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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1518/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1518/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. NAPPI GIUSEPPE
e
, nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. D'ANGELO IOLE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 1221/2022 pubbl. il
[...]
22/09/2022.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 18/09/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio, confermate per quanto necessario e di ragione le condizioni di cui alla Sentenza di divorzio n. 1221/2022 pubbl. il
22/09/2022 (tra cui, in particolare, il diritto all'assegno divorzile per la moglie,
, di euro 50,00) – e non alla Sentenza n. 1615/2017 emessa in data Parte_1
14.12.2017, come riportato nel ricorso introduttivo e nell'accordo con trasferimento immobiliare -:
1) Il Sig. si obbliga a versare in favore della Sig.ra per CP_1 Parte_1 il contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di €uro 150,00 Per_1 per 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza definitiva del presente procedimento;
2) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nel presente accordo di modifica di condizioni di divorzio, il trasferimento in favore dei figli della proprietà esclusiva dei beni immobili descritti nei successivi articoli, anche al fine di assicurarne il mantenimento;
3) Precisamente, il Sig. , intende cedere, come in effetti con il presente CP_1 atto trasferisce, in favore dei figli, , C.F. , nato CP_2 C.F._1 il 15.03.1998 a Pescara (PE) ed ivi residente in [...], e
[...]
, C.F. , nato il [...] a [...], CP_3 C.F._2 residente a [...], entrambi maggiorenni e CP_4
C.F. , nato il [...] a [...], ivi residente
[...] C.F._3 alla Via Tavo, n. 229, che accettano, il fabbricato di sua esclusiva proprietà, sito nel
Comune di Caramanico Terme (PE), alla Via Aurici, piano T, distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune, al Foglio n. 29, Particella 580, Sub. 8, Categoria A/4.
L'immobile di che trattasi, giuste risultanze riportate nella relazione notarile ventennale, confina a mezzo distacchi con via Aurici, particella 587, particella 707, salvo altri.
pagina 3 di 6 4) Precisamente, in favore dei predetti, , C.F. , CP_2 C.F._1 nato il [...] a [...], e , C.F. , Controparte_3 C.F._2 nato il [...] a [...], e C.F. , CP_4 C.F._3 nato il [...] a [...], con il presente atto viene quindi trasferita dal Sig.
la quota di 1/3 ciascuno della piena proprietà indivisa sull'immobile CP_1 sopra descritto;
5) Il predetto immobile è attualmente occupato dal Sig. , il quale si CP_1 impegna a rilasciarlo, libero e vuoto da persone e/o da cose entro 5 mesi dalla pubblicazione della sentenza emessa all'esito del presente procedimento;
6) Detta unità immobiliare si trasferisce in favore dei Sig.ri , Controparte_3
e , negli attuali stati e consistenze, noti alla parte CP_2 CP_4 acquirente, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa limitare o ampliare il godimento, in conformità a quanto indicato nella provenienza.
Restano attribuiti alla parte acquirente i diritti di comunione e condominio spettanti in proporzione a quanto trasferito dalla parte alienante, in conformità, in ogni caso, al regolamento di condominio e alle tabelle millesimali;
7) Le dette identificazioni catastali sono riportate ai fini e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 29 della L 27.02.1985, N. 52, come introdotto dal c. 14 art. 19 DL
31.05.2010, 78 convertito in legge 31.07.2010, n. 122 e sono riferite alle relative planimetrie catastali attuali depositate in catasto ed esibite e verificate dalle parti, rispetto alle quali l'attuale parte cedente individuata come intestataria catastale ed in conformità con le risultanze dei registri immobiliari, dichiara, la piena conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
8) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 06.06.2001 n.
380 e successive modificazioni ed integrazioni, la parte cedente dichiara che le opere pagina 4 di 6 relative alla costruzione di quanto in oggetto risultano iniziate in data antecedente al
1° settembre 1967;
9) Il cedente consegna attestato di prestazione energetica ai figli , Controparte_3
e , i quali, con la consegna del predetto attestato di CP_2 CP_4 prestazione energetica dell'immobile in parola, dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa;
10) Il Sig. assicura e garantisce la proprietà di quanto trasferito per CP_1 averlo acquistato dal Sig. con atto di compravendita redatto in Persona_2 data 11/6/1994 per notaio , Rep. n. 66960, Racc. n. 4918, registrato a Persona_3
Pescara il 28/6/1994, al n. 4715 R.P.;
11) Il Sig. dichiara che, quanto oggetto del presente atto di CP_1 trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione della trascrizione del pignoramento immobiliare eseguita in data 01.07.2022 al n. 10694/7608 dalla
Sig.ra in relazione alla procedura esecutiva n. 154/2022 R.G.E. del Parte_1
Tribunale di Pescara;
12) Da parte sua, la Sig.ra con l'avvenuto trasferimento della predetta Parte_1 unità immobiliare in favore dei figli, dichiara di rinunciare, come di fatto rinuncia, al proprio credito vantato nei confronti del Sig. , pari alla somma CP_1 complessiva di €uro 18,500,25 e, inoltre, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a provvedere alla cancellazione del pignoramento iscritto al n. 154/2022
R.G.E. del Tribunale di Pescara – Sezione Esecuzioni Immobiliari già dichiarato estinto;
13) Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge n. 266/2005, dichiarano che pagina 5 di 6 il valore del presente trasferimento è di €uro 18.627,57 e convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e del fatto che il trasferimento viene effettuato a favore dei figli, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
14) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
15) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che tale clausola definisce il presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale;
16) I legali delle parti e le Parti stesse, Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, richiamato nella sentenza definitiva del presente procedimento, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1518/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. NAPPI GIUSEPPE
e
, nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. D'ANGELO IOLE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 1221/2022 pubbl. il
[...]
22/09/2022.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 18/09/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio, confermate per quanto necessario e di ragione le condizioni di cui alla Sentenza di divorzio n. 1221/2022 pubbl. il
22/09/2022 (tra cui, in particolare, il diritto all'assegno divorzile per la moglie,
, di euro 50,00) – e non alla Sentenza n. 1615/2017 emessa in data Parte_1
14.12.2017, come riportato nel ricorso introduttivo e nell'accordo con trasferimento immobiliare -:
1) Il Sig. si obbliga a versare in favore della Sig.ra per CP_1 Parte_1 il contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di €uro 150,00 Per_1 per 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza definitiva del presente procedimento;
2) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nel presente accordo di modifica di condizioni di divorzio, il trasferimento in favore dei figli della proprietà esclusiva dei beni immobili descritti nei successivi articoli, anche al fine di assicurarne il mantenimento;
3) Precisamente, il Sig. , intende cedere, come in effetti con il presente CP_1 atto trasferisce, in favore dei figli, , C.F. , nato CP_2 C.F._1 il 15.03.1998 a Pescara (PE) ed ivi residente in [...], e
[...]
, C.F. , nato il [...] a [...], CP_3 C.F._2 residente a [...], entrambi maggiorenni e CP_4
C.F. , nato il [...] a [...], ivi residente
[...] C.F._3 alla Via Tavo, n. 229, che accettano, il fabbricato di sua esclusiva proprietà, sito nel
Comune di Caramanico Terme (PE), alla Via Aurici, piano T, distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune, al Foglio n. 29, Particella 580, Sub. 8, Categoria A/4.
L'immobile di che trattasi, giuste risultanze riportate nella relazione notarile ventennale, confina a mezzo distacchi con via Aurici, particella 587, particella 707, salvo altri.
pagina 3 di 6 4) Precisamente, in favore dei predetti, , C.F. , CP_2 C.F._1 nato il [...] a [...], e , C.F. , Controparte_3 C.F._2 nato il [...] a [...], e C.F. , CP_4 C.F._3 nato il [...] a [...], con il presente atto viene quindi trasferita dal Sig.
la quota di 1/3 ciascuno della piena proprietà indivisa sull'immobile CP_1 sopra descritto;
5) Il predetto immobile è attualmente occupato dal Sig. , il quale si CP_1 impegna a rilasciarlo, libero e vuoto da persone e/o da cose entro 5 mesi dalla pubblicazione della sentenza emessa all'esito del presente procedimento;
6) Detta unità immobiliare si trasferisce in favore dei Sig.ri , Controparte_3
e , negli attuali stati e consistenze, noti alla parte CP_2 CP_4 acquirente, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa limitare o ampliare il godimento, in conformità a quanto indicato nella provenienza.
Restano attribuiti alla parte acquirente i diritti di comunione e condominio spettanti in proporzione a quanto trasferito dalla parte alienante, in conformità, in ogni caso, al regolamento di condominio e alle tabelle millesimali;
7) Le dette identificazioni catastali sono riportate ai fini e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 29 della L 27.02.1985, N. 52, come introdotto dal c. 14 art. 19 DL
31.05.2010, 78 convertito in legge 31.07.2010, n. 122 e sono riferite alle relative planimetrie catastali attuali depositate in catasto ed esibite e verificate dalle parti, rispetto alle quali l'attuale parte cedente individuata come intestataria catastale ed in conformità con le risultanze dei registri immobiliari, dichiara, la piena conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
8) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 06.06.2001 n.
380 e successive modificazioni ed integrazioni, la parte cedente dichiara che le opere pagina 4 di 6 relative alla costruzione di quanto in oggetto risultano iniziate in data antecedente al
1° settembre 1967;
9) Il cedente consegna attestato di prestazione energetica ai figli , Controparte_3
e , i quali, con la consegna del predetto attestato di CP_2 CP_4 prestazione energetica dell'immobile in parola, dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa;
10) Il Sig. assicura e garantisce la proprietà di quanto trasferito per CP_1 averlo acquistato dal Sig. con atto di compravendita redatto in Persona_2 data 11/6/1994 per notaio , Rep. n. 66960, Racc. n. 4918, registrato a Persona_3
Pescara il 28/6/1994, al n. 4715 R.P.;
11) Il Sig. dichiara che, quanto oggetto del presente atto di CP_1 trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione della trascrizione del pignoramento immobiliare eseguita in data 01.07.2022 al n. 10694/7608 dalla
Sig.ra in relazione alla procedura esecutiva n. 154/2022 R.G.E. del Parte_1
Tribunale di Pescara;
12) Da parte sua, la Sig.ra con l'avvenuto trasferimento della predetta Parte_1 unità immobiliare in favore dei figli, dichiara di rinunciare, come di fatto rinuncia, al proprio credito vantato nei confronti del Sig. , pari alla somma CP_1 complessiva di €uro 18,500,25 e, inoltre, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a provvedere alla cancellazione del pignoramento iscritto al n. 154/2022
R.G.E. del Tribunale di Pescara – Sezione Esecuzioni Immobiliari già dichiarato estinto;
13) Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge n. 266/2005, dichiarano che pagina 5 di 6 il valore del presente trasferimento è di €uro 18.627,57 e convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e del fatto che il trasferimento viene effettuato a favore dei figli, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
14) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
15) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che tale clausola definisce il presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale;
16) I legali delle parti e le Parti stesse, Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, richiamato nella sentenza definitiva del presente procedimento, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6