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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/06/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9815/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO Parte_1 C.F._1
CAMILLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DI LEO CAMILLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA SELICE N. 211 IMOLA presso il difensore avv.
LENZI ALESSANDRO
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(nato a [...] – Pescara – il 19.10.1977) ricorre ex art.473-bis. 29 c.p.c. nei Parte_1 confronti di (nata a [...] – Chieti – il 07.11.1982) per modifica delle CP_1 condizioni della separazione di cui alla sentenza 20.12.2023 su conclusioni congiunte delle parti. La sentenza stabiliva: l'affido congiunto della figlia minore (9.6.2014 – oggi 11 anni), la sua Per_1 collocazione con la madre, alla quale era assegnata la casa familiare, un calendario di visite padre/figlia
“normale” (piuttosto articolato), il mantenimento diretto della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione dell'assegno unico alla madre.
Con l'odierno ricorso 7.7.2024 asserisce che le condizioni sono mutate. In particolare, Parte_1 sostiene di aver perso il lavoro (è stato licenziato il 16.11.2023 - doc.7 licenziamento per esito negativo del periodo di prova); la moglie, inoltre, pur vivendo nella casa familiare assegnatale, va e viene da quella del suo nuovo compagno. pagina 1 di 5 Chiede: l'assegnazione a sé della casa familiare, in subordine, una assegnazione temporanea (per il periodo di sei mesi); di conseguenza, chiede la collocazione della bambina con sé, fermo restando il suo mantenimento diretto oltre al 50% delle spese straordinarie.
Giustifica la propria domanda – oltre che per lo stato di attuale disoccupazione – con il fatto che, altrimenti, non avrebbe alternative abitative, e si troverebbe costretto ad andare a vivere a Pescara dal padre (per non avere spese abitative), in tal modo compromettendo i rapporti con la figlia.
Si è costituita la moglie contestando la domanda avversaria, con comparsa 27.10.2024, con la quale chiede di rigettare le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e condannare al risarcimento dei danni in favore della signora , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. In breve, la eccepiva l'assenza di elementi di novità rispetto alla separazione. CP_1
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. Per la precisione, l'attore, avendo, nelle more, reperito un lavoro, con la propria memoria 31.10.2024 ha chiesto un assegno per il proprio mantenimento, a carico della moglie, di €.350,00 (domanda reiterata nelle sue successive conclusioni).
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore 21.11.2024, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Viene sentito il ricorrente:
<Pochi giorni prima della sentenza avevo perso il lavoro per il licenziamento ingiusto e i miei avvocati mi avevano detto di accettare le condizioni della separazione in vista delle buone probabilità di riavere il lavoro. Io ero informatico presso CINECA. Percepivo circa 1800/1900 euro al mese.
A giugno ho capito che non sarebbe stato semplice ottenere la reintegra nel posto di lavoro.
Ho trovato un monolocale per cui pago 600 euro al mese. Adesso ho soltanto gli ultimi mesi di NASPI, per cui percepisco circa 1000 euro al mese.
Ho quasi 50 anni e finché non rientro nel mio posto di lavoro, non ho molte altre prospettive di lavoro. La signora con il compagno aveva già trovato un'altra soluzione abitativa. Lei si era trasferita dal nuovo compagno.
Quando è stato fatto il ricorso io ero nella casa familiare. La bambina stava a volte con me, a volte con la signora che si era trasferita dal compagno. Nella casa familiare, io c'ero fisicamente, perché non avevo alternative abitative, mentre la sig.ra spesso era assente e preferiva stare dal nuovo compagno.
Anche dopo la sentenza di separazione sono rimasto io nella casa familiare, almeno fino al
14.09.2024, quando mi sono stabilito nel mio monolocale.
Non avevo alternative abitative.
Al momento la NASPI ammonta a 1.060 euro per almeno altri 6 mesi. Non ho altre entrate.
Non ho molte altre prospettive lavorative. Spero di rientrare in CINECA. Cerco lavoro, ma non è semplice.
Vedo regolarmente mia figlia.
Ho ereditato due case in comproprietà con mio fratello in Abruzzo, una in cui risiede mio fratello e l'altro un “rudere” che sto cercando di vendere.
pagina 2 di 5 In Abruzzo ci sarebbero queste due case. Non c'è una reale possibilità di trasferirmi in provincia di Pescara. Mio padre è morto a luglio 2024. C'è una casa che sto cercando di vendere, per me sarebbe impossibile vivere lì, sarei lontano da mia figlia. È una casa vuota, è una casa disabitata da 40 anni.
Non ho finanziamenti né investimenti.
Ho un c/c presso le .>> CP_2
Viene sentita la convenuta:
<Nella casa familiare ci vivo io;
tuttavia, fino a settembre c'era anche lui perché non andava lì. Era ospite e viveva nella camera della figlia. Non ho mai vissuto con il mio attuale compagno, con lui trascorrevo solo alcuni weekend o alcune sere settimanali in corrispondenza dei periodi di frequentazione del padre con la bambina, per lasciare a loro un po' di spazio. Pago 405 euro di rata del mutuo per la casa familiare, di mia proprietà. Il mutuo è stato acceso nel
2015 e ha durata trentennale. Già alla separazione la casa era di sua esclusiva proprietà.
Mia figlia vive con me. La porto a scuola e mi occupo di tutto quello che la riguarda.
Il padre si occupa poco della figlia, ultimamente sta facendo qualcosa in più perché ha tempo e perché
è costretto dalla sentenza. Sono impiegata full-time e percepisco circa 1900 euro al mese per 14 mensilità. Non ho altre entrate. Non ho investimenti. Ho un finanziamento per l'acquisto della macchina nuova. Il mantenimento da parte del padre non c'è. Lui fino a settembre viveva con noi, quindi il suo contributo al mantenimento era limitato.
Io sostengo tutte le spese che attengono alle esigenze della bambina.>>
All'udienza, la procuratrice dell'attore precisava che nella prima memoria aveva rinunciato alla domanda relativa all'assegnazione della casa familiare, in seguito al reperimento di una abitazione da parte dello stesso: pertanto, l'unica domanda verteva sul contributo al mantenimento per il coniuge (si tratta della domanda di assegno in favore del marito, ex art.156 c.c.).
Alla luce della situazione venutasi a creare, il Giudice non pronunciava provvedimenti di natura temporanea ed urgente (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.). limitandosi a comfermae le determinazioni della separazione (su p.c. congiunte) e, non ammesse le prove perché irrilevanti ai fni della decisione, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti
Ricorrente
A parziale modifica delle rassegnate conclusioni di cui alla memoria n. 1 di parte ricorrente, avendo il sig. eseguito il trasferimento in altra dimora, prevedere un contributo al mantenimento in Parte_1 favore del sig. pari ad € 350,00 mensili;
Parte_1
e ancora, laddove ritenesse pregiudizievole che la figlia dodicenne viva stabilmente con la Per_1 madre unitamente al nuovo compagno, e quindi ritenesse di collocare la figlia dal padre, fissare un contributo al mantenimento per collocata presso il padre;
Per_1 nella denegata ipotesi in cui restasse collocata dalla madre – previa valutazione del Giudice - Per_1 stabilire i tempi di visita della minore con ciascuno dei due genitori, a weekend alternati dal venerdì (o sabato alle 10:00) alla domenica sera, due pomeriggi infrasettimanali;
modificare la suddivisione delle spese extra ripartendole al 40% a carico del padre e 60% della madre.
Reiterava anche istanze istruttorie già respinte.
Resistente
Come da comparsa di costituzione: rigettare le domande avversarie e condannare il ricorrente ex art.96 c.p.c.
pagina 3 di 5 L'attore ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
Vale la pena ribadire, in questa sede, le osservazioni del giudice delegato di cui alla sua ordinanza riservata 11.12.2024. La conoscenza del licenziamento del gli era nota prima di rassegnare Parte_1 conclusioni congiunte.
Detto questo, non può sfuggire come il ricorso introduttivo (7.7.2024) sia successivo di appena sette mesi della sentenza di separazione (si ribadisce, su conclusioni congiunte). Orbane, l'elemento di novità – che pone a base della sua domanda (di assegno di Parte_1 mantenimento e di modifica della percentuale di contributo alle spese starordinarie per la figlia) – è rappresentato, a ben guardare, da una sua condizione reddituale milgiore rispetto alla separazione. Si è già detto che le conclusioni congiunte sono state successive alla conoscenza del suo licenziamento, per cui al momento della sentenza, di cui oggi egli domanda la modifica, egli era privo di lavoro, lavoro che oggi ha, invece, conseguito.
Riguardo, poi, alle modifiche di collocazione (e coseguene) frequentazione della figlia con i genitori, vale la pena rilevare come il ricorrente – che le ha domandate solo in ipotesi – non le ha, in alcun modo, giustificate, allegando (ed ancor meno provando) circostanze nuove tali da indurre un cambiamento così radicale nella vita della bambina.
Nessun elemento di prova è stato fornito dal padre per una modifica delle modalità di modalità di affido, collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario. Una simile decisione deve essere rapportata al solo prevalente interesse della bambina ed al suo diritto alla bi-genitorialità, oggi adeguatamente garantito dalle modlallità già concordate dai genitori e fatte proprie dal tribunale nella sentenza 20.12.2023 (alla sui motivazione sul punto si rimanda – cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo). La sola infondatezza delle domande attoree non giustifica una condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c., che richiedere l'avere agito in male fede o colpa grave. si è trovato in un momento particolare e Parte_1 per certi versi critico, privo (sia pure temporaneamente) del lavoro, in concomitanza con il procedimento di separazione personale dalla moglie: ciò non descrive una condotta dolosa o anche solo colposamente grave.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la maggiore soccombenza. Si fa riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al tribunale (si verte in procedimento sostanzialmente contenzioso), per lo scaglione: indeterminabile - complessità bassa - valore minimo (stante la semplicità e la ripetizione di questioni già dedotte nel precedente giudizio). Non vi è stata fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: respinge le domande tutte avanzate da;
Parte_1 respinge la domanda di di condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c. CP_1 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.2.906,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 7.5.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9815/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO Parte_1 C.F._1
CAMILLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DI LEO CAMILLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA SELICE N. 211 IMOLA presso il difensore avv.
LENZI ALESSANDRO
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(nato a [...] – Pescara – il 19.10.1977) ricorre ex art.473-bis. 29 c.p.c. nei Parte_1 confronti di (nata a [...] – Chieti – il 07.11.1982) per modifica delle CP_1 condizioni della separazione di cui alla sentenza 20.12.2023 su conclusioni congiunte delle parti. La sentenza stabiliva: l'affido congiunto della figlia minore (9.6.2014 – oggi 11 anni), la sua Per_1 collocazione con la madre, alla quale era assegnata la casa familiare, un calendario di visite padre/figlia
“normale” (piuttosto articolato), il mantenimento diretto della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione dell'assegno unico alla madre.
Con l'odierno ricorso 7.7.2024 asserisce che le condizioni sono mutate. In particolare, Parte_1 sostiene di aver perso il lavoro (è stato licenziato il 16.11.2023 - doc.7 licenziamento per esito negativo del periodo di prova); la moglie, inoltre, pur vivendo nella casa familiare assegnatale, va e viene da quella del suo nuovo compagno. pagina 1 di 5 Chiede: l'assegnazione a sé della casa familiare, in subordine, una assegnazione temporanea (per il periodo di sei mesi); di conseguenza, chiede la collocazione della bambina con sé, fermo restando il suo mantenimento diretto oltre al 50% delle spese straordinarie.
Giustifica la propria domanda – oltre che per lo stato di attuale disoccupazione – con il fatto che, altrimenti, non avrebbe alternative abitative, e si troverebbe costretto ad andare a vivere a Pescara dal padre (per non avere spese abitative), in tal modo compromettendo i rapporti con la figlia.
Si è costituita la moglie contestando la domanda avversaria, con comparsa 27.10.2024, con la quale chiede di rigettare le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e condannare al risarcimento dei danni in favore della signora , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. In breve, la eccepiva l'assenza di elementi di novità rispetto alla separazione. CP_1
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. Per la precisione, l'attore, avendo, nelle more, reperito un lavoro, con la propria memoria 31.10.2024 ha chiesto un assegno per il proprio mantenimento, a carico della moglie, di €.350,00 (domanda reiterata nelle sue successive conclusioni).
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore 21.11.2024, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Viene sentito il ricorrente:
<Pochi giorni prima della sentenza avevo perso il lavoro per il licenziamento ingiusto e i miei avvocati mi avevano detto di accettare le condizioni della separazione in vista delle buone probabilità di riavere il lavoro. Io ero informatico presso CINECA. Percepivo circa 1800/1900 euro al mese.
A giugno ho capito che non sarebbe stato semplice ottenere la reintegra nel posto di lavoro.
Ho trovato un monolocale per cui pago 600 euro al mese. Adesso ho soltanto gli ultimi mesi di NASPI, per cui percepisco circa 1000 euro al mese.
Ho quasi 50 anni e finché non rientro nel mio posto di lavoro, non ho molte altre prospettive di lavoro. La signora con il compagno aveva già trovato un'altra soluzione abitativa. Lei si era trasferita dal nuovo compagno.
Quando è stato fatto il ricorso io ero nella casa familiare. La bambina stava a volte con me, a volte con la signora che si era trasferita dal compagno. Nella casa familiare, io c'ero fisicamente, perché non avevo alternative abitative, mentre la sig.ra spesso era assente e preferiva stare dal nuovo compagno.
Anche dopo la sentenza di separazione sono rimasto io nella casa familiare, almeno fino al
14.09.2024, quando mi sono stabilito nel mio monolocale.
Non avevo alternative abitative.
Al momento la NASPI ammonta a 1.060 euro per almeno altri 6 mesi. Non ho altre entrate.
Non ho molte altre prospettive lavorative. Spero di rientrare in CINECA. Cerco lavoro, ma non è semplice.
Vedo regolarmente mia figlia.
Ho ereditato due case in comproprietà con mio fratello in Abruzzo, una in cui risiede mio fratello e l'altro un “rudere” che sto cercando di vendere.
pagina 2 di 5 In Abruzzo ci sarebbero queste due case. Non c'è una reale possibilità di trasferirmi in provincia di Pescara. Mio padre è morto a luglio 2024. C'è una casa che sto cercando di vendere, per me sarebbe impossibile vivere lì, sarei lontano da mia figlia. È una casa vuota, è una casa disabitata da 40 anni.
Non ho finanziamenti né investimenti.
Ho un c/c presso le .>> CP_2
Viene sentita la convenuta:
<Nella casa familiare ci vivo io;
tuttavia, fino a settembre c'era anche lui perché non andava lì. Era ospite e viveva nella camera della figlia. Non ho mai vissuto con il mio attuale compagno, con lui trascorrevo solo alcuni weekend o alcune sere settimanali in corrispondenza dei periodi di frequentazione del padre con la bambina, per lasciare a loro un po' di spazio. Pago 405 euro di rata del mutuo per la casa familiare, di mia proprietà. Il mutuo è stato acceso nel
2015 e ha durata trentennale. Già alla separazione la casa era di sua esclusiva proprietà.
Mia figlia vive con me. La porto a scuola e mi occupo di tutto quello che la riguarda.
Il padre si occupa poco della figlia, ultimamente sta facendo qualcosa in più perché ha tempo e perché
è costretto dalla sentenza. Sono impiegata full-time e percepisco circa 1900 euro al mese per 14 mensilità. Non ho altre entrate. Non ho investimenti. Ho un finanziamento per l'acquisto della macchina nuova. Il mantenimento da parte del padre non c'è. Lui fino a settembre viveva con noi, quindi il suo contributo al mantenimento era limitato.
Io sostengo tutte le spese che attengono alle esigenze della bambina.>>
All'udienza, la procuratrice dell'attore precisava che nella prima memoria aveva rinunciato alla domanda relativa all'assegnazione della casa familiare, in seguito al reperimento di una abitazione da parte dello stesso: pertanto, l'unica domanda verteva sul contributo al mantenimento per il coniuge (si tratta della domanda di assegno in favore del marito, ex art.156 c.c.).
Alla luce della situazione venutasi a creare, il Giudice non pronunciava provvedimenti di natura temporanea ed urgente (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.). limitandosi a comfermae le determinazioni della separazione (su p.c. congiunte) e, non ammesse le prove perché irrilevanti ai fni della decisione, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti
Ricorrente
A parziale modifica delle rassegnate conclusioni di cui alla memoria n. 1 di parte ricorrente, avendo il sig. eseguito il trasferimento in altra dimora, prevedere un contributo al mantenimento in Parte_1 favore del sig. pari ad € 350,00 mensili;
Parte_1
e ancora, laddove ritenesse pregiudizievole che la figlia dodicenne viva stabilmente con la Per_1 madre unitamente al nuovo compagno, e quindi ritenesse di collocare la figlia dal padre, fissare un contributo al mantenimento per collocata presso il padre;
Per_1 nella denegata ipotesi in cui restasse collocata dalla madre – previa valutazione del Giudice - Per_1 stabilire i tempi di visita della minore con ciascuno dei due genitori, a weekend alternati dal venerdì (o sabato alle 10:00) alla domenica sera, due pomeriggi infrasettimanali;
modificare la suddivisione delle spese extra ripartendole al 40% a carico del padre e 60% della madre.
Reiterava anche istanze istruttorie già respinte.
Resistente
Come da comparsa di costituzione: rigettare le domande avversarie e condannare il ricorrente ex art.96 c.p.c.
pagina 3 di 5 L'attore ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
Vale la pena ribadire, in questa sede, le osservazioni del giudice delegato di cui alla sua ordinanza riservata 11.12.2024. La conoscenza del licenziamento del gli era nota prima di rassegnare Parte_1 conclusioni congiunte.
Detto questo, non può sfuggire come il ricorso introduttivo (7.7.2024) sia successivo di appena sette mesi della sentenza di separazione (si ribadisce, su conclusioni congiunte). Orbane, l'elemento di novità – che pone a base della sua domanda (di assegno di Parte_1 mantenimento e di modifica della percentuale di contributo alle spese starordinarie per la figlia) – è rappresentato, a ben guardare, da una sua condizione reddituale milgiore rispetto alla separazione. Si è già detto che le conclusioni congiunte sono state successive alla conoscenza del suo licenziamento, per cui al momento della sentenza, di cui oggi egli domanda la modifica, egli era privo di lavoro, lavoro che oggi ha, invece, conseguito.
Riguardo, poi, alle modifiche di collocazione (e coseguene) frequentazione della figlia con i genitori, vale la pena rilevare come il ricorrente – che le ha domandate solo in ipotesi – non le ha, in alcun modo, giustificate, allegando (ed ancor meno provando) circostanze nuove tali da indurre un cambiamento così radicale nella vita della bambina.
Nessun elemento di prova è stato fornito dal padre per una modifica delle modalità di modalità di affido, collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario. Una simile decisione deve essere rapportata al solo prevalente interesse della bambina ed al suo diritto alla bi-genitorialità, oggi adeguatamente garantito dalle modlallità già concordate dai genitori e fatte proprie dal tribunale nella sentenza 20.12.2023 (alla sui motivazione sul punto si rimanda – cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo). La sola infondatezza delle domande attoree non giustifica una condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c., che richiedere l'avere agito in male fede o colpa grave. si è trovato in un momento particolare e Parte_1 per certi versi critico, privo (sia pure temporaneamente) del lavoro, in concomitanza con il procedimento di separazione personale dalla moglie: ciò non descrive una condotta dolosa o anche solo colposamente grave.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la maggiore soccombenza. Si fa riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al tribunale (si verte in procedimento sostanzialmente contenzioso), per lo scaglione: indeterminabile - complessità bassa - valore minimo (stante la semplicità e la ripetizione di questioni già dedotte nel precedente giudizio). Non vi è stata fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: respinge le domande tutte avanzate da;
Parte_1 respinge la domanda di di condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c. CP_1 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.2.906,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 7.5.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5