Articolo 157 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 156Articolo 158
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19 aprile 1942
Art. 157.

Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto e' stabilito dall'art. 152 di queste disposizioni.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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