Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 1
La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408, comma 2, cod.proc.pen., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del pubblico ministero, di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 cod.proc.pen.
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Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione può essere anche presso la segreteria del pubblico ministero. Cassazione Penale sezione V Sentenza 10 ottobre 2016, n. 42791 (19 settembre 2016) Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione, su conforme richiesta del pubblico ministero del 24/12/2014, del procedimento penale in premessa indicato, dando atto dell'assenza di opposizione da parte della persona offesa. 2. La persona offesa, M.R., a mezzo del difensore di fiducia Avv.to GL, ricorre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in …
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Cass.pen.Sez.II, 16 marzo-8 maggio 2006, n.15888 In tema di archiviazione, il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall'art.408, comma 3, del C.p.p., non incide sull'ammissibilità dell'atto di opposizione, che il giudice, se non abbia già pronunciato archiviazione, dovrà esaminare, pur se tardivamente proposto, assumendo le conseguenti deliberazioni ai sensi dell'articolo 410 del C.p.p..(Conseguentemente la Corte, proprio sul rilievo che il termine in questione non può essere considerato “perentorio”, ha annullato il provvedimento con il quale invece il G.i.p.aveva pronunciato decreto di archiviazione, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione presentata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/2004, n. 29477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29477 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola Presidente del 30/06/2004
Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano Consigliere N. 18
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LATTANZI Giorgio Consigliere N. 35053/2003
Dott. GRASSI Aldo Consigliere
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere
Dott. GIRONI Emilio Giovanni Consigliere
Dott. ROTELLA Mario Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN ES, nata a [...] il [...];
nei confronti di:
EM AN, nato a [...] il [...];
avverso il decreto di archiviazione emesso il 14 novembre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio LATTANZI;
letta la requisitoria del sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha chiesto "annullarsi senza rinvio il decreto impugnato, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Chieti".
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 14 novembre 2002 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, in accoglimento di richiesta formulata il 23 gennaio 2002 dal pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 5740/01 RGNR originato dalla denuncia-querela di NN ES nei confronti di EM AN. Quale persona offesa NN ES, attraverso il difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso per Cassazione e ha denunciato la violazione degli artt. 127, 178 lett. c) e 408, comma 2, c.p.p., perché non le era stato notificato l'avviso della richiesta di archiviazione. La ricorrente aveva depositato la nomina del difensore il 25 ottobre 2002, dopo la richiesta di archiviazione ma prima dell'emissione del decreto, del quale era venuta a conoscenza soltanto il 16 gennaio 2003, e richiamando una decisione della Corte di Cassazione (Sez., 6^, 10 maggio 1995, n. 1817, Piscitelli) ha sostenuto che "anche nel caso in cui la parte offesa formuli istanza ex art. 408 c.p.p. in data successiva alla richiesta di archiviazione ma prima della delibazione da parte del giudice per le indagini preliminari (come nel caso in esame), la richiesta di archiviazione deve essere notificata al ricorrente e il giudice per le indagini preliminari deve soprassedere alla pronuncia sull'archiviazione".
La terza sezione della Corte, in applicazione dell'art. 618 c.p.p., ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sugli effetti della dichiarazione della persona offesa, di volere essere informata della richiesta di archiviazione, fatta dopo la presentazione della richiesta al giudice per le indagini preliminari ma prima della decisione da parte di questo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'art. 408 comma 2 c.p.p., com'è noto, impone al pubblico ministero di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere avvisata e con giurisprudenza costante la Corte di Cassazione, in conformità con la Corte costituzionale (ved. sent. 16 luglio 1991, n. 353), ritiene che la mancanza di tale avviso dia luogo a una nullità del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari, analoga alle nullità previste dagli arti 409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., e come queste deducibile con ricorso per Cassazione (tra le ultime decisioni in questo senso ved. Sez. 2^, 4 luglio 2003, Prochilo, rv. 226975; Sez. 5^, 11 febbraio 2000, Messineo, rv. 215754; Sez. 1^, 22 gennaio 1997, Assicurazioni Generali, rv. 206870; Sez. 3^, 15 dicembre 1995, Stefani, rv. 204316).
Il contrasto giurisprudenziale concerne il termine entro il quale la persona offesa deve presentare la dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione e più in particolare la questione se questa dichiarazione per produrre gli effetti normativamente previsti debba precedere la trasmissione della richiesta e degli atti al giudice per le indagini preliminari o sia sufficiente che intervenga prima della decisione del giudice. Nel caso in esame, come si è detto, il ricorrente ha presentato la dichiarazione dopo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari e ha richiamato a sostegno del ricorso la sentenza Sez. 6^, 10 maggio 1995 n. 1817, Piscitelli, rv. 202817, secondo la quale "l'art. 408, comma 2, c.p.p., nel prescrivere la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere informata dell'eventuale archiviazione, non impone che tale istanza sia contestuale alla presentazione della notizia di reato, ma ne consente la proposizione anche successivamente, senza indicazione di un termine perentorio. Ne consegue che questa può essere presentata anche dopo il deposito della richiesta di archiviazione, purché ovviamente prima che il provvedimento sia stato adottato. Nè alla predetta istanza è applicabile il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 408, comma 3, c.p.p., sia perché questo è riferito all'opposizione, sia perché esso decorre dalla notifica della richiesta di archiviazione che, proprio nel difetto di una precedente istanza della parte offesa di essere informata non è eseguita. Nell'ipotesi in cui l'istanza di essere informato venga presentata dopo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma prima del decreto di archiviazione, la richiesta deve essere notificata al ricorrente, soprassedendosi sulla pronuncia di archiviazione".
Questo orientamento è stato seguito, senza particolari approfondimenti, da Sez. 2^, 21 maggio 1997, Giovannelli, rv. 208370, con l'affermazione che "l'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero può essere utilmente presentata anche il giorno precedente all'emissione del provvedimento di archiviazione, perché deve ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti dall'art. 408, commi 2 e 3, c.p.p. e dall'art. 126 disp. att. c.p.p., ben potendo il sollecito inoltro dell'istanza medesima,
nonostante gli atti del procedimento siano già stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari, impedire l'emissione del provvedimento predetto".
L'orientamento ha poi trovato un'ulteriore espressione in Sez. 4^, 7 aprile 1999 n. 1055, Ciarrocchi, rv. 214240, secondo cui "a seguito della istanza della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, pur se presentata dopo tale richiesta ma prima del decreto di archiviazione, deve provvedersi all'adempimento previsto dal comma secondo dell'art. 408 c.p.p.". Quest'ultima sentenza ha osservato che "la ratio sistematica del principio di diritto affermato è, da un canto, l'esigenza di assicurare sempre, entro i limiti legali massimi possibili, il contraddittorio tra le parti interessate, dall'altra il rilievo non secondario riconosciuto alla parte offesa dal codice di rito in vigore" e che la soluzione adottata non è "incompatibile con la previsione del terzo comma dell'art. 408 c.p.p., indicante semplicemente il contenuto dell'avviso alla persona offesa della richiesta del pubblico ministero, che non perde la sua autonoma identità giuridica sino alla decisione del giudice per le indagini preliminari".
2. L'opposto orientamento risulta per la prima volta espresso da Sez. 6^, 18 dicembre 1995, Fiocco, rv. 203784. Secondo questa sentenza "poiché il pubblico ministero deve notificare l'avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la notitia criminis, ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall'art. 408 c.p.p. (e cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione). Ciò al fine di consentire al pubblico ministero di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari, ed a quest'ultimo di sapere se la persona offesa - entro i dieci giorni stabiliti - intenda procedere alla visione degli atti e presentare opposizione".
Anche Sez. 5^, 9 giugno 1997, Pane, rv. 208362, ha ritenuto che "l'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero può essere utilmente proposta, come si ricava dalla lettera dell'art. 408, comma 2, c.p.p., solo fino a che lo stesso pubblico ministero non abbia inoltrato detta richiesta al giudice per le indagini preliminari". Secondo questa sentenza "la diversa soluzione prospettata nella sentenza TE ... non trova appiglio nella lettera della norma ne' nel sistema del codice di rito;
e si risolve in una interpretazione "additiva" con la previsione della sospensione della pronuncia di archiviazione, sospensione non desumibile ne' dal testo dell'art. 408, comma 2, c.p.p. ne' dai principi generali in materia processuale".
Adesiva a questo orientamento, senza particolari approfondimenti, è Sez. 6^, 30 marzo 2000, Rizzuto, rv. 217189, mentre più argomentata risulta Sez. 4^, 21 marzo 2002, Tosarti, rv. 223316, la quale osserva come, per un verso, la mancanza di un termine perentorio per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 408, comma 2, c.p.p. non deve far dimenticare che la sua finalità è quella di
"consentire al pubblico ministero di informare la persona offesa della richiesta di archiviazione che sta per inoltrare al giudice per le indagini preliminari e di farle presente che può proporre opposizione", senza che la norma preveda in alcun modo la notificazione di detta richiesta dopo che questa sia già stata inoltrata;
per altro verso, come la tesi sostenuta non pregiudichi la possibilità, da parte della persona offesa, pur quando questa non abbia ricevuto l'avviso della richiesta di archiviazione, di formulare comunque l'opposizione prevista dall'art. 410 c.p.p., ove della richiesta essa sia comunque venuta a conoscenza (principio questo - si ricorda - già affermato da Sez. 3^, 28 settembre 1994, Perri, rv. 200275, e da Sez. 6^, 8 maggio 1996, Fiordalisi, rv. 205771).
Il secondo orientamento risulta infine ribadito da Sez. 1^, 25 giugno 2003, p.o. in proc. c. ignoti, rv. 225067, sulla base anche dell'osservazione che, ove si ammettesse la possibilità per la persona offesa di presentare la dichiarazione di voler essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione anche dopo l'avvenuto inoltro di quest'ultima al giudice per le indagini preliminari, "del tutto illogica sarebbe la previsione dell'avviso di cui all'art. 408, comma 3 (recte: comma 2) "a cura del pubblico ministero", posto che ciò implicherebbe ... una sorta di regressione del procedimento con ritorno degli atti al pubblico ministero non previsto dalla legge e fonte di irragionevole aumento dei tempi procedimentali".
3. Così delineati i termini della questione, ritengono le Sezioni unite che sia da condividere il secondo orientamento. Il primo infatti è sorretto solo da un argomento equivoco: quello che la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata della richiesta del pubblico ministero può essere contestuale alla notizia di reato ma può anche essere effettuata "successivamente alla sua presentazione". Infatti l'avverbio "successivamente" significa solo che la dichiarazione non deve necessariamente essere contestuale alla notizia di reato ma non indica il momento oltre il quale non può più essere effettuata, momento che deve essere individuato considerando la sequenza degli atti del procedimento in cui la dichiarazione si inserisce. Occorre perciò ripercorrere la sequenza procedimentale per stabilire dopo quale momento la dichiarazione non può più essere utilmente effettuata, nel senso che non può più determinare gli effetti che tipicamente le sono collegati. Nel caso in cui la persona offesa non ha dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione il pubblico ministero, dopo averla redatta, presenta la richiesta al giudice per le indagini preliminari unitamente al fascicolo con gli atti delle indagini (art. 408, comma 1, c.p.p.), nell'altro caso invece fa notificare l'avviso della richiesta alla persona offesa (art. 408, comma 2, c.p.p.), che nel termine di dieci giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione (art. 408, comma 3, c.p.p.). In questo secondo caso "il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine" (art. 126 norme att. c.p.p.).
È la trasmissione della richiesta e degli atti al giudice per le indagini preliminari che segna il momento oltre il quale la dichiarazione della persona offesa non può più essere utilmente effettuata, perché da questo momento è investita un'autorità diversa e ha origine una nuova fase del procedimento, nella quale gli effetti tipici della dichiarazione non possono più verificarsi. Infatti risulta ormai impossibile il deposito degli atti presso il pubblico ministero, per consentire alla persona offesa di prenderne visione per l'eventuale opposizione prima della trasmissione al giudice per le indagini preliminari, e risulterebbe impossibile la stessa opposizione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari avesse già emesso il decreto di archiviazione. Per realizzare una sequenza procedimentale sostitutiva di quella normalmente prevista dall'art. 408, commi 2 e 3, c.p.p., e ormai definitivamente impedita, il pubblico ministero che avesse ricevuto la dichiarazione della persona offesa dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari dovrebbe informare immediatamente il giudice, chiedendogli se ha emesso o meno il provvedimento richiesto, e, in caso di risposta negativa, dovrebbe far notificare l'avviso della richiesta alla persona offesa, comunicandole anche che gli atti sono ormai nella disponibilità del giudice. Questo, a sua volta, informato della notificazione, dovrebbe mettere la parte in condizione di prendere visione degli atti nel termine stabilito dall'art. 408, comma 3, c.p.p., restituendoli al pubblico ministero (come ha prospettato criticamente Sez. 1^, 25 giugno 2003, p.o. in proc. c. ignoti, cit.) o tenendoli depositati per dieci giorni prima di provvedere. Solo alla scadenza di questo termine il giudice, infine, sarebbe in grado di individuare il procedimento da seguire: quello previsto dall'art. 409 c.p.p. o quello previsto dall'art. 410 c.p.p., nel caso di opposizione della persona offesa.
Questa è la complessa attività procedimentale che occorrerebbe svolgere se si aderisse al primo orientamento, ed è facile osservare che si tratta di un'attività del tutto estranea alla specifica normativa e allo stesso sistema del codice di rito;
attività che comporterebbe una sostanziale regressione del procedimento, la quale non potrebbe trovare, come ha prospettato Sez. 4^, 7 aprile 1999, Ciarrocchi, cit., una giustificazione nel "rilievo non secondario riconosciuto alla parte offesa". Questo "rilievo" infatti trova un adeguato riscontro nelle facoltà riconosciute dall'art. 408, commi 2 e 3, c.p.p. alla persona offesa, che ha però l'onere di avvalersene nei modi e nei tempi stabiliti.
Deve quindi concludersi che il ricorso è privo di fondamento perché la dichiarazione di volere essere informata della richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa dopo la trasmissione della richiesta al giudice per le indagini preliminari non può determinare l'obbligo per il pubblico ministero di far notificare l'avviso previsto dall'art. 408, comma 2, c.p.p. Deve però anche aggiungersi che, come la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare, la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall'art. 410 c.p.p., opposizione dopo la trasmissione della richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e fino a quando questi non abbia provveduto (ved., tra le decisioni più recenti, Sez. 4^, 6 novembre 2003, Esposito, rv. 227623; Sez. 5^, 29 maggio 2002, Cattafi, rv. 222339; Sez. 3^, 23 maggio 1997, Sbrighi, rv. 2086812). La persona offesa ha diritto di sapere se il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione, e di prendere eventualmente visione degli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari, e nel caso in cui essa intenda presentare la dichiarazione prevista dall'art. 408, comma 2, c.p.p. dopo l'inizio delle indagini preliminari, specie se è trascorso del tempo, rimane affidato al suo prudente apprezzamento l'onere di accertare se è già stata presentata la richiesta di archiviazione. In questo caso infatti la dichiarazione della persona offesa risulterebbe inutile, mentre l'accertamento le potrebbe consentire di presentare un'efficace opposizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004