Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 2
La facoltà, riconosciuta alle parti, di chiedere la determinazione dell'indennità a prescindere dalla stima amministrativa, per effetto della sentenza 22 febbraio 1990 n. 67 della Corte Costituzionale, comporta che qualora l'opposizione ex art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865 venga proposta dopo il decreto di esproprio, ma prima della stima definitiva della Commissione provinciale, ben può il giudice fondare il proprio convincimento riguardo al valore del fondo, di natura non edificabile, sulla stima amministrativa definitiva intervenuta in corso di causa, non essendo obbligato a disporre consulenza tecnica, tanto più se l'espropriato non adduca elementi atti a contestare i dati oggettivi (tipo di coltura, valore agricolo medio, estensione del terreno) che fondano la valutazione definitiva della Commissione provinciale.
L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è stato apposto il vincolo espropriativo, dovendosi escludere che il regime urbanistico debba essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale (nella specie l'inedificabilità di un fondo, comportante l'applicazione delle regole indennitarie prescritte per l'esproprio dei suoli agricoli, è stata desunta non da un'antica classificazione dell'area come agricola, ma dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale - verde pubblico e attrezzature per il tempo libero, agricolture eventualmente convenzionate, aree per carovane nomadi, attrezzature sportive - vigente al momento del decreto di espropriazione, anche se in attuazione della stessa il piano particolareggiato, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, e dunque il vincolo preordinato ad esproprio, ha attribuito all'area l'utilizzo per la costruzione di impianti sportivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/1999, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA UC, BA GR AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ANGELLA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NARESE CALOGERO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 906/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 29/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Angeletti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.4.1990, FF UC e AG AZ RI convenivano in giudizio il Comune di Livorno davanti alla Corte d'appello di Firenze, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio relativamente a terreno di loro proprietà, assoggettato a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta. Si costituiva in giudizio il Comune di Livorno, che eccepiva l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, e contestava nel merito il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza depositata il 29.7.1996, la Corte d'Appello di Firenze, ritenuta l'ammissibilità della domanda, determinava in L. 330.020.000 l'indennità di esproprio spettante agli attori. Urbanisticamente le aree espropriate erano in origine classificate come agricole e con il piano regolatore del 1980 la destinazione era mutata in zona F50, verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero, agricolture eventualmente convenzionate, aree per carovane nomadi, attrezzature sportive. Con il piano particolareggiato, approvato nel 1985, all'area era confermata la destinazione F50, verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero, attrezzature sportive. Dovendo allora tenersi conto della destinazione, e della utilizzazione del bene, anteriormente all'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, ovvero del carattere agricolo, l'indennità di esproprio doveva essere calcolata secondo il valore agricolo, come imposto dal sistema instaurato dall'art. 5 bis l.
8.8.1992 n.359, e precisamente nella misura accertata dalla Commissione
provinciale, che non era stata oggetto di censure da parte degli opponenti. Fermo restando che l'espropriazione del fabbricato giacente sull'area doveva essere autonomamente indennizzato secondo il valore venale.
Ricorrono per Cassazione FF e AG, affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Livorno.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, FF e AG, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, nonché degli artt. 43, comma 3 e 3 Cost., ed errata e insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver dedotto l'inesistenza della vocazione edificatoria da una lettura superficiale della consulenza tecnica d'ufficio. La Corte d'appello non ha infatti tenuto conto che la classificazione F50 corrisponde alla esatta destinazione urbanistica dell'area, il che consente una utilizzazione edificatoria, consistente in parcheggi e attrezzature sportive, e che di fatto la zona è in vario modo destinata all'edificazione, e non certo agricola, come si desume dall'utilizzazione delle aree confinanti. Liquidando l'indennità per il terreno in oggetto con i criteri del valore agricolo, si vengono a privare i proprietari espropriati del serio ed effettivo ristoro, garantito dalla Costituzione, anche attraverso l'interpretazione dell'art. 5 bis offerta dalla Corte Costituzionale (sentenza 16 giugno 1993, n. 283). Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 l. 22 ottobre 1971 n. 865, censurano la sentenza per non aver tenuto conto che essi, in sede di precisazione delle conclusioni, avevano richiesto che fosse disposta una c.t.u. per la determinazione dell'effettivo valore agricolo del terreno espropriato: presumendo la mancata contestazione, da parte di essi opponenti, della stima agricola del terreno, il giudice di merito ha equivocato sul procedimento di valutazione, dando per determinato definitivamente il valore del bene sulla scorta della liquidazione operata della Commissione provinciale. Questa, al contrario, costituisce solo indennità provvisoria, basata sul "valore agricolo medio" mentre ove essa non venga accettata, il proprietario espropriato viene compensato in base al "valore effettivo", che tenga conto delle reali caratteristiche dell'area. Il ricorso è infondato e va respinto, anche se con motivazione diversa da quella fatta propria dalla Corte d'Appello. La sentenza da questa pronunziata, conforme a diritto nel suo risultato ultimo, va dunque tenuta ferma, provvedendosi a correggere la motivazione, come previsto dall'art. 384, 2° comma, c.p.c. Riguardo al primo motivo i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia tenuto conto della possibile edificabilità dell'area: sia sotto il profilo della destinazione urbanistica, che consente costruzioni, come quelle necessarie alle attrezzature sportive, o comunque utilizzazioni (ad es., parcheggio) non rigidamente ancorate alla classificazione agricola;
sia sotto il profilo di una edificabilità di fatto desumibile dalla utilizzazione delle aree circonvicine.
La Corte d'appello ha escluso l'edificabilità dell'area, partendo dall'esatta interpretazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, che pone una rigida bipartizione tra aree edificabili ed aree agricole (alla cui disciplina sono assimilate le non edificabili). Alla luce di tale premessa, non hanno rilievo le possibili utilizzazioni non meramente agricole, che conferiscano all'area un plusvalore del quale debba tenersi conto ai fini indennitari: è infatti esclusa, come questa Corte ha reiteratamente affermato dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis, la configurabilità di un tertium genus che agli effetti indennitari consideri le potenzialità paraedificatorie del terreno (Cass. 20 marzo 1998, n. 2929; 29 agosto 1998, n. 8634) e possibili sfruttamenti economici non strettamente agricoli (Cass. 20 gennaio 1998, n. 483; 3 luglio 1998, n. 6522). È altresì da escludere che debba procedersi ad un apprezzamento edificatorio de facto, parallelamente allo sfruttamento edilizio di aree prossime, posto che l'introduzione, con l'art. 5 bis l. 359/92, di una generale e incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, non ammette figure intermedie, ed è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione. E su questa linea la giurisprudenza è decisamente avviata (Cass. 28 marzo 1996, n. 2856; 11 dicembre 1996, n. 11037; 5 giugno 1997, n. 5111; 14 gennaio 1998, n. 259; 10 aprile 1998, n. 3717; 12 giugno 1998, n. 5893; 3 luglio 1998, n. 6522). L'attribuzione della reale discretività del sistema al parametro della edificabilità legale, ed il carattere solo suppletivo e complementare della edificabilità di fatto (utilizzabile, ad esempio, in assenza di pianificazione urbanistica: Cass. 17 settembre 1997, n. 9242; 2 settembre 1998, n. 8702), discende, oltre che dalla ratio legis, caratterizzata da esigenze di ridimensionamento della spesa pubblica, dalla corretta interpretazione dell'inciso, di cui alla prima parte del 4° comma, "e per quelle che, ai sensi del terzo comma, non sono classificabili come edificabili", sul quale è da ritenere si regga la coerenza dell'intero sistema dell'art. 5 bis.
Se le "possibilità legali ed effettive di edificazione" fossero state previste dall'art. 5 bis, 3° comma, come ipotesi alternative e autonome, nel senso della sufficienza, ai fini dell'applicabilità del criterio della semisomma di cui al 1° comma, anche della sola edificabilità di fatto, non vi sarebbe stata ragione di scorporare dalla categoria dei suoli edificabili un'ipotesi, quella dei suoli interessati da vincolo d'inedificabilità, la cui connotazione è unicamente urbanistica.
In altre parole, se la semplice presenza, nei suoli legalmente non edificabili, della vocazione edificatoria, fosse idonea ad annullare l'effetto negativo del vincolo, di nessuna utilità apparirebbe la previsione di un'ipotesi specifica di suoli non edificabili da associare alla disciplina dei suoli agricoli, ma rispetto ad essi ontologicamente autonoma.
L'assenza di possibilità legali di edificazione è stata tuttavia esclusa dal giudice a quo in base alla classificazione urbanistica del suolo espropriato, vigente al momento dell'apposizione del vincolo destinato ad esproprio, ovvero alla destinazione agricola. In realtà, la lettura del dato normativo dell'art. 5 bis, che richiede, per la valutazione dell'edificabilità dell'area, la presenza di "possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio", non può prescindere dalla disciplina urbanistica che interessa l'area al compiersi della vicenda ablativa. La formula legislativa ora riportata deve essere intesa, come stabilito da Corte Cost. 16 dicembre 1993 n. 442, secondo la lettura che attribuisce alla disposizione un significato non in contrasto con la Costituzione: proprio in rapporto ad una possibile modifica del regime dell'area nell'intervallo che corre tra l'apposizione del vincolo ed il decreto di esproprio, l'indifferenza del vincolo sulla valutazione del bene va verificata al momento del verificarsi della vicenda ablativa, in modo da consentire a quella data una ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata pienamente aderente alle possibilità di edificazione (Cass. 25 agosto 1998, n. 8434, 20.11.1993, n. 11474). È solo in virtù di tale interpretazione non letterale, che localizza al momento del decreto di esproprio la valutazione del bene a fini indennitari senza tuttavia tener conto del vincolo preordinato ad esproprio, che il giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis, avallando dunque la rilevanza delle possibili modifiche della disciplina urbanistica tra il momento di apposizione del vincolo ed il decreto di espropriazione. La Corte Costituzionale ha poi chiaramente, anche se implicitamente, smentito che non si debba tener conto di quella disciplina urbanistica generale in attuazione della quale è stato successivamente apposto il vincolo a mezzo del piano regolatore particolareggiato, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. La già citata pronuncia non ravvisa indicazioni utili ad una retrodatazione della qualificazione dell'area nel disposto degli artt. 42 e 43 l. 25.6.1865 n. 2359, secondo cui sono esclusi dal computo dell'indennizzo gli incrementi di valore derivanti dalle dichiarazioni di pubblica utilità, nonché le costruzioni, le piantagioni e le migliorie eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore: tali norme non implicano - osserva la Consulta - che la valutazione dell'edificabilità, o meno, dell'area espropriata, debba farsi al momento dell'apposizione del vincolo, ma consentono semmai di escludere unicamente gli incrementi connessi all'esecuzione di pubblica utilità o derivanti dalla previsione dell'esecuzione stessa.
Nella vicenda in oggetto, la disciplina urbanistica vigente nella zona in cui è compresa l'area espropriata, è quella, indicata dal piano regolatore approvato nel 1980, come F50: verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero;
agricolture eventualmente convenzionate;
aree per carovane nomadi;
attrezzature sportive. Il bene è stato concretamente vincolato ad un utilizzo pubblicistico in seguito all'approvazione del piano particolareggiato, che precisando e circostanziando le destinazioni con riferimento alle singole aree, ha reso attuale la previsione dello strumento di livello superiore:
il terreno di proprietà dei ricorrenti è stato destinato alla costruzione di impianti sportivi, dei quali ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità.
Non potrebbe sostenersi che l'apposizione del vincolo destinato ad esproprio risalga all'approvazione del piano regolatore generale. Le previsioni in esso contenute sono, come si è sopra riferito, necessariamente programmatiche, e nell'associare verde pubblico, attrezzature sportive o per il tempo libero, agricolture convenzionate, non si può certo dire che lo strumento abbia attribuito specifiche destinazioni alle singole aree del comprensorio. Nella sistematica dei vincoli alla proprietà privata, del resto, persiste l'incertezza sulla inquadrabilità delle singole fattispecie tra i limiti conformativi od espropriativi, influenti i primi e non i secondi sulla valutazione del bene a fini indennitari. Non può peraltro sostenersi che i vincoli posti dal piano regolatore debbano essere considerati, nella loro totalità, ed in comparazione con quelli posti dalla legge per via di individuazione predeterminata di zone geo- morfologiche (come nella l.
8.8.1985 n.431, riguardo ai vincoli paesaggistici), necessariamente espropriativi, in quanto non generali, non obiettivi, e comunque limitativi del godimento: non mancano esempi, nell'ordinamento, di vincoli pacificamente conformativi, che pur congeniti al diritto dominicale, vengono evidenziati e comunque creano obblighi a carico del proprietario, solo in virtù di un atto amministrativo (ad es., vincolo paesaggistico ex artt. 1, 2, 6 l. 29.6.1939 n. 1497 e vincolo storico-artistico ex art. 3 e 5 l.
1.6.1939 n. 1089). Del resto, la stessa legge, pur nell'accomunare i vincoli che comportino restrizione al pieno sfruttamento del bene, e nel circoscriverli nel tempo (ché, diversamente, essi dovrebbero essere indennizzati, risolvendosi in espropriazioni larvate), distingue vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportino l'inedificabilità (art. 2 l. 19.11.1968 n. 1187, da considerare tuttora vigente: Corte Cost. 12.5.1982, n. 92; Cons. Stato, sez. IV, 7.2.1991, n. 102), con questo riconoscendo un'autonoma categoria non espropriativa all'interno delle limitazioni imposte alla proprietà privata dalla disciplina urbanistica.
La validità del criterio discretivo adottato si coglie del resto in alcune recenti pronunce di questa sezione, che chiamata ad esprimersi sulla natura, edificatoria o meno, di suoli, ai fini della determinazione del valore indennitario, ha classificato non edificabili le aree inserite in zone destinate dal piano regolatore a verde pubblico (Cass. 16.5.1998, n. 4921; 10.4.1998, n. 3717;
14.1.1998, n. 259; 1.6.1997, n. 5111), o ha ritenuto influenti sul valore dell'immobile le destinazioni previste dai p.e.e.p. (Cass.16.1.1992, n. 496 - Cass. 1.8.1997, n. 7152 - 18.11.1997 n. 11433),
o ha escluso doversi risalire, al fine di ricostruire la disciplina urbanistica, a risalenti classificazioni, non più attuali (Cass.2.9.1998, n. 8702). In conclusione, la destinazione dell'area espropriata agli attuali ricorrenti va considerata in rapporto alla classificazione operatane dalla pianificazione in vigore al momento dell'esproprio, senza che, ovviamente, si possa tener conto del vincolo concretamente apposto in vista dell'esproprio, in virtù dell'approvazione del piano particolareggiato. La già citata destinazione F50 di cui al piano regolatore del 1980 non comporta, come rettamente argomentato dal giudice di merito attraverso una motivazione ad abundantiam (la pronuncia desume l'inedificabilità del fondo, in via prioritaria, dalla precedente destinazione agricola dell'area) un carattere di edificabilità: le opere edilizie che si rendessero necessarie - e ciò è riferito con il beneficio dell'eventualità, attesa la configurazione composita della descritta zonizzazione in cui è inserita l'area in oggetto - non possono che essere prerogativa dell'ente pubblico, come del resto è dimostrato dalle prescrizioni dei limiti inderogabili di densità edilizia, contenuti nell'art. 7 d.m. 2.4.1968 (cui rinvia l'art. 41 quinquies, ottavo comma, l.17.8.1942 n. 1150, come introdotto dall'art. 17 l.
6.8.1967 n. 765),
che non contempla la zona F, definita dall'art. 1 come "parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale".
L'inedificabilità dell'area ne comporta l'indennizzabilità secondo il valore agricolo, con il che si attinge lo stesso risultato cui perveniva il giudice di merito, e si viene all'esame del secondo motivo di ricorso. Anch'esso è infondato.
I ricorrenti ebbero a proporre l'opposizione ex art. 19 l. 865/71, essendo stato emesso il decreto di esproprio, ma prima che fosse stata determinata l'indennità definitiva. Il giudice di merito riferisce che questa intervenne in corso di causa, e sono i risultati della medesima che la sentenza impugnata recepisce, disattendendo la richiesta di consulenza tecnica, avanzata dal Comune espropriante, ed anche dagli opponenti nella precisazione delle conclusioni.
La facoltà riconosciuta alle parti di chiedere la determinazione dell'indennità a prescindere dalla stima amministrativa, per effetto della sentenza 22.2.1990 n. 67 della Corte Costituzionale, comporta che il giudizio indotto dall'opposizione ex art. 19 l. 865/71 si atteggi a giudizio di accertamento, piuttosto che di impugnazione, non essendo il giudice vincolato dalla stima effettuata prima del giudizio (Cass. 22.11.1990, n. 11278;
3.6.1992, n. 6790), e non essendovi limitazione ai suoi poteri di libera valutazione, esercitabili anche indipendentemente da specifiche censure di parte (Cass. 2.9.1998, n. 8702). Il principio del libero convincimento comporta però che in assenza di specifiche censure delle parti, il giudice possa attingere alla stima amministrativa, tanto più qualora essa, come nella specie, non sia l'oggetto specifico d'impugnazione, perché sopravvenuta in corso di causa, e si ponga rispetto alla causa come fatto storico valutabile alla stregua di elemento di prova (Cass. 27.1.1998, n. 774). Nella specie, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, secondo cui la stima amministrativa condivisa dal giudice sarebbe ancorata a criteri astratti, la Corte d'appello ha determinato il valore del bene avvalorando le conclusioni cui è pervenuta la Commissione provinciale con la stima definitiva, condotta proprio alla stregua dell'art. 15 invocato dai ricorrenti, ovvero con riferimento al valore agricolo effettivo. Per questo il giudice dell'opposizione non ha ritenuto di disporre la richiesta consulenza, in assenza di una contestazione specifica delle parti sugli elementi oggettivi (tipo di coltura, valore agricolo medio, estensione del terreno) che fondano la valutazione definitiva della Commissione provinciale. La consulenza tecnica ben può fondare il convincimento del giudice, in ordine alla misura dell'indennità (Cass. 12.5.1989, n. 2153), ma solo ove egli ritenga di non avere sufficienti elementi di giudizio (Cass.22.11.1990, n. 11278, cit.). Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in L. 3.329.800, di cui L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 17.12.1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MARZO 1999.