Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10535
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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Gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, sino all'adempimento dell'obbligazione principale con il deposito dell'indennità presso la cassa depositi e prestiti; e si rende irrilevante, in proposito, il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, non valendo l'adozione di tale criterio a trasformare in obbligazione di interessi quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario del pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile.

L'indennità per l'occupazione legittima di un suolo edificabile va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale - che ben può corrispondere al saggio degli interessi legali - dell'indennità che è o sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area stessa (e non con riferimento al valore venale del bene), determinata secondo i criteri di cui all'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359), applicabili, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, come modificato dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche con riguardo ad occupazioni conclusesi prima dell'entrata in vigore della stessa norma, e il giudice deve procedere al calcolo virtuale dell'indennità di espropriazione, per il reperimento del parametro base cui commisurare l'indennità di occupazione, applicando la disciplina del primo comma del citato art. 5 bis nella sua integralità, ivi compresa la riduzione del 40 per cento, quale che sia l'esito della vicenda ablatoria (espropriazione, cessione volontaria, occupazione acquisitiva) ed anche se la procedura non si concluda con l'ablazione.

La domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione si configura, rispetto a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima, come ontologicamente diversa, poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere (cosiddetta "causa petendi") è rappresentato, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, ancorché sia mancata la stima amministrativa dell'indennità, mentre quello costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione. Non sussiste, pertanto, rapporto di continenza (il quale postula che fra i due giudizi sussista, oltre che identità soggettiva e differenza quantitativa di "petitum", anche identità di "causa petendi") tra la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima e la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, e, d'altra parte, la disciplina processuale della continenza non potrebbe comunque trovare applicazione, atteso che la seconda delle due indicate domande - contenuta, in ipotesi, nella prima - è oggetto di competenza inderogabile per materia in favore della corte di appello, mentre la prima è di competenza del tribunale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10535
Data del deposito : 19 luglio 2002

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