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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La RT d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1461/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...],c.f ; Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Michele Cortazzo, per procura atti
-appellanti-
E
Il di , c.f , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'Avv.Dario Sanguedolce, per procura in atti
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto datato 7.10.2019 e proponevano, davanti Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Catania, opposizione al decreto ingiuntivo n°37467/19,emesso provvisoriamente esecutivo in data 19.7.2019, dal medesimo Tribunale ad istanza del
,” con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
8.014,81,per oneri condominiali (spese ordinarie riportati nei rendiconti consuntivi anno 2016
e 2017; spese preventivate per l' anno 2018), oltre interessi e spese della procedura monitoria, come liquidate nel titolo esecutivo. Il predetto decreto ingiuntivo era stato notificato ad istanza del in data 2.9.2019, contestualmente al pedissequo atto di precetto dell'importo CP_1
1 di € 9.413,85 (oltre spese di registrazione del decreto opposto). Premettevano gli opponenti, dandone prova, di aver depositato la domanda di mediazione per impugnare le delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
che a tal fine era stata già fissata la data del primo incontro;
che le predette delibere di approvazione dei conti consunti e del bilancio previsionale anno 2018 non erano state loro trasmesse dal che CP_1 non li aveva neppure avvisati delle convocazioni assembleari tenutesi il 26.6.2017 e 6.4.2018 in occasioni delle quali erano state approvate le citate deliberazioni;
che il in CP_1 seno al ricorso monitorio aveva in modo inessato affermato di aver comunicato agli attuali opponenti gli atti dovuti. Deducevano inoltre, non dovuto l'importo ingiunto in quanto le stesse voci di spesa erano state già richieste dal , con il precedente decreto CP_1 ingiuntivo n. 2310/2017, dell' importo di € 9.335,17 emesso a carico di a Parte_2 cui era seguito atto di precetto e che per il recupero di detta somma era pendente, presso il
Tribunale di Siena, la procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 608/2018 RGE . Per tutte queste ragioni domandavano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso, in quanto invalido e/o inefficace.
Si costituiva il che in via preliminare eccepiva, improponibile nel Controparte_1 presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'esame di eventuali vizi delle delibere di approvazioni dei rendiconti e dei bilanci previsionali, in difetto di impugnazione delle stesse;
contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie che, deduceva, smentita dalla documentazione attestante l'inoltro da parte dell'amministratore del Condominio delle convocazioni e dei verbali assembleari presso il domicilio effettivo degli opponenti, indicato in Colle Val D'Elsa (SI) via F.lli Bandiera 78 int.7 p.1., come risultava dal certificato anagrafico prodotto.Il Condominio produceva tutti i decreti richiesti ed ottenuti a carico degli opponenti a dimostrazione che questi ultimi erano abitualmente morsosi e, che il credito opposto, riguardava oneri condominiali diversi da quelli precedentemente richiesti.
Contestava di essere stato convocato, per il tramite del proprio amministratore- presso l'organismo di mediazione dal momento che la raccomandata prodotta dagli opponenti non era pervenuta all'amministratore e non vi era alcuna evidenza che la raccomandata fosse andata a buon fine oltretutto trasmessa all'indirizzo errato dell'edificio condominiale e non presso la sede degli uffici dell'amministratore. Infine, deduceva non veritiera e comunque priva di riscontro l'affermazione degli opponenti di aver impugnato le delibere assembleari su cui si fondava il credito ingiunto;
si opponeva alla chiesta sospensione del decreto ingiuntivo.
2 Con provvedimento dell'11.11.2020 il giudice designato differiva la data della prima udienza fissata il 20.11.2020 al 22.12.2020, disponendone lo svolgimento in modalità cartolare.
Con le note scritte depositate il 15.12.2020, gli opponenti producevano il verbale del primo incontro della mediazione, tenutosi il 31.1.2020, dal quale risultava che il era CP_1 assente ed hanno argomentato che la scelta di quest'ultimo di non presenziare alla mediazione equivaleva a non voler coltivare la stessa con effetti sulla prosecuzione del presente giudizio, poiché non si era realizzata la condizione di procedibilità della domanda del , CP_1 come invece necessario, trattandosi di mediazione obbligatoria ex legis. Citavano e invocavano l'applicazione della sentenza della RT di Cassazione n. 19596 /2020, resa a SU
, che aveva chiarito essere a carico della parte opposta, l'onere di esperire la mediazione. Indi, nelle citate note scritte gli opponenti deducevano non integrata la condizione di procedibilità della domanda e, pertanto, domandavano che venisse sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni, sulla predetta questione pregiudiziale di rito.Il giudice all'esito dell'udienza cartolare del 22.12.2020 con provvedimento emesso in pari data, ha rigettato l'istanza si sospensione della provvisoria esecutività del D.I e con riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti,si è così pronunciato: “1) il tentativo obbligatorio di mediazione a cui parte opponente fa riferimento nelle note scritte del 15 dicembre 2020 non appare riguardare il presente giudizio, ma quasi sicuramente si ricollega alla diversa causa di impugnazione di delibere condominiali da parte degli opponenti;
2) il decreto ingiuntivo per cui è causa riguarda somme di denaro diverse da quelle di cui al precedente decreto ingiuntivo numero
2310/17” e e vista la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ha assegnato alla parti i predetti termini e rinviato all'udienza del 29 giugno 2021.Con la 1° memoria istruttoria ex art. 183 comma VI cpc ,gli opponenti hanno dedotto che,per l'oggetto del giudizio- materia condominiale e recupero dei relativi oneri-,era obbligatoria la mediazione introdotta dal D.lg n. 28/2010; hanno eccepito l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione da parte del , parte opposta nel CP_1 presente giudizio;
hanno reiterato i principi contenuti nella sentenza già citata della RT di
Cassazione n.19596/2020 e, sulla base di ciò, hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo.Il nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art 183 comma VI cpc oltre CP_1 ad articolare difese ha dedotto che qualora, il giudice istruttore avesse ritenuto fondata l'eccezione degli opponenti e che perciò in base al pronunciamento della RT di Cassazione
3 a sez. unite da loro citata , spettava all' opposto avviare la mediazione, non si sarebbe sottratto a tale adempimento, attivando senza indugio la procedura di mediazione. L'udienza già fissata e poi cartolarizzata del 29.6. 2021, veniva rinviata al 20.6.2023 per la precisazione delle conclusioni. Con le note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate il 14.6.2023, gli opponenti hanno insistito affinché venisse dichiarata improcedibile la domanda,per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo anche per le ragioni di merito che reiteravano. Domandavano altresì la condanna del per lite temeraria ex. art. 96 cpc, sia per l'infondatezza del merito della
CP_1 pretesa creditoria che per condotta processuale del il quale illegittimamente
CP_1 aveva continuato ad insistere sulla propria richiesta di conferma del decreto ingiuntivo, nonostante, gli opponenti, non più condomini, avevano in data 4.8.2022 già saldato tutto il dovuto al compresi gli oneri successivi fino all'anno 2020, mediante assegno
CP_1 bancario di €10.112,54 che producevano, unitamente alla ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore del .
CP_1
A seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.6.2023, la causa è stata posta in decisione.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 4089/2023 pubblicata l'11.10.2023, ha dichiarato tardiva l'eccezione degli opponenti d' improcedibilità della domanda, in quanto formulata con la1°memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc;
e, difettando altre contestazione, inerenti all'an e al quantum debeatur, ha rigettato l'opposizione; ha confermato il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
4.238,00 oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 16.10.2023, hanno proposto appello
[...]
e , con atto di citazione notificato il 9.11.2023, affidato Parte_1 Parte_2
a due motivi di appello.
Si è costituito il che ha resistito ai motivi di appello e sulla reiterata Controparte_1 eccezione degli appellanti d'improcedibilità della domanda, per mancato avvio della mediazione obbligatoria, ha dedotto che “ ove ritenuto di legge e del tutto indispensabile dare ingresso formale in corso di giudizio al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, assegnare al creditore opposto/appellato idoneo termine per la relativa proposizione, giusta istanza subordinata già formulata in primo grado negli scritti difensivi del 19.02.2021
(memorie ex art. 183, sesto comma, 2° termine) e del 21.06.2021 (note trattazione scritta per
4 udienza del 29.06.2021). In ogni caso con l'integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio di impugnazione”.
All'udienza di discussione del 14.10.2024, la RT sulle note scritte delle parti, ha posto la causa in decisione.
Con la sententa non definitiva n. 248/2025 pubblicata il 17.2.2025, questa RT, ha deciso sulla questione preliminare di rito contenuta nel primo motivo di appello volta a dichiarare improcedibile la domanda avanzata dal in via monotoria per il mancato CP_1 esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lvo n. 28/2010, previo accertamento e pronuncia dell'errata applicazione compiuta dal primo giudice della relativa disciplina. Ed infatti con il primo di appello la parte ha altresì censurato l'attività del primo giudice che aveva frainteso l'oggetto della propria domanda di mediazione depositata in atti, che aveva ad oggetto il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, invece, ed errando, che la domanda di mediazione si riferisse a“diversa causa di impugnazione di delibere condominiali da parte degli opponenti”; inoltre gli appellanti hanno anche censurato la decisione del giudice di prime cure il quale, all'esito della prima udienza di trattazione del 22.12.2020, tenutasi in forma cartolare, dopo aver rigettato la propria istanza di sospensione della provvissoria esecutività del decreto ingintivo, al posto di disporre l'avvio della mediazione, onerando il , come gli odierni appellanti avevano solecitato, Parte_3 richiamando l'applicazione dei principi espressi dalla RT di Cassazione con la sentenza a
SU n. 19596/2020, aveva invece concesso alle parti i termini per lo scambio delle memorie istruttorie ex ar 183 comma VI cpc, per poi commettere l'ulteriore errore, in sede di decisionale, di dichiarare decaduti gli opponenti dall'eccezione di improcedibilità per il mancato espletamento della mediazione in quanto tardivamente formulata con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc e, non, come dovuto, entro la prima udienza di trattazione.
La RT, con la sentenza non definitiva, ha accolto, in quanto fondato, il motivo di appello per le ragioni argomentate nella parte motiva di detta sentenza, alla quale sul punto si rimanda;
ha dichiarato nulla la sentenza n. 4039/2023 del Tribunale di Catania pubblicata in data
11.10.2023, poiché il primo giudice, pur difettando la condizione di procedibilità del giudizio come tempestivamente e ripetutamente denunciato dagli opponenti, aveva omesso di disporre la mediazione obbligatoria, sul presupposto errato che l'eccezione fosse tardiva ed era entrato nel merito delle domande senza superare l'ostacolo dell'improcedibilità. Di consegienza, la
5 RT, ha disposto che la mediazione obbligatoria venisse espletata nel grado, attenendosi al principio giurisprudenziale espresso in materia dalla SC, secondo cui “ In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale( Cass.n.28695/2023 ; Cass n.
12896/2021).
La RT con la sentenza non definitiva citata, impregiudicata ogni decisione in merito alla domanda, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'esperimento della mediazione obbligatoria ponendone l'onere a carico del CP_1 ed ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 9 giugno 2025. A detta ultima
[...] udienza, tenutasi in forma cartolare, per la congiunta richiesta delle parti, la RT, preso atto che la mediazione era stata promossa nel termine assegnato e, che la stessa, aveva avuto esito negativo, nel provvedere sulla richiesta concorde delle parti di richiesta di termini per il deposito di note conclusive, ha autorizzato il predetto deposito e all'udienza di rinvio del
22.9.2025, fissata per la discussione e decisione, la causa sulle note conclusive,già depositate,
è stata posta in decisione per decidere le restanti questioni di merito.
&&&
Prima di emtrare nel merito delle ragioni di opposizione sono necessarie alcune precisazioni preliminari.
Esaminati gli atti di causa, i documenti prodotti dal appellato, come, CP_1 fondatamente dedotto dagli opponenti non vi è alcuna prova che, anche uno soltanto dei coniugi comproprietari dell'appartamento e della terrazza facente Parte_4 parte del “ ”, ha ricevuto l'avviso di convocazione delle assemblee Controparte_1 condominianiali tenutesi rispettivamente in data 26.6.2017 e 6.4.2018 così come non vi è alvuna evidenza che le raccomandate spedite dall'amministratore, contente i verbali assembleari di approvazione delle relative delibere, saiano state recapitate ai condomini opponenti, avendo il prodotto, soltanto, le cosiddette “tracciature postali” delle CP_1
6 raccomandate inviate, che nulla attestano sull'effettivo recapito ai destinatari e, neppure dell'esito delle medesime raccomandate.
Inoltre, non è corretta l'affermazione degli opponenti che - il decreto ingiuntivo opposto portante il n. 3747/2019 conterebbe oneri condominiali già richiesti con il precedente decreto ingintivo n. 2310/2017, emesso il 24.4.2017 a carico di (oggetto di Parte_2 procedura espropriativa presso terzi incardinata presso il Tribunale di Siena)-, poiché trattasi di debiti per oneri condominiali relativi ad annualità diverse. Ed infatti, il decreto ingiuntivo all'esame è stato emesso per somme non pagate risultanti dai rendiconti consuntivi degli anni
2016 e 2017 e per spese preventivate per l'anno 2018; mentre, il precedente decreto ingiuntivo, quello al n. 2310/2017, emesso a carico soltanto della comproprietaria, Parte_2
, era stato ottenuto dal medesimo per oneri non pagati registrati nel
[...] CP_1 conto consunitivo 2015. Pertanto non ricorre la dedotta duplicazione del credito da parte del che invece è sta compiuta con riferimento all'altro e precedente decreto ingintivo, CP_1 quello portante il n. 496/2016, emesso il 9.2.2016 a carico soltanto di Parte_5 per oneri condominiali risultanti dal conto consuntivo 2014 e per oneri bimestrali del 2015, dell'importo di € 7.010,82, importo che è stato nuovamente ed erroneamente ingiunto alla moglie, , con il decreto ingiuntivo sopra citato n. 2310/2017, come Parte_2 pacificamente riconosciuto anche dal difensore del nella propria pec datata CP_1
23.4.2021 depositata in atti ( fascicolo di primo grado parte opponente).
E' pure infondata la deduzione degli appellanti secondo la quale con l'assegno dell'importo di 10.112,54, versato nelle mani dell'amministratore condominiale, che in data 4.8.2022 ne aveva rilasciato quietanza liberatoria, avrebbero estinto ogni posizione debitoria pendente a tale data nei confronti del , poiche dalla quietanza risulta,diversamente a quanto CP_1 deduconogli opponenti, che l'importo dell'assegno citato è stato imputato dall'amministratore del per il pagamento dei seguenti debiti: € 2.923,17 a titolo di saldo, per oneri CP_1 condominiali ordinari relativi all' anno 2020; € 2.732,73 a titolo di saldo del risarcimento dei danni dovuto dagli odierni appellanti al condomino € 4.456,34 a saldo dei lavori CP_3 di rifacimento terrazza.
Segue che nessuna prova documentale supporta la tesi che le somme ingiunte e contestate nel presente giudizio sono state corrisposte, anche solo in parte, e, che quindi il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
7 Infine non ha trovato riscontro negli atti di causa l'affermazione che “ L'annullamento delle delibere condominiali era stato richiesto con separata mediazione tanto che si chiedeva sospendersi mil giudizio di opposizione” poiché non vi è alcuna evidenza probatoria che dimostri che la domanda di mediazione presentata dagli odierni appellanti e datata 23.9.2019, ha avuto seguito e soprattutto che dall'inoltro della stessa all'Oorganismo di Mediazione è scaturita l'instaurazione di valida procedura di mediazione, dal momento che la difesa del
, in occasione della sua costituzione in giudizio,ha contestato detta allegazione CP_1 documentando il mancato recapito della raccomandata che gli opponenti deducevano contenere la domanda mediazione, in quanto risultava restituita al mittente per essere stata indirizzata ad un recapito errato e diverso da quello effettivo in cui aveva la propria sede l'amministrazione Pertanto nessuna valida mediazione risulta promossa a CP_4 cura della parte opponente, propedeutica all'instaurazione di un autonomo e diverso giudizio di impugnazione delle delibere condominiali ai sensi dell' art 1137 comma II cpc, difettando valida comunicazione alla controporte, richiesta come necessaria, in base al disposto di cui all'art 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010, nella formulazione all'epoca vigente, anche per gli effetti interruttivi ivi previsti.
Chiariti i superiori aspetti, le restanti ragioni dell'opposizione al decreto ingintivo sono infondate.
Ed infatti, poiché come sopra detto, non risulta che gli opponenti hanno promosso un separato giudizio per far valere l'annullabilità delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto né tanmeno, è stata data evidenza, che all'esito dello stesso le delibere d'interesse sono state annullate ed hanno perso efficacia , è impedito, a questa RT, revocare il decreto ingiuntivo, come richiesto, per vizi comportanti l' annullamento delle sottostanti delibere condominiali in difetto di proposizione da parte degli opponenti di apposita domanda rivonvenzionale di annullamento delle stesse.
Ed infatti, premesso che i vizi dedotti in causa e riguardanti le delibere condominiali approvate il 26.6.2017 e il 6.4.2018, sono riconducibili non a motivi di nullità, che sono rilevabili d'ufficio dal giudice anche in sede di opposizone al decreo ingiuntivo, bensì tra i motivi di annullabilità, come da giurisprudenza costante della SC risalente alla sentenza a SU n
4806/2005, in difetto di proposizione, come nella fattispecie, di domanda riconvenzionale di annullamento delle delibere, il giudice dell'opposizione del decreto ingintivo non può entrare nel merito dei dedotti vizi come statuito dalla SC con la sentenza a SU n. 8839/2021.
8 Ed infatti con la citata sentenza a SU la RT di Cassazione, modificando il proprio e precedente orientamento, che negava al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare sui motivi di annullabilità della deliberazioni assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione, ha statuito che “ Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”
La RT di Casazione nella citata sentenza ha espresso altri importanti principi, ed in particolare: “che l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento;
tale azione deve estrinsecarsi in una domanda che può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, semprechè il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento”; La domanda in via principale può precedere il giudizio instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può anche seguirlo, purchè sia osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1137c.c.;l'annullabilità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo "in via di azione ", ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini;
Quando invece la domanda di annullamento sia proposta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumerà la veste di domanda riconvenzionale, che
l'opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l'onere di proporre, a pena di decadenza, con l'atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all'art. 167 c.p.c. La decadenza che - ai sensi dell'art. 167 c.c., comma
2, - segue all'inosservanza di tale onere, essendo dettata nell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del processo, è rilevabile d'ufficio dal giudice;
La decadenza dal diritto di impugnare per l'avvenuta scadenza del termine perentorio, essendo di carattere temporale e relativa ad
9 una materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.), ma è deducibile solo dalla parte a mezzo di eccezione” .
Nel caso in esame non è stata sollevata dal l'eccezione di tardività CP_1 dell'impugnazione ex art 1137 comma II ciò che invece rileva questa RT , rientrando nelle proprie prerogative, è la mancanza, in seno all'atto di opposizione di specifica domanda di annullamento delle delibere condominiali sottese all'emanazione dell'ingiunzione di pagamento avendo gli opponenti dedotto i motivi di annullabilità delle delibere in via di eccezione, in funzione della revoca del decreto ingiuntivo senza sollecitare l'emanaziione di una pronuncia costitituva che dichiarasse invalide erga omes le stesse. Ed infatti l'atto di citazione in opposizione si conclude con la formulazione del segente petitum : 1) IN VIA
PRELIMINARE: a) sospendere inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 3747/19 RG n. 9679/19
n. rep. 5652/19 opposto;
b) sospendere la presente causa di opposizione a D.I. in attesa della conclusione del procedimento di mediazione pendente presso l'Organismo di Conciliazione del foro di Catania2) NEL MERITO: per le causali di cui in premessa revocare il decreto ingiuntivo opposto n.3747/19 RG n. 9679/19 n. rep. 5652/19 emesso dal Tribunale di Catania, dichiarando conseguentemente invalido e/o inefficace il pedissequo atto di precetto notificato contestualmente al titolo, in tesi accertando e dichiarando la non debenza dell'intera somma ingiunta, in ipotesi subordinata limitando l'importo che eventualmente gli odierni saranno tenuti a pagare alle somme che risulteranno provate e dovute dal all'esito CP_1 dell'istruttoria”.
Di recente la RT di Casazione, nel decidere un caso che si reputa sovrapponile a quello in esame, con la sentenza n. 16635 /2024, oltre a ridadire i principi già espressi nella sentenza citata a SU ha precisato che in caso di opposizione al decreto ingintivo emesso per recupero di oneri condominiali “la deduzioni di vizi che potrebbero condurre all'annullabilità delle delibere se non sorretta dalla domanda riconvenzionale del loro annullamento si riduce ad eccezione inammissibile”.
In detta sentenza la RT di legittimità ha aggiunto “che la produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non
è comunque idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c. , né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. , che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, e neppure
10 obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo
(Cass. n. 16081 del 2016); che laddove in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non viene proposta specifica domanda di annullamento “il soddisfa l'onere probatorio su CP_1 esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. n. 15696 del 2020). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che
l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della CP_1 spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme CP_1 nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere
(Cass. Sez. Unite, n. 26629 del 2009, n. 26629; Cass. n. 4672 del 2017). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione e negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c. , o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
n. 7741 del 2017)”.
Applicati i suddetti al caso di specie, deve essere rigettata l'opposizione in quanto le delibere condominiali dedotte annullabili, non hanno perduto la loro efficacia in difetto di proposizione di azione di annullamento, tanto in via principale che in via riconvenziale, a ciò si aggiunge che è risultata infondata anche la deduzione che il credito ingiunto era stato illegittimamente richiesto,perché già contabilizzato nella precedente ingiunzione di pagamento e/o perché estinto a seguito di pagamenti effettuati in pendenza di giudizio
Per quanto esposto l'opposizione, in parte inammissibile ed parte infondata.và rigettata,
&&&
Spese pocessuali.
Visto l'esito della sentenza non definitiva, che ha accolto il primo motivo di appello proposto dagli appellanti, risultati vittoriosi sulla questione preliminare di rito ma, rimasti soccombenti nel merito della domanda, a parare di questo Collegio, ricorrono le “gravi ed eccezionali
11 ragioni” per compensare della metà delle spese processuali dei due gradi di giudizio in ragione del principio di causalità che ha dato origine alla pronuncia di nullità della sentenza di primo grado e che rimanda al comportamento tenuto dal opposto, odierna parte CP_1 vincitrice, che se si fosse attivato, come era suo onere, nel realizzare la condizione di procedibilità della domanda, ante causam o comunque all'inizio del giudizio, quando già la
RT di Cassazione si era pronunciara a SU con la sentenza n. 19596 pubblicata il 18.9.2020, senza attendere, come accaduto nella fattispecie, l'ordine o l'autorizzazione da parte del giudice, peraltro non disposti, avrebbe ragionevolmente evitato la declatatoria di nullità della sentenza per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria sollecitata da parte opponente;
la caducazione del giudizio di primo grado ed il suo rinnovo;
con il conseguente aggravio a carico degli odierni opponenti, anche in termini di spesa per la propria difesa, impegnata a far valere con l'appello le ragioni di improcedibilità e di nullità del giudizio di primo grado dipese da cause ricondicibili alla controparte (Cass. n. 273/2023).
Per quanto esposto gli odierni appellanti sono condannati al pagamento del 50% delle spese processuali per i due gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo, in base al DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari e, tenuto conto degli importi richiesti dal CP_1 nella nota spese depositata in data 12.9.2025.
Nella nota spese citata, il ha chiesto che le spese processuali del grado gli CP_1 venissero corrisposte nella misura complessiva di € 3.966,00, così distinte: € 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva e di costituzione € 1911,00 per fase decisionale. La
RT, anticipa che ai predetti valori richiesti e indicati nella nota spese, che sono conformi ai parametri medi vigenti, si atterrà in sede di liquidazione (cfr. Cass. n.5327/2003; Cass.n.
6345/2020).
Inoltre il Condominio con la citata nota spese ha anche chiesto il rimborso delle spese vive sostenute per la mediazione obbligatoria, quantificate e documentate per € 357,01, oltre €
1.323,00 per la relativa assistenza legale.Il Collegio rileva, che i predetti compensi , conformi ai parametri vigenti previsti per l'assistenza defensionale in ambito extragiudiziale, sono dovuti, in quanto, come anche di recente statuito dalla RT di Cassazione con la sentenza n.
32306/2023, si tratta si spese che sono assimilate alle spese processuali, per cui le spese sostenute per la mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi ai sensi dell'art. 12 91 c.p.c., con l'effetto che anche i predetti compensi professionali per le ragioni sopra indicate, sono soggetti alla dimidiazione sopra disposta.
P.Q.M.
La RT d'Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo, la causa iscritta al n. 1461/2023 R.g.a.c così provvede: richiamata la sentenza non definitiva di questa RT n. 248/2025 pubblicata il 17.2.2025, con la quale in accoglimento del primo motivo d'appello,decidendo sulla questione preliminare di rito , ha dichiarato nulla la sentenza del Tribunale di Catania n. 4039/2023, pubblicata in data 11.10.2023; decidendo in questa sede il merito dell'opposizione; rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_5 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 3747/2019 emesso in data 19.7.2017 dal Tribunale di Catania e notificato in uno al pedissequo atto di precetto in data 2.9.2019, che per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo;
condanna in solido, e al pagamento del 50% delle Parte_5 Parte_2 spese processuali in favore del di Controparte_1
”, dei due gradi giudizio, compensata la restante frazione del 50% e, che liquida, per CP_2 il primo grado in complessivi € 2.540,00 ( € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 1.984,00 ( € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 956,00 per la fase deciosionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
condanna in solido e al rimborso in favore Parte_5 Parte_2
appellato dell'importo di € 357,01, a titolo di spese per la mediazione CP_1 obbligatoria esperita nel grado oltre, al pagamento dell'importo di € 661,50 per compensi professionali della difesa, cui vanno aggiunti, gli oneri per spese generali e gli altri accessori di legge.
Così deciso in Catania il 6.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La RT d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1461/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...],c.f ; Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Michele Cortazzo, per procura atti
-appellanti-
E
Il di , c.f , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'Avv.Dario Sanguedolce, per procura in atti
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto datato 7.10.2019 e proponevano, davanti Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Catania, opposizione al decreto ingiuntivo n°37467/19,emesso provvisoriamente esecutivo in data 19.7.2019, dal medesimo Tribunale ad istanza del
,” con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
8.014,81,per oneri condominiali (spese ordinarie riportati nei rendiconti consuntivi anno 2016
e 2017; spese preventivate per l' anno 2018), oltre interessi e spese della procedura monitoria, come liquidate nel titolo esecutivo. Il predetto decreto ingiuntivo era stato notificato ad istanza del in data 2.9.2019, contestualmente al pedissequo atto di precetto dell'importo CP_1
1 di € 9.413,85 (oltre spese di registrazione del decreto opposto). Premettevano gli opponenti, dandone prova, di aver depositato la domanda di mediazione per impugnare le delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
che a tal fine era stata già fissata la data del primo incontro;
che le predette delibere di approvazione dei conti consunti e del bilancio previsionale anno 2018 non erano state loro trasmesse dal che CP_1 non li aveva neppure avvisati delle convocazioni assembleari tenutesi il 26.6.2017 e 6.4.2018 in occasioni delle quali erano state approvate le citate deliberazioni;
che il in CP_1 seno al ricorso monitorio aveva in modo inessato affermato di aver comunicato agli attuali opponenti gli atti dovuti. Deducevano inoltre, non dovuto l'importo ingiunto in quanto le stesse voci di spesa erano state già richieste dal , con il precedente decreto CP_1 ingiuntivo n. 2310/2017, dell' importo di € 9.335,17 emesso a carico di a Parte_2 cui era seguito atto di precetto e che per il recupero di detta somma era pendente, presso il
Tribunale di Siena, la procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 608/2018 RGE . Per tutte queste ragioni domandavano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso, in quanto invalido e/o inefficace.
Si costituiva il che in via preliminare eccepiva, improponibile nel Controparte_1 presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'esame di eventuali vizi delle delibere di approvazioni dei rendiconti e dei bilanci previsionali, in difetto di impugnazione delle stesse;
contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie che, deduceva, smentita dalla documentazione attestante l'inoltro da parte dell'amministratore del Condominio delle convocazioni e dei verbali assembleari presso il domicilio effettivo degli opponenti, indicato in Colle Val D'Elsa (SI) via F.lli Bandiera 78 int.7 p.1., come risultava dal certificato anagrafico prodotto.Il Condominio produceva tutti i decreti richiesti ed ottenuti a carico degli opponenti a dimostrazione che questi ultimi erano abitualmente morsosi e, che il credito opposto, riguardava oneri condominiali diversi da quelli precedentemente richiesti.
Contestava di essere stato convocato, per il tramite del proprio amministratore- presso l'organismo di mediazione dal momento che la raccomandata prodotta dagli opponenti non era pervenuta all'amministratore e non vi era alcuna evidenza che la raccomandata fosse andata a buon fine oltretutto trasmessa all'indirizzo errato dell'edificio condominiale e non presso la sede degli uffici dell'amministratore. Infine, deduceva non veritiera e comunque priva di riscontro l'affermazione degli opponenti di aver impugnato le delibere assembleari su cui si fondava il credito ingiunto;
si opponeva alla chiesta sospensione del decreto ingiuntivo.
2 Con provvedimento dell'11.11.2020 il giudice designato differiva la data della prima udienza fissata il 20.11.2020 al 22.12.2020, disponendone lo svolgimento in modalità cartolare.
Con le note scritte depositate il 15.12.2020, gli opponenti producevano il verbale del primo incontro della mediazione, tenutosi il 31.1.2020, dal quale risultava che il era CP_1 assente ed hanno argomentato che la scelta di quest'ultimo di non presenziare alla mediazione equivaleva a non voler coltivare la stessa con effetti sulla prosecuzione del presente giudizio, poiché non si era realizzata la condizione di procedibilità della domanda del , CP_1 come invece necessario, trattandosi di mediazione obbligatoria ex legis. Citavano e invocavano l'applicazione della sentenza della RT di Cassazione n. 19596 /2020, resa a SU
, che aveva chiarito essere a carico della parte opposta, l'onere di esperire la mediazione. Indi, nelle citate note scritte gli opponenti deducevano non integrata la condizione di procedibilità della domanda e, pertanto, domandavano che venisse sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni, sulla predetta questione pregiudiziale di rito.Il giudice all'esito dell'udienza cartolare del 22.12.2020 con provvedimento emesso in pari data, ha rigettato l'istanza si sospensione della provvisoria esecutività del D.I e con riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti,si è così pronunciato: “1) il tentativo obbligatorio di mediazione a cui parte opponente fa riferimento nelle note scritte del 15 dicembre 2020 non appare riguardare il presente giudizio, ma quasi sicuramente si ricollega alla diversa causa di impugnazione di delibere condominiali da parte degli opponenti;
2) il decreto ingiuntivo per cui è causa riguarda somme di denaro diverse da quelle di cui al precedente decreto ingiuntivo numero
2310/17” e e vista la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ha assegnato alla parti i predetti termini e rinviato all'udienza del 29 giugno 2021.Con la 1° memoria istruttoria ex art. 183 comma VI cpc ,gli opponenti hanno dedotto che,per l'oggetto del giudizio- materia condominiale e recupero dei relativi oneri-,era obbligatoria la mediazione introdotta dal D.lg n. 28/2010; hanno eccepito l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione da parte del , parte opposta nel CP_1 presente giudizio;
hanno reiterato i principi contenuti nella sentenza già citata della RT di
Cassazione n.19596/2020 e, sulla base di ciò, hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo.Il nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art 183 comma VI cpc oltre CP_1 ad articolare difese ha dedotto che qualora, il giudice istruttore avesse ritenuto fondata l'eccezione degli opponenti e che perciò in base al pronunciamento della RT di Cassazione
3 a sez. unite da loro citata , spettava all' opposto avviare la mediazione, non si sarebbe sottratto a tale adempimento, attivando senza indugio la procedura di mediazione. L'udienza già fissata e poi cartolarizzata del 29.6. 2021, veniva rinviata al 20.6.2023 per la precisazione delle conclusioni. Con le note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate il 14.6.2023, gli opponenti hanno insistito affinché venisse dichiarata improcedibile la domanda,per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo anche per le ragioni di merito che reiteravano. Domandavano altresì la condanna del per lite temeraria ex. art. 96 cpc, sia per l'infondatezza del merito della
CP_1 pretesa creditoria che per condotta processuale del il quale illegittimamente
CP_1 aveva continuato ad insistere sulla propria richiesta di conferma del decreto ingiuntivo, nonostante, gli opponenti, non più condomini, avevano in data 4.8.2022 già saldato tutto il dovuto al compresi gli oneri successivi fino all'anno 2020, mediante assegno
CP_1 bancario di €10.112,54 che producevano, unitamente alla ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore del .
CP_1
A seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.6.2023, la causa è stata posta in decisione.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 4089/2023 pubblicata l'11.10.2023, ha dichiarato tardiva l'eccezione degli opponenti d' improcedibilità della domanda, in quanto formulata con la1°memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc;
e, difettando altre contestazione, inerenti all'an e al quantum debeatur, ha rigettato l'opposizione; ha confermato il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
4.238,00 oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 16.10.2023, hanno proposto appello
[...]
e , con atto di citazione notificato il 9.11.2023, affidato Parte_1 Parte_2
a due motivi di appello.
Si è costituito il che ha resistito ai motivi di appello e sulla reiterata Controparte_1 eccezione degli appellanti d'improcedibilità della domanda, per mancato avvio della mediazione obbligatoria, ha dedotto che “ ove ritenuto di legge e del tutto indispensabile dare ingresso formale in corso di giudizio al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, assegnare al creditore opposto/appellato idoneo termine per la relativa proposizione, giusta istanza subordinata già formulata in primo grado negli scritti difensivi del 19.02.2021
(memorie ex art. 183, sesto comma, 2° termine) e del 21.06.2021 (note trattazione scritta per
4 udienza del 29.06.2021). In ogni caso con l'integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio di impugnazione”.
All'udienza di discussione del 14.10.2024, la RT sulle note scritte delle parti, ha posto la causa in decisione.
Con la sententa non definitiva n. 248/2025 pubblicata il 17.2.2025, questa RT, ha deciso sulla questione preliminare di rito contenuta nel primo motivo di appello volta a dichiarare improcedibile la domanda avanzata dal in via monotoria per il mancato CP_1 esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lvo n. 28/2010, previo accertamento e pronuncia dell'errata applicazione compiuta dal primo giudice della relativa disciplina. Ed infatti con il primo di appello la parte ha altresì censurato l'attività del primo giudice che aveva frainteso l'oggetto della propria domanda di mediazione depositata in atti, che aveva ad oggetto il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, invece, ed errando, che la domanda di mediazione si riferisse a“diversa causa di impugnazione di delibere condominiali da parte degli opponenti”; inoltre gli appellanti hanno anche censurato la decisione del giudice di prime cure il quale, all'esito della prima udienza di trattazione del 22.12.2020, tenutasi in forma cartolare, dopo aver rigettato la propria istanza di sospensione della provvissoria esecutività del decreto ingintivo, al posto di disporre l'avvio della mediazione, onerando il , come gli odierni appellanti avevano solecitato, Parte_3 richiamando l'applicazione dei principi espressi dalla RT di Cassazione con la sentenza a
SU n. 19596/2020, aveva invece concesso alle parti i termini per lo scambio delle memorie istruttorie ex ar 183 comma VI cpc, per poi commettere l'ulteriore errore, in sede di decisionale, di dichiarare decaduti gli opponenti dall'eccezione di improcedibilità per il mancato espletamento della mediazione in quanto tardivamente formulata con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc e, non, come dovuto, entro la prima udienza di trattazione.
La RT, con la sentenza non definitiva, ha accolto, in quanto fondato, il motivo di appello per le ragioni argomentate nella parte motiva di detta sentenza, alla quale sul punto si rimanda;
ha dichiarato nulla la sentenza n. 4039/2023 del Tribunale di Catania pubblicata in data
11.10.2023, poiché il primo giudice, pur difettando la condizione di procedibilità del giudizio come tempestivamente e ripetutamente denunciato dagli opponenti, aveva omesso di disporre la mediazione obbligatoria, sul presupposto errato che l'eccezione fosse tardiva ed era entrato nel merito delle domande senza superare l'ostacolo dell'improcedibilità. Di consegienza, la
5 RT, ha disposto che la mediazione obbligatoria venisse espletata nel grado, attenendosi al principio giurisprudenziale espresso in materia dalla SC, secondo cui “ In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale( Cass.n.28695/2023 ; Cass n.
12896/2021).
La RT con la sentenza non definitiva citata, impregiudicata ogni decisione in merito alla domanda, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'esperimento della mediazione obbligatoria ponendone l'onere a carico del CP_1 ed ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 9 giugno 2025. A detta ultima
[...] udienza, tenutasi in forma cartolare, per la congiunta richiesta delle parti, la RT, preso atto che la mediazione era stata promossa nel termine assegnato e, che la stessa, aveva avuto esito negativo, nel provvedere sulla richiesta concorde delle parti di richiesta di termini per il deposito di note conclusive, ha autorizzato il predetto deposito e all'udienza di rinvio del
22.9.2025, fissata per la discussione e decisione, la causa sulle note conclusive,già depositate,
è stata posta in decisione per decidere le restanti questioni di merito.
&&&
Prima di emtrare nel merito delle ragioni di opposizione sono necessarie alcune precisazioni preliminari.
Esaminati gli atti di causa, i documenti prodotti dal appellato, come, CP_1 fondatamente dedotto dagli opponenti non vi è alcuna prova che, anche uno soltanto dei coniugi comproprietari dell'appartamento e della terrazza facente Parte_4 parte del “ ”, ha ricevuto l'avviso di convocazione delle assemblee Controparte_1 condominianiali tenutesi rispettivamente in data 26.6.2017 e 6.4.2018 così come non vi è alvuna evidenza che le raccomandate spedite dall'amministratore, contente i verbali assembleari di approvazione delle relative delibere, saiano state recapitate ai condomini opponenti, avendo il prodotto, soltanto, le cosiddette “tracciature postali” delle CP_1
6 raccomandate inviate, che nulla attestano sull'effettivo recapito ai destinatari e, neppure dell'esito delle medesime raccomandate.
Inoltre, non è corretta l'affermazione degli opponenti che - il decreto ingiuntivo opposto portante il n. 3747/2019 conterebbe oneri condominiali già richiesti con il precedente decreto ingintivo n. 2310/2017, emesso il 24.4.2017 a carico di (oggetto di Parte_2 procedura espropriativa presso terzi incardinata presso il Tribunale di Siena)-, poiché trattasi di debiti per oneri condominiali relativi ad annualità diverse. Ed infatti, il decreto ingiuntivo all'esame è stato emesso per somme non pagate risultanti dai rendiconti consuntivi degli anni
2016 e 2017 e per spese preventivate per l'anno 2018; mentre, il precedente decreto ingiuntivo, quello al n. 2310/2017, emesso a carico soltanto della comproprietaria, Parte_2
, era stato ottenuto dal medesimo per oneri non pagati registrati nel
[...] CP_1 conto consunitivo 2015. Pertanto non ricorre la dedotta duplicazione del credito da parte del che invece è sta compiuta con riferimento all'altro e precedente decreto ingintivo, CP_1 quello portante il n. 496/2016, emesso il 9.2.2016 a carico soltanto di Parte_5 per oneri condominiali risultanti dal conto consuntivo 2014 e per oneri bimestrali del 2015, dell'importo di € 7.010,82, importo che è stato nuovamente ed erroneamente ingiunto alla moglie, , con il decreto ingiuntivo sopra citato n. 2310/2017, come Parte_2 pacificamente riconosciuto anche dal difensore del nella propria pec datata CP_1
23.4.2021 depositata in atti ( fascicolo di primo grado parte opponente).
E' pure infondata la deduzione degli appellanti secondo la quale con l'assegno dell'importo di 10.112,54, versato nelle mani dell'amministratore condominiale, che in data 4.8.2022 ne aveva rilasciato quietanza liberatoria, avrebbero estinto ogni posizione debitoria pendente a tale data nei confronti del , poiche dalla quietanza risulta,diversamente a quanto CP_1 deduconogli opponenti, che l'importo dell'assegno citato è stato imputato dall'amministratore del per il pagamento dei seguenti debiti: € 2.923,17 a titolo di saldo, per oneri CP_1 condominiali ordinari relativi all' anno 2020; € 2.732,73 a titolo di saldo del risarcimento dei danni dovuto dagli odierni appellanti al condomino € 4.456,34 a saldo dei lavori CP_3 di rifacimento terrazza.
Segue che nessuna prova documentale supporta la tesi che le somme ingiunte e contestate nel presente giudizio sono state corrisposte, anche solo in parte, e, che quindi il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
7 Infine non ha trovato riscontro negli atti di causa l'affermazione che “ L'annullamento delle delibere condominiali era stato richiesto con separata mediazione tanto che si chiedeva sospendersi mil giudizio di opposizione” poiché non vi è alcuna evidenza probatoria che dimostri che la domanda di mediazione presentata dagli odierni appellanti e datata 23.9.2019, ha avuto seguito e soprattutto che dall'inoltro della stessa all'Oorganismo di Mediazione è scaturita l'instaurazione di valida procedura di mediazione, dal momento che la difesa del
, in occasione della sua costituzione in giudizio,ha contestato detta allegazione CP_1 documentando il mancato recapito della raccomandata che gli opponenti deducevano contenere la domanda mediazione, in quanto risultava restituita al mittente per essere stata indirizzata ad un recapito errato e diverso da quello effettivo in cui aveva la propria sede l'amministrazione Pertanto nessuna valida mediazione risulta promossa a CP_4 cura della parte opponente, propedeutica all'instaurazione di un autonomo e diverso giudizio di impugnazione delle delibere condominiali ai sensi dell' art 1137 comma II cpc, difettando valida comunicazione alla controporte, richiesta come necessaria, in base al disposto di cui all'art 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010, nella formulazione all'epoca vigente, anche per gli effetti interruttivi ivi previsti.
Chiariti i superiori aspetti, le restanti ragioni dell'opposizione al decreto ingintivo sono infondate.
Ed infatti, poiché come sopra detto, non risulta che gli opponenti hanno promosso un separato giudizio per far valere l'annullabilità delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto né tanmeno, è stata data evidenza, che all'esito dello stesso le delibere d'interesse sono state annullate ed hanno perso efficacia , è impedito, a questa RT, revocare il decreto ingiuntivo, come richiesto, per vizi comportanti l' annullamento delle sottostanti delibere condominiali in difetto di proposizione da parte degli opponenti di apposita domanda rivonvenzionale di annullamento delle stesse.
Ed infatti, premesso che i vizi dedotti in causa e riguardanti le delibere condominiali approvate il 26.6.2017 e il 6.4.2018, sono riconducibili non a motivi di nullità, che sono rilevabili d'ufficio dal giudice anche in sede di opposizone al decreo ingiuntivo, bensì tra i motivi di annullabilità, come da giurisprudenza costante della SC risalente alla sentenza a SU n
4806/2005, in difetto di proposizione, come nella fattispecie, di domanda riconvenzionale di annullamento delle delibere, il giudice dell'opposizione del decreto ingintivo non può entrare nel merito dei dedotti vizi come statuito dalla SC con la sentenza a SU n. 8839/2021.
8 Ed infatti con la citata sentenza a SU la RT di Cassazione, modificando il proprio e precedente orientamento, che negava al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare sui motivi di annullabilità della deliberazioni assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione, ha statuito che “ Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”
La RT di Casazione nella citata sentenza ha espresso altri importanti principi, ed in particolare: “che l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento;
tale azione deve estrinsecarsi in una domanda che può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, semprechè il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento”; La domanda in via principale può precedere il giudizio instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può anche seguirlo, purchè sia osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1137c.c.;l'annullabilità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo "in via di azione ", ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini;
Quando invece la domanda di annullamento sia proposta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumerà la veste di domanda riconvenzionale, che
l'opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l'onere di proporre, a pena di decadenza, con l'atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all'art. 167 c.p.c. La decadenza che - ai sensi dell'art. 167 c.c., comma
2, - segue all'inosservanza di tale onere, essendo dettata nell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del processo, è rilevabile d'ufficio dal giudice;
La decadenza dal diritto di impugnare per l'avvenuta scadenza del termine perentorio, essendo di carattere temporale e relativa ad
9 una materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.), ma è deducibile solo dalla parte a mezzo di eccezione” .
Nel caso in esame non è stata sollevata dal l'eccezione di tardività CP_1 dell'impugnazione ex art 1137 comma II ciò che invece rileva questa RT , rientrando nelle proprie prerogative, è la mancanza, in seno all'atto di opposizione di specifica domanda di annullamento delle delibere condominiali sottese all'emanazione dell'ingiunzione di pagamento avendo gli opponenti dedotto i motivi di annullabilità delle delibere in via di eccezione, in funzione della revoca del decreto ingiuntivo senza sollecitare l'emanaziione di una pronuncia costitituva che dichiarasse invalide erga omes le stesse. Ed infatti l'atto di citazione in opposizione si conclude con la formulazione del segente petitum : 1) IN VIA
PRELIMINARE: a) sospendere inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 3747/19 RG n. 9679/19
n. rep. 5652/19 opposto;
b) sospendere la presente causa di opposizione a D.I. in attesa della conclusione del procedimento di mediazione pendente presso l'Organismo di Conciliazione del foro di Catania2) NEL MERITO: per le causali di cui in premessa revocare il decreto ingiuntivo opposto n.3747/19 RG n. 9679/19 n. rep. 5652/19 emesso dal Tribunale di Catania, dichiarando conseguentemente invalido e/o inefficace il pedissequo atto di precetto notificato contestualmente al titolo, in tesi accertando e dichiarando la non debenza dell'intera somma ingiunta, in ipotesi subordinata limitando l'importo che eventualmente gli odierni saranno tenuti a pagare alle somme che risulteranno provate e dovute dal all'esito CP_1 dell'istruttoria”.
Di recente la RT di Casazione, nel decidere un caso che si reputa sovrapponile a quello in esame, con la sentenza n. 16635 /2024, oltre a ridadire i principi già espressi nella sentenza citata a SU ha precisato che in caso di opposizione al decreto ingintivo emesso per recupero di oneri condominiali “la deduzioni di vizi che potrebbero condurre all'annullabilità delle delibere se non sorretta dalla domanda riconvenzionale del loro annullamento si riduce ad eccezione inammissibile”.
In detta sentenza la RT di legittimità ha aggiunto “che la produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non
è comunque idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c. , né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. , che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, e neppure
10 obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo
(Cass. n. 16081 del 2016); che laddove in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non viene proposta specifica domanda di annullamento “il soddisfa l'onere probatorio su CP_1 esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. n. 15696 del 2020). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che
l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della CP_1 spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme CP_1 nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere
(Cass. Sez. Unite, n. 26629 del 2009, n. 26629; Cass. n. 4672 del 2017). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione e negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c. , o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
n. 7741 del 2017)”.
Applicati i suddetti al caso di specie, deve essere rigettata l'opposizione in quanto le delibere condominiali dedotte annullabili, non hanno perduto la loro efficacia in difetto di proposizione di azione di annullamento, tanto in via principale che in via riconvenziale, a ciò si aggiunge che è risultata infondata anche la deduzione che il credito ingiunto era stato illegittimamente richiesto,perché già contabilizzato nella precedente ingiunzione di pagamento e/o perché estinto a seguito di pagamenti effettuati in pendenza di giudizio
Per quanto esposto l'opposizione, in parte inammissibile ed parte infondata.và rigettata,
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Spese pocessuali.
Visto l'esito della sentenza non definitiva, che ha accolto il primo motivo di appello proposto dagli appellanti, risultati vittoriosi sulla questione preliminare di rito ma, rimasti soccombenti nel merito della domanda, a parare di questo Collegio, ricorrono le “gravi ed eccezionali
11 ragioni” per compensare della metà delle spese processuali dei due gradi di giudizio in ragione del principio di causalità che ha dato origine alla pronuncia di nullità della sentenza di primo grado e che rimanda al comportamento tenuto dal opposto, odierna parte CP_1 vincitrice, che se si fosse attivato, come era suo onere, nel realizzare la condizione di procedibilità della domanda, ante causam o comunque all'inizio del giudizio, quando già la
RT di Cassazione si era pronunciara a SU con la sentenza n. 19596 pubblicata il 18.9.2020, senza attendere, come accaduto nella fattispecie, l'ordine o l'autorizzazione da parte del giudice, peraltro non disposti, avrebbe ragionevolmente evitato la declatatoria di nullità della sentenza per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria sollecitata da parte opponente;
la caducazione del giudizio di primo grado ed il suo rinnovo;
con il conseguente aggravio a carico degli odierni opponenti, anche in termini di spesa per la propria difesa, impegnata a far valere con l'appello le ragioni di improcedibilità e di nullità del giudizio di primo grado dipese da cause ricondicibili alla controparte (Cass. n. 273/2023).
Per quanto esposto gli odierni appellanti sono condannati al pagamento del 50% delle spese processuali per i due gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo, in base al DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari e, tenuto conto degli importi richiesti dal CP_1 nella nota spese depositata in data 12.9.2025.
Nella nota spese citata, il ha chiesto che le spese processuali del grado gli CP_1 venissero corrisposte nella misura complessiva di € 3.966,00, così distinte: € 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva e di costituzione € 1911,00 per fase decisionale. La
RT, anticipa che ai predetti valori richiesti e indicati nella nota spese, che sono conformi ai parametri medi vigenti, si atterrà in sede di liquidazione (cfr. Cass. n.5327/2003; Cass.n.
6345/2020).
Inoltre il Condominio con la citata nota spese ha anche chiesto il rimborso delle spese vive sostenute per la mediazione obbligatoria, quantificate e documentate per € 357,01, oltre €
1.323,00 per la relativa assistenza legale.Il Collegio rileva, che i predetti compensi , conformi ai parametri vigenti previsti per l'assistenza defensionale in ambito extragiudiziale, sono dovuti, in quanto, come anche di recente statuito dalla RT di Cassazione con la sentenza n.
32306/2023, si tratta si spese che sono assimilate alle spese processuali, per cui le spese sostenute per la mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi ai sensi dell'art. 12 91 c.p.c., con l'effetto che anche i predetti compensi professionali per le ragioni sopra indicate, sono soggetti alla dimidiazione sopra disposta.
P.Q.M.
La RT d'Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo, la causa iscritta al n. 1461/2023 R.g.a.c così provvede: richiamata la sentenza non definitiva di questa RT n. 248/2025 pubblicata il 17.2.2025, con la quale in accoglimento del primo motivo d'appello,decidendo sulla questione preliminare di rito , ha dichiarato nulla la sentenza del Tribunale di Catania n. 4039/2023, pubblicata in data 11.10.2023; decidendo in questa sede il merito dell'opposizione; rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_5 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 3747/2019 emesso in data 19.7.2017 dal Tribunale di Catania e notificato in uno al pedissequo atto di precetto in data 2.9.2019, che per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo;
condanna in solido, e al pagamento del 50% delle Parte_5 Parte_2 spese processuali in favore del di Controparte_1
”, dei due gradi giudizio, compensata la restante frazione del 50% e, che liquida, per CP_2 il primo grado in complessivi € 2.540,00 ( € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 1.984,00 ( € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 956,00 per la fase deciosionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
condanna in solido e al rimborso in favore Parte_5 Parte_2
appellato dell'importo di € 357,01, a titolo di spese per la mediazione CP_1 obbligatoria esperita nel grado oltre, al pagamento dell'importo di € 661,50 per compensi professionali della difesa, cui vanno aggiunti, gli oneri per spese generali e gli altri accessori di legge.
Così deciso in Catania il 6.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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