Articolo 409 del Codice penale
Articolo 371 bisArticolo 372
Versione
1 luglio 1931
Art. 409.

(Turbamento di un funerale o servizio funebre)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e' punito con la reclusione fino a un anno.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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