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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.5267/2018 Reg. Gen. Cont. ed avente ad oggetto: lesione personale da sinistro stradale, assegnata in decisione all'udienza del
01/04/2025, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. C.F._1
Giovan Battista Valentino (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliate presso l'indirizzo pec del predetto – PEC: Email_1
ATTORE
E
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Moriello (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del C.F._3 predetto – PEC: Email_2
CONVENUTO NONCHE'
, residente in [...]al P.co Mazziotti, pal. C, scala Controparte_2 A.
CONVENUTA CONTUMACE
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CONCLUSIONI IL procuratore di parte attrice concludeva, come da verbali ed atti di causa, per l'accoglimento della domanda con la condanna dei convenuti in solido e/o alternativamente tra loro al pagamento a titolo di risarcimento dei danno patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro e quantificati in euro 100.000 e comprensivi di spese mediche oltre il danno da perdita di chance nonché interessi legali, dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo, tenuto conto della quantificazione del CT, con vittoria di spese, pagamento degli onorari di causa e accessori ed attribuzione al procuratore antistatario.
Il procuratore della Compagnia convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria di spese processuali e, in via subordinata, la dichiarazione di responsabilità a titolo concorsuale delle parti nella determinazione dell'evento dannoso de quo e dichiarare, pertanto, che la somma di € 33.000,00, oltre gli onorari per 3.300,00 euro, già corrisposta a titolo di risarcimento per le lesioni riportate, integralmente satisfattiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa avanzata da parte istante, spese compensate.
Ragioni in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, , conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la Compagnia
[...] nonchè per sentirli condannare in solido al CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e quantificati in euro
150.000,00, comprensivi di spese mediche, patiti in conseguenza del sinistro stradale che lo aveva coinvolto in data 05/11/2016, alle ore 20:00, in Marcianise al Viale
Kennedy, all'altezza del supermercato Licito Market.
L'attore precisava che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, CP_3
, conducente del veicolo Smart tg. EX965RW di proprietà di
[...] CP_2
, nel percorrere in Marcianise il Viale Kennedy con direzione Viale Gandhi,
[...] giunto all'altezza del supermercato Licito Market si spostava improvvisamente verso
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sinistra senza avvedersi dell'attore che attraversava la strada, investendolo con la parte anteriore del veicolo e facendolo cadere al suolo.
Dopo l'investimento il veniva trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso Pt_1 del Presidio Ospedaliero di Maddaloni per le prime cure, per poi essere ricoverato, come da cartella clinica depositata in atti.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Marcianise che redigevano una relazione sull'accaduto.
L'attore chiedeva, in via stragiudiziale, alla in qualità di istituto Controparte_4 assicuratore del veicolo Smart tg. EX965RW, il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del suddetto sinistro.
La Compagnia provvedeva, in via stragiudiziale, ad inviare formale offerta di risarcimento pari ad € 36.300,00, tenendo conto della concorrente responsabilità nella determinazione del sinistro, nonché delle risultanze della relazione medico-legale di parte redatta dal fiduciario della Compagnia.
In data 18/07/2017 il predetto importo, offerto dalla Compagnia assicuratrice e comprensivo di competenze professionali, veniva trattenuto dall'attore in acconto del maggior avere, non ritenendo la sussistenza della sua corresponsabilità nella causazione dell'evento.
Si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo la nullità Controparte_1 della domanda in quanto l'atto sarebbe carente della precisa e analitica descrizione del fatto, nonché della dinamica del sinistro.
Deduceva inoltre la società convenuta che, a seguito all'esito del sopralluogo sul tratto stradale interessato dal sinistro, rilevava l'assenza di segnaletica verticale ed orizzontale di attraversamento pedonale, ragion per cui riteneva che l'attore non avesse usato la dovuta diligenza nell'attraversamento della sede stradale in un tratto di strada ad intenso flusso veicolare e privo di strisce pedonali, ove quindi non era consentito l'attraversamento.
La società convenuta chiedeva, quindi, al giudice adito, in via preliminare, di dichiarare la domanda improponibile, improcedibile ed inammissibile, con ogni conseguente provvedimento di giustizia, e nel merito di rigettarla, ritenendo totalmente
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satisfattivo l'importo offerto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento di C.T.U. finalizzata all'accertamento delle cause, natura ed entità delle lesioni riportate nell'incidente dedotto in lite, all'udienza del 01/04/2025 il Giudice
Istruttore si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tanto premesso in fatto, deve, in via preliminare, osservarsi che, ai sensi dell'art. 190 del Codice della Strada, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli appositi attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sopra-passaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento,
i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in assenza di attraversamenti pedonali,
“occorre distinguere i casi in cui il pedone non abbia ancora impegnato la carreggiata
(nei quali, come s'è visto, la precedenza spetta al conducente) da quelli in cui il pedone abbia già impegnato la carreggiata, nei quali il conducente deve sempre consentirgli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza (cioè, in sostanza, dargli la precedenza). All'atto pratico, il conducente sarà sempre responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvi soli i casi in cui questo abbia tenuto una condotta “imprevedibile e anormale”, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti
e, al contempo, abbia rispettato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” ( cfr. Cass. civ. n. 2241/2019).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nell'ipotesi di investimento di un pedone, la presunzione di colpa gravante sul conducente non può essere superata dalla sola circostanza che il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali “(Cass. civ., n. 21061/2024).
Trattandosi di un caso di investimento di pedone opera, dunque, la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, c.1 c.c., ma
“allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone,
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la colpa di questo concorre, a norma dell'art. 1227 comma 1 c.c., con quella presunta del conducente del veicolo investitore”(cfr. da ultimo Cass. n. 6526/2025). L
Al riguardo occorre precisare che la presunzione prevista dall'art. 2054, c.1 c.c., non preclude, quindi, la valutazione sull'imprudenza e sulla pericolosità della condotta del pedone investito, che va verificata ai fini della configurabilità di un suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054
c.c. e dell'articolo 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso in esame (Cass. civile, n. 13786/2024).
Tanto premesso, in merito alla dimostrazione del fatto storico rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, va rilevato che la prova testimoniale ha confermato che l'attore il giorno 05/11/2016, alle ore 20:00 circa, mentre attraversava la strada in
Viale Kennedy, all'altezza del supermercato Licito Market, veniva coinvolto in un incidente stradale.
In particolare va rilevato che il teste di parte attrice, sig. , nipote Testimone_1 dell'attore, ha riferito che l'attore“ dopo aver cominciato ad attraversare si è fermato per guardare a destra e a sinistra e quando ha visto la macchina fermarsi ha ricominciato a camminare: la macchina che ha urtato (suo) zio ha sorpassato la macchina che si era fermata ed è andato sull'altra corsia dove era (suo) zio. L'impatto
è avvenuto proprio poco dopo che (suo) zio aveva cominciato ad attraversare la strada”.
Dalle immagini estrapolate dalle video-telecamere di sicurezza apposte all'esterno del supermercato fuori al quale si è verificato il sinistro e riprodotte su supporto magnetico allegato in atti, si nota, però, che l'attore attraversava in modo incauto un tratto di strada privo di strisce pedonali, senza verificare se sopraggiungessero veicoli da entrambe le direzioni (visto che trattasi di una strada a doppio senso di circolazione) omettendo, dunque, di adottare le necessarie cautele nell'attraversamento della sede stradale.
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Sul punto, va rilevato che anche il teste escusso ha confermato la dinamica dell'investimento quale risultante dalla riproduzione video, laddove affermava che lo zio “solo dopo aver cominciato ad attraversare, si fermava tentando di evitare l'auto in transito”.
In aggiunta, non risulta confermata la circostanza riferita dal teste, secondo cui il pedone stava attraversando perché favorito da un veicolo che si era fermato, quando sopraggiungeva in fase di sorpasso il veicolo investitore, in quanto dal video non si evince alcun veicolo fermo al fine di consentire l'attraversamento del pedone.
A ciò deve aggiungersi che anche nel Rapporto di incidente stradale n. 129/2016 della
Polizia Municipale di Marcianise emerge che “ (…) I fotogrammi registrati rilevano che il pedone, sceso dalla propria autovettura, una Ford Mondeo parcheggiata sul lato sinistro di Via Kennedy, secondo il senso di marcia Ovest-Est all'altezza del civico
111, nel tentativo di attraversare la strada per portarsi nel supermercato, non si avvedeva dell'arrivo della Smart che transitava per Via Kennedy con direttrice di marcia Ovest-Est, venendo investito dalla stessa”.
Ciò posto, giova osservare che il conducente del veicolo che abbia investito il pedone, pacificamente gravato dalla presunzione di responsabilità, al fine di andare dalla medesima esente è tenuto a fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e dunque di aver tenuto una condotta di guida perfettamente conforme alle regole del codice della strada, nonché contestualmente ispirata alla prudenza e alla diligenza richieste nel caso concreto. In ogni caso, in mancanza di prova idonea nei termini suddetti, non è preclusa al giudice l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone, con la conseguenza che qualora si pervenga all'accertamento in ordine alla pericolosità e alla imprudenza della condotta del pedone, alla colpa presunta del conducente investitore necessariamente si accompagna quella dell'investito, ex art. 1227, comma 1, c.c.
Avuto riguardo al caso concreto, alla stregua del complessivo quadro probatorio acquisito, emerge il pedone non ha usato la dovuta prudenza e attenzione nell'attraversare la strada, in un tratto privo di strisce pedonali, in quanto ha iniziato ad attraversare la strada senza prima verificare se da entrambe le direzioni sopraggiungessero veicoli e senza avvedersi dell'arrivo della Smart. 6 7
Soltanto dopo aver cominciato ad attraversare, infatti, si è fermato ( peraltro al centro della carreggiata) per guardare se sopraggiungessero autoveicoli, sia a destra che a sinistra.
Alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, è incontrovertibile che il comportamento dell'attore – pedone, nel caso in esame, sia qualificabile in termini di causa efficiente rispetto alla produzione dell'evento dannoso lamentato dal medesimo;
pertanto quando l'unico evento dannoso sia imputabile a più condotte fra loro separate, ma la condotta di uno degli autori (nella specie quella dell'auto rimasta sconosciuta) si appalesi come l'antecedente logico prevalente senza il verificarsi del quale neppure la seconda condotta illecita (quella dell'attore ) si sarebbe verificata, è possibile ed anzi doveroso da parte del giudice graduare tra i coautori del sinistro le rispettive responsabilità; onde nel caso in questione, appare opportuno imputare il sinistro per cui è causa nella misura del 50% a carico del conducente dell'auto e nella misura del
50% a carico dell'attore, sussistendo la sua concorrente responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso de quo in quanto proprio la repentina ed incauta condotta dell'attore - nell'attraversare la strada- non ha consentito al conducente dell'auto di porre in atto un'idonea manovra di emergenza per evitare il pedone.
Al riguardo occorre rilevare che in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. i fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n.
20137/2023).
La conseguente domanda risarcitoria proposta dall'attore, sulla base delle suesposte risultanze processuali e dell'accertato concorso di colpa, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti del 50% dei danni subiti.
Per passare adesso alla quantificazione del danno va tenuto conto delle consuete componenti in cui esso si articola, quella di natura biologica e l'altra di natura morale, sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino in astratto gli estremi di un reato.
Nel caso in esame l'attore ha subito, come comprovato dalla CT , lesioni personali consistenti in: “Frattura scomposta pluriframmentaria al terzo medio distale della
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clavicola a sinistra. Frattura composta della scapola e della glenoide a sinistra.
Frattura composta del manubrio sternale bilateralmente. Frattura composta della I,
II e IV costa a destra e della I, II e VII costa a sinistra. Frattura composta dell'acetabolo a destra e delle branche ileo ed ischio-pubiche a destra. Frattura composta dell'ala sacrale di sinistra”.
Tali lesioni hanno determinato una malattia con una durata di 140 giorni così suddivisibile:
- 40 ( ) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
Pt_2
- 10 (DIECI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 75%;
- 30 (TRENTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 50%; - ulteriori 60 (SESSANTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA
PARZIALE mediamente valutabile al 25%.
Dalla perizia è emerso, inoltre, una percentuale del 16% (SEDICI PER CENTO) di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Difatti il perito nominato, dott. ha precisato che le lesioni non Persona_1 hanno determinato alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica confacente alle attitudini dell'attore (operaio ferroviario), non avendo gli esiti menomativi conseguenti all'evento traumatico avuto ripercussioni sull'attività lavorativa esercitata dall'attore.
Il totale delle spese mediche sostenute, allegate agli atti e ritenute congrue dal C.T.U.
è di € 958,20, comprensive di € 172,30 per esami strumentali, € 274,60 per trattamenti fisioterapici ed € 354,30 per visite mediche, inoltre € 130,00 ed € 27,00 di cui la prima relativa a spese per ambulanza e la seconda relativa a spese per altre prestazioni all'ASL.
Agli atti è presente, altresì, una fattura per noleggio di letto ortopedico per giorni 30 dell'importo di € 190, 00 che, a parere del C.T.U., trova giustificazione alla luce delle lesioni riportate.
Va rilevato, inoltre, l'attore ha depositato una ricevuta fiscale contrassegnata con il n.
267 dell'importo di € 250,00 relativa ad un materasso ortopedico che, però, non può
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essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle spese, in quanto priva di intestazione.
Ne discende che in accoglimento per quanto di ragione della domanda, la Compagnia convenuta deve essere condannata a pagare, in favore del SI. Parte_1
l'importo di €. 65.545,44, calcolato sulla base dei criteri delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso nonché gli interessi legali e la rivalutazione, e comprensivo di spese mediche e del danno non patrimoniale che deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza.
Sul punto osserva il Giudicante che, nella specie, sussistano i presupposti per operare la predetta personalizzazione, alla luce dell'oggettiva gravità del trauma subito essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.
Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita e nel dolore che accompagna il soggetto che l'ha subita ( vecchio danno esistenziale) costituendo essi componenti dell'unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sommando le singole voci dinanzi riconosciute, il danno subito dall'attore ammonta a complessivi € 65.545,44 ma deve essere, ridotto in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuita all'attore e, quindi, nella misura del 50% per un importo totale residuo di €.
32.772,72.
Ciò posto, occorre rilevare che l'attore - in data 18/07/2017 – ha ricevuto in acconto l'importo di €. 36.300,00 ( di cui €.-3.300,00 di competenze professionali), corrisposto in via stragiudiziale dalla Compagnia convenuta a titolo di risarcimento per le lesioni riportate;
ne discende che il è tenuto a restituire alla suddetta Compagnia un Pt_1 importo, pari alla differenza tra quanto già percepito dalla Compagnia e quanto dovuto, in considerazione dell'accertato concorso di colpa, ovvero la somma complessiva di
€. 3.527,28 oltre interessi.
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In considerazione dell'esito del giudizio, che vede un accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti per una compensazione tra le parti delle spese di lite mentre le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 12/07/2022, vanno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SI. , nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., nonché nei confronti di , Controparte_2 rimasta contumace, così decide:
– Dichiara la contumacia della SI.ra ; Controparte_2
– Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e dichiara che la colpa- nell'incidente stradale di cui è causa, è da ascrivere per il 50% a carico del conducente dell'auto e per il restante 50% a carico dell'attore e per l'effetto condanna la società convenuta, nella qualità, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €. 32.772,72, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo oltre interessi legali;
– Condanna parte attrice, pertanto alla restituzione della differenza di €. 3.527,28 oltre interessi legali dalla ricezione e fino al saldo;
– Compensa integralmente tra le parti e spese di lite;
– Condannale parti al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della
CT, come liquidate con decreto separato, nella misura del 50%.
Così deciso in S. Maria C.V. 7 luglio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.5267/2018 Reg. Gen. Cont. ed avente ad oggetto: lesione personale da sinistro stradale, assegnata in decisione all'udienza del
01/04/2025, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. C.F._1
Giovan Battista Valentino (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliate presso l'indirizzo pec del predetto – PEC: Email_1
ATTORE
E
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Moriello (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del C.F._3 predetto – PEC: Email_2
CONVENUTO NONCHE'
, residente in [...]al P.co Mazziotti, pal. C, scala Controparte_2 A.
CONVENUTA CONTUMACE
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CONCLUSIONI IL procuratore di parte attrice concludeva, come da verbali ed atti di causa, per l'accoglimento della domanda con la condanna dei convenuti in solido e/o alternativamente tra loro al pagamento a titolo di risarcimento dei danno patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro e quantificati in euro 100.000 e comprensivi di spese mediche oltre il danno da perdita di chance nonché interessi legali, dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo, tenuto conto della quantificazione del CT, con vittoria di spese, pagamento degli onorari di causa e accessori ed attribuzione al procuratore antistatario.
Il procuratore della Compagnia convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria di spese processuali e, in via subordinata, la dichiarazione di responsabilità a titolo concorsuale delle parti nella determinazione dell'evento dannoso de quo e dichiarare, pertanto, che la somma di € 33.000,00, oltre gli onorari per 3.300,00 euro, già corrisposta a titolo di risarcimento per le lesioni riportate, integralmente satisfattiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa avanzata da parte istante, spese compensate.
Ragioni in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, , conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la Compagnia
[...] nonchè per sentirli condannare in solido al CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e quantificati in euro
150.000,00, comprensivi di spese mediche, patiti in conseguenza del sinistro stradale che lo aveva coinvolto in data 05/11/2016, alle ore 20:00, in Marcianise al Viale
Kennedy, all'altezza del supermercato Licito Market.
L'attore precisava che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, CP_3
, conducente del veicolo Smart tg. EX965RW di proprietà di
[...] CP_2
, nel percorrere in Marcianise il Viale Kennedy con direzione Viale Gandhi,
[...] giunto all'altezza del supermercato Licito Market si spostava improvvisamente verso
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sinistra senza avvedersi dell'attore che attraversava la strada, investendolo con la parte anteriore del veicolo e facendolo cadere al suolo.
Dopo l'investimento il veniva trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso Pt_1 del Presidio Ospedaliero di Maddaloni per le prime cure, per poi essere ricoverato, come da cartella clinica depositata in atti.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Marcianise che redigevano una relazione sull'accaduto.
L'attore chiedeva, in via stragiudiziale, alla in qualità di istituto Controparte_4 assicuratore del veicolo Smart tg. EX965RW, il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del suddetto sinistro.
La Compagnia provvedeva, in via stragiudiziale, ad inviare formale offerta di risarcimento pari ad € 36.300,00, tenendo conto della concorrente responsabilità nella determinazione del sinistro, nonché delle risultanze della relazione medico-legale di parte redatta dal fiduciario della Compagnia.
In data 18/07/2017 il predetto importo, offerto dalla Compagnia assicuratrice e comprensivo di competenze professionali, veniva trattenuto dall'attore in acconto del maggior avere, non ritenendo la sussistenza della sua corresponsabilità nella causazione dell'evento.
Si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo la nullità Controparte_1 della domanda in quanto l'atto sarebbe carente della precisa e analitica descrizione del fatto, nonché della dinamica del sinistro.
Deduceva inoltre la società convenuta che, a seguito all'esito del sopralluogo sul tratto stradale interessato dal sinistro, rilevava l'assenza di segnaletica verticale ed orizzontale di attraversamento pedonale, ragion per cui riteneva che l'attore non avesse usato la dovuta diligenza nell'attraversamento della sede stradale in un tratto di strada ad intenso flusso veicolare e privo di strisce pedonali, ove quindi non era consentito l'attraversamento.
La società convenuta chiedeva, quindi, al giudice adito, in via preliminare, di dichiarare la domanda improponibile, improcedibile ed inammissibile, con ogni conseguente provvedimento di giustizia, e nel merito di rigettarla, ritenendo totalmente
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satisfattivo l'importo offerto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento di C.T.U. finalizzata all'accertamento delle cause, natura ed entità delle lesioni riportate nell'incidente dedotto in lite, all'udienza del 01/04/2025 il Giudice
Istruttore si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tanto premesso in fatto, deve, in via preliminare, osservarsi che, ai sensi dell'art. 190 del Codice della Strada, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli appositi attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sopra-passaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento,
i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in assenza di attraversamenti pedonali,
“occorre distinguere i casi in cui il pedone non abbia ancora impegnato la carreggiata
(nei quali, come s'è visto, la precedenza spetta al conducente) da quelli in cui il pedone abbia già impegnato la carreggiata, nei quali il conducente deve sempre consentirgli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza (cioè, in sostanza, dargli la precedenza). All'atto pratico, il conducente sarà sempre responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvi soli i casi in cui questo abbia tenuto una condotta “imprevedibile e anormale”, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti
e, al contempo, abbia rispettato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” ( cfr. Cass. civ. n. 2241/2019).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nell'ipotesi di investimento di un pedone, la presunzione di colpa gravante sul conducente non può essere superata dalla sola circostanza che il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali “(Cass. civ., n. 21061/2024).
Trattandosi di un caso di investimento di pedone opera, dunque, la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, c.1 c.c., ma
“allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone,
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la colpa di questo concorre, a norma dell'art. 1227 comma 1 c.c., con quella presunta del conducente del veicolo investitore”(cfr. da ultimo Cass. n. 6526/2025). L
Al riguardo occorre precisare che la presunzione prevista dall'art. 2054, c.1 c.c., non preclude, quindi, la valutazione sull'imprudenza e sulla pericolosità della condotta del pedone investito, che va verificata ai fini della configurabilità di un suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054
c.c. e dell'articolo 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso in esame (Cass. civile, n. 13786/2024).
Tanto premesso, in merito alla dimostrazione del fatto storico rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, va rilevato che la prova testimoniale ha confermato che l'attore il giorno 05/11/2016, alle ore 20:00 circa, mentre attraversava la strada in
Viale Kennedy, all'altezza del supermercato Licito Market, veniva coinvolto in un incidente stradale.
In particolare va rilevato che il teste di parte attrice, sig. , nipote Testimone_1 dell'attore, ha riferito che l'attore“ dopo aver cominciato ad attraversare si è fermato per guardare a destra e a sinistra e quando ha visto la macchina fermarsi ha ricominciato a camminare: la macchina che ha urtato (suo) zio ha sorpassato la macchina che si era fermata ed è andato sull'altra corsia dove era (suo) zio. L'impatto
è avvenuto proprio poco dopo che (suo) zio aveva cominciato ad attraversare la strada”.
Dalle immagini estrapolate dalle video-telecamere di sicurezza apposte all'esterno del supermercato fuori al quale si è verificato il sinistro e riprodotte su supporto magnetico allegato in atti, si nota, però, che l'attore attraversava in modo incauto un tratto di strada privo di strisce pedonali, senza verificare se sopraggiungessero veicoli da entrambe le direzioni (visto che trattasi di una strada a doppio senso di circolazione) omettendo, dunque, di adottare le necessarie cautele nell'attraversamento della sede stradale.
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Sul punto, va rilevato che anche il teste escusso ha confermato la dinamica dell'investimento quale risultante dalla riproduzione video, laddove affermava che lo zio “solo dopo aver cominciato ad attraversare, si fermava tentando di evitare l'auto in transito”.
In aggiunta, non risulta confermata la circostanza riferita dal teste, secondo cui il pedone stava attraversando perché favorito da un veicolo che si era fermato, quando sopraggiungeva in fase di sorpasso il veicolo investitore, in quanto dal video non si evince alcun veicolo fermo al fine di consentire l'attraversamento del pedone.
A ciò deve aggiungersi che anche nel Rapporto di incidente stradale n. 129/2016 della
Polizia Municipale di Marcianise emerge che “ (…) I fotogrammi registrati rilevano che il pedone, sceso dalla propria autovettura, una Ford Mondeo parcheggiata sul lato sinistro di Via Kennedy, secondo il senso di marcia Ovest-Est all'altezza del civico
111, nel tentativo di attraversare la strada per portarsi nel supermercato, non si avvedeva dell'arrivo della Smart che transitava per Via Kennedy con direttrice di marcia Ovest-Est, venendo investito dalla stessa”.
Ciò posto, giova osservare che il conducente del veicolo che abbia investito il pedone, pacificamente gravato dalla presunzione di responsabilità, al fine di andare dalla medesima esente è tenuto a fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e dunque di aver tenuto una condotta di guida perfettamente conforme alle regole del codice della strada, nonché contestualmente ispirata alla prudenza e alla diligenza richieste nel caso concreto. In ogni caso, in mancanza di prova idonea nei termini suddetti, non è preclusa al giudice l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone, con la conseguenza che qualora si pervenga all'accertamento in ordine alla pericolosità e alla imprudenza della condotta del pedone, alla colpa presunta del conducente investitore necessariamente si accompagna quella dell'investito, ex art. 1227, comma 1, c.c.
Avuto riguardo al caso concreto, alla stregua del complessivo quadro probatorio acquisito, emerge il pedone non ha usato la dovuta prudenza e attenzione nell'attraversare la strada, in un tratto privo di strisce pedonali, in quanto ha iniziato ad attraversare la strada senza prima verificare se da entrambe le direzioni sopraggiungessero veicoli e senza avvedersi dell'arrivo della Smart. 6 7
Soltanto dopo aver cominciato ad attraversare, infatti, si è fermato ( peraltro al centro della carreggiata) per guardare se sopraggiungessero autoveicoli, sia a destra che a sinistra.
Alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, è incontrovertibile che il comportamento dell'attore – pedone, nel caso in esame, sia qualificabile in termini di causa efficiente rispetto alla produzione dell'evento dannoso lamentato dal medesimo;
pertanto quando l'unico evento dannoso sia imputabile a più condotte fra loro separate, ma la condotta di uno degli autori (nella specie quella dell'auto rimasta sconosciuta) si appalesi come l'antecedente logico prevalente senza il verificarsi del quale neppure la seconda condotta illecita (quella dell'attore ) si sarebbe verificata, è possibile ed anzi doveroso da parte del giudice graduare tra i coautori del sinistro le rispettive responsabilità; onde nel caso in questione, appare opportuno imputare il sinistro per cui è causa nella misura del 50% a carico del conducente dell'auto e nella misura del
50% a carico dell'attore, sussistendo la sua concorrente responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso de quo in quanto proprio la repentina ed incauta condotta dell'attore - nell'attraversare la strada- non ha consentito al conducente dell'auto di porre in atto un'idonea manovra di emergenza per evitare il pedone.
Al riguardo occorre rilevare che in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. i fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n.
20137/2023).
La conseguente domanda risarcitoria proposta dall'attore, sulla base delle suesposte risultanze processuali e dell'accertato concorso di colpa, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti del 50% dei danni subiti.
Per passare adesso alla quantificazione del danno va tenuto conto delle consuete componenti in cui esso si articola, quella di natura biologica e l'altra di natura morale, sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino in astratto gli estremi di un reato.
Nel caso in esame l'attore ha subito, come comprovato dalla CT , lesioni personali consistenti in: “Frattura scomposta pluriframmentaria al terzo medio distale della
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clavicola a sinistra. Frattura composta della scapola e della glenoide a sinistra.
Frattura composta del manubrio sternale bilateralmente. Frattura composta della I,
II e IV costa a destra e della I, II e VII costa a sinistra. Frattura composta dell'acetabolo a destra e delle branche ileo ed ischio-pubiche a destra. Frattura composta dell'ala sacrale di sinistra”.
Tali lesioni hanno determinato una malattia con una durata di 140 giorni così suddivisibile:
- 40 ( ) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
Pt_2
- 10 (DIECI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 75%;
- 30 (TRENTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE mediamente valutabile al 50%; - ulteriori 60 (SESSANTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA
PARZIALE mediamente valutabile al 25%.
Dalla perizia è emerso, inoltre, una percentuale del 16% (SEDICI PER CENTO) di solo danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Difatti il perito nominato, dott. ha precisato che le lesioni non Persona_1 hanno determinato alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica confacente alle attitudini dell'attore (operaio ferroviario), non avendo gli esiti menomativi conseguenti all'evento traumatico avuto ripercussioni sull'attività lavorativa esercitata dall'attore.
Il totale delle spese mediche sostenute, allegate agli atti e ritenute congrue dal C.T.U.
è di € 958,20, comprensive di € 172,30 per esami strumentali, € 274,60 per trattamenti fisioterapici ed € 354,30 per visite mediche, inoltre € 130,00 ed € 27,00 di cui la prima relativa a spese per ambulanza e la seconda relativa a spese per altre prestazioni all'ASL.
Agli atti è presente, altresì, una fattura per noleggio di letto ortopedico per giorni 30 dell'importo di € 190, 00 che, a parere del C.T.U., trova giustificazione alla luce delle lesioni riportate.
Va rilevato, inoltre, l'attore ha depositato una ricevuta fiscale contrassegnata con il n.
267 dell'importo di € 250,00 relativa ad un materasso ortopedico che, però, non può
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essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle spese, in quanto priva di intestazione.
Ne discende che in accoglimento per quanto di ragione della domanda, la Compagnia convenuta deve essere condannata a pagare, in favore del SI. Parte_1
l'importo di €. 65.545,44, calcolato sulla base dei criteri delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso nonché gli interessi legali e la rivalutazione, e comprensivo di spese mediche e del danno non patrimoniale che deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza.
Sul punto osserva il Giudicante che, nella specie, sussistano i presupposti per operare la predetta personalizzazione, alla luce dell'oggettiva gravità del trauma subito essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.
Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita e nel dolore che accompagna il soggetto che l'ha subita ( vecchio danno esistenziale) costituendo essi componenti dell'unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sommando le singole voci dinanzi riconosciute, il danno subito dall'attore ammonta a complessivi € 65.545,44 ma deve essere, ridotto in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuita all'attore e, quindi, nella misura del 50% per un importo totale residuo di €.
32.772,72.
Ciò posto, occorre rilevare che l'attore - in data 18/07/2017 – ha ricevuto in acconto l'importo di €. 36.300,00 ( di cui €.-3.300,00 di competenze professionali), corrisposto in via stragiudiziale dalla Compagnia convenuta a titolo di risarcimento per le lesioni riportate;
ne discende che il è tenuto a restituire alla suddetta Compagnia un Pt_1 importo, pari alla differenza tra quanto già percepito dalla Compagnia e quanto dovuto, in considerazione dell'accertato concorso di colpa, ovvero la somma complessiva di
€. 3.527,28 oltre interessi.
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In considerazione dell'esito del giudizio, che vede un accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti per una compensazione tra le parti delle spese di lite mentre le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 12/07/2022, vanno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SI. , nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., nonché nei confronti di , Controparte_2 rimasta contumace, così decide:
– Dichiara la contumacia della SI.ra ; Controparte_2
– Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e dichiara che la colpa- nell'incidente stradale di cui è causa, è da ascrivere per il 50% a carico del conducente dell'auto e per il restante 50% a carico dell'attore e per l'effetto condanna la società convenuta, nella qualità, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €. 32.772,72, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo oltre interessi legali;
– Condanna parte attrice, pertanto alla restituzione della differenza di €. 3.527,28 oltre interessi legali dalla ricezione e fino al saldo;
– Compensa integralmente tra le parti e spese di lite;
– Condannale parti al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della
CT, come liquidate con decreto separato, nella misura del 50%.
Così deciso in S. Maria C.V. 7 luglio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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