Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11047
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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Per le espropriazioni in corso al momento dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 283 del 1993), la decurtazione del 40 per cento dell'indennità - operante anche nei giudizi in corso per espressa previsione del legislatore - non può aver luogo se non quando l'espropriante abbia formulato una nuova offerta dell'indennità calcolata secondo i nuovi criteri e l'opponente abbia rifiutato una definizione transattiva della controversia con l'accettazione dell'indennità senza alcuna ulteriore riduzione (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha rilevato che, a fronte della eccezione degli opponenti di non aver ricevuto nel corso del giudizio di opposizione alcuna offerta, l'espropriante non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla nuova offerta, limitandosi a richiamare l'indennità determinata nel corso di quel giudizio dal proprio consulente di parte, e cioè ad una determinazione irrilevante perché non suscettibile di accettazione in assenza di una formale offerta ai fini della definizione transattivi della vertenza, ed ha conseguentemente escluso la riduzione del 40 per cento).

La parte che in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza degli specifici rilievi formulati all'operato del consulente tecnico, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, sicché non può ritenersi sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un pregresso atto del giudizio di merito.

L'indennità di occupazione dei suoli a vocazione edificatoria che sia preordinata alla successiva espropriazione è assoggettata alla disciplina generale dell'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione dell'indennità di occupazione e di quella di espropriazione, quali che siano i criteri di liquidazione di quest'ultima, e pertanto l'indennità di occupazione deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata e non con riferimento al valore venale del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11047
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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