Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 gennaio 1977
Art. 4.
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312 , la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' stabilita, per l'anno finanziario 1977, in L. 3.800.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977