Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a richiesta di archiviazione formulata dopo che la sentenza d'appello aveva annullato la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2013, n. 24273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24273 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 19/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 548
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 39572/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa:
CO CA CH, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 10 agosto 2012 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso;
nel procedimento a carico di:
UC TO e DE TT;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'avvocato Luigi Ravagnan, nell'interesse di CH CO CA, persona offesa nel procedimento per calunnia a carico di UC TO ed DE TT, ricorre contro il decreto del 10 agosto 2012 con cui il G.i.p. del Tribunale di Treviso ha disposto l'archiviazione de plano del procedimento sopra indicato. Il ricorrente premette che si tratta di una vicenda processuale già sviluppatasi in due gradi di giudizio nei confronti degli stessi imputati per il medesimo reato, in cui la Corte d'appello di Venezia ha annullato la decisione di assoluzione di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero che, acquisita la sentenza di appello prodotta dalla parte civile, ha iscritto nuovamente la notizia di reato e disposto l'archiviazione, nonostante la richiesta della persona offesa di essere avvisata ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 2, in violazione del diritto di difesa.
2. L'avvocato Antonio Franchini, nell'interesse di IE UC, ha depositato una memoria difensiva in cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nella memoria si censura l'avvenuta iscrizione della notizia di reato in base alla sentenza della Corte di appello, in quanto tale decisione non è ancora definitiva, essendo stato presentato ricorso per cassazione fissato all'udienza del 26 marzo 2013; in altri termini, si assume che non vi sarebbe stata alcuna trasmissione formale della sentenza, che sarebbe stata prodotta dalla parte civile al pubblico ministero il quale, senza verificarne l'irrevocabilità, avrebbe proceduto inopinatamente ad una nuova iscrizione della notizia di reato.
Sotto un diverso profilo si evidenzia che, trattandosi di un diverso procedimento, la persona offesa avrebbe dovuto manifestare nuovamente l'intenzione di essere avvisata circa la richiesta di archiviazione, tra l'altro conferendo un nuovo atto di nomina al difensore.
3. Il ricorso è fondato, in quanto deve ritenersi che il procedimento per calunnia non si è definito, sicché l'istanza della persona offesa di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione non è mai venuta meno e non rileva la circostanza che il pubblico ministero abbia iscritto la notizia di reato nonostante sia stato presentato ricorso per cassazione.
Il mancato avviso ex art. 408 c.p.p. alla persona offesa ha determinato la nullità del decreto per violazione del contraddittorio, per cui deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al pubblico ministero competente per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013