Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero comporta l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare che però non esime il giudice dall'obbligo di esaminare e valutare, nell'eventuale provvedimento di archiviazione, la fondatezza dell'atto di opposizione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguata la succinta motivazione con la quale il giudice di pace aveva argomentato l'infondatezza della notizia di reato nei confronti dei querelati, richiamando la richiesta del P.M. e i motivi ivi addotti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 28/11/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 1745
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI MA - Consigliere - N. 18937/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AU N. IL 26/07/1964 parte offesa nel procedimento LO EN N. IL 11/01/1970 parte offesa;
nel procedimento c/:
OR UL N. IL 26/01/1932;
LE BE N. IL 13/06/1969;
AP ME N. IL 20/06/1964;
avverso il decreto n. 772/2012 GIUDICE DI PACE di BOLZANO, del 22/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, che ha chiesto l'annullamento del decreto di archiviazione con rinvio al giudice di Pace di Bolzano per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di GI RI e LO Renza, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore GI MA, persone offese e querelanti nel procedimento nei confronti di MA LA, MO RB e CA NU (per il reato di cui all'art. 590 c.p., in danno del piccolo GI MA) avverso il decreto di archiviazione emesso in data 22.1 2013 dal Giudice di pace di Bolzano poiché riteneva che non sussistessero responsabilità penali in capo agli indagati. Deduce il difetto di motivazione in relazione all'atto di opposizione all'archiviazione presentato dai querelanti.
Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio al Giudice di Pace di Bolzano.
È pervenuta la remissione di querela da parte dei ricorrenti nei confronti di MA LA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art.410 c.p.p., la celebrazione di un'udienza camerale, in quanto l'opposizione consente unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se aderisce alla richiesta del P.M., decide de plano (Cass. pen. Sez. 4^, Ord. n. 45174 del 12.10.2005, Rv. 232823). Ma il giudice delle indagini preliminari nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dai querelanti, ai sensi del dell'art. 410 c.p.p., comma 2, ha comunque assolto all'obbligo di esaminare e valutare il contenuto dell'atto di opposizione, ritenuta infondata, svolgendo una motivazione sufficiente, benché succinta e non già apparente, in ordine alla infondatezza della notizia di reato nei confronti dei querelati, non ravvisando responsabilità penali a loro carico, atteso anche il richiamo nel provvedimento di archiviazione alla richiesta del P.M. e ai motivi da quello addotti che consentivano (con ciò implicitamente condividendoli), l'accoglimento della stessa.
La remissione della querela nei confronti di una delle persone indagate è indicativa di una sopravvenuta, ma parziale, carenza d'interesse, attesa la persistente efficacia della proposta querela nei confronti delle altre.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014