Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/2004, n. 29477
CASS
Sentenza 30 giugno 2004

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La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408, comma 2, cod.proc.pen., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del pubblico ministero, di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 cod.proc.pen.

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  • 1Opposizione all'archiviazione, dove depositarla? (Cass. 42791/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2020

    Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione può essere anche presso la segreteria del pubblico ministero. Cassazione Penale sezione V Sentenza 10 ottobre 2016, n. 42791 (19 settembre 2016) Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione, su conforme richiesta del pubblico ministero del 24/12/2014, del procedimento penale in premessa indicato, dando atto dell'assenza di opposizione da parte della persona offesa. 2. La persona offesa, M.R., a mezzo del difensore di fiducia Avv.to GL, ricorre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in …

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  • 2Se la parte offesa contesta il provvedimento di archiviazione Il termine per l’opposizione non deve considerarsi “perentorio”
    Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2006

    Cass.pen.Sez.II, 16 marzo-8 maggio 2006, n.15888 In tema di archiviazione, il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall'art.408, comma 3, del C.p.p., non incide sull'ammissibilità dell'atto di opposizione, che il giudice, se non abbia già pronunciato archiviazione, dovrà esaminare, pur se tardivamente proposto, assumendo le conseguenti deliberazioni ai sensi dell'articolo 410 del C.p.p..(Conseguentemente la Corte, proprio sul rilievo che il termine in questione non può essere considerato “perentorio”, ha annullato il provvedimento con il quale invece il G.i.p.aveva pronunciato decreto di archiviazione, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione presentata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/2004, n. 29477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29477
Data del deposito : 30 giugno 2004

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