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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/03/2024, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 28.3.2024 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 2109/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in persona del suo lrpt, rappresentato, difeso ed Parte_1 assistito dall'avv. Emilio Ursomanno, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Pozzuoli (Na) alla Via Montenuovo Licola Patria, 90, all'interno del Centro
[...]
Org_1
Ricorrente
in persona del lrpt, in proprio e per conto di , rappresentato e CP_1 CP_2 difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola,
Via Variante 7/bis;
Resistente
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Carmine Meo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via San Massimo n. 469;
Resistente
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia, CP_4 presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S.
Lazzaro
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione del 28.4.2021, a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, la società ha dedotto che in data 05.05.2020, a seguito di controlli amministrativi del proprio cassetto fiscale, riscontrava la presenza delle seguenti cartelle di pagamento ovvero avvisi di debito, venendo a conoscenza dell'esistenza di un proprio presunto debito per l'importo complessivo di euro 341.080,42, oltre ad altre pretese tributarie di diversa natura, non oggetto di impugnativa: cartella n. 07120060305276069000 dell' 2005-2006; CP_4
- cartella n. 07120070016102458000 dell' anno 2006; CP_1
1 - cartella n. 07120070034919800000 dell' anno 2006; CP_1
- cartella n. 07120070208581730000 dell' anno 2000-2003-2004- CP_4
2005-
2006-2007;
- cartella n. 07120070231798267000 dell' anno 2007; CP_1
- cartella n. 071200800025812045000 dell' anno 2007; CP_1
- cartella n. 07120080122334321000 dell' anno 2007; CP_1
- cartella n. 07120080180044255000 dell' anno 2007-2008; CP_1
- cartella n. 07120080225144003000 dell' anno 2006-2007-2008; Org_2
- cartella n. 07120080257985838000 dell' anno 2008; CP_1
- cartella n. 07120090042294759000 dell' anno 2008; CP_1
- cartella n. 07120090198339358000, dell' 2009; CP_4
- cartella n. 07120120163799006000, dell' 2008-2011-2012; CP_4
- cartella n. 07120140103687509000 dell' 2012-2013-2014; CP_4
- cartella n. 07120150084075913000 dell' anno 2014-2015; CP_4
- cartella n. 07120150155317347000 dell' anno 2015; CP_4
-cartella n. 07120070231798267000, dell' anno 2007; CP_1
- cartella n. 07120080257985838000, dell' di Stabia, Organizzazione_3 anno
2008;
- avviso di addebito n. 37120170002287925000, , anno 2016-2017; CP_1
- avviso di addebito n. 37120180007983346000, , anno 2017; CP_1
- avviso di addebito n. 37120190001274890000, , anno 2014; CP_1
- avviso di addebito n. 37120190023391106000, , anno 2017. CP_1
Ciò premesso, ha eccepito la nullità dei suddetti titoli per l'omessa o invalida notifica, per l'assenza degli elementi essenziali, per la prescrizione dei crediti, per l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.p.r. 29.09.1973 n. 602, per l'erronea determinazione di interessi e sanzioni. CP_ Si sono costituiti l , l e l , eccependo, inter alia, CP_4 Controparte_3
l'incompetenza del Tribunale quantomeno per i premi l'inammissibilità CP_4 della domanda per tardività e per carenza di interesse ad agire;
la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi, l'assenza della prescrizione per la presenza di numerosi atti interruttivi.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale da comunicarsi.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, assorbente rispetto a ogni altra questione preliminare.
Al fine di decidere il presente giudizio è assorbente l'esame della norma sopravvenuta di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2021, n. 215.
2 L'art. 3 bis citato, rubricato «Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo», testualmente dispone: «
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"».
Con la suddetta norma risulta qualificato il pregiudizio, specificato dal
Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La fattispecie è proprio quella della possibile tutela giurisdizionale "anticipata", che, prima della novella legislativa, era consentita al contribuente che avesse
"scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.
Con la novella, l'intento è volto, dunque, a limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma, quali: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro
10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 26283/2022 del
6.9.2022), tale norma si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
La condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ciò premesso, questo giudicante non può che registrare e conformarsi a tale autorevole pronunciamento.
3 Ebbene, l'intervento del legislatore del 2021, per come ricostruito e interpretato dalle SU, impone innanzitutto di ritenere che nei casi in cui la parte, agendo in giudizio, deduca di avere acquisito di propria iniziativa un “estratto di ruolo” e assuma di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito in questo elencati o comunque assuma l'irregolarità di tali notifiche, senza impugnare alcun atto esecutivo o ad esso prodromico
(iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni immobili registrati, ecc), trova indiscussa applicazione il principio di diritto affermato dalla più volte citata SU n.
26283/2022 per cui «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
In questi casi, pertanto, l'azione giudiziaria può essere ritenuta ammissibile solo se la parte debitrice dimostri concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore e più esattamente dimostri che
«dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La sussunzione del caso concreto alla richiamata disciplina legislativa va operata in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo. D'altronde è lo stesso legislatore che, utilizzando non a caso l'espressione “si assume”, ha inteso fare riferimento alla prospettazione della domanda, imponendo il pregiudiziale esame della sussistenza o meno dell'interesse ad agire per come dallo stesso tipizzato, sicché in difetto di questo l'azione giudiziaria risulta priva di una delle condizioni che obbligatoriamente devono sorreggerla e il giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito, essendo processualmente preclusa ogni indagine sul merito, compresa la verifica della prescrizione che è fatto estintivo dell'obbligazione debitoria e quindi attinente al merito.
È evidente, infatti, che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle
Sezioni Unite n. 26283 del 2022 comporta il necessario superamento di quanto affermato con Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti
4 atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto (in termini, Cass. n. 10595 del 2023).
Tale impostazione, tuttavia, non determina un vulnus al diritto di difesa del contribuente.
Come chiarito dai Giudici di legittimità, infatti, la novella legislativa riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati (ruolo e cartella di pagamento) e nelle sole ipotesi stabilite;
i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi.
Ne discende, chiosa la Suprema Corte, che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Dunque, nell'applicare tali principi al caso in esame, avendo la società opponente dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito conosciuti solo tramite estratto di ruolo, in difetto di un interesse qualificato, l'opposizione è inammissibile.
Ciò in quanto la parte non ha dato dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché le parti resistenti abbiano già in sede di memoria di costituzione eccepito l'inammissibilità della domanda. Invero, la società con le note da ultimo depositato ha solo genericamente allegato il proprio interesse ad agire «in relazione sia alla necessità di ripulire la propria posizione aziendale che alla tipologia di contestazioni che risulterebbero ostative alla concessione del Durc, condicio sine qua non per la operatività di detta azienda».
Nemmeno vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha provato che vi sia stata da
5 parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata”
(secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza).
Occorre, infine, svolgere un'ultima considerazione in ragione degli atti interruttivi prodotti dal . CP_5
I giudici di legittimità hanno significativamente negato rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (Cass n. 7353/2022).
Per cui, proprio nelle ipotesi in cui l'agente di riscossione alleghi l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l'accertamento negativo rimarrebbe irrilevante. Più semplicemente: l'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente di riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario (sostenere diversamente comporterebbe l'irragionevole risultato, contrario all'ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti) (in termini, Corte d'Appello di Roma, Sez. I,
n. 2863/2023)..
Nulla di tutto ciò è emerso nel caso in esame.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, le spese possono essere integralmente compensate, in ragione delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in termini, attualmente risolte con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte.
PQM
Il Tribunale:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 28.3.2024
Il Giudice del Lavoro
6 Dott. Francesco Fucci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 28.3.2024 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 2109/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in persona del suo lrpt, rappresentato, difeso ed Parte_1 assistito dall'avv. Emilio Ursomanno, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Pozzuoli (Na) alla Via Montenuovo Licola Patria, 90, all'interno del Centro
[...]
Org_1
Ricorrente
in persona del lrpt, in proprio e per conto di , rappresentato e CP_1 CP_2 difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola,
Via Variante 7/bis;
Resistente
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Carmine Meo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via San Massimo n. 469;
Resistente
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia, CP_4 presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S.
Lazzaro
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione del 28.4.2021, a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, la società ha dedotto che in data 05.05.2020, a seguito di controlli amministrativi del proprio cassetto fiscale, riscontrava la presenza delle seguenti cartelle di pagamento ovvero avvisi di debito, venendo a conoscenza dell'esistenza di un proprio presunto debito per l'importo complessivo di euro 341.080,42, oltre ad altre pretese tributarie di diversa natura, non oggetto di impugnativa: cartella n. 07120060305276069000 dell' 2005-2006; CP_4
- cartella n. 07120070016102458000 dell' anno 2006; CP_1
1 - cartella n. 07120070034919800000 dell' anno 2006; CP_1
- cartella n. 07120070208581730000 dell' anno 2000-2003-2004- CP_4
2005-
2006-2007;
- cartella n. 07120070231798267000 dell' anno 2007; CP_1
- cartella n. 071200800025812045000 dell' anno 2007; CP_1
- cartella n. 07120080122334321000 dell' anno 2007; CP_1
- cartella n. 07120080180044255000 dell' anno 2007-2008; CP_1
- cartella n. 07120080225144003000 dell' anno 2006-2007-2008; Org_2
- cartella n. 07120080257985838000 dell' anno 2008; CP_1
- cartella n. 07120090042294759000 dell' anno 2008; CP_1
- cartella n. 07120090198339358000, dell' 2009; CP_4
- cartella n. 07120120163799006000, dell' 2008-2011-2012; CP_4
- cartella n. 07120140103687509000 dell' 2012-2013-2014; CP_4
- cartella n. 07120150084075913000 dell' anno 2014-2015; CP_4
- cartella n. 07120150155317347000 dell' anno 2015; CP_4
-cartella n. 07120070231798267000, dell' anno 2007; CP_1
- cartella n. 07120080257985838000, dell' di Stabia, Organizzazione_3 anno
2008;
- avviso di addebito n. 37120170002287925000, , anno 2016-2017; CP_1
- avviso di addebito n. 37120180007983346000, , anno 2017; CP_1
- avviso di addebito n. 37120190001274890000, , anno 2014; CP_1
- avviso di addebito n. 37120190023391106000, , anno 2017. CP_1
Ciò premesso, ha eccepito la nullità dei suddetti titoli per l'omessa o invalida notifica, per l'assenza degli elementi essenziali, per la prescrizione dei crediti, per l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.p.r. 29.09.1973 n. 602, per l'erronea determinazione di interessi e sanzioni. CP_ Si sono costituiti l , l e l , eccependo, inter alia, CP_4 Controparte_3
l'incompetenza del Tribunale quantomeno per i premi l'inammissibilità CP_4 della domanda per tardività e per carenza di interesse ad agire;
la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi, l'assenza della prescrizione per la presenza di numerosi atti interruttivi.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale da comunicarsi.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, assorbente rispetto a ogni altra questione preliminare.
Al fine di decidere il presente giudizio è assorbente l'esame della norma sopravvenuta di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2021, n. 215.
2 L'art. 3 bis citato, rubricato «Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo», testualmente dispone: «
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"».
Con la suddetta norma risulta qualificato il pregiudizio, specificato dal
Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La fattispecie è proprio quella della possibile tutela giurisdizionale "anticipata", che, prima della novella legislativa, era consentita al contribuente che avesse
"scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.
Con la novella, l'intento è volto, dunque, a limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma, quali: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro
10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 26283/2022 del
6.9.2022), tale norma si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
La condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ciò premesso, questo giudicante non può che registrare e conformarsi a tale autorevole pronunciamento.
3 Ebbene, l'intervento del legislatore del 2021, per come ricostruito e interpretato dalle SU, impone innanzitutto di ritenere che nei casi in cui la parte, agendo in giudizio, deduca di avere acquisito di propria iniziativa un “estratto di ruolo” e assuma di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito in questo elencati o comunque assuma l'irregolarità di tali notifiche, senza impugnare alcun atto esecutivo o ad esso prodromico
(iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni immobili registrati, ecc), trova indiscussa applicazione il principio di diritto affermato dalla più volte citata SU n.
26283/2022 per cui «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
In questi casi, pertanto, l'azione giudiziaria può essere ritenuta ammissibile solo se la parte debitrice dimostri concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore e più esattamente dimostri che
«dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La sussunzione del caso concreto alla richiamata disciplina legislativa va operata in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo. D'altronde è lo stesso legislatore che, utilizzando non a caso l'espressione “si assume”, ha inteso fare riferimento alla prospettazione della domanda, imponendo il pregiudiziale esame della sussistenza o meno dell'interesse ad agire per come dallo stesso tipizzato, sicché in difetto di questo l'azione giudiziaria risulta priva di una delle condizioni che obbligatoriamente devono sorreggerla e il giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito, essendo processualmente preclusa ogni indagine sul merito, compresa la verifica della prescrizione che è fatto estintivo dell'obbligazione debitoria e quindi attinente al merito.
È evidente, infatti, che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle
Sezioni Unite n. 26283 del 2022 comporta il necessario superamento di quanto affermato con Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti
4 atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto (in termini, Cass. n. 10595 del 2023).
Tale impostazione, tuttavia, non determina un vulnus al diritto di difesa del contribuente.
Come chiarito dai Giudici di legittimità, infatti, la novella legislativa riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati (ruolo e cartella di pagamento) e nelle sole ipotesi stabilite;
i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi.
Ne discende, chiosa la Suprema Corte, che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Dunque, nell'applicare tali principi al caso in esame, avendo la società opponente dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito conosciuti solo tramite estratto di ruolo, in difetto di un interesse qualificato, l'opposizione è inammissibile.
Ciò in quanto la parte non ha dato dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 (applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché le parti resistenti abbiano già in sede di memoria di costituzione eccepito l'inammissibilità della domanda. Invero, la società con le note da ultimo depositato ha solo genericamente allegato il proprio interesse ad agire «in relazione sia alla necessità di ripulire la propria posizione aziendale che alla tipologia di contestazioni che risulterebbero ostative alla concessione del Durc, condicio sine qua non per la operatività di detta azienda».
Nemmeno vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha provato che vi sia stata da
5 parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata”
(secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza).
Occorre, infine, svolgere un'ultima considerazione in ragione degli atti interruttivi prodotti dal . CP_5
I giudici di legittimità hanno significativamente negato rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (Cass n. 7353/2022).
Per cui, proprio nelle ipotesi in cui l'agente di riscossione alleghi l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l'accertamento negativo rimarrebbe irrilevante. Più semplicemente: l'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente di riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario (sostenere diversamente comporterebbe l'irragionevole risultato, contrario all'ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti) (in termini, Corte d'Appello di Roma, Sez. I,
n. 2863/2023)..
Nulla di tutto ciò è emerso nel caso in esame.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, le spese possono essere integralmente compensate, in ragione delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in termini, attualmente risolte con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte.
PQM
Il Tribunale:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 28.3.2024
Il Giudice del Lavoro
6 Dott. Francesco Fucci
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