Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2098/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024
da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/11/1996 e residente in [...]
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GINOCCHIETTI Carlo Adolfo ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Deruta, Via dell'Arte n. 24, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 30/07/2016 in Todi (PG), (anno 2016, atto n. 10, parte
1); in separazione dei beni
Con la figlia nata a [...] in data [...] Persona_1
pagina 1 di 5
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Deruta, Via Ugo La Malfa n. 15 rimarrà nella disponibilità della SInora
; il canone di locazione verrà corrisposto dal SI. ma Parte_3 Controparte_1
l'importo sarà diviso in parti uguali fra i coniugi al 50% per cui la SInora rimborserà Parte_3
al marito la sua quota.
3)Le utenze saranno a carico della SI.ra . Parte_4
4) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di non aver quindi nulla a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
4) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
La minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso la madre. Per_1
La responsabilità genitoriale sulla figlia è esercitata da entrambi i genitori anche in maniera disgiunta nei periodi di rispettiva convivenza per le questioni di ordinaria amministrazione.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
5) MODALITÀ DI VISITA
Dal momento che il padre, nei periodi lavorativi, è assente dal lunedì al venerdì, e vista la tenera età della minore (3 anni) egli avrà la facoltà di tenere con sé la figlia - salvo diversi giorni/orari che i genitori concorderanno di volta in volta per eSIenze lavorative e/o di salute degli stessi o scolastiche e/o di salute dei minori – il sabato e la domenica dalle 8,30 alle ore 19,00:
Qualora tale modalità non potesse essere attuata per motivi di lavoro e/o di salute del padre le parti, fra le quali i rapporti personali sono rimasti buoni, concorderanno modalità diverse.
Nei giorni di visita del padre, la figlia verrà prelevata e riaccompagnata dallo stesso presso l'abitazione, oppure nel luogo in cui si trovano con la madre;
egualmente se il padre fosse impossibilitato la figlia dovrà essere accompagnata e ripresa dalla madre.
pagina 2 di 5 Qualora vi siano sopravvenute eSIenze lavorative e/o di salute dei genitori o scolastiche e/o di salute della minore ed i genitori non potessero esercitare, in via eccezionale, i suddetti diritti, previo accordo, potranno recuperare i tempi di permanenza perduti.
Le parti dovranno comunicare il proprio recapito, anche telefonico, al fine di poter essere rintracciati in caso di necessità, e dovranno comunicarsi tutti gli eventuali spostamenti quando sono fuori regione ed hanno con loro la figlia.
I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la minore ed i nonni paterni e materni, e gli zii/e paterni/e materne/i.
Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare la figlia da eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio.
frequenta la scuola per l'infanzia di Deruta e viene accompagnata presso la struttura dalla madre Per_1 che la preleva anche all'uscita il lunedì mentre gli altri giorni, essendo la madre impegnata al lavoro, è la nonna materna che la preleva da scuola e la porta a casa posta nello stesso fabbricato della famiglia.
6) MANTENIMENTO
Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre la somma mensile di €.
400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa IBAN: IT 28 O 07601 03000 0010 5673 9194.
La somma mensile sarà rivalutata automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico erogato dall'Ente di competenza per , ad oggi pari ad €. 199,00 circa, verrà Per_1
riscosso dal padre il quale trasferirà alla madre il relativo importo.
Laddove risulti opportuno fare percepire l'assegno unico direttamente dalla moglie, Parte_2 con la sottoscrizione del presente atto autorizza a percepire l'assegno e
[...] Persona_2
autorizza la stessa a procedere per quanto necessario al fine di tale assegnazione, impegnandosi ove necessario alla sottoscrizione di ogni eventuale ulteriore documentazione.
d) Il padre provvederà al rimborso del 50% delle spese di mensa, di trasporto e delle spese straordinarie
(scolastiche, educative, ricreative, sportive, mediche e sanitarie) e ad ogni altra spesa straordinaria.
Pertanto, qualora uno dei genitori anticipi le spese straordinarie, le stesse dovranno essere rimborsate pro quota dall'altro all'atto della presentazione del relativo documento di spesa.
e) I costi, le spese e gli oneri deducibili e/o detraibili inerenti saranno divisi al 50% tra i genitori che potranno portarli fiscalmente in detrazione nella misura sostenuta, ove siano rimborsabili.
pagina 3 di 5 7) L'auto tipo Opel Corsa targata GG 403 FM intestata al SInor continuerà ad Parte_2
essere nella esclusiva disponibilità del marito.
8) Le spese del procedimento debbono intendersi integralmente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 21/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM il quale non ha espresso il proprio parere.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Tanto detto, si rileva come le condizioni consensualmente predisposte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e che, esaminati gli atti prodotti dalle parti ed i chiarimenti forniti all'udienza, corrispondano agli interessi personali e patrimoniali della figlia minore, oltre che a quelli patrimoniali dei coniugi per come valutati degli stessi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Todi (PG) in data 30/07/2016;
[...]
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle pagina 4 di 5 condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
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