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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 740 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lea Domenica Lucchese, presso il cui studio a
Palermo, via Principe di Belmonte n. 78, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 18/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/01/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, quella del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 3685/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed omologato le condizioni dell'accordo.
Dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3685/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-25/06/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che si riportano testualmente:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Brunetto Latini 34, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
[...]
, già proprietaria. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento del figlio minore ( , nato a [...] il [...]) ad Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 24,00;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. 6.
Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 1.500,00 mensile, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e
2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste interamente a carico del padre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Determinare in euro 1.000,00 l'importo dell'assegno divorzile che Parte_2
verserà a entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite Parte_1
accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Termini Imerese (PA) il 16/06/1990 da , nata a Parte_1
Palermo il 12/09/1965 e nato a C.F._1 Parte_2
Venezia il 08/12/1960 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto del 18/01/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Termini Imerese al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 1990).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 740 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lea Domenica Lucchese, presso il cui studio a
Palermo, via Principe di Belmonte n. 78, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 18/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/01/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, quella del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 3685/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed omologato le condizioni dell'accordo.
Dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3685/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-25/06/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che si riportano testualmente:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Brunetto Latini 34, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
[...]
, già proprietaria. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento del figlio minore ( , nato a [...] il [...]) ad Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 24,00;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. 6.
Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 1.500,00 mensile, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e
2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste interamente a carico del padre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Determinare in euro 1.000,00 l'importo dell'assegno divorzile che Parte_2
verserà a entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite Parte_1
accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Termini Imerese (PA) il 16/06/1990 da , nata a Parte_1
Palermo il 12/09/1965 e nato a C.F._1 Parte_2
Venezia il 08/12/1960 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto del 18/01/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Termini Imerese al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 1990).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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