Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le censure basate sulle suddette violazioni devono essere tuttavia specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.
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1 -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 230/1962, in relazione all'art. 23 della legge n. 56/1987, e degli artt. 1362 e 2697 cod. civ. – censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l'art. 23 cit, che (secondo esso ricorrente) “non ha determinato affatto il capovolgimento del principio generale, secondo il quale il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola e l'assunzione a termine l'eccezione, (poichè la previsione ex art. 8 del c.c.n.l. si inserisce nell'ambito delle disposizioni di legge e, precisamente, in quelle di cui all'art. 1 (comma secondo, lettera b) e 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 8994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8994 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI AL, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato GAITO VIRGILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALINAS F. PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, rappresentato e difeso dall'avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1969/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 24/10/98 R.G.N. 660/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato TAMBURRO per delega VESCI;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore - giudice del lavoro di Palermo rigettava, in contraddittorio fra le parti, il ricorso 21 maggio 1992 del sig. OR GI diretto ad ottenere dalle Ferrovie dello Stato spa, a decorrere dal 5 maggio '88, la 9^ categoria profilo di Capo settore gestione, prevista dal ccnl 5 febbraio 1988, in considerazione delle funzioni, svolte con il profilo di Capo gestione sovrintendente 8^ categoria, nella Stazione ferroviaria di Messina, di cui dirigeva la Segreteria amministrativa del Reparto Esercizio 1. La sentenza, appellata dall'odierno, ricorrente, veniva confermata dal Tribunale di Palermo.
Ha osservato il Giudice d'appello che, in base alle declaratorie contrattuali riferite dalla sentenza pretorile, non poteva essere attribuito al complesso delle attivita' espletate dal GI il significato di direzione di "unità fondamentali", proprie del profilo rivendicato di capo settore gestioni, essendo invece pertinente, rispetto alla qualifica posseduta di capo gestione sovrintendente ("profilo di 8^"), in considerazione dell'organigramma della segreteria e del tipo di attività amministrativa esercitata su tutti i dipendenti dell'Esercizio 1 di Messina, il riferimento all'unità organica di "rilevante importanza", ne' potendo essere comparato, pur essendo anch'egli aggiunto del titolare dell'Esercizio 1, sotto il profilo del personale dipendente, ai due colleghi, "valorizzati in 9^", "titolari di Messina Scalo e di Messina Centrale,".
Contro questa sentenza il GI denuncia sei profili di censura, unitariamente illustrati.
La spa Ferrovie dello Stato si è costituita con controricorso, integrato da memoria.
Motivi della decisione
Il sig. OR GI, richiamando l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., deduce:
"violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2095, cod. civ., in relazione al Quadro n. 2, allegato al ccnl 87/89 per il personale F.S..
Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 Stat. Lavoratori e comunque dell'art. 45 del ccnl 87/89 per il personale F.S.. Violazione in tema di principi di lealtà e di buona fede. Omissione di punti decisivi della controversia in relazione alle risultanze istruttorie. Carenza di motivazione.". Nell'esposizione di questi profili, unitariamente trattati, la difesa ricorrente, riprodotte le declaratorie contrattuali, contesta, anzitutto la mancata applicazione, da parte del Tribunale, dei (noti) principi fissati da questa Corte in tema di analisi della correttezza dell'inquadramento del lavoratore, che presuppongono, sulla base dell'analisi istruttoria, l'individuazione, da parte del Giudice, della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie e dell'attività in concreto espletata dal postulante, al fine della loro coerente comparazione.
In relazione a questi principi parte ricorrente nega che il Tribunale (ricorso, pgg. 13/14), abbia "desunto i tratti salienti, ... tipici del profilo professionale invocato... ", avendo, per contro, sulla base di "un dato (il D.M. 1085/85) peraltro interpretato erroneamente, che è meramente integrativo e non sostitutivo, ... omesso di considerare le mansioni, funzioni ed attività del GI..", tenuto conto che le declaratorie emerse in sede di contrattazione sindacale, all'esito del processo di privatizzazione delle Ferrovie, rappresentano definizioni "omnicomprensive", di cui "per l'ascrizione ad una categoria determinata, è sufficiente che l'agente svolga una soltanto delle tipologie di mansioni delineate nella declaratoria.. (ivi, pg. 16, penultimo alinea)". Sostiene, pertanto, d'aver dimostrato di aver esercitato, in misura autonoma e responsabile, funzioni d'impulso, coordinamento, direzione, vigilanza sui dipendenti sottordinati, senza essere egli sottoposto a "una vera e propria dipendenza gerarchica",.. "non essendo subordinate con quelle di altro lavoratore rivestente un profilo professionale di 9^ categoria, ma coordinate, stante la diversità dei compiti, con quelle di altri comparti che rivestono profili ascritti nella 9^ ctg. e, su tutti, c'è il titolare dell'impianto..." (ivi, pg. 17 e ss.), nell'ambito di "una unità organizzativa complessa di rilevante entità nella quale erano.. adibite 14-16 unità..." che gestivano, e non amministravano soltanto, come reputato dal Tribunale, alle dipendenze del GI, circa 700 unità di personale, complessivamente incardinate nell'Esercizio 1.
Da queste premesse fattuali il GI argomenta "che il settore cui... era preposto, in relazione alle unità gestite è da ritenere... 'una unita' organizzativa complessa di rilevante entità (vedi declaratoria) e comunque 'una unita' fondamentalè (D.M. 1085/85)", tenuto conto che la Stazione di Messina è considerata, su scala nazionale, un "grande impianto" e che i suoi colleghi di TA e di Palermo rivestono il profilo di Capo Settore gestione. Il ricorso non merita di essere accolto.
Al di là delle denunciate violazioni dell'art. 2103, cod. civ., nuovo testo;
delle violazioni dei principi di buona fede e correttezza e dei canoni legali di ermeneutica, il ricorso appare piuttosto tutto incentrato su un difetto di motivazione che, sin d'ora, peraltro, non è dato di riscontrare.
Quanto alla violazione dell'art. 2103, cit., la parte espositiva del ricorso non contiene alcun riferimento alla censura dedotta, come pure nessun accenno si fa in relazione alla violazione del principio di lealtà (se non, forse, in collegamento al principio, di dubbia valenza, come si dirà, della parità di trattamento). Anche il richiamo alla violazione dei canoni ermeneutici, fissati dagli artt. 1362 e ss, cod. civ., appare del tutto carente. A questo riguardo è appena il caso di ricordare che costituisce insegnamento costante della Corte di Cassazione quello secondo cui la censura, in sede di legittimità, dell'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune necessita di una critica specifica, con la puntuale indicazione dei canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell'asserita violazione, in relazione al convincimento espresso dal giudice territoriale.
Ora tali indicazioni non emergono affatto con la necessaria precisione, sicché le censure si riducono, nel loro complesso, a una contestazione della motivazione della sentenza, sotto il profilo di una asserita insufficienza e contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta.
Peraltro, poiché il sindacato di legittimità riguarda esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, la critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, che si risolva nell'indicazione di una contrapposta Interpretazione, ritenuta dalla parte più corretta e aderente allo spirito del dato contrattuale, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione (da ultimo, Cass. 21 gennaio 1999, n. 545). In altre parole il Tribunale ha ritenuto, analizzando del tutto adeguatamente il sillogismo giurisprudenziale, fondato sulla premessa maggiore, ovvero sulla descrizione del dato contrattuale applicabile ratione temporis e sulla premessa minore, ovvero sull'insieme delle mansioni in concreto espletate dal GI, che l'illazione sostenuta dal lavoratore per il suo maggiore inquadramento non fosse coerente con il sistema vigente, in quanto l'attività deputata al lavoratore era compatibile e coerente con la qualifica inferiore posseduta.
In particolare la sentenza, richiamate le declaratorie contrattuali trascritte nella decisione pretorile, ha indicato quelle che sono a suo avviso le caratteristiche salienti che distinguono i due profili, pervenendo, infine, alla conclusione che il profilo di 9^ categoria involge la direzione di unità fondamentali, mentre il profilo di 8^ si attaglia a chi dirige unità organiche di rilevante importanza (in grassetto nel testo).
Tale distinzione non trova ostacolo, d'altra parte, nel fatto che essa rifletteva canoni del D.M. 1085/85 se è vero., e non v'è motivo per dubitare di ciò, che le declaratorie dei profili professionali contenuti nel D.M. 1085/85 rimasero in vigore sino alla data del 15 settembre 1991, quando furono definiti contrattualmente i nuovi profili professionali (v. ricorso, pg. 15, 2^ alinea). Inoltre la distinzione colta dal Tribunale, di significato discriminante nell'economia della decisione, non solo appare del tutto coerente con le indicazioni da cui è tratta, ma, soprattutto, non è stata contestata dal lavoratore, poiché tutto il ricorso è piuttosto diretto a dimostrare, tout court, l'inserimento delle attività del GI nella 9^ categoria.
Orbene anche dall'esame delle declaratorie contrattuali, opportunamente trascritte nel ricorso per cassazione, (il "- Coordinatore/Vice Diligente (8^ ctg) svolge attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale, anche con proposizione ad impianti od unità organizzative, con autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio settore, nonché attività qualificata di studio, progettazione ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate;
vi e connessa diretta responsabilità organizzativa e sui risultati da conseguire... il Vice Dirigente (9^ ctg) svolge attività di impulso, direzione, vigilanza, controllo e coordinamento, richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad unità organizzative complesse di rilevante entità, con ampia autonomia di iniziativa e decisione, nonché attività qualificata di studio, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie o delegate;
vi è connessa diretta responsabilità organizzativa e sui risultati da conseguire"), il giudizio espresso dal Tribunale palermitano appare assolutamente condivisibile, avendo la sentenza avuto cura di escludere che la "segreteria (che occupa tra i 14 e i 16 dipendenti) possa essere considerato un impianto fondamentale nell'organigramma delle Ferrovie (, essendo invece,) in considerazione del tipo di attività amministrativa esercitata su tutti i dipendenti dell'Esercizio 1 di Messina, impianto di rilevante importanza.".
Nè è rilevante ha argomentato ulteriormente la sentenza che i titolari di Messina scalo e di Messina Centrale siano stati valorizzati in 9^ (pur essendo al pari dell'appellante aggiunti del Titolare dell'Esercizio 1), posto che dagli atti non emerge in dettaglio il numero dei dipendenti diretti dai capi di codesti comparti, ma che si ha ragione di ritenere nell'ordine di centinaia.. D'altra parte, la distinzione fra attività di "gestione del" (postulata dal ricorso) e attività "amministrativa sul" personale (settecento unità) sottoposto alla segreteria (secondo quanto indicato in sentenza), su cui la difesa di parte ricorrente fa grande affidamento, non è meritevole di considerazione, apparendo la contrapposizione un artificio verbale, piuttosto che l'indice di una variazione contenutistica degna di maggiore approfondimento, come pure non sono significative sia la censura che evidenzia la mancata sottoposizione gerarchica del ricorrente a un collega di 9^ categoria, ma direttamente al Dirigente dell'impianto, quasi che solo una scala gerarchica senza interruzione alcuna nelle rispettive collocazioni possa consentire di valutare la correttezza degli inquadramenti relativi, sia quella che fa affidamento sulla c.d. parità di trattamento, postutto mancando la possibilità di valutare in questa sede la denunciata discriminazione, di cui il ricorso non denuncia l'omessa valutazione in sede di merito.
Concludendo la valutazione delle prove operata dal Tribunale in ordine alla pretesa di un maggior inquadramento appare fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Come tale essa si sottrae al sindacato di legittimità, limitato al riscontro estrinseco dell'esistenza di una motivazione che esaurisca le ragioni dell'iter argomentativo della decisione e dia ragione del convincimento sulla base degli elementi probatori ritenuti maggiormente rilevanti.
D'altra parte non è necessario che il giudice del merito prenda in esame tutte le risultanze processuali e confuti ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come appunto nel caso in esame - gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, dovendo ritenersi disattesi tutti gli altri, incompatibili con la decisione adottata, salva l'omissione di elementi contrastanti, tuttavia qui non puntualmente denunciati, la cui incidenza sia idonea a sovvertire la decisione, coinvolgendo il punto decisivo della sentenza.
Infatti alla valutazione giudiziale il ricorrente contrappone, a ben vedere, un diverso apprezzamento, ma della sua maggiore o minore attendibilità non è consentito discutere in questa sede di legittimità, poiché ciò indurrebbe a un nuovo autonomo esame del materiale delibato in sede di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Secondo un fermissimo principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802), il controllo della Cassazione sulla motivazione del giudice del merito in relazione alla censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, è limitato all'esame, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito senza alcuna possibilità di riesaminare il fatto proposto alla cognizione di merito, poiché il giudizio di cassazione non conferisce alla Corte tale potere.
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Attesa la soccombenza del GI anche in entrambi i gradi di merito, le spese processuali di questo giudizio di legittimità vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in L. 60.000, oltre L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001