Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
In tema di espropriazione, la causa propria del contratto di cessione volontaria va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo mediante l'utilizzo di uno strumento privatistico soggetto, peraltro, sotto alcuni aspetti, a norme imperative, con la conseguenza che, a prescindere dall'eventuale natura transattiva del contratto "de quo", il corrispettivo in esso previsto è da considerarsi, comunque, oggetto di predeterminazione legale, secondo quanto stabilito dalle norme succedutesi nel tempo in materia (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di appello che, a fronte di un negozio di cessione volontaria di un bene con rinuncia, da parte del cedente, "ad ogni ulteriore pretesa a qualsivoglia titolo, salvo quanto disposto dalla legge n. 385/1980", aveva ritenuto di determinare il corrispettivo dovuto al cedente - all'esito della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385/80 - sulla base, comunque, di criteri legali, individuati, dapprima, con riferimento alla legge 2359/1865, e, successivamente, all'art. 5 bis della legge n. 359/1992).
Commentario • 1
- 1. Cessione gratuita quale corrispettivo del permesso di costruireMuntoni Matteo · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 8970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8970 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. IA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 8379 e 11029 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 vertenti
TRA
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CAGLIARI - C.A.S.I.C., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, V. Guido Antonelli n. 15, presso l'avv. Oberdan Tommaso Scozzafava e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Franco Farina e Francesco Viola di Cagliari, per procura in calce al ricorso.
- RICORRENTE -
E
GN IA NN ved. PILLOSU, domiciliata elettivamente in Roma, V. Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'avv. Guido Romanelli e rappresentata e difesa dagli avv.ti Agostino Frau Doneddu e Pierandrea Pillosu di Cagliari, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale.
- CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE -
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. civ., n. 10/99 del 13 novembre 1998 - 18 gennaio 1999. Udita, all'udienza del 9 febbraio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 7 maggio 1992 il Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente le domande di RI NN CA nei confronti del Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Cagliari (da ora C.A.S.I.C.), condannando quest'ultimo a pagare all'attrice il conguaglio a lei spettante per la cessione volontaria di un terreno oggetto di procedura espropriativa per la somma di L. 103.334.100 comprensive della maggiorazione del 50%, da conguagliare ai sensi della legge 2359 del 1865 che aveva sostituito quella 29 luglio 1980 n. 385, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1983 n. 223. Per la natura edificabile dell'area acquisita dal Consorzio, il valore venale di essa era determinato in L.
5.264.190.000 e il conguaglio in L.
5.160.855.900 per l'indennità di espropriazione, mentre era respinta la richiesta di quella d'occupazione, con compensazione delle spese di causa tra le parti.
Su gravame delle due parti con sentenza del 18 gennaio 1999 la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva il conguaglio per la legge n. 359/1992 a L.
2.011.456.475 e condannava il C.A.S.I.C. a pagare i due terzi delle spese di causa alla controparte, compensandole nel resto. La Corte aveva respinto i motivi d'appello del Consorzio, il primo dei quali deduceva che l'attuazione del c.d. conguaglio, per la misura eccessiva di esso, rendeva nulla la cessione alterando in misura eccessiva le posizioni delle parti, mentre il secondo negava la natura edificabile del terreno ceduto.
La volontà del legislatore, manifestata nella legislazione successiva integrata dagli interventi della Corte costituzionale nella materia, aveva imposto ai primi giudici la liquidazione del conguaglio nella misura del valore venale del suolo, da sostituirsi con la semisomma dello stesso e del reddito domenicale rivalutato coacervato in base all'art. 5 bis della L. 359/92, sopravvenuto nel corso del giudizio, mentre la natura edificabile dell'area acquisita dal Consorzio era determinata dal P.R.G. di Cagliari che la inseriva nella zona D industriale, per cui ambedue i motivi dell'appello principale erano infondati, dovendo riliquidarsi l'indennità con le modalità di cui sopra e il conguaglio nella misura già indicata. Erano respinti pure i primi due motivi del gravame incidentale che chiedeva ancora l'indennità d'occupazione, non spettante per la previsione contenuta nell'art. 4 del contratto di cessione volontaria e domandava poi la rivalutazione monetaria da rifiutare, essendosi riconosciuti dai primi giudici a favore della cedente gli interessi e il maggior danno dalla domanda, subordinando il pagamento di essi alla mora debendi;
era invece accolto il terzo motivo che censurava la sentenza del tribunale per la compensazione totale delle spese, che erano disciplinate invece nel modo già indicato. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il C.A.S.I.C. con due motivi.
Si è difesa con controricorso e ricorso incidentale di un motivo la CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va disposta la riunione dei due ricorsi contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1. Il ricorso principale deduce violazione dell'art. 1965 c.c. e delle regole d'ermeneutica contrattuale degli artt. 1362 e ss. c.c., per non avere la Corte di Cagliari rilevato la natura transattiva del contratto c.d. di cessione volontaria concluso tra le parti che, all'art. 3, hanno espressamente rinunciato "l'una verso l'altra a qualsiasi supplemento, riduzione o eccezione", mentre all'art. 4 riportano la dichiarazione del cedente per la quale le somme incassate "soddisfano in pieno ogni suo diritto, azione o pretesa per l'esproprio di cui trattasi, e per qualsiasi pregiudizio o danno diretto o indiretto, occasionato dallo stesso esproprio, senza più nulla avere da pretendere a qualsivoglia titolo, salvo però quanto disposto dalla Legge n. 385 del 29.07.80", con la conseguenza che all'art. 9 la stessa cedente dichiara di rinunciare ad "ulteriori pretese derivanti dalla presente cessione volontaria", contratto di diritto privato di transazione che ha soddisfatto ogni pretesa di controparte e non contratto di diritto pubblico.
Deve escludersi che si possa pervenire a diversa conclusione sulla base dell'inciso riportato in contratto "salvo quanto disposto dalla legge 29 luglio 1980 n. 385", quando si rilevi che il nuovo corrispettivo determinato giudizialmente è circa dieci volte maggiore di quello convenzionalmente pattuito, per cui si giunge a un risultato violativo di ogni regola di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., dovendosi altrimenti ritenere che la previsione del conguaglio abbia sostanzialmente mutato la natura del contratto rendendolo, nella sostanza, aleatorio.
2.1. Il ricorso principale è infondato.
L'art. 1 della Legge 29 luglio 1980 n. 385, in base al quale fu fissata l'indennità corrisposta in occasione della cessione volontaria conclusa tra le parti, prevedeva delle modalità di determinazione dell'indennizzo per le aree fabbricabili dichiarate incostituzionali dal giudice delle leggi, con la sentenza citata. In base a dette modalità venute mene, fu concordato il corrispettivo della cessione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971 nell'indennità d'esproprio di cui a questa stessa legge aumentata del 50%, da ritenere provvisoria, per esser stata liquidata ai sensi del 1^ comma dell'art. 1 L. 385/80 efficace "fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva" e, per il secondo comma del medesimo articolo da conguagliare "secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva".
Qualsiasi sia la natura della cessione conclusa dalle parti, che è sicuramente negoziale (Cass. 14 febbraio 2000 n. 4999 e 12 ottobre 1999 n. 11345) e per alcuni deve farsi rientrare tra i contratti pubblici (Cass. 11 agosto 2000 n. 10680, 27 novembre 1999 n. 13250 e 7 marzo 1997 n. 2091) e di certo costituisce un contratto concluso da ente pubblico (Cass. 17 novembre 2000 n. 14901) il corrispettivo in esso previsto è da considerare legalmente predeterminato e soggetto a conguaglio in base a quanto stabilito dalla legge 385/80 con le norme che l'avrebbero sostituita in relazione alle quali si sarebbe provveduto all'inserzione automatica del nuovo prezzo e/o indennizzo. Il rinvio che le parti della cessione fanno nel caso espressamente alla legge che detto conguaglio ha previsto (art. 1 L. 385/80) esclude la violazione di leggi lamentata dal primo motivo di ricorso che è quindi infondato e da rigettare, apparendo pienamente logica e motivata la decisione di merito sul punto.
Qualificare la cessione come atto di natura transattiva non appare corretto, essendo palese la prevalente funzione traslativa di essa nell'ambito della procedura ablatoria, nella quale si inserisce al fine di ridurre i tempi dell'acquisizione dei beni necessari a realizzare le opere pubbliche per le quali le aree oggetto di essa devono essere espropriate. Il profilo deflattivo delle controversie, che la cessione avrebbe potuto avere nel caso, è travolto dalle vicende vissute dalla normativa in materia di determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, che solo con l'art. 5 bis della L. 359/92 sembrano avere avuto una provvisoria definizione, con l'individuazione di criteri di liquidazione dell'indennizzo non difformi dai principi fissati nella carta costituzionale. È quindi logico che il corrispettivo della cessione, come ogni altro indennizzo per il quale la procedura ablatoria non poteva ritenersi cessata o doveva comunque potersi riaprire a seguito di nuovi interventi legislativi, sia pure al solo fine di determinare la misura dell'indennità dovuta, doveva corrispondere alle novelle normative nella materia, cui la legge in base alla quale esso fu fissato faceva espresso rinvio, al fine di determinare il quantum ancora dovuto.
Irrilevante è in tale contesto la decuplicazione del corrispettivo da versare alla controparte non avvenendo detta moltiplicazione in applicazione di regole di ermeneutica contrattuale, ma in base a quanto fissato nella legge per la quale fu liquidato il primo indennizzo di cui all'atto di cessione, che prevedeva due momenti di riscossione per l'indennità provvisoria e per il conguaglio, previsto, dalla legge 385/80, come somma che si sarebbe dovuta corrispondere in caso di nuovi criteri normativi di determinazione dell'indennità d'esproprio più favorevoli all'espropriato. Il ricorso principale è quindi interamente infondato non essendovi violazione dai giudici del merito ne' delle norme in materia di transazione ne' delle regole di ermeneutica contrattuale.
3. Con il ricorso incidentale la CA lamenta la erronea lettura dalla Corte territoriale della L. 385/80 e la violazione dei canoni d'ermeneutica contrattuale per aver ritenuto rinunciata con la cessione volontaria la indennità di occupazione.
La mancata previsione di tale indennità nella cessione è circostanza neutra che non prova alcunché in ordine alla pretesa rinuncia che di essa vi sarebbe stata con l'atto oggetto di causa e comunque la natura provvisoria "fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni" come la legge 359/92, suscita perplessità in ordine alla costituzionalità di essa.
2.1. Il ricorso incidentale è anche esso infondato.
I giudici del merito, in primo e secondo grado, dalla lettura della cessione volontaria hanno dedotto la rinuncia all'indennità di occupazione, rilevandola dalla espressa dichiarazione della ricorrente di rinunciare a ogni altro diritto da danno anche direttamente collegato all'espropriazione con motivazione logica e congrua alla luce del dato letterale del contratto e della circostanza che, al momento della sua conclusione, il cedente riceveva il 50% in più dell'indennità d'espropriazione fissata secondo i criteri poi dichiarati incostituzionali. L'interpretazione di cui sopra non può che essere confermata con conseguente rigetto del motivo di ricorso, mentre la natura temporanea della legge 359/92, lungi dal far dubitare sulla sua legittimità costituzionale, come si pretende nel controricorso, ne conferma la non difformità dai principi costituzionali, fin quando non sarà emanata una disciplina unitaria delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
4. La reciproca soccombenza delle parti determina la compensazione totale delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001