Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'omessa valutazione dell'atto di opposizione - proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione - integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2013, n. 35504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35504 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 20/06/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 1054
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 43603/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG LA N. IL 15/06/1963; parte offesa;
nel procedimento c/:
OL TA N. IL 10/03/1946;
avverso il decreto n. 473/2012 GIUDICE DI PACE di TRIESTE, del 04/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta, annullamento con trasmissione atti al P.M..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IG MA quale persona offesa, avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice di pace di Trieste in data 4 maggio 2012 nel procedimento iscritto a carico di LI TA per i reati di diffamazione e violazione di domicilio.
Deduce che il provvedimento, oltre ad essere stato emesso da giudice incompetente dal momento che era stato denunciato un reato-quello della violazione di domicilio di competenza del tribunale, era anche del tutto immotivato in ordine alle ragioni della sussistenza dei reati.
Il procuratore generale presso questa corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Come osservato del tutto condivisibilmente dal Procuratore generale, è fondamentale il rilievo della omessa valutazione, nel decreto di archiviazione del Giudice di pace, dell'atto di opposizione della persona offesa: tale situazione, in quanto integrativa di una violazione del principio del contraddittorio, da luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5^, Sentenza n. 43755 del 06/11/2008 Cc. (dep. 21/11/2008) Rv. 241803). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita a dare atto dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ma non fornisce alcuna argomentazione capace di dimostrare che l'opposizione stessa è stata presa in considerazione e che quindi il contraddittorio, seppure cartolare, ha prodotto i suoi effetti.
Gli atti debbono essere restituiti al pubblico ministero perché valuti comunque l'eventuale esistenza della denuncia anche per il reato di violazione di domicilio, di competenza del tribunale.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2013