di queste considerazioni il perito ha concluso affermando che lo stato patologico dedotto in ricorso non può essere messo in correlazione causale con la vaccinazione antinfluenzale cui l'attore si
è sottoposto a novembre 2010, essendo piuttosto eziologicamente riconducibile al successivo episodio influenzale associato a diarrea riportato una settimana prima (15.02.2011) dell'esordio della sintomatologia della patologia neurologica per cui è causa (esordio datato al 22.02.2011) e insorto del tutto indipendentemente rispetto alla vaccinazione antinfluenzale praticata il 18.11.2010.
Rispetto le riferite conclusioni peritali, il consulente di parte ricorrente ha osservato che l'espressione clinica della SGB è molto variabile: può verificarsi che il caso che la evidenza, caratterizzata da sintomatologia neurologica eclatante, si verifichi anche qualche tempo dopo (due-tre settimane) l'effettivo inizio della patologia, che è autoimmune. Inoltre, lo studio della letteratura sull'argomento permette di affermare che l'intervallo temporale tra vaccinazione e sviluppo della SGB è indicativo (6-8 settimane), ma non assoluto. Inoltre, la gravità notevole del danno residuato al ricorrente, consenteirebbe, per consolidata metodologia medico-legale, di considerare meno stringenti i suddetti termini temporali nella valutazione del nesso di causalità tra vaccinazione e insorgenza della SGB.
Sui punti oggetto di deduzione critica, il perito ha osservato che: 1) per soddisfare il criterio temporale del nesso causale, stante le caratteristiche patogenetiche dell'infermità in diagnosi, la sintomatologia neurologica sarebbe dovuta comparire al massimo entro 6 settimane (anche se pochissimi studi considerano 8 settimane), dalla vaccinazione. Nel caso di specie sono trascorse 13 settimane, un periodo di tempo così lungo che, sulla base delle caratteristiche eziopatogenetiche dell'infermità in oggetto, consente di considerare non biologicamente plausibile la relazione causale tra la vaccinazione e la patologia;
2) la letteratura scientifica sull'argomento è molto netta nel fissare in 6-8 settimane l'intervallo temporale tra vaccinazione (e/o la sindrome influenzale o le virosi intestinali) e sviluppo della SGB (cfr. la letteratura citata alle note 1-3 alle pagine 11 e 12 della perizia), in quanto si basa sulla natura autoimmune del disordine. Anche iIl lavoro scientifico di LI DN et al. pubblicato su Arch Intern Med nel 2006,] citato dal C.T. di parte ricorrente è del tutto in linea con i risultati già citati visto che gli Autori concludono Cont come segue: “Nell'analisi primaria, l'incidenza relativa stimata di ospedalizzazione a causa di durante l'intervallo di rischio rispetto all'intervallo di controllo era 1,45 (intervallo di confidenza al 95%, 1,05-1,99; P = 0,02), indicando un aumento del rischio Cont del 45% per nel periodo immediato dopo la vaccinazione”; e ancora: “Dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 2004, abbiamo Cont Cont identificato 1601 ricoveri ospedalieri incidentali a causa di in Ontario. In 269 pazienti, la è stata diagnosticata entro 43 settimane dalla vaccinazione contro l'influenza. L'incidenza relativa stimata di GBS durante l'intervallo di rischio primario (settimane da 2 a 7) rispetto all'intervallo di controllo (settimane da 20 a 43) è stata di 1,45 (intervallo di confidenza del 95%, 1,05-1,99; P
= 0,02)”;. In altri termini, sulla base di questo studio, è nelle prime 2-7 settimane dalla vaccinazione che si concentra il rischio (ritenuto comunque, dagli Autori, “piccolo”) di sviluppare la S. di in Persona_3 soggetti che erano stati sottoposto alla vaccinazione antiinfluenzale, anche quando si considerano intervalli di rischio e di controllo più lunghi, pari, rispettivamente, a 2-9 e 18-41 settimane. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la Sindrome di BA che ha colpito il ricorrente è con assai elevata probabilità eziologicamente riconducibile al successivo episodio influenzale associato a diarrea riportato una settimana prima (15.02.2011) dell'esordio della sintomatologia della patologia neurologica per cui è causa (esordio datato al 22.02.2011), e insorto del tutto indipendentemente rispetto alla vaccinazione antinfluenzale (praticata il 18.11.2010). Pertanto, la mancata soddisfazione di ben due criteri del nesso causale (cronologico e di esclusione di altre cause) e, dunque, la sostanziale assenza, nel caso di specie, del “ragionevole dubbio” sull'attribuzione del nesso causale, non consente di aderire al ragionamento di considerare meno stringenti i suddetti termini temporali nella valutazione del nesso di causalità, proposto dal C.T. di parte ricorrente.
In definitiva, il C.T.U., sulla scorta di tutti gli elementi riscontrati e degli accertamenti eseguiti, preso atto delle osservazioni preliminari delle parti, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti alla bozza della relazione di C.T.U., ha concluso affermando che: il ricorrente è affetto dalla patologia dedotta in ricorso allo stato definibile come “sindrome di BA (diagnosi 02/2011); lo stato patologico dedotto in ricorso non può essere messo in correlazione causale con la vaccinazione antinfluenzale cui il ricorrente si è sottoposto a novembre 2010, essendo piuttosto eziologicamente riconducibile al successivo episodio influenzale associato a diarrea riportato una settimana prima dell'esordio della sintomatologia della patologia per cui è causa e insorto del tutto indipendentemente rispetto alla vaccinazione antinfluenzale.
Le motivazioni esposte nella relazione peritale risultano impostate con logicità e completezza argomentativa, mentre le contestazioni mosse alla stessa da parte ricorrente sono state confutate in maniera convincente dal perito.
L'elaborato del C.T.U. può essere pertanto assunto a base per la decisione.
Va ricordato che i principi sul nesso causale – anche per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.1 della L. n.229/2005 – non si discostano da quelli che sono enunciati per l'accertamento del diritto alla generalità dei benefici assistenziali che abbiano, tra i rispettivi presupposti, la necessaria correlazione tra fatti specifici ed una patologia. La prova a carico dei ricorrenti ha in questi casi ad oggetto “il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” [Cass., sez. lav., 17 gennaio 2005, n. 753].
La risposta venuta dal consulente del Tribunale comporta la negazione di questo grado “di ragionevole probabilità scientifica”.
Di conseguenza, la soluzione del caso non può che essere negativa per il ricorrente. Se si dovesse ragionare altrimenti, si potrebbe arrivare a ritenere che nella fattispecie per cui è causa, le regole sull'onere della prova siano integralmente invertite, ciò che, però, la legge non consente.
Il ricorso va pertanto respinto.
La natura del diritto azionato giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede
1) respinge il ricorso.
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Frosinone, 26.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi