Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 1558
CASS
Sentenza 28 novembre 2013

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Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero comporta l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare che però non esime il giudice dall'obbligo di esaminare e valutare, nell'eventuale provvedimento di archiviazione, la fondatezza dell'atto di opposizione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguata la succinta motivazione con la quale il giudice di pace aveva argomentato l'infondatezza della notizia di reato nei confronti dei querelati, richiamando la richiesta del P.M. e i motivi ivi addotti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 1558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1558
    Data del deposito : 28 novembre 2013

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