Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le censure basate sulle suddette violazioni devono tuttavia essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettivo insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte. (Nella specie, vertendosi in tema di interpretazione della clausola del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato relativa al premio per le sostituzioni, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che detto premio spettasse al sostituto non solo in caso di assenza improvvisa del dipendente sostituito, ma anche nell'ipotesi di sostituzione disposta per ovviare ad una cronica carenza di personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Rel. Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA RC, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SEVERANO 34, presso lo studio dell'avvocato A. OTTAVI, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO MOCCI e CINZIA REMOLI, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria Corte Cassazione, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 292/96 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata l'11/7/96 R.G. 1366/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/5/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo TREZZA;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato PULCI per delega dell'Avvocato MOCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Civitavecchia il signor OL LO, dipendente della società Ferrovie dello Stato in qualità di capo stazione presso la stazione ferroviaria di Montalto di Castro, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro, ed esponeva di avere percepito fino al giugno 1992 il premio per le sostituzioni previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, la cui corresponsione era stata interrotta e poi ripristinata, ma secondo un diverso criterio di liquidazione, a decorrere dal gennaio 1993. Deduceva che detto premio era stato corrisposto in quanto il numero dei dipendenti con qualifica di deviatore in servizio presso la stazione ferroviaria era inferiore a quello previsto dalla pianta organica, sicché, non essendo coperto il turno di servizio dei deviatori per l'intera durata delle ventiquattro ore, le relative mansioni di deviatore erano state svolte, in aggiunta a quelle proprie, dal capo stazione.
Chiedeva quindi che la società Ferrovie dello Stato fosse dichiarata tenuta a ripristinare la corresponsione del suddetto premio e condannata al pagamento in suo favore delle somme a lui spettanti per questo titolo a decorrere dal 1 luglio 1992. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza non definitiva in data 2 - 4 novembre 1995, dichiarava il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e ripristinato il premio per le sostituzioni di cui alla citata norma contrattuale, riservando al prosieguo del giudizio la quantificazione del dovuto.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 5 luglio - 11 luglio 1996, ha respinto l'appello della società Ferrovie dello Stato e confermato la pronuncia pretorile.
Osserva il giudice d'appello che - pur prescindendo dalla conforme interpretazione data dallo stesso Ente datore di lavoro sia nel periodo anteriore al giugno 1992, sia con il successivo accordo del 3 maggio 1996 - la norma contrattuale (di cui all'art. 29, all. 7, del vigente contratto collettivo) nel prevedere l'assenza "improvvisa" del dipendente sostituito, quale condizione per il riconoscimento del premio, si riferiva alla ipotesi normale in cui prestasse servizio il personale previsto dalla pianta organica, senza peraltro escludere che, ove vi fosse invece una carenza cronica di personale che imponesse le sostituzioni in maniera inevitabile e sistematica, il premio venisse riconosciuto quale compenso aggiuntivo al dipendente che svolgesse anche il servizio spettante all'assente, con maggiore sacrificio e dispendio di energie per il contemporaneo espletamento delle mansioni sue proprie. Il Tribunale aggiunge che nel caso di specie era provato che il numero dei deviatori in servizio presso la stazione era considerevolmente inferiore a quello previsto dalla pianta organica, il che rendeva necessario per il capo stazione sostituire in alcuni turni il deviatore, non potendosi ritenere - come sostenuto dalla controparte - che la sostituzione del deviatore non fosse necessaria e potesse essere rinviata al turno successivo. La società Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni, chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa corte sorretto da un motivo.
L'intimato resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in memoria del resistente, per la mancanza nel dott. Ruggiero Rubino, conferente la procura speciale per proporre ricorso per cassazione all'avv. Gerardo Vesci, dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale, oltre a quelli di rappresentanza processuale della società Ferrovie dello Stato.
Al riguardo il Collegio condivide pienamente quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza n. 4666 del 1998 circa le conformità a legge della procura speciale come sopra conferita.
1. - Ciò posto, la società Ferrovie dello Stato - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 29 dell'allegato 7 del C.C.N.L. 1990/92; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione su un punto decisivo della controversia" - deduce che le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto sono palesemente errate a causa di violazione e/o falsa applicazione della suddetta norma del contratto collettivo. Osserva la suddetta società che dal testo di questa disposizione (che riporta come segue: "Quando si sia verificata l'assenza improvvisa di un dipendente dell'esercizio - escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni, navigante e manovratori di squadre di manovra con due agenti a terra - e non si sia potuto provvedere alla sua sostituzione, è concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente") si evince agevolmente che l'emolumento in questione costituisce un premio per la sostituzione di altro dipendente per una sua assenza improvvisa.
Rileva quindi che nel caso di specie una tale situazione di assenza "improvvisa" non esisteva in quanto i dipendenti con qualifica di deviatore erano sin dall'inizio, per carenza di organico - come accertate dallo stesso Tribunale - in numero inferiore al fabbisogno, e che per tale ragione la disposizione anzidetta non poteva quindi trovare applicazione, così come del resto disposto da circolare aziendale (del 2 luglio 1992).
La ricorrente insiste, inoltre, sulla non necessità in ogni turno della sostituzione del deviatore e sullo svolgimento di tutte le mansioni di quest'ultimo ad opera del sostituto, quale requisito per la spettanza del compenso in questione.
2. Il motivo va disatteso.
Esso contiene invero censure inammissibili là dove viene dedotta, come indicato nel contesto dello stesso motivo, una "violazione e/o falsa applicazione" di una norma di contratto collettivo di diritto comune, qual è quella di che trattasi, posto che una tale deduzione non integra vizio denunziabile in sede di legittimità:
infatti il vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. - quello cioè di violazione o falsa applicazione di norme di diritto - riguarda soltanto le fonti di diritto riconducibili alla previsione di cui all'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, e non già fonti negoziali privatistiche quali sono le disposizioni di contratto collettivo postcorporativo non munito di efficacia obbligatoria generale.
In relazione a tali disposizioni contrattuali va ricordato che, com'è costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'interpretazione delle stesse, alla pari della soluzione di questioni interpretative relative a dichiarazioni negoziali, integra un giudizio di fatto che, in quanto tale, è insindacabilmente demandato alla valutazione del giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (tra le molte, Cass. 20 gennaio 1997 n. 551;
13 dicembre 1996 n. 11136).
Ma le censure basate sulla violazione dei suddetti criteri ermeneutici legali (ex artt. 1362 e segg. c.p.c.) non possono a loro volta risolversi in un astratto e generico richiamo degli articoli di legge, quale è stato nella specie sommariamente operato dal ricorrente nella sola titolazione del motivo: dovendo invece la parte, per assolvere all'onere di specificazione dei motivi del ricorso per cassazione (ex art. 366 n. 4 c.p.c.), indicare le precise ragioni della asserita violazione specificando, oltre al contenuto dei singoli canoni che si assumono violati, in qual modo e in quali punti e sotto quale profilo il ragionamento abbia deviato dalle anzidette vincolanti regole legali. E dove la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obbiettiva insufficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (Cass. 18 marzo 1997 n. 2354). Non è pertanto idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito che si risolva esclusivamente nella contrapposizione, all'interpretazione dal detto giudice enunciata, della diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass.4 luglio 1994 n. 6321; 4 febbraio 1993 n. 1375): ed invero la critica della ricostruzione del contenuto contrattuale, operata dal medesimo giudice, unitamente alla proposta di una diversa interpretazione, costituiscono una censura inammissibile, proprio perché non spetta alla Corte di Cassazione la ricerca degli elementi di fatto per conoscere della censura stessa (Cass. 4 marzo 1983 n. 1601). Le censure svolte in ricorso appaiono prevalentemente inficiate dai suddetti difetti e manchevolezze, giacché - come s'è accennato - non precisano le specifiche ragioni per cui la motivazione dovrebbe ritenersi contrastante con alcuno dei canoni ermeneutici legali ovvero sorretta da argomentazioni insufficienti od illogiche, ma si risolvono, in vera sostanza, nell'affermazione dell'erroneità dell'interpretazione esposta nell'impugnata sentenza e nella contestuale affermazione dell'esattezza di quella sostenuta dallo stesso ricorrente, facendo per di più inammissibile riferimento, in questa sede di legittimità, ad elementi istruttori di merito, quali l'interrogatorio formale del rappresentante della società o brani di circolari aziendali e accordi sindacali, testualmente riportati, non tanto al fine di supportare un vizio della motivazione o una mancata pronuncia del Tribunale su questioni specificamente dedotte in appello, quanto per sottoporli all'esame ed alla valutazione diretti di questa Corte. 3. - Per completezza può, comunque, altresì osservarsi che la motivazione enunciata dal Tribunale appare esente da carenze e illogicità, in particolare là dove, nella parte essenziale dell'esposizione (quale concisamente riportata, nella parte narrativa della presente sentenza), ha ritenuto che la norma contrattuale, nel far menzione della assenza "improvvisa" del dipendente sostituito, ha inteso logicamente far riferimento alla situazione normale di completezza dell'organico del personale, aggiungendo, con interpretazione di evidente carattere estensivo, che comunque la medesima disposizione non escludeva il riconoscimento dell'attribuzione economica nell'ipotesi, chiaramente simile, di espletamento del servizio spettante al dipendente mancante, anche ove tale mancanza fosse dovuta a cronica carenza di personale. E ciò perché, come testualmente e puntualmente argomentato dal giudice d'appello, "la ratio del premio è il riconoscimento di un compenso aggiuntivo a chi, oltre alla mansione propria, svolga contemporaneamente, con maggior sacrificio e dispendio di energie lavorative, mansioni di altro dipendente assente", essendo quindi "impensabile che la norma contrattuale abbia voluto onerare il dipendente, senza riconoscimento di compenso alcuno, delle conseguenze di una cronica carenza di organico o di disfunzioni organizzative imputabili all'amministrazione dell'Ente" (pag. 8 sent. Trib.).
4. - Per quanto detto il ricorso dev'essere, in conclusione, rigettato. Le spese seguono la soccombenza (art. 385 primo comma c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la società Ferrovie dello Stato a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 42.000 oltre a lire 2.500.000 (duemilioni-cinquecentomila) per onorario d'avvocato. Così deciso, in Roma, il 13 maggio 1998.