Articolo 1 della Legge 14 aprile 1952, n. 518
Articolo 2
Versione
10 giugno 1952
Art. 1.
L'indennita' chilometrica da corrispondere agli indigenti rimpatriandi in applicazione del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152 , e' elevata a lire una.
Entrata in vigore il 10 giugno 1952