CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi ConIGliere rel. Dott. Cristina Fois ConIGliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 454/2024 RG promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 nella Via Mosca n. 2 Sassari presso lo studio dell'avv. Silvio Pietro Piras come da procura allegati in atti appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
Jolanda o studio dell'avv. Tania Bortolu come da procura allegati in atti appellata e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 ivamente so gli affari legali nella CP_2
p.zza V. Emanuele II n. 78 Roma con l'avv. Angelo Scanio Benevento come da procura allegati in atti appellato e (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 mente esso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto nella Via Rockefeller n. 68 Sassari con l'avv. Maria Adelaide Nieddu come da procura allegati in atti appellato e
P.G. CP_4 intervenuto All'udienza del 21.5.2022 sono state precisate le seguenti Conclusioni Per l'appellante : “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello: –in via Parte_1 principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 935/2024 pubbl. il 23/07/2024nel proc. del Tribunale Ordinario di Sassari, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 327/2024, pubblicata in da-ta 23/07/ 2024, mai notificata: 1) Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che, limitate in riferimento a quanto oggetto di impugnazione, qui si ripor-tano, e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale e ciò per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e pertanto: 2) Determinare nel minimo, tenendo conto degli elementi descritti in espositiva, la quota da attribuire alla della pensione CP_1 di reversibilità, peraltro effettuando la proporzione fra l'importo dell'assegno di mantenimento che alla data della sentenza di divorzio fu stato stabilito in favore della ricorrente sulla base degli emolumenti allora percepiti dal dott. e Per_1
l'importo sensibilmente ridotto della pensione di reversibilità, ora spettante al coniuge superstite;
in ogni caso tenendo conto di tutti i correttivi di cui all'espositiva, nonché della valutazione effettuata in sede di divorzio;
3) Pertanto attribuendo alla IG.ra la percentuale del 17% del trattamento di CP_1 reversibilità, ovvero, su tamente, attribuendo alla stessa il 28% del trattamento stesso erogato dai due enti previdenziali;
ovvero, subordinatamente, quella meglio visita da codesta Corte, ma comunque ed in ogni caso in percentuale tale da non superare l'importo dell'assegno divorzile goduto in precedenza. C) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellata : “Contrariis rejectis;
- Controparte_1
Rigettare l'appell per tutte le ragioni Parte_1 analiticamente illustrate nella presente espositiva e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 935/2024 del Tribunale Civile di Sassari, pubblicata in data 23/07/2024 nel procedimento contraddistinto al n. 327/2024 R.G. - Con vittoria di onorari e spese del doppio grado del giudizio”. Per l'appellata : “Voglia l'Ill.ma Autorità giudiziaria adita Controparte_2 determinarsi ai sensi di legge. Salvis iuribus. Con la massima osservanza”. Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita determinare le quote di CP_5 spettanza della pensione di reversibilità del quale era titolare , con Persona_2 decorrenza dalla data della sentenza. Spese del giudizio co SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, premesso di essere la coniuge superstite di , ha Parte_1 Persona_2 proposto appello avverso la sentenza n. 935/2024, emessa il 23.7.2024, con cui il Tribunale di Sassari attribuiva a , coniuge Controparte_1 divorziata del defunto la quota pari al 60% della pensione di Per_1 reversibilità erogata dal dalla e alla stessa la CP_5 Controparte_2 rimanente quota del 40%. In particolare, il tribunale gravato – richiamata la giurisprudenza secondo cui in caso di compresenza del coniuge superstite e del coniuge divorziato, il criterio della durata del matrimonio, espressamente indicato all'art. 9 della L. n. 898/1970, deve essere contemperato da ulteriori elementi di valutazione correlati alla finalità solidaristica dell'istituto - nella ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, teneva in considerazione:
- la durata dei rispettivi matrimoni, il primo con la durato 33 anni e il CP_1 secondo con la durato 15 anni;
Pt_1
- l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto alla pari a circa euro CP_1
1.600,00 mensili già rivalutato all'attualità e, quindi, a irca della pensione;
- le condizioni economiche delle parti così rappresentate: la era titolare CP_1 del solo assegno divorzile ed era comproprietaria al 50% dell a coniugale sita in Sassari caduta in successione, mentre la , oltre ad essere titolare di Pt_1 un trattamento pensionistico integrativo, era p aria di diversi immobili ed il proprio patrimonio risultava incrementato dal ricavato degli atti di compravendita immobiliare effettuati dal negli anni 2021 e 2022. Per_1 ha proposto appello lamentando l'errata: i) determinazione del Parte_1 rapporto percentuale fra l'assegno divorzile percepito dalla rispetto alla CP_1 pensione versata al defunto utilizzato quale param motivare la Per_1 suddivisione del trattamento pensionistico; ii) applicazione dei correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità al criterio della durata del matrimonio, espressamente indicato all'art. 9, co. 3, l. n. 898/1970, non avendo tenuto conto dei 6 anni di convivenza prematrimoniale trascorsi dalla stessa con il defunto
iii) valutazione dell'effettiva situazione reddituale delle parti. Per_1
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello Controparte_1 di cui ha chiesto il rigetto Si sono costituiti anche l' e la , i quali hanno chiesto di CP_5 Controparte_2 determinarsi le percentu la qu ai sensi di legge. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. All'udienza di comparizione la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e non merita accoglimento. Con la pronuncia n. 8263/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito, in tema di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che la ripartizione deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, ponderando ulteriori elementi di giudizio, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e specificatamente individuati dalla Suprema Corte (“La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile”: vedi sent. cit.). Da ultimo, con la pronuncia n. 5839/2025, la cassazione ha chiarito, inoltre, che la quota spettante all'ex coniuge divorziato “non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto”. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la statuizione nella parte in cui il tribunale utilizzava, quale parametro per motivare la suddivisione del trattamento pensionistico, la proporzione fra l'assegno divorzile percepito dalla e la pensione versata al defunto dagli CP_1 Per_1 enti previdenziali, deter la nella percentuale pari a circa il In particolare, la ha eccepito che l'assegno divorzile percepito Pt_1 dall'appellata, pari a 1.600,00 mensili, non corrispondeva al 25% della pensione del de cuius ma al 17%, posto che quest'ultimo percepiva dall' CP_5 una pensione lorda di euro 113.083,90 annui, oltre a quella erogata dall' CP_2 evidenziando, inoltre, che con l'attribuzione della quota pari al 60% della pensione di reversibilità l'appellata avrebbe percepito quasi il doppio rispetto all'assegno divorzile. La censura è infondata. Fermo il dirimente principio di diritto sopra richiamato, secondo cui non è consentito individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, la quale deve invece essere determinata secondo il prudente apprezzamento del giudice alla luce degli ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto di cui si dirà in seguito, risulta dagli atti che il percepiva dall' una pensione netta mensile alla data del Per_1 CP_5 decesso p ro 4.941,45 (c dello 730 anno 2022 - doc. 9 allegato al ricorso ex art 9 L898/1970; vedi anche estratto conto corrente intestato al defunto presso il Banco di Sardegna ove risultano gli emolumenti mensilmente percepiti da quest'ultimo - doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione in appello) nonché una pensione annua lorda pari ad euro 4.133,00 versata dall' (cfr. Modello 730 cit.). Pertanto, l'assegno percepito dalla era CP_2 CP_1 in p ale superiore al 25% indicato in sentenza e pari invece a c % della pensione versata dagli enti previdenziali al Per_1
Con il secondo motivo di censura l'appellante ha to l'errata applicazione dei correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità al criterio della durata del matrimonio di cui all'art. 9, co. 3, L. n. 898/1970 - 15 anni dall'8.4.2008 alla data del decesso del avvenuto il 7.12.2023 - e, in particolare, ha Per_1 eccepito che il primo giudice non teneva conto dei 6 anni di convivenza prematrimoniale trascorsi dalla con il defunto risultanti dal Pt_1 Per_1 certificato di famiglia storico in atti dal quale emergeva che le parti erano
“conviventi con vincoli affettivi” sin dall'anno 2002. L'appellante ha, inoltre, eccepito che il primo matrimonio con la non era CP_1 durato 33 anni come affermato dal primo giudice ma solo 26 sto che dopo la celebrazione avvenuta nell'anno 1973 la convivenza era cessata con la separazione consensuale intervenuta nell'anno 1999. Anche tale censura è infondata. Orbene, dal compendio documentale allegato risulta che:
- in data 15.12.1973, in Arzachena (SS), Controparte_1 aveva contratto matrimonio con Persona_2
- con sentenza n. 162/2006, resa in data 14.07.2006, il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra CP_1
e ponendo a carico di quest'ultimo, e in favore della Per_1 CP_1 pagamento di un assegno divorzile (cfr. doc. 2 ricorso);
- in data 08.04.2008, in Sassari, aveva contratto nuovo Persona_2 matrimonio con (cfr. doc. 3); Parte_1
- e ino al 29.4.2005 con tale Parte_1 Persona_3
(cfr. certificato contestuale di - doc. 13 ricorso). Parte_1
A fronte della predetta documentazi uindi, che il primo matrimonio contratto con la era durato, contrariamente a quanto sostenuto, 33 anni CP_1
(1973-2006) all el principio di diritto secondo cui la percentuale della quota di reversibilità deve essere parametrata al criterio legale della durata formale del vincolo matrimoniale conclusosi con il divorzio, suscettibile di correzione solo ove venga provata una comunione di vita prematrimoniale avente i caratteri di stabilità e effettività (Cass. n. 8263/2020 “la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto" della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970). A questa espressione non può essere tuttavia attribuito un IGnificato diverso da quello letterale: il giudice deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare;
anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico………. deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”). Nel caso di specie, infatti, l'appellante non provava con idonei mezzi probatori né la stabilità della convivenza prematrimoniale né, tanto meno, che i comportamenti dei conviventi corrispondessero ad una effettiva comunione morale e materiale di vita (cfr. Cass. n. 5268/2020 “La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale”; vedi anche Cass. n. 26358/2011; n. 18199/2006). Non appare sufficiente, infatti, a tal fine il solo certificato di famiglia storico in atti (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione in primo grado) tanto più considerato che la cessazione degli effetti civili dei matrimoni era avvenuta nell'anno 2005, quanto al matrimonio contratto tra la e il e nell'anno 2006 Pt_1 Pt_2 quanto al matrimonio contratto tra la ed il CP_1 Per_1
Per tali ragioni, vanno condivise le c ni a eva il tribunale sulla determinazione della durata dei rispettivi matrimoni (cfr. pag. 3 sent. “il primo pari a 33 anni;
il secondo pari a 15 anni”) e nella valutazione dei correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità al criterio della durata del matrimonio di cui all'art. 9, co. 3, L. n. 898/1970. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata valutazione da parte del tribunale dell'effettiva situazione reddituale delle parti, nonché l'illecito utilizzo ai fini del giudizio della polizza previdenziale della attestante il Pt_3 proprio trattamento pensionistico integrativo, fraudolente cquisita dalla
CP_1 colare, la ha lamentato che il primo giudice non teneva conto della Pt_1
“rilevanza modesta” della previdenza integrativa sopra citata ed attribuiva agli immobili di sua proprietà un valore troppo elevato rispetto a quello di proprietà della eccependo, in specie, che “Solamente raffrontando descrizione dei CP_1 dati risultanti dalle certificazioni erariali risulta evidente che non è minimamente paragonabile il valore della sontuosa villa di cui la è comproprietaria per CP_1 il 50% dei diritti di proprietà e usufruttuaria per l'intero, con la qualità dell'abitazione economica di proprietà della dr.ssa ! In sostanza, mentre Pt_1
l'appellante è proprietaria dell'abitazione, nell'agro, almente categoria A/3 (= Abitazione di tipo economico), la IG.ra invece, ha la piena proprietà CP_1 del 50% e l'usufrutto del totale dell'abitaz nte categoria A/7 (= villino;
descritto nella memoria di costituzione davanti al tribunale” (cfr. pagg. 12 e 13 atto di appello). Conformemente a quanto affermato dal tribunale, questa Corte ritiene che dal compendio documentale versato in atti emerga, invece, una evidente disparità economica del coniuge divorziato rispetto a quella del coniuge superstite. Quanto, infatti, alla risulta dalla documentazione allegata ex art. 473 bis CP_1
12, comma 3, c.p.c. che la stessa non gode di alcuna altra fonte di reddito, oltre all'attuale trattamento di reversibilità, ed è proprietaria, in ragione del 50%, di un solo immobile (cfr. Unico Miscali anno 2023 doc. 7 ricorso;
CUD 2025 Miscali- doc. 4 comparsa di costituzione appello). La , invece - anche a non voler considerare i beni ricevuti in forza delle Pt_1 disposizioni testamentarie del ove la stessa veniva nominata sua erede Per_1 universale;
doc. 8 comparsa ione di primo grado - è proprietaria dei seguenti beni immobili (cfr. visure immobiliari - doc. 5 comparsa di primo grado):
- proprietà pari ad 1/15 di un appartamento di circa 106 mq sito in Cossoine;
- piena proprietà di un appartamento di circa 90 mq sito in Sassari nella via Primo Longobardo n. 24;
- piena proprietà di un villino indipendente di oltre 100 mq sito in Sassari, s.v. Lu Traineddu n. 26, con annesso uliveto di circa 5.924 mq;
- piena proprietà di un garage di circa 37 mq sito in Sassari nella via Rockefeller. Risulta, inoltre, che l'appellante, oltre a godere del trattamento previdenziale complementare sulla Banca Credem - peraltro non contestato nell'ammontare e di certo non modesto tenuto conto che nell'anno 2023 aveva percepito la somma di euro 68.695,08 - cfr. doc. 10 allegato al ricorso - aveva ricevuto in data 30.5.2023 dal un bonifico di euro 100.000 (cfr estratto conto del Per_1
Banco di Sardegna doc. 8 comparsa in appello e dichiarazioni della controparte a verbale di udienza del 18.7.2024 - “La IG.ra , inoltre ha percepito in vari Pt_1 bonifici, superiori a 100.000 Euro, nell'ultimo anno di vita del “de cuius”. Inoltre è anche titolare di un trattamento pensionistico, pagati interamente dal “de cuius” – non specificatamente contestate). Sul punto è appena il caso di rilevare, infine, che la , oltre a non produrre Pt_1 gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni richiesti dall'art. ex art. 473 bis 12, comma 3, lett. c, c.p.c., neanche ha censurato la statuizione nella parte in cui il primo giudice affermava che la capacità reddituale della stessa doveva “essere vagliata alla luce degli atti di disposizione degli immobili di (compravendite del 2022 e 2021, Persona_2 di cui la stessa parte dà att comparsa), a causa dei quali il patrimonio della parte era incrementato dal ricavato di vendita”. Del tutto correttamente, quindi, il tribunale affermava che le capacità reddituali della erano superiori rispetto a quelle del coniuge divorziato, osservando Pt_1 che l sa neanche depositava la documentazione richiesta ex art. 473 bis 12, comma 3, c.p.c. a riprova della propria condizione economica. Di conseguenza anche il terzo motivo di gravame va rigettato. Alla luce delle predette risultanze, non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dal tribunale, il quale, correttamente valutate le circostanze del caso di specie, statuiva in conformità ai principi di diritto richiamati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, valore indeterminabile complessità bassa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Sassari n. 935/2024 pubblicata il 23.7.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, il 28.5.2025
Il ConIGliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
(C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 nella Via Mosca n. 2 Sassari presso lo studio dell'avv. Silvio Pietro Piras come da procura allegati in atti appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
Jolanda o studio dell'avv. Tania Bortolu come da procura allegati in atti appellata e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 ivamente so gli affari legali nella CP_2
p.zza V. Emanuele II n. 78 Roma con l'avv. Angelo Scanio Benevento come da procura allegati in atti appellato e (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 mente esso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto nella Via Rockefeller n. 68 Sassari con l'avv. Maria Adelaide Nieddu come da procura allegati in atti appellato e
P.G. CP_4 intervenuto All'udienza del 21.5.2022 sono state precisate le seguenti Conclusioni Per l'appellante : “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello: –in via Parte_1 principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 935/2024 pubbl. il 23/07/2024nel proc. del Tribunale Ordinario di Sassari, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 327/2024, pubblicata in da-ta 23/07/ 2024, mai notificata: 1) Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che, limitate in riferimento a quanto oggetto di impugnazione, qui si ripor-tano, e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale e ciò per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e pertanto: 2) Determinare nel minimo, tenendo conto degli elementi descritti in espositiva, la quota da attribuire alla della pensione CP_1 di reversibilità, peraltro effettuando la proporzione fra l'importo dell'assegno di mantenimento che alla data della sentenza di divorzio fu stato stabilito in favore della ricorrente sulla base degli emolumenti allora percepiti dal dott. e Per_1
l'importo sensibilmente ridotto della pensione di reversibilità, ora spettante al coniuge superstite;
in ogni caso tenendo conto di tutti i correttivi di cui all'espositiva, nonché della valutazione effettuata in sede di divorzio;
3) Pertanto attribuendo alla IG.ra la percentuale del 17% del trattamento di CP_1 reversibilità, ovvero, su tamente, attribuendo alla stessa il 28% del trattamento stesso erogato dai due enti previdenziali;
ovvero, subordinatamente, quella meglio visita da codesta Corte, ma comunque ed in ogni caso in percentuale tale da non superare l'importo dell'assegno divorzile goduto in precedenza. C) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellata : “Contrariis rejectis;
- Controparte_1
Rigettare l'appell per tutte le ragioni Parte_1 analiticamente illustrate nella presente espositiva e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 935/2024 del Tribunale Civile di Sassari, pubblicata in data 23/07/2024 nel procedimento contraddistinto al n. 327/2024 R.G. - Con vittoria di onorari e spese del doppio grado del giudizio”. Per l'appellata : “Voglia l'Ill.ma Autorità giudiziaria adita Controparte_2 determinarsi ai sensi di legge. Salvis iuribus. Con la massima osservanza”. Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita determinare le quote di CP_5 spettanza della pensione di reversibilità del quale era titolare , con Persona_2 decorrenza dalla data della sentenza. Spese del giudizio co SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, premesso di essere la coniuge superstite di , ha Parte_1 Persona_2 proposto appello avverso la sentenza n. 935/2024, emessa il 23.7.2024, con cui il Tribunale di Sassari attribuiva a , coniuge Controparte_1 divorziata del defunto la quota pari al 60% della pensione di Per_1 reversibilità erogata dal dalla e alla stessa la CP_5 Controparte_2 rimanente quota del 40%. In particolare, il tribunale gravato – richiamata la giurisprudenza secondo cui in caso di compresenza del coniuge superstite e del coniuge divorziato, il criterio della durata del matrimonio, espressamente indicato all'art. 9 della L. n. 898/1970, deve essere contemperato da ulteriori elementi di valutazione correlati alla finalità solidaristica dell'istituto - nella ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, teneva in considerazione:
- la durata dei rispettivi matrimoni, il primo con la durato 33 anni e il CP_1 secondo con la durato 15 anni;
Pt_1
- l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto alla pari a circa euro CP_1
1.600,00 mensili già rivalutato all'attualità e, quindi, a irca della pensione;
- le condizioni economiche delle parti così rappresentate: la era titolare CP_1 del solo assegno divorzile ed era comproprietaria al 50% dell a coniugale sita in Sassari caduta in successione, mentre la , oltre ad essere titolare di Pt_1 un trattamento pensionistico integrativo, era p aria di diversi immobili ed il proprio patrimonio risultava incrementato dal ricavato degli atti di compravendita immobiliare effettuati dal negli anni 2021 e 2022. Per_1 ha proposto appello lamentando l'errata: i) determinazione del Parte_1 rapporto percentuale fra l'assegno divorzile percepito dalla rispetto alla CP_1 pensione versata al defunto utilizzato quale param motivare la Per_1 suddivisione del trattamento pensionistico; ii) applicazione dei correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità al criterio della durata del matrimonio, espressamente indicato all'art. 9, co. 3, l. n. 898/1970, non avendo tenuto conto dei 6 anni di convivenza prematrimoniale trascorsi dalla stessa con il defunto
iii) valutazione dell'effettiva situazione reddituale delle parti. Per_1
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello Controparte_1 di cui ha chiesto il rigetto Si sono costituiti anche l' e la , i quali hanno chiesto di CP_5 Controparte_2 determinarsi le percentu la qu ai sensi di legge. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. All'udienza di comparizione la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e non merita accoglimento. Con la pronuncia n. 8263/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito, in tema di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che la ripartizione deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, ponderando ulteriori elementi di giudizio, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e specificatamente individuati dalla Suprema Corte (“La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile”: vedi sent. cit.). Da ultimo, con la pronuncia n. 5839/2025, la cassazione ha chiarito, inoltre, che la quota spettante all'ex coniuge divorziato “non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto”. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la statuizione nella parte in cui il tribunale utilizzava, quale parametro per motivare la suddivisione del trattamento pensionistico, la proporzione fra l'assegno divorzile percepito dalla e la pensione versata al defunto dagli CP_1 Per_1 enti previdenziali, deter la nella percentuale pari a circa il In particolare, la ha eccepito che l'assegno divorzile percepito Pt_1 dall'appellata, pari a 1.600,00 mensili, non corrispondeva al 25% della pensione del de cuius ma al 17%, posto che quest'ultimo percepiva dall' CP_5 una pensione lorda di euro 113.083,90 annui, oltre a quella erogata dall' CP_2 evidenziando, inoltre, che con l'attribuzione della quota pari al 60% della pensione di reversibilità l'appellata avrebbe percepito quasi il doppio rispetto all'assegno divorzile. La censura è infondata. Fermo il dirimente principio di diritto sopra richiamato, secondo cui non è consentito individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, la quale deve invece essere determinata secondo il prudente apprezzamento del giudice alla luce degli ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto di cui si dirà in seguito, risulta dagli atti che il percepiva dall' una pensione netta mensile alla data del Per_1 CP_5 decesso p ro 4.941,45 (c dello 730 anno 2022 - doc. 9 allegato al ricorso ex art 9 L898/1970; vedi anche estratto conto corrente intestato al defunto presso il Banco di Sardegna ove risultano gli emolumenti mensilmente percepiti da quest'ultimo - doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione in appello) nonché una pensione annua lorda pari ad euro 4.133,00 versata dall' (cfr. Modello 730 cit.). Pertanto, l'assegno percepito dalla era CP_2 CP_1 in p ale superiore al 25% indicato in sentenza e pari invece a c % della pensione versata dagli enti previdenziali al Per_1
Con il secondo motivo di censura l'appellante ha to l'errata applicazione dei correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità al criterio della durata del matrimonio di cui all'art. 9, co. 3, L. n. 898/1970 - 15 anni dall'8.4.2008 alla data del decesso del avvenuto il 7.12.2023 - e, in particolare, ha Per_1 eccepito che il primo giudice non teneva conto dei 6 anni di convivenza prematrimoniale trascorsi dalla con il defunto risultanti dal Pt_1 Per_1 certificato di famiglia storico in atti dal quale emergeva che le parti erano
“conviventi con vincoli affettivi” sin dall'anno 2002. L'appellante ha, inoltre, eccepito che il primo matrimonio con la non era CP_1 durato 33 anni come affermato dal primo giudice ma solo 26 sto che dopo la celebrazione avvenuta nell'anno 1973 la convivenza era cessata con la separazione consensuale intervenuta nell'anno 1999. Anche tale censura è infondata. Orbene, dal compendio documentale allegato risulta che:
- in data 15.12.1973, in Arzachena (SS), Controparte_1 aveva contratto matrimonio con Persona_2
- con sentenza n. 162/2006, resa in data 14.07.2006, il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra CP_1
e ponendo a carico di quest'ultimo, e in favore della Per_1 CP_1 pagamento di un assegno divorzile (cfr. doc. 2 ricorso);
- in data 08.04.2008, in Sassari, aveva contratto nuovo Persona_2 matrimonio con (cfr. doc. 3); Parte_1
- e ino al 29.4.2005 con tale Parte_1 Persona_3
(cfr. certificato contestuale di - doc. 13 ricorso). Parte_1
A fronte della predetta documentazi uindi, che il primo matrimonio contratto con la era durato, contrariamente a quanto sostenuto, 33 anni CP_1
(1973-2006) all el principio di diritto secondo cui la percentuale della quota di reversibilità deve essere parametrata al criterio legale della durata formale del vincolo matrimoniale conclusosi con il divorzio, suscettibile di correzione solo ove venga provata una comunione di vita prematrimoniale avente i caratteri di stabilità e effettività (Cass. n. 8263/2020 “la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto" della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970). A questa espressione non può essere tuttavia attribuito un IGnificato diverso da quello letterale: il giudice deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare;
anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico………. deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”). Nel caso di specie, infatti, l'appellante non provava con idonei mezzi probatori né la stabilità della convivenza prematrimoniale né, tanto meno, che i comportamenti dei conviventi corrispondessero ad una effettiva comunione morale e materiale di vita (cfr. Cass. n. 5268/2020 “La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale”; vedi anche Cass. n. 26358/2011; n. 18199/2006). Non appare sufficiente, infatti, a tal fine il solo certificato di famiglia storico in atti (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione in primo grado) tanto più considerato che la cessazione degli effetti civili dei matrimoni era avvenuta nell'anno 2005, quanto al matrimonio contratto tra la e il e nell'anno 2006 Pt_1 Pt_2 quanto al matrimonio contratto tra la ed il CP_1 Per_1
Per tali ragioni, vanno condivise le c ni a eva il tribunale sulla determinazione della durata dei rispettivi matrimoni (cfr. pag. 3 sent. “il primo pari a 33 anni;
il secondo pari a 15 anni”) e nella valutazione dei correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità al criterio della durata del matrimonio di cui all'art. 9, co. 3, L. n. 898/1970. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata valutazione da parte del tribunale dell'effettiva situazione reddituale delle parti, nonché l'illecito utilizzo ai fini del giudizio della polizza previdenziale della attestante il Pt_3 proprio trattamento pensionistico integrativo, fraudolente cquisita dalla
CP_1 colare, la ha lamentato che il primo giudice non teneva conto della Pt_1
“rilevanza modesta” della previdenza integrativa sopra citata ed attribuiva agli immobili di sua proprietà un valore troppo elevato rispetto a quello di proprietà della eccependo, in specie, che “Solamente raffrontando descrizione dei CP_1 dati risultanti dalle certificazioni erariali risulta evidente che non è minimamente paragonabile il valore della sontuosa villa di cui la è comproprietaria per CP_1 il 50% dei diritti di proprietà e usufruttuaria per l'intero, con la qualità dell'abitazione economica di proprietà della dr.ssa ! In sostanza, mentre Pt_1
l'appellante è proprietaria dell'abitazione, nell'agro, almente categoria A/3 (= Abitazione di tipo economico), la IG.ra invece, ha la piena proprietà CP_1 del 50% e l'usufrutto del totale dell'abitaz nte categoria A/7 (= villino;
descritto nella memoria di costituzione davanti al tribunale” (cfr. pagg. 12 e 13 atto di appello). Conformemente a quanto affermato dal tribunale, questa Corte ritiene che dal compendio documentale versato in atti emerga, invece, una evidente disparità economica del coniuge divorziato rispetto a quella del coniuge superstite. Quanto, infatti, alla risulta dalla documentazione allegata ex art. 473 bis CP_1
12, comma 3, c.p.c. che la stessa non gode di alcuna altra fonte di reddito, oltre all'attuale trattamento di reversibilità, ed è proprietaria, in ragione del 50%, di un solo immobile (cfr. Unico Miscali anno 2023 doc. 7 ricorso;
CUD 2025 Miscali- doc. 4 comparsa di costituzione appello). La , invece - anche a non voler considerare i beni ricevuti in forza delle Pt_1 disposizioni testamentarie del ove la stessa veniva nominata sua erede Per_1 universale;
doc. 8 comparsa ione di primo grado - è proprietaria dei seguenti beni immobili (cfr. visure immobiliari - doc. 5 comparsa di primo grado):
- proprietà pari ad 1/15 di un appartamento di circa 106 mq sito in Cossoine;
- piena proprietà di un appartamento di circa 90 mq sito in Sassari nella via Primo Longobardo n. 24;
- piena proprietà di un villino indipendente di oltre 100 mq sito in Sassari, s.v. Lu Traineddu n. 26, con annesso uliveto di circa 5.924 mq;
- piena proprietà di un garage di circa 37 mq sito in Sassari nella via Rockefeller. Risulta, inoltre, che l'appellante, oltre a godere del trattamento previdenziale complementare sulla Banca Credem - peraltro non contestato nell'ammontare e di certo non modesto tenuto conto che nell'anno 2023 aveva percepito la somma di euro 68.695,08 - cfr. doc. 10 allegato al ricorso - aveva ricevuto in data 30.5.2023 dal un bonifico di euro 100.000 (cfr estratto conto del Per_1
Banco di Sardegna doc. 8 comparsa in appello e dichiarazioni della controparte a verbale di udienza del 18.7.2024 - “La IG.ra , inoltre ha percepito in vari Pt_1 bonifici, superiori a 100.000 Euro, nell'ultimo anno di vita del “de cuius”. Inoltre è anche titolare di un trattamento pensionistico, pagati interamente dal “de cuius” – non specificatamente contestate). Sul punto è appena il caso di rilevare, infine, che la , oltre a non produrre Pt_1 gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni richiesti dall'art. ex art. 473 bis 12, comma 3, lett. c, c.p.c., neanche ha censurato la statuizione nella parte in cui il primo giudice affermava che la capacità reddituale della stessa doveva “essere vagliata alla luce degli atti di disposizione degli immobili di (compravendite del 2022 e 2021, Persona_2 di cui la stessa parte dà att comparsa), a causa dei quali il patrimonio della parte era incrementato dal ricavato di vendita”. Del tutto correttamente, quindi, il tribunale affermava che le capacità reddituali della erano superiori rispetto a quelle del coniuge divorziato, osservando Pt_1 che l sa neanche depositava la documentazione richiesta ex art. 473 bis 12, comma 3, c.p.c. a riprova della propria condizione economica. Di conseguenza anche il terzo motivo di gravame va rigettato. Alla luce delle predette risultanze, non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dal tribunale, il quale, correttamente valutate le circostanze del caso di specie, statuiva in conformità ai principi di diritto richiamati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, valore indeterminabile complessità bassa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Sassari n. 935/2024 pubblicata il 23.7.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, il 28.5.2025
Il ConIGliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni