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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta l'1.7.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cicco
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
20176, rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'avv. Maria Cristina Di Nola
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 2.5.2018 al Tribunale di Benevento, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa con decreto dirigenziale n. 16 del 5.4.2018 della ai sensi dell'art 18 l. n. 689/81, per violazione Controparte_1 dell'art. 124, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, sanzionato dall'art. 133, comma 2, del medesimo decreto, con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione di €
2.400,00 per scarico di acque reflue sprovvisto della prescritta autorizzazione, accertato con verbale n. 3/2018 dai Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti.
Evidenziava il che nel verbale di accertamento si dava atto che in data 19.1.2008 Pt_1
(rectius, 9.1.2018) gli accertatori, unitamente al responsabile del settore tecnico del
1 Comune di Castelpagano, si erano portati in Località Muletti di Castelpagano e avevano accertato che è proprietario di una civile abitazione sita in zona extra Parte_1 urbana non servita da rete fognaria, ma dotata di una vasca interrata (pozzo nero) disperdente, dalla quale i reflui si attestavano al troppo pieno e adducevano in un fosso iemale mediante tubazione di scarico in pvc.
Deduceva, quindi, che la mancanza sia di autorizzazione, sia di trattamento, per lo scarico di acque reflue domestiche era dovuto al fatto che il era privo Controparte_3 di regolamento comunale di gestione scarichi acque reflue recapitanti fuori fognatura per le abitazioni isolate. Inoltre, evidenziava che in data 21.4.2018 egli aveva richiesto l'autorizzazione per l'allacciamento alla fognatura comunale delle acque reflue civili, impegnandosi ad eseguire a proprie spese i lavori di collegamento alla rete fognaria comunale, precisamente nel tratto di recente costruzione a servizio della
[...]
CP_4
Si costituiva in giudizio la evidenziando che l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. 16 del 5.4.2018 era stata emessa nei confronti di e non nei confronti Controparte_5 dell'opponente ; che, peraltro, nei confronti di era stata Parte_1 Parte_1 accertata in data 9.1.2018 analoga violazione, contestata con verbale n. 2/2018, notificato insieme al verbale di accertamento in data 19.1.2018; che, stante la mancata trasmissione di memorie difensive da parte di (il quale non aveva avanzato nemmeno Parte_1 richiesta di audizione), il competente Ufficio regionale, con decreto dirigenziale n. 14 del
5.4.2018, aveva emesso ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa nei confronti dello stesso per l'importo di € 2.400,00, avverso la quale il non aveva Pt_1 tempestivamente proposto opposizione.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione.
Con sentenza n. 1431/2020 del 16.10.2020, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, sul rilievo che, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto dirigenziale della n. 16 del 5.4.2018 che, come documentato Controparte_1 in atti, era stato emesso nei confronti di altro soggetto, ovvero Controparte_5
Né poteva ritenersi che si trattasse di un mero errore materiale contenuto nell'atto introduttivo, atteso che il ricorrente faceva riferimento proprio al verbale Parte_1 di accertamento n. 3/2018, con il quale era stata contestata la violazione a carico di
2 infine, nelle conclusioni aveva espressamente chiesto al Tribunale di Controparte_5 annullare l'ordinanza ingiunzione adottata con decreto dirigenziale n. 16/2018.
Con ricorso a questa Corte del 21.3.2021 ha proposto appello il ribadendo che il Pt_1 decreto dirigenziale che aveva interessato il ricorrente era il n. 14 del 5.4.2018, ma che per mero refuso era stato indicato un numero errato (n. 16), riguardante un'ordinanza ingiunzione “gemella” emessa nei confronti di di identico contenuto;
Controparte_5 tuttavia, al Tribunale era sfuggito che al fascicolo veniva allegata la giusta ed effettiva ordinanza.
Nel merito, ribadiva le ragioni già dedotte in primo grado.
La si è costituita insistendo per il rigetto del gravame, sul rilievo che Controparte_1
l'appellante non aveva mai impugnato l'ordinanza ingiunzione emessa Parte_1 con decreto dirigenziale n. 14 del 5.4.2018, bensì aveva impugnato, chiaramente ed esclusivamente, l'ordinanza ingiunzione emessa con decreto dirigenziale n. 16 del
5.4.2018, fondata sul verbale di accertamento n. 3/2018, nei confronti di Controparte_5
A riprova di tanto, il Tribunale aveva dato atto che l'opponente aveva depositato, nel proprio fascicolo di parte (doc. 1), il decreto dirigenziale n. 16 del 5.4.2018, nonché il verbale dei Carabinieri di San Marco dei Cavoti n. 3/2018; stigmatizzava, pertanto, il comportamento processuale della controparte, che con il ricorso in appello aveva inserito, tra i documenti depositati telematicamente, l'ordinanza n. 14/2018, mai prodotta in primo grado, come accertato dal Tribunale.
Nel merito, si riportava alle proprie difese.
2.- L'appello è infondato e va rigettato.
Dalla disamina del ricorso introduttivo di primo grado si rileva con evidenza che oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa con decreto dirigenziale n. n. 16 del
5.4.2018, fondata sul verbale di accertamento n. 3/2018.
Tanto si legge nell'intestazione del ricorso, a pag. 1; nella premessa, a pag. 2; nell'esposizione in fatto, a pag. 3; nelle conclusioni, a pag. 4.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha rilevato condivisibilmente che l'indicazione non poteva ritenersi frutto di un mero refuso o errore materiale, giacché il richiamo al verbale di accertamento n. 3/2018 rendeva il riferimento inequivoco;
inoltre, ha dato atto in sentenza che era “documentato in atti” che tale ordinanza “è stata emessa nei confronti di altro soggetto, ”. Controparte_5
L'affermazione contenuta in sentenza comprova, come peraltro eccepito dalla CP_1
che, unitamente al ricorso, il aveva depositato l'ordinanza ingiunzione
[...] Pt_1
3 di cui al D.D. n. 16/2018, smentendo l'affermazione dell'odierno appellante di aver prodotto, invece, l'ordinanza ingiunzione di cui al D.D. n. 14/2018.
Né giova all'opponente il richiamo ai documenti depositati telematicamente e denominati, nell'indice in calce all'appello, “produzione primo grado”.
Dalla disamina del fascicolo di primo grado si rileva, invero, che gli atti introduttivi e le produzioni di primo grado di entrambe le parti erano cartacee;
pertanto, il mero deposito telematico, in questo grado di giudizio (in cui la costituzione è avvenuta, invece, telematicamente e le produzioni sono telematiche) di un documento (nella specie:
l'ordinanza D.D. n. 14/2018), non fa fede della sua avvenuta produzione in primo grado con modalità analogica: sarebbe stata, a tali fini, necessaria l'esibizione del fascicolo cartaceo originale di primo grado, corredato di indice vistato dal cancelliere.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le motivazioni della decisione, preclusive dell'esame del merito, inducono, tuttavia, a disporre la compensazione integrale delle spese anche di questo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta l'1.7.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cicco
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
20176, rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'avv. Maria Cristina Di Nola
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 2.5.2018 al Tribunale di Benevento, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa con decreto dirigenziale n. 16 del 5.4.2018 della ai sensi dell'art 18 l. n. 689/81, per violazione Controparte_1 dell'art. 124, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, sanzionato dall'art. 133, comma 2, del medesimo decreto, con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione di €
2.400,00 per scarico di acque reflue sprovvisto della prescritta autorizzazione, accertato con verbale n. 3/2018 dai Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti.
Evidenziava il che nel verbale di accertamento si dava atto che in data 19.1.2008 Pt_1
(rectius, 9.1.2018) gli accertatori, unitamente al responsabile del settore tecnico del
1 Comune di Castelpagano, si erano portati in Località Muletti di Castelpagano e avevano accertato che è proprietario di una civile abitazione sita in zona extra Parte_1 urbana non servita da rete fognaria, ma dotata di una vasca interrata (pozzo nero) disperdente, dalla quale i reflui si attestavano al troppo pieno e adducevano in un fosso iemale mediante tubazione di scarico in pvc.
Deduceva, quindi, che la mancanza sia di autorizzazione, sia di trattamento, per lo scarico di acque reflue domestiche era dovuto al fatto che il era privo Controparte_3 di regolamento comunale di gestione scarichi acque reflue recapitanti fuori fognatura per le abitazioni isolate. Inoltre, evidenziava che in data 21.4.2018 egli aveva richiesto l'autorizzazione per l'allacciamento alla fognatura comunale delle acque reflue civili, impegnandosi ad eseguire a proprie spese i lavori di collegamento alla rete fognaria comunale, precisamente nel tratto di recente costruzione a servizio della
[...]
CP_4
Si costituiva in giudizio la evidenziando che l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. 16 del 5.4.2018 era stata emessa nei confronti di e non nei confronti Controparte_5 dell'opponente ; che, peraltro, nei confronti di era stata Parte_1 Parte_1 accertata in data 9.1.2018 analoga violazione, contestata con verbale n. 2/2018, notificato insieme al verbale di accertamento in data 19.1.2018; che, stante la mancata trasmissione di memorie difensive da parte di (il quale non aveva avanzato nemmeno Parte_1 richiesta di audizione), il competente Ufficio regionale, con decreto dirigenziale n. 14 del
5.4.2018, aveva emesso ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa nei confronti dello stesso per l'importo di € 2.400,00, avverso la quale il non aveva Pt_1 tempestivamente proposto opposizione.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione.
Con sentenza n. 1431/2020 del 16.10.2020, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, sul rilievo che, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto dirigenziale della n. 16 del 5.4.2018 che, come documentato Controparte_1 in atti, era stato emesso nei confronti di altro soggetto, ovvero Controparte_5
Né poteva ritenersi che si trattasse di un mero errore materiale contenuto nell'atto introduttivo, atteso che il ricorrente faceva riferimento proprio al verbale Parte_1 di accertamento n. 3/2018, con il quale era stata contestata la violazione a carico di
2 infine, nelle conclusioni aveva espressamente chiesto al Tribunale di Controparte_5 annullare l'ordinanza ingiunzione adottata con decreto dirigenziale n. 16/2018.
Con ricorso a questa Corte del 21.3.2021 ha proposto appello il ribadendo che il Pt_1 decreto dirigenziale che aveva interessato il ricorrente era il n. 14 del 5.4.2018, ma che per mero refuso era stato indicato un numero errato (n. 16), riguardante un'ordinanza ingiunzione “gemella” emessa nei confronti di di identico contenuto;
Controparte_5 tuttavia, al Tribunale era sfuggito che al fascicolo veniva allegata la giusta ed effettiva ordinanza.
Nel merito, ribadiva le ragioni già dedotte in primo grado.
La si è costituita insistendo per il rigetto del gravame, sul rilievo che Controparte_1
l'appellante non aveva mai impugnato l'ordinanza ingiunzione emessa Parte_1 con decreto dirigenziale n. 14 del 5.4.2018, bensì aveva impugnato, chiaramente ed esclusivamente, l'ordinanza ingiunzione emessa con decreto dirigenziale n. 16 del
5.4.2018, fondata sul verbale di accertamento n. 3/2018, nei confronti di Controparte_5
A riprova di tanto, il Tribunale aveva dato atto che l'opponente aveva depositato, nel proprio fascicolo di parte (doc. 1), il decreto dirigenziale n. 16 del 5.4.2018, nonché il verbale dei Carabinieri di San Marco dei Cavoti n. 3/2018; stigmatizzava, pertanto, il comportamento processuale della controparte, che con il ricorso in appello aveva inserito, tra i documenti depositati telematicamente, l'ordinanza n. 14/2018, mai prodotta in primo grado, come accertato dal Tribunale.
Nel merito, si riportava alle proprie difese.
2.- L'appello è infondato e va rigettato.
Dalla disamina del ricorso introduttivo di primo grado si rileva con evidenza che oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa con decreto dirigenziale n. n. 16 del
5.4.2018, fondata sul verbale di accertamento n. 3/2018.
Tanto si legge nell'intestazione del ricorso, a pag. 1; nella premessa, a pag. 2; nell'esposizione in fatto, a pag. 3; nelle conclusioni, a pag. 4.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha rilevato condivisibilmente che l'indicazione non poteva ritenersi frutto di un mero refuso o errore materiale, giacché il richiamo al verbale di accertamento n. 3/2018 rendeva il riferimento inequivoco;
inoltre, ha dato atto in sentenza che era “documentato in atti” che tale ordinanza “è stata emessa nei confronti di altro soggetto, ”. Controparte_5
L'affermazione contenuta in sentenza comprova, come peraltro eccepito dalla CP_1
che, unitamente al ricorso, il aveva depositato l'ordinanza ingiunzione
[...] Pt_1
3 di cui al D.D. n. 16/2018, smentendo l'affermazione dell'odierno appellante di aver prodotto, invece, l'ordinanza ingiunzione di cui al D.D. n. 14/2018.
Né giova all'opponente il richiamo ai documenti depositati telematicamente e denominati, nell'indice in calce all'appello, “produzione primo grado”.
Dalla disamina del fascicolo di primo grado si rileva, invero, che gli atti introduttivi e le produzioni di primo grado di entrambe le parti erano cartacee;
pertanto, il mero deposito telematico, in questo grado di giudizio (in cui la costituzione è avvenuta, invece, telematicamente e le produzioni sono telematiche) di un documento (nella specie:
l'ordinanza D.D. n. 14/2018), non fa fede della sua avvenuta produzione in primo grado con modalità analogica: sarebbe stata, a tali fini, necessaria l'esibizione del fascicolo cartaceo originale di primo grado, corredato di indice vistato dal cancelliere.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le motivazioni della decisione, preclusive dell'esame del merito, inducono, tuttavia, a disporre la compensazione integrale delle spese anche di questo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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