Art. 1.
L'indennita' chilometrica da corrispondere agli indigenti rimpatriandi in applicazione del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152 , e' elevata a lire una.
L'indennita' chilometrica da corrispondere agli indigenti rimpatriandi in applicazione del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152 , e' elevata a lire una.