Sentenza 25 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è abnorme il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto adottato nonostante la persona offesa abbia manifestato l'interesse alla prosecuzione del procedimento, pur se mediante la proposizione di un'opposizione carente dei requisiti prescritti dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2017, n. 51905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51905 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2017 |
Testo completo
5 1905-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/10/2017 GRAZIA LAPALORCIA -Presidente Sent. n. sez. 1280/2017 ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE ANDREA FIDANZIA N.8665/2017 IRENE SCORDAMAGLIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LC OG nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ ST IC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2016 del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 22/09/2016, il Giudice di pace di Agrigento ha disposto l'archiviazione del procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. nei confronti di IC RO, rilevando l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa in quanto carente degli elementi di cui all'art. 410 cod. proc. pen.
2. Avverso l'indicato decreto ha proposto ricorso per cassazione, quale persona offesa dal reato, Di LC ER, attraverso il difensore avv. G. Timineri, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione dell'art. 34, comma 2, d. Igs. 28/08/2000, n. 274, avendo il Giudice di pace disposto l'archiviazione del procedimento nonostante risultasse l'interesse della persona offesa alla prosecuzione dello stesso.
3. Con requisitoria in data 24/03/2016, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte dott.ssa F. Zacco ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto.
2. L'esame del ricorso pone la questione dell'individuazione dei rimedi riconosciuti, nel procedimento davanti al giudice di pace, alla persona offesa che, pur risultando il suo interesse alla prosecuzione del procedimento (art. 34, comma 2, d. Igs. 28/08/2000, n. 274), abbia visto il procedimento stesso archiviato per la particolare tenuità del fatto: la questione, in particolare, verte sul riconoscimento o meno dell'impugnabilità del decreto con ricorso per cassazione.
2.1. Con riferimento alla disciplina codicistica anteriore all'introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 33, I. 23/06/2017, n. 103, dell'art. 410 bis cod. proc. pen., l'assetto dei rimedi processuali riconosciuti nel sistema codicistico alla persona offesa rispetto al decreto di archiviazione adottato in assenza del preventivo avviso alla stessa ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. della richiesta del pubblico ministero si è consolidato intorno alla ricostruzione delineata dalla sentenza n. 353 del 1991 della Corte costituzionale. Rimarcato che la legge riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal 2 giudice per le indagini preliminari in esito all'udienza in camera di consiglio celebrata senza che di tale udienza le sia stato dato avviso», la Corte si è posta l'interrogativo se «un simile rimedio possa ricavarsi dal sistema anche a favore della persona offesa che venga privata dell'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante la sua espressa domanda di essere preavvertita»: all'interrogativo il giudice delle leggi ha dato una risposta positiva, ritenuta in linea con la ratio dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. e con l'esigenza, avvertita dal legislatore, di «disciplinare l'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalla diversità sia delle cadenze procedimentali sia della tipologia del provvedimento conclusivo»: una ratio, ha osservato la Corte costituzionale, da ritenere a fortiori adattabile all'ipotesi di un procedimento da definire de plano solo perché la parte offesa, non informata della richiesta di archiviazione, è stata privata della facoltà di proporre opposizione: «tale vizio con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di contestare la detta richiesta - viene, infatti, a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio da ritenere ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, sesto comma, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione», risultando così non intaccato, per l'assenza di ogni necessità di ricorrere all'analogia, il limite segnato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ribadito nel nuovo sistema dall'art. 568 del codice di procedura penale». La ricostruzione sistematica offerta dalla sentenza n. 353 del 1991 ha incontrato l'adesione delle Sezioni unite di questa Corte: muovendo dal richiamo alla pronuncia del giudice delle leggi e dal rilievo che, «mediante l'opposizione, la parte offesa intervenendo nel procedimento stesso determina la sostituzione automatica della forma del procedimento di verificazione della infondatezza della notizia del reato (art. 125 norme att. c.p.p.) in quella prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, p.o in proc. Testa), le Sezioni unite hanno ratificato l'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza dell'avviso ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. integra la nullità del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari, che, così come quelle comminate dagli arti 409, comma 6, e 127, comma 5, del codice di rito, è deducibile con ricorso per Cassazione (Sez. U, n. 29477 del 30/06/2004, Apruzzese). Orientamento, del tutto consolidato (ex plurimis, Sez. 2, n. 20186 del 08/02/2013, Azzarà, Rv. 255968; Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, p.o. in proc. Tonietto, Rv 255108; Sez. 5, n. 38758, del 25/05/2015, Rv. 265670), che ha trovato applicazione anche nel procedimento 3 davanti al giudice di pace, secondo il consolidato principio di diritto in forza del quale l'omessa valutazione dell'atto di opposizione proposto dalla persona - offesa avverso la richiesta di archiviazione nel procedimento davanti al giudice di pace - integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione (ex plurimis, Sez. 5, n. 35504 del 20/06/2013, P.O. in proc. Oliva, Rv. 256526; Sez. 4, n. 1558 del 28/11/2013 - dep. 2014, p.o. in proc. Dorfmann, Rv. 259083).
2.2. L'orientamento in sintesi richiamato non può trovare applicazione con riguardo alla fattispecie in esame, ossia al decreto di archiviazione adottato dal giudice di pace per la particolare tenuità del fatto pur risultando l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento: la ratio della disciplina dettata dall'art. 34, comma 2, d. lgs. n. 274 del 2000, come subito si vedrà, è del tutto estranea alla finalità di assicurare la potenziale instaurazione del contraddittorio, sicché, nella prospettiva fin qui esaminata, il principio di tassatività delle impugnazione rappresenta un ostacolo insuperabile al riconoscimento dell'impugnabilità del provvedimento di archiviazione pur adottato contra legem.
3. L'approfondimento della ratio della disciplina stabilita dall'art. 34 cit., nel quadro dei principi ispiratori del procedimento penale davanti al giudice di pace, rivela, tuttavia, l'abnormità del provvedimento in esame, rilevabile d'ufficio incidendo il vizio sul thema decidendum devoluto alla Corte e costituendo un passaggio logico essenziale ai fini della decisione del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 2702 del 19/10/1990, Sica, Rv. 185762).
3.1. Oltre ad implicare la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati, ossia l'esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910), la disciplina di cui all'art. 34 d. lgs. 28/08/2000, n. 274. attribuisce alla persona offesa una facoltà inibitoria» ricollegabile alla «valutazione del legislatore circa la natura eminentemente "conciliativa" della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell'offeso del reato» (Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015, Steger). La finalità conciliativa, invero, rappresenta un tratto fondamentale del sistema delineato dal d. lgs. n. 274 del 2000: come ha più volte sottolineato la giurisprudenza costituzionale, la "finalità conciliativa" costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace» (Corte Cost., ord. n. 349 del 2004; conf. ord. n. 231 del 2003; ordd. nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 2004), sicché al giudice di pace «è istituzionalmente assegnato il compito di favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti» (Corte cost., ord. n. 27 del 2007; ord. n. 11 del 2004; ord. n. 231 del 2003), in un quadro normativo che riconosce un particolare favor alla conciliazione tra le parti (Corte cost., ord. n. 228 del 2005). In linea con la ricostruzione offerta dal giudice delle leggi è la giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea come al giudice di pace il legislatore affidi «una funzione conciliativa che connota l'intero rito regolato» dal d. lgs. n. 274 del 2000 (Sez.
5. n. 16494 del 20/04/2006, Catanzaro, rv. 234459; conf., ex plurimis, Sez.
5. n. 14070 del 24/03/2005, PM in proc. Dal Testa, rv. 231777).
3.2. Nel quadro sistematico connotato dalla "finalità conciliativa" cui è ispirata, in generale, la disciplina del procedimento penale davanti al giudice di pace e, con particolare riferimento alla disciplina dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, la facoltà attribuita alla persona offesa di inibire il perfezionamento della fattispecie, si colloca la specifica previsione di cui al comma 2 dell'art. 34 cit., in forza della quale, nel corso delle indagini preliminari, l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto può essere disposta «solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento»: previsione, questa, che, dunque, deve essere interpretata in quella che la relazione di accompagnamento al decreto legislativo definisce la «prospettiva vittimologica» cui è orientata la disciplina della causa di improcedibilità. Viene dunque in rilievo la valenza sistematica rivestita, nella disciplina dettata dal d. lgs. n. 274 del 2000, dal limite legislativo al potere di archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto: si tratta, infatti, di un limite posto a tutela dell'effettività della finalità conciliativa dalla quale è permeato il sotto-sistema del procedimento penale davanti al giudice di pace.
3.3. Le considerazioni svolte rendono ragione dell'abnormità del decreto di archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto adottato dal giudice di pace pur risultando un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento: si versa, infatti, in ipotesi di abnormità per carenza di potere in concreto, ossia, per riprendere la definizione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte, di «deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni). La riconducibilità della previsione di cui al comma 2 dell'art. 34 cit. alla finalità conciliativa propria del procedimento penale davanti al giudice di pace e, in particolare, all'esigenza sistematica di salvaguardare l'effettività della facoltà inibitoria riconosciuta alla persona offesa nella disciplina della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, rende ragione della radicale diversità, rispetto al modello normativo, del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto adottato dal giudice di pace pur in presenza di un 5 interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento e, dunque, della sua abnormità: rilievo, questo, alla luce del quale risulta del tutto inconferente la considerazione del provvedimento impugnato circa l'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione prescritti dall'art. 410 cod. proc. pen.
4. Nel caso di specie, la persona offesa, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva univocamente manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento, sicché il decreto impugnato è abnorme e deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso. Così deciso il 25/10/2017. Il Consigliere estensore Cofolored Il Presidente Атрек Чором DEPOGITATA IN CAS addi 14 NOV 2017 IL FUNZIONARIO OF Or 6