Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
In tema di consegna per l'estero, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 17, comma quarto, L. 22 aprile 2009, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna. Ne consegue che la mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione non consente di dar luogo alla consegna.
Commentari • 2
- 1. Carenze sistematiche del sistema carcerario per malati psichiatrici impediscono MAE (CA Milano, 129/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2024
Anche in presenza delle rassicurazioni fornite dallo Stato emittente, deve ritenersi che l'applicazione del trattamento riservato a tutti i detenuti in custodia cautelare nella Repubblica di Croazia e l'esecuzione, previo accertamento in un istituto di pena della condizione morbosa dell'imputato, della custodia cautelare in un ospedale o in una struttura sanitaria inserita nel sistema penitenziario esporrebbero comunque la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita e di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute: la richiesta consenga MAE va quindi rifiutata. Qui questione di legittimità costituzionale …
Leggi di più… - 2. MAE e indizi di colpevolezza (Cass. 23878/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 agosto 2020
Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo investigativo, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell'attività criminosa dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione. Cassazione penale Sezione Feriale sentenza 23878 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2009, n. 26698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26698 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1186
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 20078/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN KA, nata a [...] il [...], cittadina ungherese;
avverso la sentenza 29 gennaio 2009 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1) la decisione della Corte di appello:
KA RN ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 29 gennaio 2009 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che ha testualmente pronunziato, nei suoi confronti, "sentenza favorevole all'estradizione", in quanto persona "indagata" in relazione all'imputazione di appropriazione indebita continuata, punita dall'art. 317 c.p. ungherese, commi 1 e 2, con la pena massima di anni 2 di reclusione (appropriazione della somma di HUF 92.49 5, pari ad Euro 400,00, e di una bottiglia di Whisky del valore di HUF 13.600 pari ad Euro 54,00), e con riferimento al mandato di arresto europeo 28 settembre 2007 emesso dal Tribunale di Dunakeszi.
Va rilevato che in data 21 gennaio 2009 il Tribunale del riesame di Bolzano, adito sulla questione della misura cautelare, ritenuta la sua competenza, sul presupposto di aver rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per un'analoga questione circa la competenza, si è pronunciato sulla richiesta di riesame ed ha disposto la liberazione della ricorrente (fg. 131) che risulta pertanto, allo stato, senza vincoli.
2) i motivi di ricorso e la decisione di questa Corte:
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 8 mandato di arresto europeo, trattandosi di fatto per il quale non è prevista la pena pari o superiore ad anni 3, e per il quale è inoltre concedibile la sospensione condizionale della pena, trattandosi di un tipo di illecito (appropriazione indebita) che nel nostro sistema non consente la pronuncia di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il richiamo alle disposizioni dell'art. 8 ed alla soglia edittale di pena è improprio, in quanto la norma richiamata regola i casi di consegna obbligatoria, indipendentemente dalla doppia incriminazione:
il motivo è quindi privo di fondamento.
Con un secondo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai requisiti di cui all'art. 6, comma 4 mandato di arresto europeo, mancando radicalmente ogni indicazione circa le fonti di prova a sostegno degli indizi di colpevolezza.
Con un terzo motivo si lamenta la violazione di legge, con riferimento all'art. 1, comma 3 mandato di arresto europeo, dato che il provvedimento del giudice ungherese è privo di motivazione. Con un quarto motivo si censura la violazione dell'art. 9, comma 5 mandato di arresto europeo, perché l'indagata non è stata interrogata.
Con un quinto motivo di doglianza il ricorso rileva la totale assenza di motivazione sulle ragioni della decisione di consegna. Gli ultimi quattro motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente trattati, sono fondati.
Invero, se è pacificamente consolidata l'affermazione che l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (ex plurimis: Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007- 5/2/2007, Ramoci, Rv. 235348; tra le tante, (Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005-14/9/2005, Hussain, Rv. 232118; Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005-26/9/2005, Ilie, Rv. 232053; Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006- 15/5/2006, Cusini, Rv. 233549; Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007- 28/2/2007, Piaggio), è altrettanto pacifico ed inoppugnabile che è assolutamente necessaria da parte dello Stato di emissione una specificazione delle fonti di prova (Sez. 6, n. 30439, del 17/7/2008- 21/7/2008, Frunza). Orbene, nella fattispecie, risulta:
a) che il giudice, delegato dal Presidente, non ha provveduto all'interrogatorio dell'arrestata-consegnanda (ora peraltro in libertà), limitandosi alla mera acquisizione della negativa volontà della RN in ordine alla richiesta dello Stato di appartenenza, così non realizzando le finalità volute dalla legge, e considerato che nel nostro sistema, come già nel codice di rito del 1930 (art.365 c.p.p., così come modificato dalla L. 23 luglio 1984, n. 398, art. 10), la previsione processuale di procedere entro un breve termine di legge all'interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale, è preordinato come strumento di difesa (cfr. SS.UU. 16 aprile 1988, n. 5, Campione) e come momento di verifica della legittimità della misura cautelare;
b) che il tenore del Mandato di arresto europeo, acquisito in atti, è la mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione, senza alcun specifico richiamo a fonti di prova attinenti alla persona indagata, salva la precisazione che si è trattato di un illecito commesso, in concorso con altra dipendente del Pub, ove la consegnanda prestava servizio, e, ciò, in violazione dei disposti dell'art. 17, comma 4 mandato di arresto europeo che subordinano la consegna alla verifica (che va motivata dalla Corte di appello) della sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza";
c) che la sentenza della Corte di appello, a parte l'erronea indicazione dell'istituto dell'estradizione nel dispositivo, non propone alcuna elementare motivazione a supporto dell'assunta decisione di consegna che risulta - come detto - fondata su mere "asserzioni" di responsabilità della RN, in violazione delle regole che, nel nostro ordinamento, regolano la giustificazione di ogni pronuncia giudiziaria, pur avendo riguardo alla peculiarità dell'istituto in questione.
A tale effetto va infatti ribadito che il presupposto della "motivazione" del mandato di arresto, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 18, comma 1, lett. t), non può essere strettamente correlato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio)", essendo a ciò bastevole che l'autorità giudiziaria di emissione abbia dato "ragione" del mandato di arresto stesso.
In tale ambito quindi, l'esito giustificativo ben può essere realizzato anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. un. n. 4614 del 30/01/2007 - 5/02/2007, Ramoci, Rv. 235349; in precedenza, Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005-26/9/2005, Ilie, Rv. 232054; Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006-15/5/2006, Cusini, Rv. 233550), ma non può certo, come avvenuto nella specie, essere soddisfatto con la mera assiomatica indicazione del tenore del capo di imputazione, ritenuta erroneamente ed immotivatamente adeguata dalla corte distrettuale che ha accolto la richiesta.
Si impone quindi l'annullamento con rinvio, perché altra sezione della Corte di appello, nel rispetto dei criteri valutativi dianzi indicati, proceda ad un nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009