Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/04/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 10 APRILE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c lette le note depositate dalle parti ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N. 7401/2023 R.G.
TRA
nata il [...] a [...], difesa dall' avv. Annalisa Franciosa Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 24.11.2023 , le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle provvidenze richieste con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che il complesso morboso di cui è affetta la periziata (“Vasculopatia cerebrale cronica in diabetica con ipertensione arteriosa (episodio di TIA ad agosto 2023); incontinenza urinaria;
Episodio di scompenso cardiocircolatorio (gennaio 2023) da Fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare. Valvulopatia mitro aortica: steno-insufficienza mitralica moderata;
Artrosi diffusa con deficit della deambulazione che avviene per pochi passi, per brevi tratti
e con appoggio IADL 3/8 ADL 3/6; Sindrome depressiva”) riconducibile ad una valutazione percentuale del 100% (cento per cento), non determini né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né la necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Le critiche alla CTU, in effetti, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Infine, la parte ricorrente fa riferimento ad alcune patologie documentate in corso di causa, la cui gravità non sarebbe stata valutata dal ctu, tra cui la l'insufficienza renale cronica e la vasculopatia cerebrale cronica che il CTu ha, invece, diligentemente esaminato e valutato, motivando che proprio “la valutazione del 100 per cento della prima infermità diagnosticata (Vasculopatia cerebrale cronica in diabetica con ipertensione arteriosa (episodio di TIA ad agosto 2023) rende ininfluente il calcolo riduzionistico delle altre infermità diagnosticata.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è
prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo
(Cass.2001/3299).
Di contro, il CTU ha evidenziato come il quadro clinico, pur di particolare impegno, valutato al 100%, non impone la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo la ricorrente in grado di provvedere a sé stesso
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica successiva all'espletamento della
CTU, ( cfr certificato Pronto Soccorso – P.O. Sarno del 19.11.2024) senza fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza della nuova patologia o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata. (Cass. 35748/2021- Cass. n.
26373/2023).
Conseguentemente, riguardo redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente ha diritto solo al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui alla art 3° comma 3° della L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa alla luce della documentazione medica agli atti.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente presenta i requisiti sanitari di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui alla art 3° comma 3° della L.104/92
a decorrere dalla domanda amministrativa.
CP_ 2) compensa integralmente le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell'
e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola l'11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini