Sentenza 5 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANADE REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 IN NOME DEL POPOLO ITALIANOodifiche al sistema penale LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sanzione SEZIONE PRIMA CIVILE amm. Va 0 1 6 6 1 0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 661 Dott. Rosario residente G. N. 4008/00 3859 Dott. Ugo Riccardo Cron. Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Rep. FELICETTI Consigliere Dott. Francesco Ud. 16/10/02 Dott. Aniello NAPPI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AV ER, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RUFFIER, giusta delega a margine del ricorso;
B ricorrente
contro
COMANDO CARABINIERI BIELLA;
intimato Tribunale di BIELLA, avversO il provvedimento del 15/12/99 N. 786/99 R.G.). - 2002 emesso il 15/1 1873 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 15.12.1999 il giudice del Tribunale di Biella convalidava il provvedimento avversO il quale ID LB ON aveva proposto opposizione ex art. 22 della Legge 689/81, rilevando la mancata comparizione all'udienza dell'opponente medesimo e considerando che dagli atti non risultano elementi che consentano di annullare o modificare l'ordinanza. Avverso tale provvedimento il ON propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso ID LB ON denuncia violazione dell'art. 23 della Legge 689/81, lamentando che il giudice di merito non abbia verificato la possibilità di equivoco della data d'udienza indicata nel decreto di fissazione dell'udienza e non ne abbia disposto la rinnovazione in quanto l'udienza si era tenuta il 15.12.1999 ed egli aveva ritenuto invece che si Si era tenesse il 18.12.1999, giorno in cui regolarmente presentato. La censura, nei termini in cui stata prospettata, è infondata. 3 Nell'addebitare al giudice di merito la mancata verifica circa la possibilità di equivoco sull'effettiva data dell'udienza indicata nell'apposito decreto, non considera il ricorrente che egli stesso, palesando dei dubbi deducibili dalla lettura dell'atto notificatogli, mostra che avrebbe potuto tempestivamente attivarsi presso la cancelleria del Tribunale per scioglierl . Nessuna violazione è infatti deducibile laddove lo stesso ricorrente rileva delle perplessità in ordine agli elementi di fatto su cui la censura si basa specie allorchè il dubbio avrebbe potuto agevolmente essere da lui dissipato. Con l'ordinanza di inammissibilità della opposizione per mancata comparizione del ricorrente il Tribunale ha ritenuto evidentemente che il giorno fissato nel decreto di comparizione fosse quello in cui si è tenuta l'udienza, mentre il ricorrente, nel censurare tale implicita affermazione, non poteva limitarsi, come invece ha fatto, a sostenere che la lettura dell'atto si prestava ad equivoci, ben potendo in tal caso ovviarvi egli stesso e non potendo d'altra parte le perplessità del ricorrente essere oggetto di ricorso. Il ricorso - che non involge l'ulteriore problema sorto a seguito della sentenza n. 534 del 1990 della Corte Costituzionale sull'art. 23 comma 5 della Legge 689/81 e legato alla necessità di un preliminare esame, in caso di mancata comparizione dell'opponente, in alla legittimitàordine dell'opposizione qualora questa risulti già dalla documentazione allegata dall'opponente va pertanto rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 16.10.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Algo Riverto Folly uns C Sonunda Plassaly 5 FEB. 2003 5