Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 2
L'indennità di occupazione legittima dev'essere determinata assumendo come base di calcolo la somma che spetterebbe a titolo di indennità di espropriazione anche nei casi in cui, al termine del periodo di occupazione, l'area occupata venga restituita al suo proprietario, in quanto la privazione del godimento del suolo trova pur sempre la sua giustificazione nella dichiarazione di pubblica utilità di un'opera e, conseguentemente, permane il collegamento fra l'occupazione del suolo e l'intervento di pubblica utilità che giustifica la liquidazione dell'indennità di occupazione con riferimento al medesimo valore dell'immobile assunto a base per la determinazione dell'indennità di espropriazione.
L'indennità di occupazione legittima dev'essere determinata assumendo come base di calcolo la somma che spetterebbe a titolo di indennità di espropriazione anche nei casi in cui, al termine del periodo di occupazione, l'area occupata venga restituita al suo proprietario, in quanto la privazione del godimento del suolo trova pur sempre la sua giustificazione nella dichiarazione di pubblica utilità di un'opera e, conseguentemente, permane il collegamento fra l'occupazione del suolo e l'intervento di pubblica utilità che giustifica la liquidazione dell'indennità di occupazione con riferimento al medesimo valore dell'immobile assunto a base per la determinazione dell'indennità di espropriazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2001, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andrea VELA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e relatore -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
SOGEDIT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO FELIZIANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI (DIVISIONE V - SEZIONE II), FALLIMENTO DELLA SOGEDIT S.R.L.;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 1888/99 del Consiglio di Stata di ROMA, emessa il 15/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusione scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiari l'inammissibilità del ricorso.
La Corte di cassazione, a sezioni unite,
- considerato che la società Sogedit s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza n. 1888/99 Reg. ord. anno 1999, emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez, VI, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensiva del provvedimento emesso dal Ministero delle Comunicazioni, dichiarativo dell'estinzione della concessione per l'esercizio della radiodiffusione privata in ambito locale a carattere commerciale assentita alla Sogedit s.r.l.;
- considerato che a sostegno del ricorso la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 l. n. 223 del 1990), travisamento dei presupposti in diritto, carenza di istruttoria, eccesso di potere";
- considerato che il Ministero delle Comunicazioni, nel resistere con controricorso, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso;
- considerato che l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato abbia provveduto in sede di gravame sulla sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 cost., trattandosi di rimedio consentito avverso pronunzie di contenuto decisorio, idoneo cioè ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte, mentre il suddetto provvedimento di fetta di tali connotati, investendo una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia (Cass. 25 giugno 1993 n. 534 (ord.); Cass. 26 gennaio 1988 n. 634; Cass. 15 ottobre 1987 n. 7628);
- considerato che, comunque, con il ricorso non si deduce violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma un preteso error in iudicando in cui sarebbe incorso il consiglio di Stato;
- considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate come in dispositivo;
P. Q. M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in L. 45.000=, oltre quelle prenotate a debito, nonché 3.000.000, a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 17 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2001