Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1069/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1069/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 5.4.2024 del Tribunale
di Firenze e vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze, e domiciliati per legge presso la sede di quest'ultima in Firenze, via degli Arazzieri, 4; APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Alessio Bianchini del foro di Grosseto;
APPELLATO
1
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della
Repubblica presso questa Corte d'Appello; INTERVENUTO
All'udienza dell'8.11.2024, la causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti
Per il : << in accoglimento del presente appello, riformare la Parte_1
l'impugnata ordinanza del Tribunale di Firenze nella parte in cui riconosce al sig.
il permesso di soggiorno>>; Controparte_1
Per <respingere in toto l'appello proposto contro l'ordinanza n. CP_1
2378/2024 del 26.4.2024 emessa dal tribunale di Firenze – Sezione Protezione
Internazionale Civile in data 5.4.2024 nell'ambito del procedimento n. 14899/2022
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza
stessa, con conseguente diritto del sig. di mantenere il proprio Controparte_1
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Con vittoria di spese e di
compensi professionali anche di questo grado del giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore già costituitosi antistatario >>.
I FATTI DI CAUSA
è un cittadino tunisino, nato nel 1996 ed entrato in Controparte_1
Italia nel 2008 all'età di dodici anni, insieme alla madre ed ai fratelli per raggiungere il padre che già viveva in Italia. Era titolare della Carta di
I 03275861 per motivi di famiglia rilasciata in data 16.7.2012 NumeroDiCartaIdentita_1
dalla Questura di Grosseto.
Il 5.12.2022 il Questore di Grosseto notificava a il Controparte_1
decreto (emesso in data 27.9.2022) di revoca n. Cat. A 12/2002 Imm. del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno n. ), ravvisando una condizione di pericolo per l'ordine NumeroD_2
pubblico e la sicurezza dello Stato derivante dal fatto che Controparte_1
aveva riportate condanne per i reati previsti dall'art. 380 cod. proc. pen..
2 impugnava la revoca del permesso di soggiorno Controparte_1
chiedendone l'annullamento ex art. 20 D. Lgs. 150/2011 al Tribunale di
Firenze con contestuale ordine di rilascio del permesso di soggiorno.
Sul punto, lamentava la lesione del proprio diritto alla coesione familiare,
allegando che il padre aveva sempre regolarmente lavorato in Italia, al pari dei suoi fratelli, tutti incensurati. aveva frequentato le scuole Persona_1
medie e superiori in Italia, inserendosi nel tessuto sociale. In un momento difficile della sua vita a causa aveva commesso degli errori per i quali aveva pagato anche col carcere. Tuttavia, l'esperienza carceraria ed i percorsi psicologici e psichiatrici intrapresi avevano inciso in senso positivo sulla sua personalità, tanto che, uscito dal carcere aveva intrapreso una nuova attività lavorativa, ma la relativa assunzione non era stata regolarizzata a causa della revoca del permesso di soggiorno. Allegava che la sua famiglia viveva tutta in Italia e che in TU non aveva alcun legame.
Il si costituiva in giudizio tramite il Funzionario Parte_1
della Questura delegato, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ.,
comunicata il 26.4.2024, considerato che il ricorrente aveva sempre vissuto in Italia con la sua famiglia dal 2008, trascorrendovi la sua intera vita evolutiva adolescenziale e adulta, con conseguente dissolvimento di ogni reale legame col paese d'origine, riteneva che, nel bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico, prevalesse l'interesse al mantenimento dei legami personali e familiari in Italia, tenuto conto del considerevole lasso di tempo intercorso tra la commissione dei reati per i quali aveva scontato la pena carceraria e l'esito positivo dei percorsi di risocializzazione attestati dal Tribunale di Sorveglianza, così statuendo: <
1. Accoglie il ricorso e, per
l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e riconosce a il Controparte_1
diritto a mantenere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
3 (già Carta di soggiorno) n. , disponendone il rilascio da parte del Numero_3
Questore competente;
2. Compensa le spese>>.
Con citazione notificata il 20.5.2024 e iscritta a ruolo il 23.5.2024 il proponeva appello per un unico articolato motivo col Parte_1
quale chiedeva che fosse respinto il ricorso presentato da Controparte_1
in primo grado e confermato il decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore, perché i molteplici e gravi reati da lui commessi (di resistenza a pubblico ufficiale con recidiva infraquinquennale e lesioni aggravate;
in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti;
di danneggiamento e di tentata rapina in concorso) restituivano un quadro di pericolosità sociale dell' incompatibile con la sua permanenza in CP_1
Italia. Evidenziava che i reati erano stati commessi non solo tra il 2016 ed il
2017, ma anche dopo, giacché la tentata rapina era stata commessa nel 2018.
Inoltre, nel 2019 l' aveva commesso una seconda rapina, per la quale CP_1
non aveva ancora riportato condanna, ma che aveva comportato un aggravamento della misura cautelare cui era sottoposto (arresti domiciliari),
la quale, si era dimostrata, con ogni evidenza, inadeguata a contenere la sua pericolosità sociale. Faceva rilevare che non era mai intervenuta la riabilitazione del condannato e che il Tribunale non aveva tenuto conto, nel richiamare l'art. 8, comma 2, Cedu in riferimento al rispetto della vita privata e familiare, del fatto che la medesima disposizione normativa consentiva limitazioni per ragioni di ordine pubblico, sicurezza nazionale e prevenzione dei reati.
Con comparsa depositata il 30.9.2024 si costituiva per Controparte_1
chiedere il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata siccome scevra da ogni censura mossa dall'amministrazione. Chiedeva di provare con testi che, dal 2008, viveva in Italia ove si trovavano tutti i suoi familiari, e che aveva ricevuto la disponibilità di un datore di lavoro ad assumerlo. 4 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza dell'8.11.2024, all'esito della discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente osservato che, nella fattispecie del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, la giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Cass. 17070/2018; Cass. 30342/2021; Cass.
9918/2022) esclude l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, vigente prima della novella degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 285/1998
introdotta dal D. Lgs. 5/2007, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece,
per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).
A tal fine, la pericolosità sociale del soggetto va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine,
richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della
5 sua personalità; l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria,
avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente,
del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti (Cass. 9918/2022; Cass. 7842/2021).
In ogni caso, “la sussistenza, anche per le ipotesi di soggiorno temporaneo,
della verifica dell'assenza di pericolosità sociale (e il conseguente potere di
allontanamento) conduce a escludere che tale requisito possa non ricorrere tra le
condizioni per la conservazione di un titolo di soggiorno dotato di stabilità
temporale e non debba essere assunto come parametro ogni qual volta le autorità
pubbliche competenti si trovino a verificare il mantenimento delle condizioni del
diritto di soggiorno. L'opzione contraria condurrebbe a conclusioni incoerenti
rispetto all'esigenza di tutela effettiva e non differita della collettività che il D.Lgs.
n. 30 del 2007, in ossequio ai principi della Direttiva 2004/38/CE, vuole e
salvaguardare. Diversamente opinando, in sede di rinnovo del permesso di
soggiorno il questore, pur ritenendo, sulla base di riscontri oggettivi (...) che il
cittadino straniero sia socialmente pericoloso, dovrebbe concedere ugualmente il
rinnovo del titolo di soggiorno ma contestualmente segnalare all'autorità
competente per l'allontanamento (il prefetto) l'esistenza della condizione ostativa,
e procedere successivamente all'esecuzione coattiva del provvedimento. Tale
soluzione non è condivisibile perché introduce nel sistema normativo ed
amministrativo di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi familiari ai
cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione Europea,
un'insanabile contraddittorietà. La condizione relativa alla pericolosità sociale
costituisce, secondo la Direttiva e la stessa intitolazione dell'art. 20, una
"limitazione" al mantenimento del titolo di soggiorno. Alla luce di questa specifica
funzione, non può escludersi l'esame della sua positiva o negativa sussistenza nel
procedimento tipicamente destinato alla verifica delle condizioni per il rinnovo
6 (ovvero la conservazione) del titolo, ed invece consentirle soltanto in corso di
esercizio del diritto, sulla base di accertamenti casuali” (Cass. 17289/2019).
Nella specie, risulta dalla produzione documentale del che Parte_1
l'appellante si è reso responsabile di un ampio numero di reati, per i quali
è stato condannato con sentenze irrevocabili risultanti dal certificato del casellario giudiziale in data:
- 8.7.2015 il Tribunale per i Minorenni di Firenze applicava il perdono giudiziale per i reati di tentato furto in abitazione aggravato in concorso ex art. 624 bis cod. pen.. Sebbene non sia stata comminata alcuna pena, la sentenza (irrevocabile) ha accertato la colpevolezza dell'imputato e, ai fini che ci occupano, è
equiparabile ad una sentenza di condanna;
- 31.10.2016 era condannato dal Tribunale di Grosseto per i delitti,
commessi il 22.3.2016, di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate con recidiva infraquinquennale alla pena di anni uno e mesi due di reclusione;
- 7.5.2018 il Tribunale di Grosseto lo condannava in sede di patteggiamento per il delitto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesso il 24.3.2017 alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa;
- 24.1.2020 il medesimo Tribunale di Grosseto lo condannava alla pena di 4 mesi di reclusione per danneggiamento commesso il
22.3.2016 (art. 635 cod. pen.);
- 25.9.2020 era condannato per il delitto di evasione (art. 385 comma
3, cod. pen.) commesso il 17.9.2016 alla pena di un anno di reclusione.
Inoltre, il 13.2.2020 era condannato dal Tribunale Controparte_1
di Grosseto, in sede di giudizio abbreviato, per il delitto di tentata rapina
7 aggravata in concorso alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 200 di multa, commesso il 28.10.2018. Il fatto, dettagliatamente descritto nella sentenza penale di condanna (non irrevocabile) consente di riscontrare modalità particolarmente violente ed aggressive, avendo l' colpito CP_1
una delle due persone offese con schiaffi ed un forte pugno allo sterno. Il
fatto è avvenuto nei pressi di un bar dove le persone offese si trovavano occasionalmente e la condotta violenta era volta ad ottenere la consegna dei portafogli, delle chiavi della macchina e di un cellulare. La sentenza penale dà atto che, una volta rintracciato e portato in caserma, l' ed il CP_1
complice erano in stato di forte agitazione e di euforia (forse dovuto ad alcool e droghe) tanto da continuare a minacciare le persone offese (messe per precauzione in un'altra stanza) con frasi del tenore “questo IN
di merda non gliela faccio passare … appena esco di qui lo vado a cercare e lo picchio … tanto prima o poi lo accoltello” (v. sentenza di condanna di primo grado).
Mentre l' si trovava sottoposto alla misura cautelare CP_1
dell'obbligo di dimora nel Comune di Arcidosso per la tentata rapina adesso descritta, il 9.5.2019 era accusato di avere commesso una seconda tentata rapina in concorso con modalità analoghe a quelle della rapina dell'ottobre 2018, mediante l'aggressione a due giovani malcapitati. Anche
tale vicenda denota uno spiccato pericolo di reiterazione nel reato e, quindi,
di pericolosità sociale, perché commessa in plateale violazione della misura cautelare cui era sottoposto ed a distanza di poco tempo dalla prima rapina
(v. ordinanza del 6.7.2019 di aggravamento della misura in atti).
Risulta inoltre che il 13.9.2021 il Tribunale di Grosseto condannava alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di Controparte_1
resistenza a pubblico ufficiale, nonché per il reato di cui all'art. 6, 3° co.
d.lgs. n. 286/1998 e 651 cod. pen. commessi il 25.1.2018. La sentenza non risulta che sia passata in giudicato. 8 Nel 2020 è stato poi sottoposto a procedimento penale per il Pt_2
reato di tentato furto in concorso commesso in data 13.1.2020 e per il reato di cui all'art. 583 cod. pen. commesso il 10.5.2023.
Sebbene per i reati per i quali non è ancora intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna, non vi sia una certezza giuridica in ordine alla colpevolezza dell'imputato, tuttavia anche tali vicende processuali costituiscono elementi di valutazione che concorrono a delineare una obiettiva condizione di pericolosità sociale del ricorrente che ha commesso molteplici reati connotati da modalità violente e tali da costituire una minaccia per l'ordine pubblico che, tenuto conto anche del periodo di carcerazione (circa due anni, come risultanti dal provvedimento di cumulo),
non appaiono così risalenti nel tempo e tali da lasciar presumere che egli abbia intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale.
È poi desumibile dagli atti che l'appellante non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa lecita: ciò induce a ritenere che abbia tratto il proprio sostentamento dai proventi di attività illecite. Né allo scopo è
sufficiente la generica disponibilità all'assunzione manifestata da un terzo
(tale che l'appellante ha chiesto di provare per testi, non Persona_2
essendo sufficiente a dimostrare che l' abbia effettivamente mai CP_1
svolto attività lavorativa. Consegue l'inammissibilità del mezzo istruttorio siccome generico e non concludente.
Mentre scarsamente significativa, ai fini del positivo apprezzamento di un reinserimento sociale dell' il fatto che durante il periodo di CP_1
detenzione carceraria egli abbia svolto attività lavorativa e abbia fruito di cinque giorni di riduzione pena (v. provvedimento di cumulo in atti) per buona condotta, tenuto conto del regime in cui era sottoposto e della relativa efficacia deterrente.
9 Cosicché non è apprezzabile alcun elemento di valutazione da cui poter desumere che effettivamente l' abbia intrapreso un reale CP_1
percorso di integrazione sociale, pur avendo frequentato le scuole in Italia.
A fronte di tale quadro probatorio i legami familiari paiono a questa
Corte recessivi rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico. Al
riguardo si osserva che l'appellato non ha allegato di convivere con i propri genitori (e tale circostanza pare smentita dal certificato di residenza esibito in atti), né ha dedotto alcuna condizione specifica che consenta di ritenere che i legami parentali siano, nel caso di specie, predominanti (es. assistenza prestata ai genitori o altre forme di collaborazione familiare che rendano necessaria la sua presenza nel territorio dello Stato o apprezzabile un reale interessamento dell' ai componenti della sua famiglia di origine) CP_1
rispetto alle esigenze di ordine pubblico sopra delineate.
Stante l'assenza di elementi di valutazione da cui poter desumere che i legami parentali che l' ha in Italia rivestano un contenuto di CP_1
effettività tale da esigere il rispetto della sua condizione familiare e considerato che non risultano allegate circostanze concrete da cui poter rilevare un serio percorso di integrazione sociale tale da rendere meritevole di tutela il diritto della parte appellata al rispetto della sua condizione personale, reputa questa Corte che la verosimile assenza di rapporti e legami in TU (da cui è partito nel 2008 dodicenne) non sia ostativa della revoca del permesso di soggiorno adottata dal Questore, posto che la condizione personale dell' ormai quasi trentenne, non risulta CP_1
condizionata dalla esistenza di rapporti parentali che possano coadiuvarlo in un percorso di vita orientato all'integrazione ed al lavoro.
10 Conseguentemente, ad avviso di questo Collegio è corretta la valutazione compiuta dall'autorità amministrativa in ordine alla pericolosità sociale dell'odierno appellante. Infatti, la complessiva condizione personale di quest'ultimo, i precedenti penali dedotti in giudizio e i provvedimenti già emanati dalle autorità prefettizia e di P.S.
delineano in concreto un serio rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza derivante dalla sua permanenza sul territorio nazionale, che, nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi espresso dai principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve prevalere rispetto al diritto alla coesione dell'unità familiare invocato dall'appellante.
L'appello va dunque accolto e respinta la domanda di annullamento della revoca del permesso di soggiorno avanzata da Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza della parte appellata ed esclusa la liquidazione di quelle di primo grado, ove l'amministrazione si è costituita a mezzo di un proprio funzionario delegato senza documentare spese effettivamente sostenute (v. Cass. 23825/2023), quelle del presente grado sono liquidate come da dispositivo in favore del come da Parte_1
dispositivo in base al Dm 55/2014 e secondo il parametro minimo dello scaglione di valore corrispondente alle cause di valore indeterminato e di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
PQM
la Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1069/2024 R.G., proposto dal
[...]
nei confronti di con citazione notificata il Parte_1 Controparte_1
20.5.2024, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Firenze, sez. Protezione internazionale pubblicata il 26.4.2024, così decide:
1) in riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto di revoca del permesso di Controparte_1
11 soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già Carta di Soggiorno) n.
; Numero_3
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore del che liquida in € 1.889,00, oltre alle spese prenotate Parte_1
a debito, alle spese generali al 15%, Cpa e Iva se dovuta.
Firenze, 21.3.2025.
L'Estensore La Presidente
Chiara Ermini Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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