Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 3
Per le espropriazioni in corso al momento dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 283 del 1993), la decurtazione del 40 per cento dell'indennità - operante anche nei giudizi in corso per espressa previsione del legislatore - non può aver luogo se non quando l'espropriante abbia formulato una nuova offerta dell'indennità calcolata secondo i nuovi criteri e l'opponente abbia rifiutato una definizione transattiva della controversia con l'accettazione dell'indennità senza alcuna ulteriore riduzione (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha rilevato che, a fronte della eccezione degli opponenti di non aver ricevuto nel corso del giudizio di opposizione alcuna offerta, l'espropriante non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla nuova offerta, limitandosi a richiamare l'indennità determinata nel corso di quel giudizio dal proprio consulente di parte, e cioè ad una determinazione irrilevante perché non suscettibile di accettazione in assenza di una formale offerta ai fini della definizione transattivi della vertenza, ed ha conseguentemente escluso la riduzione del 40 per cento).
La parte che in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza degli specifici rilievi formulati all'operato del consulente tecnico, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, sicché non può ritenersi sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un pregresso atto del giudizio di merito.
L'indennità di occupazione dei suoli a vocazione edificatoria che sia preordinata alla successiva espropriazione è assoggettata alla disciplina generale dell'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione dell'indennità di occupazione e di quella di espropriazione, quali che siano i criteri di liquidazione di quest'ultima, e pertanto l'indennità di occupazione deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata e non con riferimento al valore venale del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11047 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. EP SALMÈ - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TORINO, in persona del sindaco in carica e, per esso, dell'assessore agli affari legali Domenico Carpanini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama, n. 12, presso l'avv. Massimo Colarizi che unitamente all'avv. Anna IA Arnone del foro di Torino, lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI RE, SZ EP e SE IA in BRUNO, in proprio e quali eredi di CR EN, elettivamente domiciliati in Roma, Via della Mercede, n. 52, presso l'avv. Mario Menghini, che unitamente all'avv. Francesco Majocco del foro di Torino li rappresenta e difende per pro cura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1272, pubblicata il 10 ottobre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Massimo COLARIZI e Mario MENGHINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo di ricorso e rigetto degli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 maggio 1996 OR AR, EP CR e IA CR, eredi di EN CR, convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Torino il locale Comune proponendo opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di alcuni terreni di loro proprietà, per una superficie complessiva di mq. 10.295, liquidata in L. 195.605.000; chiedevano inoltre determinarsi l'indennità di occupazione legittima loro spettante.
Con sentenza del 19 settembre - 10 ottobre 1997 la corte, conformandosi alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, disattendeva i rilievi critici mossi dal convenuto per la loro estrema genericità e liquidava in L.
1.145.683.925 l'indennità di espropriazione astenendosi dall'operare la riduzione del 40% prevista dalla legge per la rilevante sproporzione tra l'indennità offerta o determinata dalla commissione provinciale e quella accertata giudizialmente;
liquidava quindi l'indennità di occupazione legittima in misura corrispondente all'importo degli interessi legali sul valore di mercato dei terreni espropriati, di importo pari a L. 2.289.000.000.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Torino con quattro motivi.
Resistono con controricorso OR AR, IA CR in RU e EP CR.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciato il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonché la violazione del principio del contraddittorio per aver la sentenza impugnata prestato acritica adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza esaminare i rilievi critici mossi dal convenuto, i quali sono stati disattesi con la immotivata affermazione della loro estrema genericità.
La censura è inammissibile poiché, se è vero che il giudice di merito, pur non essendo tenuto a motivare la sua adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, incorre nel vizio di motivazione insufficiente se omette di prendere in esame i rilievi formulati dalle parti contro l'operato del consulente quando essi siano precisi e circostanziati e tali da condurre, se fondati, a conclusioni diverse da quelle contenute nella relazione di consulenza, va considerato, tuttavia, che la par te la quale si dolga dell'omesso esame dei rilievi critici mossi contro la consulenza tecnica d'ufficio non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è tenuta a indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, sicché non può ritenersi sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un atto del pregresso giudizio di merito (Cass. 4 febbraio 1997, n. 1207; 14 maggio 1998, n. 4848). Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto gli opponenti avrebbero rifiutato sia l'indennità offerta, sia quella rideterminata secondo i criteri introdotti dall'art. 5 bis citato, sia quella determinata nel corso di giudizio dal perito del Comune e, conseguentemente, ricorrerebbero puntualmente nella specie gli estremi per una decurtazione dell'indennità del 40%, decurtazione erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata.
La censura non merita accoglimento e la sentenza impugnata dev'essere confermata sua pur con diversa motivazione in considerazione dello sviluppo temporale della vicenda espropriativa in esame.
Nella specie il decreto di occupazione d'urgenza è stato emesso il 2 ottobre 1985 e l'indennità provvisoria di espropriazione, offerta dal Comune con decreto del 17 gennaio 1992 dopo reiterate proroghe del termine di occupazione, è stata determinata sulla base del criterio del valore di mercato, secondo la normativa all'epoca vigente;
l'espropriando non ha ritenuto di addivenire alla cessione volontaria dei terreni sicché, in data 3 ottobre 1994, è stato emesso il decreto di espropriazione;
quindi, essendo stati i nuovi criteri per la determinazione dell'indennità, la commissione provinciale competente ha determinato in via definitiva l'indennità in misura ancora inferiore a quella offerta, e, non essendo stata accettata, è stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti in data 4 ottobre 1995; contro tale indennità è stata proposta l'opposizione con la quale è stato dato corso al presente giudizio. Orbene, è noto che per le espropriazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 283 del 1993), la decurtazione del 40% dell'indennità - operante anche nei giudizi in corso per espressa previsione del legislatore - non può aver luogo se non quando l'espropriante abbia formulato una nuova offerta dell'indennità calcolata secondo i nuovi criteri e l'opponente abbia rifiutato una definizione transattiva della controversia con l'accettazione dell'indennità senza alcuna ulteriore riduzione. Tale disciplina, ispirata al criterio di non penalizzare l'opponente che, dopo aver rifiutata la cessione volontaria dei terreni espropriandi per un prezzo da calcolarsi sulla base di un'indennità commisurata al valore pieno di mercato, si sarebbe visito attribuire una indennità di importo inferiore in applicazione dei nuovi criteri di determinazione introdotti dal legislatore.
Orbene gli opponenti hanno eccepito di non aver mai ricevuto nel corso del giudizio di opposizione alcuna offerta di una nuova indennità suscettibile di accettazione che li avrebbe messi al riparo dalla decurtazione di legge, ne' il Comune di Torino ha indicato gli estremi della nuova offerta, essendosi limitato a richiamarsi all'indennità determinata nel corso del giudizio dal proprio consulente di parte, e cioè ad una determinazione che è del tutto "irrilevante non essendo suscettibile di accettazione in assenza di una formale offerta rivolta agli opponenti ai fini della eventuale definizione transattiva della vertenza. Ciò è sufficiente per l'attribuzione agli opponenti dell'indennità giudizialmente determinata senza alcuna decurtazione, e ciò indipendentemente dal fatto che sia rimasta accertata una notevole sproporzione tra l'indennità definitiva e quella giudizialmente accertata, la quale vale a impedire la decurtazione del 40% anche per le espropriazioni iniziate sotto il vigore della nuova legge secondo le indicazioni del giudice delle leggi (sent. n. 262 e n. 300 del 2000) seguite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 marzo 2001, n. 3833; 25 maggio 2001, n. 7107; 4 giugno 2001, n. 7521). Motivi di ordine logico inducono quindi ad esaminare il quarto motivo di ricorso con il quale viene denunciata la violazione degli artt. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, sub art. 1 della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata assunto quale base di calcolo dell'indennità di occupazione il valore venale dei terreni espropriatì e non l'importo dell'indennità di espropriazione.
La censura merita accoglimento alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'indennità di occupazione dei suoli a vocazione edificatoria che sia preordinata alla successiva espropriazione è assoggettata alla disciplina generale dell'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione dell'indennità di occupazione e di quella di espropriazione, quali che siano i criteri di liquidazione di questa ultima, e pertanto l'indennità di occupazione dev'essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata e non con riferimento al valore venale del bene (SS.UU. 20 gennaio 1998, n. 493, e successiva giurisprudenza conforme).
L'accoglimento del quarto motivo di ricorso e la conseguente rideterminazione dell'indennità di occupazione da parte del giudice di rinvio determina l'assorbimento dell'esame del terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione delle medesime norme in quanto la sentenza impugnata avrebbe liquidato l'indennità di occupazione con riferimento alla intera superficie espropriata di mq. 10.295 senza considerare che, come specificato dagli stessi opponenti, essa avrebbe interessato solo una modesta porzione di mq. 305 dell'intera superficie.
La necessità di rinnovati conteggi per la corretta liquidazione dell'indennità di occupazione comportano la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al principio di diritto innanzi enunciato, eliminando gli eventuali errori materiali della sentenza cassata. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino alla quale rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002