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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
E_ S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000017180002 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.06.2025 l'Ufficio Territoriale di Treviso notificava via pec alla società E_ RL , l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione di sanzione con il quale richiedeva il pagamento di complessivi
€ 2,043,75 di cui € 2.035,00 per imposta di registro, relativa alla sentenza n. 1718/2024 emessa dal Tribunale
Civile di Treviso il 4.10.2024 nella controversia tra la società Società_2 Spa in qualità di attrice e la E_ srl, in qualità di convenuta. Non ritenendo corretta la tassazione operata dall'Ufficio, la società ha proposto ricorso esponendo un unico motivo , ossia la violazione del principio di alternatività dell'imposta; infatti, la parte lamenta la erroneità della tassazione operata dall'Ufficio con la liquidazione della sentenza, sostenendo che tale provvedimento avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa e non proporzionale, in virtù del principio di alternatività tra
Iva e Registro sancito dall'art 40 dpr 131/86.
Con le controdeduzioni l'Ufficio, richiamato l'art 8 della Tariffa del Dpr 131/1986, contesta le doglianze della parte ricorrente in quanto nel provvedimento giudiziario de quo, il giudice civile non pronuncia la risoluzione del contratto ma, dichiarando l'inadempimento, condanna alla restituzione di somme per servizi mai resi;
motivo per cui l'Ufficio non ha applicato la lett. e) del citato articolo 8 della Tariffa, né la condanna in misura fissa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal tenore delle domande avanzate dalle parti in causa, esposte nell'atto giudiziario relativo che riporta puntualmente le conclusioni rassegnate da attore e convenuto, e dalla conseguente pronuncia giudiziale, non si ricava alcuna statuizione di declaratoria di nullità o annullamento o risoluzione del contratto tra le parti contendenti. E' da escludere pertanto l'applicazione della norma di cui alla lettera e) dell'art. 8 che prevede tassazione in misura fissa dei provvedimenti “che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”.
Con successive memorie, le parti ribadiscono le proprie posizioni. In particolare, il ricorrente rileva testualmente che
“In calce all'art. 8, Tariffa, parte I, il legislatore ha inserito alcune note che rivestono invero grande importanza in sede di applicazione pratica. La nota II, in particolare, prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non siano "soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto"; nel richiamare la norma di cui all'art. 40 T.U.R., la nota in questione ribadisce il principio di alternatività IVA-registro, in virtù del quale un medesimo atto non può essere colpito da entrambe le menzionate forme di imposizione indiretta mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali. A fronte di un atto che rientri nel campo di applicazione dell'IVA (in quanto effettivamente soggetto a tale imposta o, in alternativa, esente per specifica scelta normativa), l'imposta di registro cederà dunque il passo alla prima e non potrà che applicarsi nella misura minima prevista per legge - oggi pari ad euro 200,00 - assumendo di fatto la funzione di "tassa" di registro”
Inoltre, parte ricorrente cita anche una sentenza della Cassazione senza , tuttavia, allegarla o riportarne il testuale contenuto onde consentire a questo giudice di valutarne la pertinenza.
Anche l'Ufficio nella sua memoria finale ribadisce la fondatezza di quanto già esplicitato e riporta una sentenza della Cassazione che , ad avviso del giudice scrivente , è senz'altro pertinente al caso in trattazione;
motivo per il quale si riporta per esteso
La sentenza della Corte di Cassazione n. 35043 del 14/12/2023 così statuisce «[…] incontroverso che il provvedimento trova titolo in un rapporto soggetto ad IVA, la restituzione delle somme ricevute, è, tuttavia, stata qualificata come provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo che, pertanto, non possono essere ricondotte alla nozione di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 cit.di cui all'invocata nota II dell'art.8, comma1, lett.b). In sostanza, il diritto di ripetere quanto pagato ex art.2033c.c., ha quale presupposto che quest'ultimo è avvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitare l'arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione .Consegue da ciò che tale pagamento non può rappresentare un corrispettivo per una prestazione, ma ha appunto la funzione di reintegrare il patrimonio di colui che l'ha effettuata, in tal modo impoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.»
Tale pronuncia si riferisce alla tassazione di una sentenza resa in grado d'appello con la quale una società per azioni era stata condannata a restituire una determinata somma a una società a responsabilità limitata.
In sede di registrazione della sentenza, l'Ufficio aveva chiesto il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale sulla base imponibile costituita dalla somma da restituire, proprio come nella fattispecie oggi in esame. A seguito del ricorso presentato dalla società destinataria dell'avviso di liquidazione, sia la CGT di Roma, che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 4326/2021 hanno ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3%, in conformità a quanto ritenuto dall'ufficio.
In particolare, la Corte di merito di secondo grado ha ritenuto che, nel caso specifico, non fosse applicabile il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro di cui all'articolo 40 del Dpr n. 131/1986.
In quel caso, la Commissione regionale ha evidenziato che, anche se le somme in oggetto erano state assoggettate a Iva, la sentenza da registrare conteneva un provvedimento di restituzione di tali importi.
Pertanto, l'imposta di registro dovuta per la registrazione della pronuncia di condanna non era finalizzata a colpire l'operazione commerciale precedentemente eseguita dalle parti, ma si riferiva esclusivamente all'obbligo di restituzione delle somme.
La sentenza era nella sostanza intesa ad evitare l'indebito oggettivo previsto dall'articolo 2033 cc, in base al quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
La Cassazione, nel condividere quanto già affermato dai giudici tributari, ha ribadito che, nel caso di specie, non era in discussione la circostanza che l'intera vicenda processuale nascesse da un rapporto commerciale soggetto a Iva, ma doveva tenersi conto, ai fini della tassazione della decisione della Corte di appello, del fatto che questo provvedimento aveva disposto la restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla società ricorrente a favore della controparte.
Si trattava, in pratica, di un provvedimento di condanna alla restituzione di somme che erano state corrisposte in mancanza di un titolo giustificativo.
Fin troppo evidente la similitudine con il caso qui in trattazione.
Per quanto fin qui esposto, ogni altra contestazione rejecta, il ricorso non può trovare accoglimento e l'effetto comporta la condanna, sia pur lieve, della soccombente al pagamento delle spese legali come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente che si determinano in euro duecento.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CICERO GIOVANNI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
E_ S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N.10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000017180002 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.06.2025 l'Ufficio Territoriale di Treviso notificava via pec alla società E_ RL , l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione di sanzione con il quale richiedeva il pagamento di complessivi
€ 2,043,75 di cui € 2.035,00 per imposta di registro, relativa alla sentenza n. 1718/2024 emessa dal Tribunale
Civile di Treviso il 4.10.2024 nella controversia tra la società Società_2 Spa in qualità di attrice e la E_ srl, in qualità di convenuta. Non ritenendo corretta la tassazione operata dall'Ufficio, la società ha proposto ricorso esponendo un unico motivo , ossia la violazione del principio di alternatività dell'imposta; infatti, la parte lamenta la erroneità della tassazione operata dall'Ufficio con la liquidazione della sentenza, sostenendo che tale provvedimento avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa e non proporzionale, in virtù del principio di alternatività tra
Iva e Registro sancito dall'art 40 dpr 131/86.
Con le controdeduzioni l'Ufficio, richiamato l'art 8 della Tariffa del Dpr 131/1986, contesta le doglianze della parte ricorrente in quanto nel provvedimento giudiziario de quo, il giudice civile non pronuncia la risoluzione del contratto ma, dichiarando l'inadempimento, condanna alla restituzione di somme per servizi mai resi;
motivo per cui l'Ufficio non ha applicato la lett. e) del citato articolo 8 della Tariffa, né la condanna in misura fissa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal tenore delle domande avanzate dalle parti in causa, esposte nell'atto giudiziario relativo che riporta puntualmente le conclusioni rassegnate da attore e convenuto, e dalla conseguente pronuncia giudiziale, non si ricava alcuna statuizione di declaratoria di nullità o annullamento o risoluzione del contratto tra le parti contendenti. E' da escludere pertanto l'applicazione della norma di cui alla lettera e) dell'art. 8 che prevede tassazione in misura fissa dei provvedimenti “che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”.
Con successive memorie, le parti ribadiscono le proprie posizioni. In particolare, il ricorrente rileva testualmente che
“In calce all'art. 8, Tariffa, parte I, il legislatore ha inserito alcune note che rivestono invero grande importanza in sede di applicazione pratica. La nota II, in particolare, prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non siano "soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto"; nel richiamare la norma di cui all'art. 40 T.U.R., la nota in questione ribadisce il principio di alternatività IVA-registro, in virtù del quale un medesimo atto non può essere colpito da entrambe le menzionate forme di imposizione indiretta mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali. A fronte di un atto che rientri nel campo di applicazione dell'IVA (in quanto effettivamente soggetto a tale imposta o, in alternativa, esente per specifica scelta normativa), l'imposta di registro cederà dunque il passo alla prima e non potrà che applicarsi nella misura minima prevista per legge - oggi pari ad euro 200,00 - assumendo di fatto la funzione di "tassa" di registro”
Inoltre, parte ricorrente cita anche una sentenza della Cassazione senza , tuttavia, allegarla o riportarne il testuale contenuto onde consentire a questo giudice di valutarne la pertinenza.
Anche l'Ufficio nella sua memoria finale ribadisce la fondatezza di quanto già esplicitato e riporta una sentenza della Cassazione che , ad avviso del giudice scrivente , è senz'altro pertinente al caso in trattazione;
motivo per il quale si riporta per esteso
La sentenza della Corte di Cassazione n. 35043 del 14/12/2023 così statuisce «[…] incontroverso che il provvedimento trova titolo in un rapporto soggetto ad IVA, la restituzione delle somme ricevute, è, tuttavia, stata qualificata come provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo che, pertanto, non possono essere ricondotte alla nozione di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 cit.di cui all'invocata nota II dell'art.8, comma1, lett.b). In sostanza, il diritto di ripetere quanto pagato ex art.2033c.c., ha quale presupposto che quest'ultimo è avvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitare l'arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione .Consegue da ciò che tale pagamento non può rappresentare un corrispettivo per una prestazione, ma ha appunto la funzione di reintegrare il patrimonio di colui che l'ha effettuata, in tal modo impoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.»
Tale pronuncia si riferisce alla tassazione di una sentenza resa in grado d'appello con la quale una società per azioni era stata condannata a restituire una determinata somma a una società a responsabilità limitata.
In sede di registrazione della sentenza, l'Ufficio aveva chiesto il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale sulla base imponibile costituita dalla somma da restituire, proprio come nella fattispecie oggi in esame. A seguito del ricorso presentato dalla società destinataria dell'avviso di liquidazione, sia la CGT di Roma, che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 4326/2021 hanno ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3%, in conformità a quanto ritenuto dall'ufficio.
In particolare, la Corte di merito di secondo grado ha ritenuto che, nel caso specifico, non fosse applicabile il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro di cui all'articolo 40 del Dpr n. 131/1986.
In quel caso, la Commissione regionale ha evidenziato che, anche se le somme in oggetto erano state assoggettate a Iva, la sentenza da registrare conteneva un provvedimento di restituzione di tali importi.
Pertanto, l'imposta di registro dovuta per la registrazione della pronuncia di condanna non era finalizzata a colpire l'operazione commerciale precedentemente eseguita dalle parti, ma si riferiva esclusivamente all'obbligo di restituzione delle somme.
La sentenza era nella sostanza intesa ad evitare l'indebito oggettivo previsto dall'articolo 2033 cc, in base al quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
La Cassazione, nel condividere quanto già affermato dai giudici tributari, ha ribadito che, nel caso di specie, non era in discussione la circostanza che l'intera vicenda processuale nascesse da un rapporto commerciale soggetto a Iva, ma doveva tenersi conto, ai fini della tassazione della decisione della Corte di appello, del fatto che questo provvedimento aveva disposto la restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla società ricorrente a favore della controparte.
Si trattava, in pratica, di un provvedimento di condanna alla restituzione di somme che erano state corrisposte in mancanza di un titolo giustificativo.
Fin troppo evidente la similitudine con il caso qui in trattazione.
Per quanto fin qui esposto, ogni altra contestazione rejecta, il ricorso non può trovare accoglimento e l'effetto comporta la condanna, sia pur lieve, della soccombente al pagamento delle spese legali come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente che si determinano in euro duecento.