Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2013, n. 20186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20186 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/02/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 322
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 31624/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- RÀ LA, n. Reggio Calabria il 7 ottobre 1980;
avverso il decreto di archiviazione, in data 14 luglio 2011, del GIP del Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FODARONI Giuseppina, che ha concluso la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RÀ LA ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione 14 luglio 2011 del GIP di Reggio Calabria, lamentando la mancata notifica del provvedimento alla persona offesa dal reato come richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il gravame volto a censurare la violazione dell'art. 408 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 178 c.p.p.,
lett. c) deve essere presentato entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza del decreto, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.. Nel caso in esame il ricorrente è venuto a conoscenza del provvedimento di archiviazione in data 18 ottobre 2011, avendo dichiarato di aver ritirato copia degli atti in quella data.
3. Il presente ricorso è pervenuto alla cancelleria dell'Ufficio GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 28 giugno 2012, e quindi dopo un arco temporale ben superiore al termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 cit., applicabile nelle condizioni richieste, anche ai provvedimenti emessi del plano. In tal senso va applicato il seguente principio di diritto: "L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma 5, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. (Sez. 5, n. 5139 del 30/11/2010 - dep. 11/02/2011, P.O. in proc. Cappellotto, Rv. 249694).
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso de quo deve ritenersi inammissibile per tardività. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013