Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
L'indennità di occupazione legittima di suoli edificabili, inerente a procedura espropriativa conclusasi con la cessione volontaria di questi ultimi perfezionatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., nella legge n. 359/1992), va determinata con riferimento non già al prezzo della cessione, ma alla indennità di espropriazione che sarebbe spettata ove il procedimento si fosse concluso con il decreto di esproprio, a sua volta determinata in base al criterio di cui all'art. 5 bis cit., applicabile, ai sensi del combinato disposto del sesto (come modificato dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge n. 549/1995) e del settimo comma dello stesso articolo, a tutti i procedimenti non ancora definiti, o in sede amministrativa o in sede giurisdizionale, alla data di entrata in vigore dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
SENTENZA sul ricorso proposto dalla:
PROVINCIA di FIRENZE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 37, presso lo studio dell'Avv. Stefano Traldi, rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Mauceri dell'Ufficio Legale della Provincia in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente principale -
contro
LI OR ed EN GO, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio Grez, rappresenti e difesi dall'Avv. Fausto Falorni in forza di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 659/2000, pubblicata il 7.4.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.5.1992, LI AN ed EN OR convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze la locale Provincia, affinché fosse determinata, nei confronti di quest'ultima, l'indennità, indicata dagli attori in lire 57.262.950 oltre gli accessori, loro dovuta a seguito dell'occupazione temporanea e d'urgenza disposta dalla medesima Provincia, con ordinanza del 24.4.1989, per la realizzazione di un'opera pubblica, a carico di terreni della complessiva superficie di mq. 9.500, siti nel Comune di Scandicci, dei quali il AN era proprietario e la OR usufruttuaria.
Deducevano gli istanti che, di tali aree, parte, corrispondente a mq.
8295, era stata successivamente alienata all'Ente convenuto con rogito del 12.6.1991, parte, corrispondente a mq. 1205, era rimasta occupata con scadenza all'8.6.1994.
Resisteva alla domanda l'Ente anzidetto, sostenendo che nel prezzo pagato per la cessione volontaria del terreno doveva essere compreso qualsiasi altro credito derivante dalla vendita, tra cui quello relativo all'indennità di occupazione.
La Corte adita, con sentenza del 18.2/7.4.2000, determinava in lire 98.829.335 quest'ultima indennità, siccome dovuta agli attori, con gli interessi legali sull'ammontare di ogni annualità e con le consequenziali statuizioni in tema di deposito della stessa presso la Cassa DD. e PP..
Assumeva in particolare detto giudice:
a) che fosse infondata la deduzione dell'Ente secondo cui tale indennità non competeva per la porzione di terreno successivamente alienata, non rinvenendosi nel sopra indicato rogito del 12.6.1991, stipulato oltre due anni dopo la disposta occupazione, alcuna pattuizione dalla quale poter desumere, secondo i principi generali di interpretazione del contratto, che la volontà delle parti risultasse quella di ritenere compresa nel prezzo di vendita anche l'indennità di occupazione fino ad allora maturata;
b) che la richiamata indennità dovesse essere determinata con criterio uniforme, quello cioè elaborato dalla giurisprudenza per le aree edificabili e costituito dall'interesse legale sull'indennità virtuale di espropriazione, riguardo a tutti i terreni in questione, compresi quelli oggetto della cessione volontaria, atteso che, per un verso, quest'ultima indennità risultava ben superiore al prezzo pattuito per il trasferimento volontario, laddove, per altro verso, tale prezzo non poteva dirsi definitivo, ovvero determinato in maniera inoppugnabile vuoi d'imperio dall'Amministrazione vuoi d'accordo tra le parti;
c) che non potesse venire applicata la decurtazione del 40%, dal momento che il prezzo della cessione non era correlato ai parametri legali di determinazione dell'indennità e questa non era mai stata quantificata dalla Provincia;
d) che dovesse escludersi il maggior danno, non essendo stata fornita dagli attori la relativa prova.
Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione la Provincia di Firenze, deducendo sei motivi di gravame, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso il AN e la OR, i quali, a loro volta, spiegano ricorso incidentale, affidato a due motivi, parimenti illustrando l'uno e l'altro con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ambito del contratto di cessione volontaria), nonché violazione dell'ari. 1375 c.c., assumendo:
a) che, nel giudizio davanti alla Corte di Appello, essa ricorrente ha più volte sottolineato il carattere onnicomprensivo del contratto di cessione volontaria stipulato tra le parti;
b) che tale contratto era diretto a regolare in modo definitivo ed esaustivo, con riferimento all'area ceduta, i rapporti tra i contraenti e le reciproche pretese;
c) che siffatta intenzione emerge, nel testo del medesimo contratto, non solo dalla rinuncia espressa, ad opera del AN e della OR, al ricorso proposto davanti al TAR della Toscana, ma anche dal fatto che, nell'ambito degli oneri che vengono pattiziamente attribuiti alla Provincia, non figura in alcun modo l'indennità di occupazione, relativamente alla quale non viene convenuto ne' un obbligo espresso per l'Amministrazione di corrispondere la medesima in aggiunta al prezzo di cessione, ne' alcuna riserva, a favore dei cedenti, di poter agire per la suddetta indennità;
d) che la Corte di merito ha invece omesso di prendere in considerazione queste ultime due circostanze, mancando di apprezzare che, dall'analisi della struttura del contratto, emerge chiaramente come le parti abbiano previsto espressamente gli oneri che dovevano rimanere a carico della Provincia, laddove, se avessero voluto inserire tra detti oneri, come tali non compresi nel corrispettivo pattuito, anche l'indennità di occupazione, l'avrebbero fatto espressamente;
e) che la stessa Corte ha altresì desunto la volontà di conservare in capo ai suindicati cedenti il diritto all'indennità di occupazione dal fatto che la rinunzia di questi ultimi sarebbe stata limitata al giudizio pendente davanti al TAR, laddove a tale previsione non si accompagna, in realtà, alcuna specifica convenzione circa eventuali, residui obblighi della Provincia in relazione al pregresso periodo di occupazione dell'area ceduta;
f) che il comportamento degli alienanti, i quali, dopo aver stipulato la cessione volontaria, hanno agito per ottenere anche l'indennità di occupazione, ha costituito una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 c.c., che la Corte territoriale avrebbe dovuto riscontrare nel caso di specie, anche perché l'occupazione preordinata all'esproprio è una fase del procedimento ablatorio, il quale, nel caso in esame, con riferimento all'area di mq. 8295, è stato completamente superato e sostituito dall'intervenuta cessione volontaria, che, ponendo fine al suindicato procedimento, ha necessariamente concluso e definito anche il subprocedimento di occupazione d'urgenza ad esso funzionalmente collegato. Il motivo non è fondato.
Premesso, infatti, che l'interpretazione del contratto, risolvendosi nell'accertamento della volontà dei contraenti ed in una indagine di fatto riservata quindi al giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole ermeneutiche o per inadeguatezza della motivazione (Cass. 21 gennaio 1999, n. 545;
Cass. 3 luglio 2001, n. 8994; Cass. 29 novembre 2001, n. 15185), giova osservare come la Corte territoriale abbia, al riguardo, argomentato:
a) che "leggendo l'atto di vendita...in data 12.6.91, stipulato oltre due anni dopo la disposta occupazione, non si rinviene alcuna pattuizione dalla quale possa desumersi, secondo i principi generali di interpretazione del contratto, che la volontà delle parti fosse quella di ritenere compresa nel prezzo di vendita anche l'indennità di occupazione fin'allora maturata";
b) che "anzi, che i venditori non avessero rinunciato affatto a tale pretesa si ricava dal fatto che nella determinazione del prezzo di cessione, stabilito in L. 35.000 al mq., non si fa alcun riferimento alla comprensione, in esso, dell'utilità derivata dalla pregressa occupazione, nonché dalla circostanza che, pur essendo state citate in atto le vicende relative alla occupazione dell'area - sospesa temporaneamente a seguito di ordinanza del TAR su impugnazione degli odierni attori - nulla si dice sul diritto maturato da questi ultimi al riguardo, limitandosi le parti a dichiarare che quel giudizio verrà lasciato estinguere con compensazione di spese (e ciò all'evidente scopo di togliere ogni dubbio circa l'effettiva volontà degli attori di trasferire in modo piano alla Provincia la proprietà del fondo)".
Appare, dunque, palese, da quanto sopra riportato, che il giudice di merito ha:
1) dato implicitamente atto della mancanza di qualsivoglia pattuizione espressa "dalla quale possa desumersi...che la volontà delle parti fosse quella di ritenere compresa nel prezzo di vendita anche l'indennità di occupazione fin'allora maturata";
2) ritenuto che una tale volontà non sia suscettibile di essere ricavata neppure da "alcuna (altra) pattuizione";
3) tratto dalle due circostanze sopra riportate alla lettera b) il convincimento che "anzi,...i venditori non avessero rinunciato affatto a tale pretesa".
Così argomentando, detto giudice ha proceduto all'accertamento della volontà dei contraenti operando una indagine di fatto la quale:
1) per un verso, si palesa rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale che si pretendono violati, e segnatamente di quello di cui all'art. 1363 c.c. (il quale, sotto la rubrica "Interpretazione complessiva delle clausole", recita "Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto"), essendo la Corte territoriale pervenuta in effetti al relativo apprezzamento sulla base altresì delle pattuizioni della convenzione in data 12.6.1991, secondo quanto traspare dall'esame delle circostanze sopra riportate alla lettera b), laddove la mancata considerazione del fatto che le parti abbiano previsto espressamente gli oneri che dovevano rimanere a carico della Provincia ("liquidazione dell'indennizzo al mezzadro ed all'affittuario, obbligo di realizzare un pozzo artesiano sull'area rimasta di proprietà dei cedenti, concessione di una servitù temporanea di passaggio in favore dei cedenti"), senza tuttavia prevedere, sul punto che qui interessa, alcun obbligo residuo dell'Amministrazione, si palesa niente affatto decisiva, trattandosi di aspetti puramente e strettamente "accessori" rispetto al fenomeno del trasferimento in sè della proprietà, i quali, quindi, pur nel quadro di un collegamento funzionale e procedimentale dell'occupazione temporanea e d'urgenza rispetto all'espropriazione, nulla hanno a che vedere, in realtà, con il profilo geneticamente "ablatorio" di un simile trasferimento (che è proprio del caso di specie), ben potendo, cioè, una pattuizione del genere trovare collocazione in un qualsivoglia atto di alienazione, indipendentemente dalla sua matrice "espropriativa";
2) per altro verso, non denota alcuna inadeguatezza della relativa motivazione, atteso che, per quanto riguarda il "fatto che nella determinazione del prezzo della cessione...non si fa alcun riferimento alla comprensione, in esso, dell'utilità derivata all'acquirente dalla pregressa occupazione", trattasi di apprezzamento del tutto incensurato, mentre, per quanto riguarda il fatto che le parti si siano limitate a dichiarare che il giudizio davanti al TAR sarebbe stato abbandonato, nulla aggiungendo sul diritto all'indennità di occupazione legittima maturato dai cedenti, basterà osservare come non sia, di nuovo, minimamente censurato l'apprezzamento della Corte territoriale in ordine al significato della clausola sopra riportata (la quale aveva l'"evidente scopo di togliere ogni dubbio circa l'effettiva volontà degli attori di trasferire in modo pieno alla Provincia la proprietà del fondo") e come, quindi, non si palesi per nulla contraddittorio argomentare dalla mancata presenza di una specifica pattuizione al riguardo, "pur essendo citate in atto le vicende relative alla occupazione dell'area - sospesa temporaneamente a seguito di ordinanza del TAR su impugnazione degli odierni attori - ", per concludere "che la volontà delle parti (non) fosse quella di ritenere compresa nel prezzo di vendita anche l'indennità di occupazione fin'allora maturata".
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (parametro di determinazione dell'indennità di occupazione), deducendo:
a) che, per quanto attiene all'area ceduta, l'indennità di occupazione doveva essere calcolata assumendo come parametro appunto il prezzo della cessione, cioè il corrispettivo del contratto di compravendita;
b) che, più in particolare, poiché il prezzo della cessione volontaria è alternativo all'indennità di esproprio, nel caso in esame la riferita indennità doveva essere quantificata in base agli interessi legali sul prezzo anzidetto;
c) che la Corte territoriale ha invece ritenuto che siffatta indennità dovesse essere determinata, anche nell'ipotesi di cessione volontaria di un'area, sulla base dell'indennità virtuale di espropriazione, atteso che il corrispettivo del trasferimento volontario si correla in modo vincolato ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa, laddove, nella specie, quest'ultima era ben superiore al prezzo pattuito per il trasferimento volontario;
d) che, nel caso in esame, non si è verificata ne' una manifestazione di volontà del privato del tutto sprovvista di riferimento al prezzo, ne' la determinazione del prezzo stesso in violazione di criteri legali, dalle quali possa ricavarsi la necessità di assumere, come parametro per la determinazione dell'indennità di occupazione, l'indennità virtuale di espropriazione anziché il prezzo della cessione volontaria intervenuta tra le parti;
e) che, secondariamente, il relativo contratto è stato stipulato nel 1991, ovvero antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, onde appare semplicistica e non adeguatamente motivata la comparazione tra il prezzo di una cessione volontaria stipulata in modo definitivo prima della anzidetta entrata in vigore ed i valori che il consulente tecnico, e quindi la Corte di merito, ha successivamente individuato applicando i criteri stabiliti dalla normativa sopravvenuta, costituita dal richiamato art. 5 bis, facendo poi discendere da tale raffronto le conseguenze sopra indicate.
Con il primo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità involgendo essi la medesima questione, sia pure sotto contrapposti profili, lamentano a propria volta i ricorrenti incidentali violazione dell'art. 20 della legge n.865 del 1971 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo, contro la sentenza impugnata, che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità parziale dell'art. 20 sopra richiamato, l'indennità di occupazione loro dovuta era da ragguagliare bensì al criterio degli interessi legali, applicati tuttavia sul valore venale delle aree, segnatamente argomentando, per un verso, dall'orientamento giurisprudenziale anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 493 del 1998, ovvero, per altro verso, dalla inapplicabilità dei principi applicati da quest'ultima decisione, ed in particolare dalla inapplicabilità del riferimento all'indennità di esproprio calcolata secondo il criterio fissato dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, alle occupazioni di urgenza già in corso alla data di entrata in vigore del medesimo art. 5 bis, cioè disposte prima di tale data.
I due motivi non sono fondati.
Giova al riguardo premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, attraverso ripetute pronunce (Cass. 20 gennaio 1998, n. 493; Cass. 5 maggio 1998, n. 4505; Cass. 9 maggio 2000, n. 299), hanno, come noto, enunciato il principio secondo cui la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che, all'immobile, va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione (essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto, da autonomo e meramente collegato, semplice fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo), attesa la omogeneità morfologica e funzionale - compensazione di un medesimo pregiudizio - delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella di esproprio, onde siffatta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72, quarto comma, sopra richiamato (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che è o sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per questa distinta indennità, non anche con riferimento al valore venale del bene, pur nell'ipotesi in cui la determinazione (ovvero la nuova determinazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri riduttivi di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando, all'uopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa.
Tale orientamento, confermato dalla successiva giurisprudenza (Cass. 5 maggio 1998, n. 4498; Cass. 9 luglio 1999, n. 7200; Cass. 23
febbraio 2001, n. 69; Cass. 26 luglio 2002, n. 11047), là dove trovasi ribadita la necessità che l'indennità di occupazione legittima venga determinata con riferimento appunto non già al valore venale (ovvero pieno) del bene, bensì all'importo dell'indennità che è o sarebbe (anche virtualmente, cioè) dovuta per l'espropriazione, va quindi esteso ad ogni evento ablatorio del diritto di proprietà del privato (e ove pure la procedura non si concluda con l'ablazione), onde risulta applicabile non soltanto al caso in cui sia intervenuta una formale espropriazione, ma altresì al caso in cui siano intervenuti o la cessione volontaria del bene medesimo (Cass. 21 novembre 1998, n. 11791; Cass. 19 luglio 2002, n. 10535), come nella specie, oppure il fenomeno della c.d. occupazione appropriativa (finendo per rendersi configurabile, a vantaggio del proprietario ed in difetto di un valido ed efficace provvedimento finale di espropriazione, non già il diritto alla relativa indennità, bensì quello al risarcimento del danno: Cass. 4 febbraio 2000, n. 1210), oppure, ancora, al termine del periodo di occupazione, la restituzione dell'area occupata allo stesso proprietario (Cass. 26 gennaio 2001, n. 28). Del resto, per quanto specificatamente attiene al tema della cessione volontaria del bene assoggettato a procedura di esproprio, la presenza di elementi negoziali tipici dell'autonomia privata, come l'in idem placitum ed il prezzo, al pari dell'applicabilità di istituti come l'accertamento di nullità dell'oggetto (per occupazione appropriativa avvenuta in precedenza), la risoluzione o l'annullamento per errore, con le relative conseguenze risarcitone, dimostra soltanto l'esistenza di un contratto come accordo delle parti per regolare un rapporto giuridico patrimoniale, i cui requisiti strutturali propri figurano anche in quella particolare categoria che va sotto il nome di "contratti pubblici", onde, nell'ambito di tale categoria, la cessione volontaria, regolata dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971 e la cui causa va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo mediante l'utilizzo di uno strumento privatistico tale da operare l'immediato trasferimento della proprietà a favore dell'ente pubblico e soggetto, peraltro, sotto alcuni aspetti, come quello che attiene esattamente al prezzo, a norme imperative, è caratterizzata dalla inderogabilità delle regole sulla determinazione dell'indennità di esproprio, nel senso che il corrispettivo del trasferimento volontario si correla in modo vincolato ai parametri legali circa la determinazione di siffatta indennità, così che la manifestazione di volontà del privato la quale si riferisca ad un prezzo che sia stato ricavato dall'Amministrazione non sulla base dei criteri legali ma in violazione delle norme imperative dettate ad integrazione del contenuto necessario del contratto, resta priva di ogni efficacia negoziale pubblicistica (Cass. 27 novembre 1999, n. 13250; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1603; Cass. 5 luglio 2000, n. 8969; Cass. 3 luglio 2001, n. 8970). Nella specie, l'impugnata sentenza reca l'apprezzamento della circostanza secondo cui "la disposta CTU ha accertato...che l'indennità di espropriazione era ben superiore al prezzo pattuito per il trasferimento volontario", onde è palese, giusta quanto precede, che di tale prezzo la Corte territoriale del tutto legittimamente non ha tenuto conto, neppure per il terreno oggetto di cessione appunto, ai fini dell'individuazione della base di calcolo su cui poi determinare l'indennità di occupazione in oggetto, non potendo, del resto, trovare ingresso le contrapposte censure, rispettivamente dedotte dalla ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali, relative, per un verso, al fatto che la suindicata indennità di espropriazione è stata determinata dal consulente tecnico in relazione al dettato dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, ovvero in forza di una norma "successiva"
alla stipula (che risale al 12.6.1991) della cessione volontaria in argomento, nonché, per altro verso, al fatto che tale norma non possa trovare applicazione alle occupazioni, come quella di specie (che risale, si assume, all'8.6.1989), disposte "anteriormente" alla data della sua entrata in vigore.
Al contrario, infatti, si osserva che l'indennità per l'occupazione legittima deve essere liquidata, quanto al calcolo virtuale dell'indennità di espropriazione ai fini del reperimento del parametro base di commisurazione, in relazione ai criteri legali introdotti dal già richiamato art. 5 bis, i quali, anche là dove vengano in considerazione a causa dell'impossibilità (come nella specie, per le ragioni dette) di fare riferimento al corrispettivo della cessione volontaria intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 (Cass. 8970/2001, cit.), sono comunque applicabili in tutte le ipotesi in cui, a tale data, l'indennità in parola non sia ancora "definitiva" ai sensi del combinato disposto del sesto (come modificato dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e del settimo comma del precitato art. 5 bis, onde la nuova disciplina si applica a tutti i procedimenti che non siano ancora "definiti" o in sede amministrativa o in sede giurisdizionale (Cass. 11791/1998, cit.; Cass. 21 dicembre 2000, n. 16061), risultando perciò applicabile anche con riguardo ad occupazioni, conclusesi prima dell'entrata in vigore della norma da ultimo richiamata (Cass. 7200/1999, cit.; Cass. 10535/2002, cit.), il cui giudizio di determinazione penda alla data di entrata in vigore della legge n.359 del 1992 e nel corso del quale, quindi, detta legge sia sopravvenuta.
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale violazione degli art. 99 e 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione), deducendo come la Corte territoriale si sia pronunciata oltre i limiti della domanda, nel senso esattamente che gli alienanti, nell'atto di citazione, avevano espressamente chiesto di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, alla misura dell'indennità di espropriazione fissata concordemente tra le parti nel contratto di cessione volontaria stipulato in data 1.6.1991, avendo gli stessi altresì chiesto la determinazione dell'indennità di occupazione nella misura di lire 57.262.950, laddove detto giudice, scegliendo di aderire, tra i valori accertati dal consulente tecnico, al calcolo dell'indennità relativa all'area ceduta sulla base di un'indennità "virtuale" di espropriazione, determinata ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, è giunta ad una pronuncia che supera i limiti della domanda originaria, riconoscendo alla parte istante un quid pluris rispetto a quanto da essa richiesto.
Il motivo non è fondato.
Conviene al riguardo osservare:
a) che nell'atto di citazione, i medesimi istanti avevano in realtà quantificato la domanda nella misura di lire 57.262.950, "ovvero nella diversa misura che (sarebbe stata) ritenuta di ragione e di legge";
b) che gli attori, all'udienza del 3.10.1996, hanno quindi rassegnato le conclusioni, secondo il tenore riportato del resto dalla stessa pronuncia impugnata, nel senso di richiedere la determinazione dell'indennità di occupazione, relativamente al terreno di mq. 8295, "in tesi nella somma di L. 123.478.817, in ipotesi nella somma di L. 79.673.107; in ulteriore ipotesi subordinata, nella somma di L. 61.795.000, ovvero di L. 42.329.385 ovvero di L. 32.056.719, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di ragione e di legge", nonché, relativamente all'area di mq. 1205, "in tesi nella somma di L. 65.996.643; in ipotesi nella misura di L. 33.028.000; in ulteriore ipotesi subordinata, nella misura di L. 31.616.648, ovvero di L. 17.333.593 ovvero di L. 16.401.392, oppure nella diversa misura che sarà ritenuta di ragione e di legge", onde, in conclusione, è palese come non sussista affatto il denunciato vizio di ultrapetizione. Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, deducendo:
a) che la Corte territoriale ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, là dove le due aree in questione sono state considerate totalmente edificabili, pur avendo detto consulente accertato la sussistenza del requisito dell'edificabilità legale solo per una parte di esse, non già per la totalità, onde la parte di tali aree priva del requisito anzidetto doveva essere stimata in base ai criteri di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971;
b) che i terreni in questione avevano infatti destinazione urbanistica incompatibile con l'edificazione, essendo inseriti, tra l'altro, in fascia di rispetto stradale e trovandosi quindi in zona sottoposta, già al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al relativo vincolo di inedificabilità assoluta, onde illegittimamente il giudice del merito ha riconosciuto e calcolato l'indennità di esproprio ritenendo applicabile alla fattispecie esclusivamente il primo comma dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Il motivo è fondato.
Al riguardo, deve, innanzi tutto, essere disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti sul rilievo che l'edificabilità legale delle aree per cui è causa non sia mai stata in discussione tra le parti ed abbia costituito perciò accertamento di fatto non contestato dalle medesime, avendo il consulente di parte provinciale concordato con il consulente d'ufficio nell'attribuire a dette aree siffatta vocazione ed avendo poi la stessa Amministrazione omesso ogni riferimento alla questione, tanto nelle conclusioni quanto in comparsa conclusionale. Premesso, infatti, che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudice di merito deve procedere alla concreta determinazione della giusta e legittima indennità di occupazione alla stregua dei criteri legali riconosciuti applicabili al caso concreto, esercitando la propria indagine sugli elementi necessari per la relativa quantificazione, ancorché non espressamente contestati, quali che siano state al riguardo le richieste e le eccezioni di ciascuna delle parti, si osserva che, nella specie, la Corte territoriale si è espressamente riferita, ponendolo a base della propria decisione, non già al fatto che l'edificabilità in argomento non fosse mai stata in discussione tra le parti (secondo quanto preteso dai controricorrenti), bensì al fatto che il medesimo consulente d'ufficio "ha accertato la coesistenza dei due requisiti della edificabilità dei terreni - effettiva e legale - "onde la censura in esame, che involge l'apprezzamento della Corte stessa fondato sopra detta consulenza, può trovare ingresso in questa sede.
Ciò posto, vale notare che l'odierna ricorrente principale, attraverso la materiale trascrizione delle affermazioni contenute nella relazione del consulente d'ufficio (pagina 13 del ricorso), ha dato specificatamente conto del fatto che in siffatta relazione si legge "prima del vincolo preordinato all'esproprio il terreno de quo era classificato dallo strumento urbanistico come segue: Parte a sede stradale, parte a fascia di rispetto stradale, parte a verde pubblico ed attrezzature pubbliche e sportive, parte ad istituto Agronomo e per la maggior parte a centro Direzionale commerciale CDC2...successivamente, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15.2.1970, vengono riconfermate le destinazioni precedenti, ad eccezione di quella destinata ad Istituto Agronomo che diventa zona agricola " (pagine 4, 9 e 10 della relazione).
Appare, pertanto, evidente come la censura di cui al motivo in esame, indipendentemente dalla denominazione formale datane dalla ricorrente principale, si sostanzi nella doglianza secondo cui la Corte territoriale ha ritenuto di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente d'ufficio, che ha valutato le due aree in questione in termini di totale edificabilità, senza tuttavia apprezzare, come già il medesimo consulente, che una parte di tali aree, in forza della destinazione urbanistica risultante dalla relazione stessa del predetto consulente, è priva del requisito dell'edificabilità legale e doveva, perciò, essere stimata in base ai criteri indicati nel titolo secondo della legge n. 865 del 1971. In questo senso, l'impugnata sentenza si palesa affetta da vizio di motivazione (così interpretando la censura, come sopra illustrata, di cui al motivo in esame), sotto le specie della mancata considerazione di una risultanza istruttoria (quale quella che, testualmente riprodotta nel ricorso principale, si ricava dalla relazione del consulente d'ufficio) che, se adeguatamente apprezzata, avrebbe necessariamente condotto ad una differente decisione da parte del giudice di merito (onde il carattere "decisivo" appunto della censura medesima), essendo al riguardo noto:
a) che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, fermo restando il principio secondo cui, nel sistema di determinazione del relativo indennizzo, introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e caratterizzato dalla rigida dicotomia (senza che residui spazio per un tertium genus) tra aree edificabili (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) ed aree agricole o non classificabili come edificabili (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ai sensi della legge n. 865 del 1971), un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale essa risulti classificata, al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità "legale", laddove la cosiddetta edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza cioè dei predetti strumenti), ovvero, in via complementare ed integrativa, agli effetti della stima del concreto valore di mercato dell'area espropriata incidendo così sul calcolo dell'indennizzo (Cass. sezioni unite 23 aprile 2001, n. 172), onde l'orientamento di questa Corte che, con indirizzo nettamente prevalente, ha escluso siffatta vocazione edificatoria, e quindi la stessa edificabilità legale, in capo ad aree comprese in zone urbanistiche destinate a strade o, comunque, a fasce "di rispetto a protezione di nastri stradali" (Cass. 20 giugno 2000, n. 8369; Cass. 9 maggio 2002, n. 6635), a "zona verde" o a "verde attrezzato" (Cass. 16 novembre 2000, n. 14851; Cass. 6635/2002, cit.), a "strutture di servizio del verde" (Cass. 16 novembre 2000, n. 14851), a "verde sportivo" (Cass. 21 settembre 2001, n. 11932), a "verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport" (Cass. 16 maggio 1998, n. 4921; Cass. 29 maggio 2001, n. 7258), ad "attrezzature per il tempo libero (e) sportive" (Cass. 15 marzo 1999, n. 2272) e, più in particolare, ad "impiantistica sportiva" (Cass. 20 marzo 1998, n. 2929; Cass. 9 luglio 1999, n. 7200); b) che, in relazione ad un'area la quale risulti in parte non edificabile (per una delle ragioni sopra indicate) ed in parte edificabile (siccome destinata, appunto, ad utilizzazione commerciale o direzionale: Cass. 19 gennaio 1999, n. 465), la prima va indennizzata ricorrendo ai criteri applicabili ai suoli agricoli, la seconda ricorrendo al metodo della semisomma sulla base del valore venale accertato in prospettiva delle volumetrie concretamente realizzabili (Cass. 465/99, cit.). Con il secondo motivo di impugnazione, lamentano i ricorrenti incidentali violazione dell'art. 1224, comma secondo, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo come la Corte territoriale abbia disatteso la richiesta degli attori intesa ad ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi del richiamato art. 1224, secondo comma, c.c., non essendo stato provato da questi ultimi "che essi avrebbero potuto salvaguardare il potere di acquisto della moneta con investimenti produttivi di frutti in misura superiore all'interesse legale, se avessero avuto tempestivamente la disponibilità delle somme qui determinate", laddove, però, in tale maniera, detto giudice ha trascurato di considerare che il ricorso a presunzioni in favore dei medesimi attori avrebbe consentito senz'altro di attribuire loro il risarcimento del maggior danno richiesto, senza che fosse indispensabile fornire alcun ulteriore elemento probatorio.
Al riguardo, premesso che il motivo in esame non può ritenersi assorbito, dal momento che la stessa ricorrente principale, attraverso il sesto motivo di impugnazione, ha dato espressamente atto di avere provveduto a depositare solamente in data 18.11.1993, presso la Cassa Depositi e Prestiti, la somma di lire 9.957.980 a titolo di indennità di occupazione relativamente all'area di mq. 1205, cosicché è palese come tale deposito, ove pure astrattamente esaustivo, non escluda di per sè il diritto dei ricorrenti incidentali ai relativi accessori, come appunto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., sull'ammontare di ogni annualità di indennità di occupazione effettiva e a partire dall'inizio dell'anno successivo, per il periodo compreso tra la data di emissione del relativo decreto (24.4.1989) e la data del riferito deposito (18.11.1993), vale notare che detto motivo non è fondato.
Si osserva, al riguardo, come la Corte territoriale abbia affermato che il "maggior danno" lamentato dagli attori non è stato da questi ultimi "provato", laddove, a fronte di quanto sopra, la prospettazione dei ricorrenti incidentali, siccome priva di specifici riferimenti alle risultanze di causa, non consente, in relazione ai canoni di autosufficienza che sono propri dell'odierno gravame, di apprezzare, ai fini del riconoscimento della sussistenza del denunziato difetto di motivazione, se gli stessi attori abbiano, in sede di merito, effettivamente allegato e dimostrato (ciò che, di per sè, esclude altresì la possibilità di configurare la violazione di legge pure dedotta) circostanze tali, come appunto le proprie qualità o condizioni personali, da permettere al giudice di desumere, anche in via presuntiva, che la tempestiva disponibilità della somma dovuta ne avrebbe consentito l'impiego secondo una destinazione corrispondente alle riferite qualità o condizioni, così da superare il ristoro derivante dall'applicazione dell'interesse legale al tasso vigente all'epoca.
Pertanto, vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale, mentre, in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, restando assorbiti gli ultimi due motivi di quest'ultimo, i quali sottintendono un particolare esito del giudizio di rinvio (relativo alla determinazione della misura stessa dell'indennità di occupazione) e rimangono perciò strettamente subordinati a tale esito, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiarati assorbiti gli ultimi due motivi di quest'ultimo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003