Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio va effettuato senza tenere conto delle varianti apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all'esproprio e pertanto non può ad esse essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria. Deve, invece, ai predetti fini, attribuirsi rilevanza alle varianti successive all'apposizione del vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi della vicenda ablativa, le quali abbiano carattere conformativo, imponendo un vincolo di destinazione riguardante una generalità di beni e di soggetti.( Nella specie, alla stregua del richiamato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la natura edificatoria di terreni occupati dall'ANAS per la costruzione di un raccordo stradale, già inclusi in "zona E1 - area fabbricabile a ville" in "zona verde", destinata, in sede di variante - già adottata al momento della scadenza del biennio di occupazione legittima, come a quello di realizzazione dell'opera con conseguente accessione invertita - in parte a "verde attrezzato" ed in parte a "verde di rispetto a protezione di nastri stradali".)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US SAVO, quale unico erede di AH OL, AH AL, AR TA, quale unico erede di AR OS, AR EL, AH LA, AH ER, questi ultimi in proprio e quali eredi di AH TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. MERCATI 51, presso l'avvocato ENNIO LUPONIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIO REPICH e UGO CASCIANO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ENTE NAZIONALE STRADE ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 562/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata l'11/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Luponio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.10.1998-11.11.1999 la Corte d'Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado ed in parziale accoglimento della domanda proposta da AR GA, AR BI, RI TI, RI IN, AR AD e AR ER, anche quali eredi di AR TE, nei confronti dell'ANAS, condannava quest'ultima per l'irreversibile trasformazione del fondo di loro proprietà, conseguente della costruzione da parte di detta Azienda del raccordo tra le strade statali nn. 14 e 102, al pagamento della complessiva somma di L. 21.422.500, di cui L. 20.162.500 a titolo di risarcimento del danno da accessione invertita e L.
1.260.000 a titolo di indennità da occupazione legittima, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 28.7.1974 ed agli interessi da computarsi sulla somma annualmente rivalutata. Dopo aver rilevato in punto di fatto che:
- i terreni erano stati occupati dall'ANAS il 26.4.1973 a seguito di bonario accordo con i proprietari, come risulta dal verbale di consistenza redatto in quella data;
- con successivo decreto prefettizio del 25.2.1974 era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza di detti terreni per la durata massima di anni due decorrente dalla data di effettiva occupazione;
- il 27.7.1974 era stata ultimata l'opera pubblica;
- con delibera n.38 del 15.10.1973 il Consiglio Comunale di Duino Aurisina aveva adottato la variante n. 1 al P.R.G., riguardante il mutamento di destinazione della zona in cui erano compresi i terreni in questione, già inclusa in "zona E1 - area fabbricabile a ville" in "zona verde";
- tale delibera era stata revocata con la successiva n. 16 del 3.3.1975 riguardante l'adozione della variante n. 2 al P.R.G. e la definitiva destinazione della zona in parte a "verde attrezzato" ed in parte a "verde di rispetto a protezione di nastri stradali";
- riteneva la Corte d'Appello di carattere cautelativo la prima variante adottata in attesa della conclusione dei lavori relativi alla revisione del P.R.G. e definitiva la seconda comportante la revisione dell'assetto urbanistico del Comune al fine di far cessare il disordine edilizio e di stabilire misure conservative dell'ambiente, da considerare quindi entrambe non già alla stregua dei vincoli espropriativi ma dei vincoli di destinazione in quanto relativi a tutti i beni ricompresi in una determinata zona e pertanto rilevanti, come tali, per escludere la natura edificatoria dei terreni occupati. Osservava che conseguentemente, tanto con riferimento alla data di scadenza del biennio di occupazione legittima (26.4.1975) che a quella di ultimazione dell'opera pubblica (27.7.1974), i terreni erano da considerare a tutti gli effetti, e pertanto anche per la determinazione del loro valore, insuscettibili di qualsiasi intervento edificatorio, attesa peraltro l'obbligatorietà della misura di salvaguardia di cui all'art. 10 comma 5 della Legge n. 1150/42 e successive modificazioni.
Riteneva pertanto che esattamente i terreni, erano stati valutati, sulla base della C.T.U. in L.
2.500 al mq..
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione SA VO, quale erede di AR GA, AR BI, RI IA, quale erede di RI TI, RI IN, AR AD e AR ER, per sè e quali eredi di AR TE, deducendo due motivi di censura.
Resiste con controricorso l'ANAS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano motivazione omessa, carente e contraddittoria in ordine al nesso di causalità esistente tra la costruzione dell'opera pubblica e le variazioni urbanistiche incidenti sulla diminuzione di valore dei terreni ablati e quindi sull'entità del danno, avendo la Corte d'Appello immotivatamente considerato autonome ed indipendenti la realizzazione del raccordo stradale e le varianti territoriali, senza tener presente che i cosiddetti vincoli di salvaguardia non possono incidere sulla quantificazione del danno.
La censura è infondata.
Con un'interpretazione adeguatrice al dettato costituzionale dell'art. 5 bis commi 1 e 2 del D.L., 333/92, convertito con Legge 359/92, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 442/93 ha affermato che tale norma, nel ribadire il principio già presente in giurisprudenza della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini della stima dell'area espropriata, consente una ricognizione della qualità (edificatoria od agricola) dell'area medesima con riferimento alle possibilità "legali ed effettive" di edificazioni esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, che normalmente coincide con l'emissione del decreto di esproprio ed, in mancanza, con la scadenza invece del termine di occupazione legittima a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo. Così individuato il momento al quale far riferimento per una valutazione del bene, sia ai fini della determinazione dell'indennità che del risarcimento del danno, assumono rilevanza conseguentemente le modifiche del regime dell'area verificatesi dopo l'apposizione del vincolo e presenti al varificarsi della vicenda ablativa.
Con il presente motivo i ricorrenti, nel lamentare la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello di uno stretto nesso di causalità fra le varianti adottate e la vicenda espropriativa, e nel sostenere che l'affermazione di un tale nesso avrebbe comportato invece l'impossibilità di riconoscere alle stesse natura conformativa e l'inidoneità quindi a spiegare effetti in ordine alla valutazione sulla natura del bene, non hanno considerato che l'impugnata sentenza, sulla base di un'interpretazione degli atti che si sottrae al sindacato di questa Corte, ha accertato che le varianti avevano riguardato una generalità di beni e di soggetti ed erano state adottate allo scopo specifico di far cessare nella zona il disordine edilizio e di stabilire misure conservative dell'ambiente mediante la previsione di più tipi di zone verdi, anche a protezione dei nastri stradali.
A ciò si aggiunga peraltro, relativamente al vincolo imposto a protezione dei nastri stradali, che esso si traduce, in ogni caso, in un divieto di edificazione sancito da apposite leggi e da provvedimenti di attuazione che rendono l'area di natura agricola (Cass. 7258/01; Cass. 3048/01). In tale contesto giuridico, legittimamente pertanto la Corte d'Appello, attribuendo ad entrambe le varianti, di cui la prima di salvaguardia, natura conformativa del territorio e rilevando che risultavano qià adottate al momento del verificarsi della vicenda ablativa, ha operato la valutazione del terreno sulla base del suo valore agricolo in linea con la nuova situazione che si era verificata.
D'altra parte del tutto generica e priva di concreti riferimenti alle specifiche considerazioni espresse dalla sentenza risultano le osservazioni dei ricorrenti che nulla precisano, al di là di un astratto richiamo circa la presenza di un nesso fra le opere pubbliche realizzate e le varianti adottate, in ordine all'asserita mancanza in detti provvedimenti del carattere di generalità ed alla presenza di un'attività amministrativa svolta sul singolo immobile. Del tutto infondata deve ritenersi infine la tesi circa l'irrilevanza, in tema di risarcimento del danno, della valutazione sulla natura del vincolo per varificarne il suo carattere conformativo od espropriativo, non potendosi contestare che la determinazione del carattere edificatorio od agricolo del fondo, che ne consegue, costituisca in ogni caso la base di computo per entrambe le ipotesi.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto, deducendo che la prima variante non aveva concluso il proprio procedimento amministrativo, tanto che lo stesso Consiglio Comunale l'aveva revocata all'atto della seconda variante adottata il 3.3.1975 ed approvata definitivamente il 12.1.1978, vale a dire oltre il termine di validità di tre anni dall'approvazione della prima variante.
Come ha precisato la Corte d'Appello, la delibera comunale del 3.3.1975, con cui è stata adottata la variante al P.R.G. con definitiva destinazione a "verde attrezzato" ed a "verde di rispetto a protezione dei nastri stradali" della zona in cui è compreso il terreno in questione, già inclusa in "zona E1-area fabbricabile a ville", è intervenuta in epoca precedente al varificarsi della vicenda ablativa e ciò è stato sufficiente, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo, per una sua autonoma rilevanza ai fini in esame.
La precedente delibera ha svolto del resto unicamente un ruolo di salvaguardia dell'ambiente ai sensi dell'art. 10 della Legge 1150/42 e succ. modif. in attesa della definitiva adozione, poi avvenuta.
È evidente pertanto che devesi far riferimento, ai fini della decorrenza dei termini per l'approvazione, al momento dell'adozione della delibera definitiva che peraltro era intervenuta, come sì è già rilevato, tempestivamente indipendentemente dalla norma di salvaguardia. Di conseguenza, poiché la successiva approvazione è avvenuta, come rilevano gli stessi ricorrenti, in data 12.1.1976. legittimamente è stata ritenuta tempestiva.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dell'onorario che liquida in L.
2.500.000 pari ad euro 291,14 oltre alle spese liquidate in euro 22,98.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002