Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 3
Gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, sino all'adempimento dell'obbligazione principale con il deposito dell'indennità presso la cassa depositi e prestiti; e si rende irrilevante, in proposito, il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, non valendo l'adozione di tale criterio a trasformare in obbligazione di interessi quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario del pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile.
L'indennità per l'occupazione legittima di un suolo edificabile va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale - che ben può corrispondere al saggio degli interessi legali - dell'indennità che è o sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area stessa (e non con riferimento al valore venale del bene), determinata secondo i criteri di cui all'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359), applicabili, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, come modificato dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche con riguardo ad occupazioni conclusesi prima dell'entrata in vigore della stessa norma, e il giudice deve procedere al calcolo virtuale dell'indennità di espropriazione, per il reperimento del parametro base cui commisurare l'indennità di occupazione, applicando la disciplina del primo comma del citato art. 5 bis nella sua integralità, ivi compresa la riduzione del 40 per cento, quale che sia l'esito della vicenda ablatoria (espropriazione, cessione volontaria, occupazione acquisitiva) ed anche se la procedura non si concluda con l'ablazione.
La domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione si configura, rispetto a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima, come ontologicamente diversa, poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere (cosiddetta "causa petendi") è rappresentato, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, ancorché sia mancata la stima amministrativa dell'indennità, mentre quello costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione. Non sussiste, pertanto, rapporto di continenza (il quale postula che fra i due giudizi sussista, oltre che identità soggettiva e differenza quantitativa di "petitum", anche identità di "causa petendi") tra la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima e la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, e, d'altra parte, la disciplina processuale della continenza non potrebbe comunque trovare applicazione, atteso che la seconda delle due indicate domande - contenuta, in ipotesi, nella prima - è oggetto di competenza inderogabile per materia in favore della corte di appello, mentre la prima è di competenza del tribunale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4712 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11757-2016 proposto da: D.G., D.S., e DO.ST., rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELE SESTA, dall'Avvocato LUIGI ALBISINNI, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro DO.GI.PI., in proprio e rappresentato e difeso dall'Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10535 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SANTI ROMANA, elettivamente domiciliata in Roma via Toscana 1, presso l'avvocato CARLO ALBERTO GENTILONI SILVERJ, rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIO CAVALLUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SCANDICCI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05598/00 proposto da:
COMUNE DI SCANDICCI, in persona dei Sindaco pro tempore. elettivamente domiciliato in ROMA VIA O. LAZZARINI 19, presso l'avvocato PIZZUTI GIULIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARONTINI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SANTI ROMANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 1, presso l'avvocato CARLO ALBERTO GENTILONI SILVERJ, rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIO CAVALLUCCI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 3^ ricorso n. 02515/00 proposto da:
LO IO, LO EL, LO NT AM, LO IL, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi dall'avvocato FELIX HOFER, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCANDICCI;
- intimata -
e sul 4^ ricorso n. 05599/00 proposto da:
COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA O. LAZZARINI 19, presso l'avvocato PIZZUTI GIULIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARONTINI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LO IO, LO EL, LO NT AM, LO IL, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi dall'avvocato FELIX HOFER, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1414/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, Comune di Scandicci, l'Avvocato Barontini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito per i resistenti, RU ed altri, l'Avvocato Hofer, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso previa riunione dei ricorsi R.G. n. 2515/00 e 5599/00 l'accoglimento dei cinque motivi del ricorso principale R.G. 3327/00; l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale R.G. n. 2515/00; rigetto degli altri motivi dei ricorsi principali e il rigetto di entrambi i ricorsi incidentali. Svolgimento del processo
Con sentenza del 19 dicembre 1998,la Corte di appello di Firenze ha determinato in L. 350.007.410 l'indennità spettante a IL, LU, EL e NT IA RU, nonché a RO TI per l'occupazione temporanea di un immobile di loro proprietà eseguita dal Comune di Scandicci a seguito di provvedimento dell'8 luglio 1985, per il periodo di 5 anni prorogato dalle leggi 47/1988 e 158/1991 fino al 2 settembre 1994 onde realizzare una scuola pubblica. Hanno al riguardo ritenuto i giudici di merito: a)che detta indennità doveva essere calcolata in misura corrispondente agli interessi legali annui sull'ammontare di quella di espropriazione determinata in base al criterio riduttivo dell'art. 5 bis della legge 359/1992,secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione,
introdotto dalla sentenza 493/1998 delle Sezioni Unite; b)che doveva essere recepita la valutazione del terreno di L. 112.000 accertata dal c.t.u. alla data di cessazione dell'occupazione ed esclusa la riduzione del 40% in mancanza di una tempestiva offerta dell'indennità da parte dell'amministrazione occupante;
c) che sulla somma liquidata dovevano essere corrisposti gli interessi legali dalla data di notificazione della citazione fino a quella della decisione ed escluso il diritto dei ricorrenti al pagamento del danno ulteriore da svalutazione monetaria.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso LU, EL, NT IA e IL RU per 4 motivi (R.G. 2515/00), nonché RO TI per 7 motivi ( 3327/00); cui resiste il comune di Scandicci, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per due motivi ( 5598 e 5599/00). I ricorrenti hanno presentato controricorso al ricorso incidentale.
I ricorsi, avendo per oggetto la medesima sentenza, sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Motivi della decisione
Il collegio deve, anzitutto, respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale perché proposto dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., formulata dalla TI, avendo questa Corte ripetutamente affermato che la notificazione dell'impugnazione principale non solo non fa decorrere, nei confronti della parte intimata, il termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c., non essendo tale effetto previsto da alcuna norma di legge, ma anzi rende possibile alla suddetta parte la proposizione dell'impugnazione - ancorché il relativo termine (sia esso quello breve, ovvero quello annuale ex art. 327 c.p.c.) sia già scaduto - nei modi e nei termini di cui agli art. 343 e 371 c.p.c. e nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo che non sia l'unità formale della sentenza: ciò perché detta impugnazione è assoggettata ad un regime temporale specifico, che prescinde da quello proprio dell'impugnazione principale e si correla all'atto di costituzione e difesa susseguente alla proposizione di quest'ultima, di guisa che per la sua tempestività è sufficiente che risultino rispettati i termini previsti per le dette attività, ai quali non è dato sovrapporre un ulteriore termine di decadenza quando di quello originario (e/o di quello annuale ex art. 327 cod. proc. civ.) si presuppone, per espressa definizione dell'istituto (art. 334, primo comma, cod. proc. civ.), ormai intervenuta la scadenza (Cass. 5993/1997; 5711/1996; 3738/1995).
Con il primo motivo del ricorso incidentale che per il suo evidente carattere pregiudiziale, va esaminato con precedenza, il comune di Scandicci, denunciando violazione dell'art. 39 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l'eccepita continenza della controversia con quella precedentemente intrapresa dalla TI e dai RU dinanzi al Tribunale di Firenze per ottenere il risarcimento del danno a causa dell'asserita occupazione espropriativa del medesimo terreno da parte di esso comune, posto che detto giudice era competente anche a provvedere alla liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea richiesta in questo giudizio.
Tale motivo è inconsistente.
La continenza di cause, prevista dal secondo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., postula che, tra le cause, fra identici soggetti,
contemporaneamente pendenti innanzi a giudici diversi, esista non soltanto una differenza quantitativa di "petitum" ma anche identità di "causa petendi", funzione della norma essendo quella di prevenire giudicati eventualmente contraddittori;
laddove nel caso la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione si configura, rispetto a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima, come ontologicamente diversa, poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere (c.d. "causa petendi") è rappresentato, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, ancorché sia mancata la stima amministrativa dell'indennità, mentre nella seconda è costituito da un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione (Cass. 11344/2001; 4485/1998). E, d'altra parte la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione è devoluta dall'art. 20 della legge 865 del 1971 alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello sicché le norme sulla continenza non sono nel caso comunque invocabili perché la causa asseritamente contenuta è oggetto di competenza inderogabile per materia e non rientra, perciò, nella cognizione del Tribunale di Firenze competente, secondo la stessa amministrazione ricorrente a conoscere della richiesta risarcitoria in conseguenza della dedotta occupazione acquisitiva dei loro terreni proposta dai RU e dalla TI.
Con i primi tre motivi del ricorso principale, quest'ultima deducendo violazione degli art. 20 della legge 865 del 1971 e 5 bis della legge 359 del 1992, nonché difetto di motivazione addebita alla sentenza impugnata di avere applicato la disposizione dell'art. 20 suddetta dichiarata incostituzionale, invece di quelle della legge 2359 del 1865 che prevede la liquidazione dell'indennità sulla base del valore venale del bene;
e di non aver considerato che l'occupazione era cessata il 2 settembre 1994 sicché alla stessa non era applicabile ne' il comma 6^ dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, introdotto soltanto dalla legge 549 del 1995, ne' il comma 7^ riguardante l'indennità di espropriazione. Identiche censure formulano i RU con il primo motivo del loro ricorso che si articola in più profili.
Anche questi motivi sono infondati.
La Corte di appello non ha applicato affatto per il calcolo dell'indennità, il criterio di cui al 3^ comma dell'art. 20 della legge 865 del 1971, dichiarato incostituzionale nella parte in cui si riferiva anche alle aree con destinazione edificabile, bensì (come riconosce la stessa TI con il secondo e terzo mezzo), detto indennizzo ha determinato nella misura degli interessi legali annui sul valore dell'immobile, considerato quale area edificabile, calcolato in base al criterio riduttivo introdotto dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992 per tale genere di aree.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la recente sentenza n. 493/98, risolvendo il contrasto insorto circa l'incidenza della normativa posta dall'art.
5 - bis d.l. n. 333/92 (convertito, con modificazioni. nella legge n 359/92) sulla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, hanno affermato che detta indennità deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per tale indennità. Ne deriva che, ove l'occupazione di un'area sia preordinata ad un'espropriazione la cui indennità è calcolata secondo il criterio fissato dal citato art.
5 - bis, l'indennità di occupazione deve essere fissata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, della somma risultante dall'applicazione del criterio indennitario espropriativo e che tale misura percentuale ben può corrispondere al saggio degli interessi legali.
Dopo ampia ed approfondita ricostruzione della normativa in tema di esproprio e di occupazione temporanea, le Sezioni Unite sono pervenute a questa conclusione essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni: a) la formulazione dell'art. 72, 4^ comma della legge 2359/1865 (che trova applicazione generale, in carenza di disposizioni che fissino criteri diversi) va intesa nel senso che all'immobile deve essere attribuito il medesimo valore ai fini sia dell'indennità di occupazione che di quella per l'espropriazione: in altri termini, la prima indennità deve essere commisurata ad un valore dell'immobile occupato da identificarsi mediante applicazione delle medesime regole positive alla cui stregua deve essere fissato il valore al fine di liquidare la seconda indennità; b) l'evoluzione del sistema normativo induce a ritenere che l'esigenza legittimante l'occupazione non è più quella, originariamente prevista, connessa alla necessità, per la pubblica amministrazione, di fronteggiare situazioni di emergenza, ma la durata del procedimento ordinario per l'espropriazione dell'area, onde l'occupazione stessa è divenuta uno strumento generale e, per certi versi, necessitato per consentire alla P.A. di accelerare l'esecuzione dell'opera pubblica;
c) anche la temporaneità dell'occupazione non è più correlata alla restituzione dell'immobile al proprietario, sibbene alla pronuncia del decreto di esproprio, con la conseguenza che, anche per tale via, tra l'istituto dell'occupazione e quello dell'espropriazione sussiste un vincolo strumentale del primo rispetto al secondo ed un'immanente continuità di funzione;
d) le indennità spettanti al proprietario per ciascuno dei due istituti valgono a compensarlo di un medesimo pregiudizio, ossia della perdita di tutte le facoltà connesse al diritto di proprietà: l'indennità di occupazione, quindi, altro non è che un riflesso di quella espropriativa ed entrambe vanno determinate sulla stessa base, salvo che non sia disposto espressamente in modo diverso.
Pertanto, nessuna censura merita la sentenza impugnata per aver disatteso il criterio seguito dall'orientamento antecedente alla decisione delle Sezioni Unite ed applicato quest'ultimo indirizzo ormai del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte:
anche perché nessuna argomentazione vi hanno contrapposto i ricorrenti RU-TI, i quali ne contestano, invece, l'applicabilità nel caso concreto in quanto l'occupazione temporanea ha avuto inizio nel corso dell'anno 1985, e cioè assai prima dell'entrata in vigore del criterio restrittivo introdotto dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992 e si è conclusa il 2 settembre 1994,
ancora una volta in epoca antecedente alla modifica apportata alla norma dall'art. 1 comma 65^ della legge 549 del 1995. Ma, siffatte considerazioni sono state ripetutamente disattese da questa Corte per il fatto che il sesto comma del menzionato art. 5 bis prevedeva, nella sua originaria formulazione, che "le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; e quel sesto comma fu sostituito dal 65^ comma dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo la seguente formulazione: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Tale sostituzione, dunque, oltre ad estendere l'applicabilità dei nuovi criteri anche al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (estensione poi dichiarata illegittima da Corte Costit. 2 novembre 1996, n. 369, e reintrodotta, con alcuni correttivi, dal 65^ comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha fatto venir meno il precedente riferimento alla determinazione della sola indennità di espropriazione ed ha esteso l'efficacia retroattiva dei nuovi criteri a qualsiasi "indennizzo" che non sia stato ancora determinato in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995: perciò rendendo irrilevante che l'occupazione sia iniziata e/o si sia conclusa prima il sopravvenire della normativa dell'art. 5 bis come modificata da quest'ultima legge. D'altra parte, se si accetta il principio cui sono pervenute le Sezioni Unite (sent. 493/1998 cit.) che "l'indennità di occupazione deve essere commisurata ad un valore dell'immobile occupato da identificarsi sulla base dell'applicazione delle medesime regole positive alla cui stregua deve essere fissato il valore dello stesso immobile al fine della liquidazione della indennità per l'espropriazione", non può dubitarsi che dette regole siano quelle introdotte dallo ius superveniens di cui al ricordato art. 5 bis, vigente al momento della liquidazione giudiziale e per espressa previsione del 7^ comma, immediatamente applicabile ai giudizi in corso a meno che non si sia formato sulla relativa questione il giudicato;
per cui mutato il parametro per la valutazione dell'indennità di espropriazione, si deve utilizzare lo stesso parametro anche per la determinazione dell'indennità relativa alla occupazione temporanea pur se questa si è conclusa prima della legge 359 del 1992 (Cass. 2541/1998; 4798/1998; 11791/1998).
Va aggiunto che la Corte Costituzionale (sent. 148/1999; 283/1993;
39/1993) ha dichiarato costituzionalmente legittima la nuova disciplina con efficacia retroattiva, non confliggendo, da un lato tale carattere di retroattività con il principio di ragionevolezza giacché da tempo in materia si versava in una situazione di carenza normativa temporaneamente colmata dalla giurisprudenza con il ricorso al risalente criterio dettato dall'art. 39 della legge 2359 dl 1865 (peraltro non coincidente con la nozione di indennizzo di cui all'art. 42 Costit.); e non costituendo, dall'altro, limite invalicabile alla scelta del legislatore l'aspettativa dei titolari di aree fabbricabili di ottenere la liquidazione dell'indennità secondo un criterio per essi più favorevole di quello più riduttivo, ma non contrario a precetti costituzionali, introdotto con la legge del 1992.
I RU con il secondo motivo e la TI con il quarto, deducendo difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione, si dolgono che la Corte di appello abbia attribuito al terreno il valore di L. 112.000 mq., senza considerare quello più elevato indicato dall'Ufficio del Registro in relazione a due atti di vendita di fondi limitrofi ne' la stima della Commissione espropri che aveva valutato il terreno occupato in L. 166.000 mq.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte territoriale è pervenuta a siffatta valutazione aderendo agli accertamenti compiuti al riguardo dal c.t.u. che pur aveva esaminato i due atti dell'Ufficio del registro menzionati dai RU-TI; e tuttavia aveva ritenuto di non recepirne il valore perché entrambi si riferivano ad appezzamenti di terreno assai meno estesi (rispettivamente mq. 958 e 683) di quello per cui è causa (mq. 9815), e, quindi più appetibili e più facilmente collocabili nel mercato immobiliare.
Ora, il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto, avendo indicato le fonti del proprio convincimento, a soffermarsi ad un dettagliato esame delle ragioni che lo inducono a far proprie le osservazioni del consulente, ne' a confutare dettagliatamente ogni contraria deduzione, restando questa disattesa per implicito: a meno che l'operato di costui sia stato posto in discussione con censure specifiche, puntuali e tali, se fondate, da condurre a una soluzione diversa da quella adottata;
in presenza delle quali soltanto detto giudice è tenuto a prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza anche attraverso ulteriori indagini tecniche, sia per disattenderli con adeguata motivazione. Ma nel caso nessuno dei ricorrenti ha indicato (se ed) in quale difesa avesse contestato gli accertamenti compiuti dal c.t.u., poi recepiti dalla sentenza, ne' ha trascritto i rilievi formulati di cui peraltro il comune di Scandicci ha escluso la sussistenza nel giudizio di merito, deducendo che le controparti in tutte le difese avevano, invece, pienamente aderito alla valutazione del fondo compiuta dal consulente;
e che soltanto alla seconda memoria conclusiva avevano allegato il menzionato atto di stima da parte della Commissione di cui all'art. 15 della legge 865 del 1971, dell'indennità di espropriazione;
della quale, peraltro i RU e la TI avrebbero dovuto spiegare l'idoneità ad incidere sul valore del fondo calcolato dal c.t.u. e dalla sentenza impugnata con riguardo a periodi diversi e ad essa antecedenti, in cui si era protratta l'occupazione temporanea dell'immobile. I RU con il terzo motivo e RO TI con il quinto, sesto e settimo motivo, deducendo altra violazione dell'art. 20 della legge 865/1971,nonché degli art. 1224, 1282, 1283 e 1499 cod.civ.
lamentano che la sentenza impugnata abbia disposto il pagamento degli interessi legali sulla indennità di occupazione con decorrenza dalla data di notificazione della citazione;
laddove in base alle menzionate disposizioni come applicate dalla giurisprudenza di questa Corte gli interessi dovevano essere riconosciuti in relazione alla annuale maturazione di detto indennizzo e fino all'effettivo adempimento, senza che ciò comportasse una inammissibile condanna in futuro.
Le censure sono fondate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, siccome diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto;
e si rende irrilevante, in proposito, il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, non valendo l'adozione di un tal criterio a trasformare, in obbligazione di interessi, quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario, rispetto al pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile (Cass. 6722/1998; 1113/1997; 11220/1992). D'altra parte, la circostanza, ricordata dalla sentenza impugnata, che l'indennità in questione integri un debito di valuta anche quando viene liquidata in sede giudiziaria ed è perciò soggetta alle norme che disciplinano le obbligazioni pecuniarie, non incide sulla loro decorrenza, ma comporta soltanto la conseguenza di cui all'art. 1224, 2^ comma cod. civ., che cioè il proprietario, allorché intenda ottenere, oltre agli interessi, il risarcimento del maggior danno dipendente dalla svalutazione, ha l'onere di allegare e dimostrare quell'ulteriore pregiudizio richiesto: il che ha infatti influito sulla richiesta di rivalutazione monetaria avanzata dai ricorrenti nel giudizio di merito a Corte di appello ha respinto proprio perché costoro non avevano adempiuto a siffatto onere (la statuizione per quel che riguarda la TI è passata sul punto in giudicato).
Infine, proprio perché la funzione di detti interessi (art. 1282 e segg.) è quella di rappresentare i frutti civili della somma dovuta nonché di compensare il creditore del mancato godimento di quest'ultima in ottemperanza al principio secondo cui l'utilizzazione di un capitale (o di una cosa fruttifera) altrui obbliga l'utente al pagamento di una cosa dello stesso genere proporzionata al godimento ricavato, il loro pagamento è dovuto dalla debitrice amministrazione fino a quando non ne venga da questa eseguito il prescritto deposito presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia di eventuali diritti di terzi (Cass. sez. un. 135 e 109/1999; nonché 13942/1999;
11360/1998; 10455/1990); per cui è erronea anche la statuizione con cui la decisione impugnata ne ha limitato arbitrariamente la corresponsione alla data della stessa sentenza.
Detta statuizione, infatti, non poteva giustificarsi neppure con il pericolo di attribuire in tal modo ai proprietari degli immobili gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 cod. civ., perché gli interessi successivi alla sentenza della Corte, al pari di quelli dalla stessa liquidati dalla data di notificazione della citazione "fino alla presente decisione" riguardano, come specificato dagli stessi giudici, non l'indennità di occupazione già aumentata annualmente dell'importo degli interessi via via maturati, ma la sola somma di L. 350.007.410 in precedenza liquidata dalla stessa Corte a titolo di detta indennità: e, quindi, le singole annualità in cui è ripartita dalla scadenza di ciascuna delle quali il giudice di rinvio dovrà dunque provvedere alla liquidazione della relativa quota di interessi dovuti fino alla data del deposito. Con il quarto motivo del proprio ricorso, i RU, deducendo violazione dell'art. 1224 cod. civ., lamentano, infine, che la sentenza impugnata abbia respinto la loro richiesta di maggior danno da svalutazione monetaria per aver ritenuto, che non vi sarebbe prova dell'effettiva utilizzazione dell'apertura di credito da essi ottenuta e comunque che non avevano neppure specificato la quota di loro proprietà degli immobili occupati: senza perciò considerare da un lato, la forte probabilità che gli stessi avessero utilizzato il credito, ricavabile dalla sua avvenuta concessione;
e dall'altro la circostanza che la determinazione dell'indennità di occupazione concerne l'importo globale di questa che poi diviene oggetto di ripartizione interna tra i comproprietari.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello, infatti, dopo avere premesso che nel periodo in contestazione non si era verificato alcun danno ulteriore da svalutazione monetaria, in aggiunta agli interessi legali dovuti ai ricorrenti, ha osservato che soltanto IL, LU e EL RU avevano documentato di avere contratto con un istituto bancario un mutuo ipotecario con ratei in scadenza a partire dal settembre 1994; e di avere altresì ottenuto un'apertura di credito temporaneo di L. 20.000.000 per il solo periodo 31 marzo 1995 - 30 settembre 1996.
E tuttavia ha respinto anche la richiesta di costoro pur con riferimento a tale più limitato periodo perché detti RU non avevano provato di aver effettivamente utilizzato l'apertura di credito loro concessa ne' quale era stato il costo effettivo del mutuo nel periodo in questione;
e non avevano allegato neppure quale fosse la quota di indennità loro spettante onde calcolare l'importo del maggior danno da essi sofferto.
Questa statuizione passata in giudicato per quel che riguarda il danno da svalutazione monetaria, appare del tutto aderente al principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, per cui il creditore che alleghi l'esistenza di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali, ha l'onere di dimostrare il pregiudizio effettivamente subito, nonché la sua concreta entità; sicché quando lo stesso consiste in una maggiore spesa per aver preso a mutuo somme di denaro da terzi (Cass. 2335/1980), tale onere si concreta necessariamente nella dimostrazione dei maggiori interessi in concreto corrisposti al mutuante per adempiere all'obbligazione assunta nei confronti di costui: perciò non essendo al riguardo sufficiente la possibilità o la mera probabilità che la relativa spesa sia stata sostenuta.
Pertanto, poiché neppure i ricorrenti menzionati dalla sentenza hanno contestato di non aver assolto a siffatto onere nei termini posti dalla ricordata giurisprudenza, non avendo essi documentato per quel che riguarda l'apertura di credito, di averne usufruito ne' per quali somme e per quale periodo (peraltro nell'ambito del solo biennio per il quale era stata concessa),ed in relazione al mutuo realmente stipulato con la banca, gli effettivi costi sostenuti per il pagamento degli interessi per i ratei scaduti successivamente al settembre 1994, la decisione impugnata ha correttamente respinto la loro richiesta di detti maggiori oneri pretesi in conseguenza dell'inadempimento dell'amministrazione comunale, anche perché tutti i ricorrenti avevano formulato la relativa domanda;
laddove tanto il mutuo quanto l'apertura di credito riguardavano i soli IL, LU e EL RU, sicché occorreva altresì quanto meno l'allegazione della quota di immobile di loro pertinenza onde permettere al giudice di merito di determinare il credito (corrispondente alla frazione di indennità loro spettante) sul quale calcolare il maggior pregiudizio da essì asseritamente sofferto. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, infine, il comune di Scandicci, deducendo violazione dell'art. 5 bis nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per aver determinato l'indennità in base al parametro degli interessi legali sull'indennità di espropriazione calcolata secondo il criterio stabilito dalla norma, omettendo l'ulteriore decurtazione del 40%, dalla stessa esclusa solo nell'ipotesi in cui l'indennità venga accettata dall'espropriando:
senza perciò considerare che nel caso trattavasi di indennità di occupazione temporanea (e non di espropriazione) e che l'indennità offerta ai RU-TI non era stata accettata da costoro che avevano, invece, preferito proporre opposizione giudiziale. Il motivo è fondato.
Il Collegio non ignora che la questione dell'applicabilità di detta decurtazione al calcolo della indennità c.d. virtuale di espropriazione su cui commisurare quella di occupazione, è tuttora controversa nella giurisprudenza di questa Corte in quanto alcune decisioni (sent. 5537/1998; 9681/2000) hanno ritenuto che quando l'indennità di esproprio è oggetto di mero calcolo virtuale, il giudice non può ai fini dell'esenzione della riduzione in questione, tener conto di una eventualità, quella di addivenire a cessione volontaria, o di accettare l'indennità offerta in via amministrativa, che potrebbe non verificarsi, ma deve determinare l'indennità di occupazione applicando nella sua integralità la disciplina dell'art. 5 bis, ivi compresa la riduzione del 40%. Mentre Cass. 9286/1999 è pervenuta alla conclusione opposta, che cioè in tal caso non debba mai essere applicata la decurtazione, in quanto la mancata successiva espropriazione, oggetto di autonoma scelta della amministrazione, non può incidere negativamente sulla posizione del privato cui non è consentita la cessione del bene.
Infine, altra decisione (sent. 4530/1999) ha recepito una soluzione intermedia, trasferendo i principi enunciati da questa Corte e dalla Corte Costituzionale per la stima dell'indennità di espropriazione anche al calcolo dell'indennità di occupazione e perciò affermando che la riduzione del 40% è legittimamente operata solo se l'espropriante abbia offerto all'espropriato un'indennità congrua e questi abbia omesso di accettarla.
Ma questi ultimi due risultati e le giustificazioni che li sorreggono non appaiono aderenti al contenuto ne' alla ratio della norma: dopo la ricostruzione del sistema di calcolo compiuta dalle menzionate sentenze delle Sezioni uniti, devono infatti considerarsi punti fermi, che ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative ingenera un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento provocato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella della perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato;
e perciò derivante da un atto legittimo dell'amministrazione autonomo ed indipendente dal titolo in base al quale potrà verificarsi il trasferimento della proprietà dell'immobile. E conseguentemente che in tale ipotesi, qualunque sia l'evento giuridico (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva) ablatorio del diritto di proprietà del privato sull'immobile, il quantum spettantegli a ristoro del suo diritto deve essere liquidato con riferimento a un valore da determinarsi secondo il criterio che dovrebbe essere adottato ai fini della liquidazione della indennità per la sua (eventuale) formale espropriazione.
È stato in tal modo delineato un sistema complessivo ed uniforme per la determinazione dell'indennità di occupazione (legittima), che prescinde dal modo di acquisizione della proprietà del bene da parte della P.A. espropriante, ed anzi, dalla stessa acquisizione dell'immobile, ben potendo verificarsi l'ipotesi che l'espropriazione non possa più avere luogo e che l'amministrazione espropriante avvalendosi dell'istituto nella sua originaria e fisiologica funzione di acquisire soltanto l'uso del bene per un periodo limitato nel tempo in funzione delle esigenze dell'intervento di p.u., al termine di esso lo restituisca al proprietario (Cass. sez. un. 28/2001). Ovvero quella specularmente inversa, ma identica nel risultato in cui sia invece il proprietario a chiedere la suddetta restituzione per averne acquisito il diritto: come esemplificativamente gli è consentito (Cass. sez. un. 7289/1986; 11462/1990; 1867/1991) nei casi in cui al termine dell'occupazione temporanea divenga altresì inefficace la dichiarazione di p.u. ex art. 13 della legge 2359 del 1865, oppure la procedura acquisitiva abortisca senza espropriazione e senza irreversibile trasformazione dell'immobile. Ora, in ciascuna di queste ipotesi, accomunate per quanto si è detto, da un regime unico ed unitario di stima dell'indennità, ritiene la Corte che "quel medesimo valore dell'immobile che si sarebbe dovuto assumere ai fini della sua espropriazione formale" onde ricavare la percentuale fissata per ogni anno di occupazione, sia necessariamente quello determinato con il criterio previsto dal primo comma dell'art. 5 bis.
A) A questo risultato induce, anzitutto, la giurisprudenza di questa Corte, ormai del tutto consolidata, la quale ha ripetutamente affermato al riguardo, (Sez. Un. 12393/1992; 1148/1996; 5864/1999) che in seguito alla legge 359 del 1992, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili si determina esclusivamente in base al criterio introdotto dall'art. 5 bis, 1^ comma della nuova legge, che ne prevede il calcolo in misura corrispondente alla semisomma tra valore di commercio del fondo ed il reddito dominicale dell'ultimo decennio, ulteriormente ridotta del 40%; con la conseguenza che l'importo così ottenuto risulta sostanzialmente corrispondente ad una somma di poco superiore al 30% del valore venale del bene.
Unico "contrappeso" alla nuova disciplina, di applicazione dunque generale ed inderogabile "per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato..." e degli altri enti pubblici, è costituito dalla facoltà concessa all'espropriando, già dall'art. 12 della legge 865 del 1971, di addivenire alla "cessione volontaria dell'immobile": in tal caso, infatti, il legislatore, privilegiando "il (più rapido) strumento consensuale rispetto al (più macchinoso) strumento autoritativo e quindi, l'intendimento di favorire il proprietario che opti per la prima alternativa", gli consente anzitutto, accettando l'indennità provvisoria offerta dall'espropriante ai sensi dell'art. 11 di detta legge, di stipulare la cessione dell'immobile "per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria"; e, dopo il sopravvenire dell'art. 5 bis di convenire (con riguardo alle aree edificabili) la cessione suddetta "in ogni fase del procedimento espropriativo", evitando in tal caso la decurtazione del 40% (2^ comma).
Dal quadro normativo ora esposto discende dunque, non già che il criterio per la determinazione del giusto indennizzo sia quello più favorevole, stabilito dal 2^ comma dell'art. 5 bis, tranne ad applicare il meccanismo punitivo del primo comma quale sanzione per quegli espropriati che propongano pretestuose opposizioni alla stima dell'indennità, che desterebbe notevoli sospetti di incompatibilità con il precetto dell'art. 24 Costit.; bensì che l'equo indennizzo è proprio quello previsto dal 1^ comma comunque assicurato all'espropriato con la facoltà di opporsi alla stima, e che il maggior importo stabilito dal secondo comma è un beneficio, un premio aggiuntivo (secondo alcuni studiosi non facente parte dell'indennizzo in senso stretto), attribuito a chi convenga la cessione volontaria del bene: così come conferma l'interpretazione della Corte Costituzionale (sent. 262/2000; 300/2000; 283/1993), secondo cui quest'ultima norma "detta una disciplina generale per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, recependo - con una correzione - il sistema (a suo tempo introdotto con la legge sul risanamento della città di Napoli) della media di due valori e con l'applicazione di una riduzione del 40% dell'importo così risultante": in conseguenza della quale, quindi, l'indennità in questione "in via normale è pari al 60% della media (semisomma) dei due valori ..." suddetti (Cass. 5864/1999;
12939/2000; 5940/2000; 3833/2001; 6112/2001; 7107/2001). B) Altra conferma del risultato raggiunto proviene dall'art. 20 della legge 865 del 1971 che stabilisce il criterio di calcolo dell'indennità di occupazione per le aree agricole, fissandola comunque "in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16", in base al valore agricolo medio del terreno, secondo tipi di coltura effettivamente praticati, come determinato dalla speciale Commissione provinciale prevista dal 1^ comma della norma: e, senza, quindi tener conto della maggiorazione per l'eventuale cessione volontaria dell'immobile disciplinata, invece, dall'art. 12 della legge. In termini analoghi dispone l'art. 80, comma 6^ della legge 219 del 1981, recante provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, per qualsiasi genere di suoli, siano essi agricoli che edificabili (Cass. Sez. Un. 388/2000;
11354/1998; 11078/1993).
Il che ribadisce ulteriormente, da un lato, che il meccanismo di calcolo si fonda anche per queste ultime aree sul medesimo principio che il valore da considerare è sempre e soltanto quello che rappresenta l'indennità di esproprio in senso stretto, quale che sia l'esito della vicenda ablatoria;
e, dall'altro, che per i suoli agricoli il legislatore ritiene del tutto irrilevanti ai fini della determinazione dell'indennizzo in esame sia l'eventuale incremento previsto per l'ipotesi di cessione volontaria dell'immobile, sia le ragioni per le quali l'espropriante o l'espropriando o entrambi non hanno ritenuto di avvalersi di detto istituto.
Laddove con l'interpretazione recepita da Cass. 9286/99 il sistema si frazionerebbe, introducendo un meccanismo ispirato a principi opposti per le aree edificabili in cui la base di calcolo includerebbe questa volta la maggiorazione prevista dal 2^ comma dell'art. 5 bis onde non far ricadere sul privato le scelte dell'amministrazione che non si sia avvalsa della cessione: malgrado identica sia la funzione dell'occupazione temporanea in ciascuna delle due categorie di terreni ed identico sia il subprocedimento previsto dalla legge per definire la vicenda ablativa mediante la cessione volontaria e la tutela della parte posta in condizione di non potersene avvalere. E diverrebbe del tutto irrazionale nelle ipotesi avanti considerate di restituzione dell'area al proprietario, che pur sono accomunate a quelle di successiva espropriazione (quale che ne sia lo strumento) dall'omogeneità funzionale e procedimentale delle relative indennità per la pregressa occupazione.
C) D'altra parte, la giurisprudenza ha più volte rilevato che con la cessione volontaria, il legislatore ha inteso predisporre un meccanismo negoziale alternativo al procedimento autoritativo che dovrebbe concludersi con l'adozione del decreto di esproprio, e di natura sostanzialmente transattiva, finalizzato a conseguire un effetto deflattivo del contenzioso ed acceleratorio delle (sole) procedure rivolte a conseguire il trasferimento coattivo dell'immobile privato in capo all'amministrazione espropriante, mediante l'offerta al proprietario di un quid pluris rispetto alla somma da lui conseguibile nell'ambito della procedura autoritativa. Per cui, nessuna influenza o incidenza tale negozio ha, nella normativa dell'art. 12 della legge 865 del 1971, ed in quella dell'art. 5 bis, in merito al subprocedimento (peraltro solo eventuale) di occupazione temporanea non rivolto all'acquisizione coattiva della titolarità del bene privato e neppure condizionato dalle vicende relative all'accettazione dell'indennizzo; ed anche il collegamento tra le indennità previsto dalle norme ora ricordate riguarda esclusivamente le due diverse fattispecie (autoritativa e consensuale) di trasferimento della proprietà del bene che dunque necessariamente presuppone.
Queste considerazioni hanno trovato ancora una volta un autorevole avallo nei recenti interventi della Corte Costituzionale che ha attribuito al 2^ comma dell'art. 5 bis la funzione di disciplinare "una ipotesi sostanzialmente diversa" da quella prevista dal comma precedente, in quanto "diretta a ridurre il contenzioso ed a facilitare una via transattiva di cessione volontaria delle aree edificabili espropriate, consentendosi in ogni fase del procedimento espropriativo la cessione volontaria per un prezzo commisurato all'indennità di esproprio calcolata ai sensi del comma 1^, senza tuttavia la riduzione del 40"; ed ha rilevato altresì che "tale cessione assume funzione transattiva e definitoria di ogni pretesa dell'espropriando, sia rispetto al trasferimento (non più coattivo) del bene, sia rispetto al quantum patrimoniale, trasformato da indennità in prezzo o corrispettivo".
Vero è che questa Corte ha interpretato la norma estensivamente nel senso di ricomprendervi oltre all'ipotesi testualmente prevista in cui l'espropriato "convenga la cessione volontaria del bene" anche quella in cui detto risultato non possa realizzarsi a causa del malfunzionamento degli organi amministrativi ed in genere di anomala applicazione da parte di questi della norma in questione: in tal modo evitando che l'indennità finisca per dipendere dalla sua mancata offerta da parte dell'espropriante ovvero da offerte palesemente irrisorie, simboliche e strumentalmente mirate ad ottenerne l'abbattimento.
Ma anche siffatto rimedio ispirato a scelte di tutela dell'espropriato che non viene posto in condizione di esercitare il diritto soggettivo attribuitogli dal 2^ comma dell'art. 5 bis, muove dall'indefettibile presupposto - che ne rappresenta anche il limite - che si sia realizzato (autoritativamente) il trasferimento definitivo del suo bene immobile all'amministrazione espropriante, costituente la ragione dell'incentivo unitamente all'esigenza della sollecita procedura ablatoria (senza contenzioso). Per cui, trattandosi di un beneficio le cui condizioni sono rimesse al potere discrezionale del legislatore, non ne è consentita l'estensione ad altro istituto che conserva tuttora la propria autonomia concettuale, essendo rivolto (malgrado le distorte applicazioni che ne sono state fatte) a procurare all'espropriante il solo godimento temporaneo dell'immobile per l'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera pubblica ed in cui l'indennizzo è diretto a compensare una perdita reddituale che è diversa e funzionalmente autonoma dalla perdita della proprietà rimasta, invece, al privato (Cass. Sez. Un. 388/2000;
111/1999); ed il solo fatto oggettivo che l'istituto dell'occupazione temporanea non possa comportare il trasferimento (volontario) del bene all'ente pubblico ne' provocare l'arresto della procedura anche di determinazione dell'indennizzo tramite accordo tra la parte pubblica ed il privato, conduce al calcolo della relativa indennità in base al criterio generale posto dal 1^ comma dell'art. 5 bis che prevede la menzionata decurtazione.
D) Va aggiunto per completezza che siffatta riduzione non potrebbe evitarsi neppure nei casi in cui (e per il fatto che)
l'amministrazione espropriante non abbia proceduto a formulare alla controparte l'offerta dell'indennità di cui all'art. 12 della legge 865/1971 (Cass. 4530/1999) al pari di quanto si è detto verificarsi con riguardo all'indennità di espropriazione, perché il relativo obbligo è posto dalla norma a carico dell'espropriante esclusivamente per quest'ultima indennità, attraverso l'introduzione al riguardo di un apposita e specifica fase endoprocedimentale obbligatoria;
e perché, d'altra parte, la determinazione provvisoria di essa e la sua offerta all'espropriando sono preordinate al solo scopo di consentirgli l'esercizio del diritto di accettarla e di convenire la cessione volontaria dell'immobile (Cass. 4787/1989;
6295/1984; 3167/1982). Mentre, per quel che riguarda l'occupazione temporanea, siffatto onere ed il conseguente subprocedimento non sono previsti dalla legge proprio per la fisiologica impossibilità dell'istituto (pur nella sua ormai usuale funzione di anticipare nel tempo l'effettivo ablativo) di raggiungere quel risultato;
ed il sistema di determinazione dell'indennizzo è ancora regolato, sotto il profilo procedimentale, dal successivo art. 20 che pone a carico dell'amministrazione occupante il solo obbligo di depositare presso la Cassa depositi e prestiti l'indennità determinata dalla Commissione provinciale, nonché di corrisponderla per ogni annualità di occupazione stabilita dalla norma: senza contenere (al pari dell'art. 72 della legge 2359 del 1865) analogo meccanismo penale-premiale a quello introdotto dall'art. 12 per la stima dell'indennità di espropriazione. Sicché non è consentito assoggettare la procedura amministrativa inerente alla determinazione dell'indennità di occupazione ad una regola processuale specificamente dettata per l'altra indennità; ne' far gravare sull'amministrazione espropriante l'inosservanza di un obbligo (ulteriore) di preventiva offerta che nel sistema della legge non è dato rinvenire a suo carico.
Pertanto, deve confermarsi la conclusione già raggiunta da Cass. 5537/1998 e 9681/2000 che l'indennità per l'occupazione di aree edificabili deve essere determinata in una percentuale per ciascun anno di occupazione, dell'indennità virtuale spettante per l'espropriazione dell'immobile, calcolata secondo il criterio di cui all'art. 5 bis, 1^ comma della legge 359/1992,e dunque decurtata del 40%; e la sentenza impugnata che ha disatteso i suesposti principi deve anche su tale punto essere cassata.
Conclusivamente la Corte deve:
- rigettare i primi quattro motivi del ricorso della TI, nonché i motivi 1, 2 e 4 del ricorso RU ed il primo motivo del ricorso incidentale del comune di Scandicci;
- accogliere il terzo motivo del ricorso 2515/2000, i motivi dal quinto al settimo del ricorso 3327/2000, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale;
- cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i primi quattro motivi del ricorso della TI, nonché i motivi 1, 2 e 4 del ricorso RU ed il primo motivo del ricorso incidentale del comune di Scandicci;
accoglie il terzo motivo del ricorso 2515/2000, i motivi da 5 a 7 del ricorso 3327/2000, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002