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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE
N. 2562/2023 R.R.C.C.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c da
, con il proc. dom. avv. Ilaria Martinis Parte_1
ricorrente contro
, con il proc. dom. avv. Clara Mascherin, CP_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede,
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e la parte resistente concordemente:
1 1) Disporre che la figlia minorenne sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la mamma, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente ognuno quando ha la figlia presso di sé.
2) Disporre che sino a alla fine del 2025, salvo diverso accordo tra i genitori - il papà sig.
[...]
abbia il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì CP_1 Per_1
prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola sabato alle ore 20.30 a cena consumata, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore 18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
- durante l'estate il papà potrà tenere con sé per due periodi di quattro giorni consecutivi con tre pernottamenti, da concordare Per_1
tra le parti.
3) Disporre che a partire da gennaio 2026, salvo diverso accordo tra i genitori,
- il papà sig. abbia il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana CP_1 Per_1
alternati dal venerdì prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola domenica alle ore
18.00, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore
18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
- durante l'estate trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non continuative, in Per_1
periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, alternando tra i genitori di Per_1
anno in anno la giornata di Natale e quella di Capodanno, e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
4) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia con un assegno mensile di CP_1
€ 300,00, assegno da versare alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 18 di ogni Parte_1
mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far data dalla domanda, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale. Disporre che l'assegno unico e universale per la minore Persona_2
venga percepito in via esclusiva dalla madre . Parte_1
5) Disporre la prosecuzione del mandato di vigilanza e supporto ai Servizi Sociali sino alla fine del
2025.
6) Spese di lite compensate
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 14.3.2024 la signora ha esposto di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale, oramai cessata, con il sig. , dalla quale è nata CP_1
il 7.7.2022. Per_1
Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha chiesto che il Tribunale adottasse le necessarie statuizioni relative all'affido, al collocamento e al mantenimento della piccola in particolare Per_1 ha chiesto che venisse disposto l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento prevalente presso tale genitore e visite padre-figlia da effettuarsi in forma esclusivamente presenziata. Ha chiesto un contributo paterno nel mantenimento della minore di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico. In particolare, la madre aveva sporto denuncia querela nei confronti del resistente per maltrattamenti e nell'ambito del procedimento penale al predetto era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi dalle stesse frequentati con divieto di comunicazione.
Si è costituito il sig. per opporsi alla richiesta di affido esclusivo della minore alla madre CP_1
ma rimettendosi al Tribunale sulla disciplina delle visite tra padre e figlia.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 21.5.2024, il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente: 1) ha disposto l'affido della minore in via esclusiva rafforzata alla madre;
2) ha affidato la minore e il nucleo al servizio sociale competente per il Comune di Pavia di Udine per attività di sostegno e controllo, anche con l'ausilio dei servizi specialistici;
3) ha disposto il collocamento della figlia presso la residenza materna;
4) ha invitato i Servizi Sociali ad introdurre, nel più breve tempo possibile, visite presenziate paterne;
5) ha ordinato al padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore mediante il versamento di una somma mensile pari a € 300,00; 6) ha posto le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago della minore a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La causa è stata, quindi, istruita mediante acquisizione di confortanti relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali cui il nucleo è stato affidato per sostegno e controllo tanto che nelle more il giudice istruttore ha modificato i provvedimenti provvisori disponendo l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori e la graduale liberalizzazione delle visite paterne.
All'udienza del 28.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
3
2- sull'affido, sul collocamento e sul diritto di visita della figlia minore
Come anzidetto, poiché pendeva procedimento penale a carico del padre per il delitto di maltrattamenti con applicazione di misura cautelare, il nucleo familiare è stato affidato per sostegno e controllo al Servizio Sociale competente, anche con l'ausilio dei servizi specialistici. Nello specifico, il mandato era sostanzialmente finalizzato alla introduzione di visite paterne presenziate.
Nel contempo, la minore è stata affidava in via esclusiva e rafforzata alla madre.
I servizi sociali hanno trasmesso una prima relazione ad ottobre 2024. Con tale relazione veniva riferito dell'ottima collaborazione dimostrata dalla coppia genitoriale, del riconoscimento da parte del padre dell'adeguatezza della figura genitoriale materna e, nel contempo, del riconoscimento da parte della madre di un legame positivo tra il padre e la minore – legame che si è potuto effettivamente apprezzare dal contenuto della relazione degli educatori.
È seguito l'invio di una relazione di aggiornamento a marzo 2025 con la quale veniva dato atto della conclusione del procedimento penale e della revoca della misura cautelare. Nel contempo, veniva sottolineata la disponibilità della coppia genitoriale a riprendere un dialogo finalizzato alla condivisione di aspetti legati alla assunzione condivisa di decisioni nell'interesse della minore e, soprattutto, l'esito marcatamente positivo delle interazioni tra padre e figlia, con conseguente proposta di ripristinare una relazione libera tra i predetti.
All'udienza del 18.3.2025 le procuratrici, alla luce dell'evoluzione positiva dei rapporti padre e figlia, hanno conseguentemente concordato di liberalizzare le visite paterne prevedendo che a partire da venerdì 4.4.2025 e cioè successivamente all'ultimo incontro fissato con i servizi sociali il padre avrebbe potuto tenere con sé la figlia a settimane alternate con pernotto. Il giudice, visto l'andamento positivo delle visite paterne e dei rapporti tra i genitori, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ha, quindi, disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e la liberalizzazione delle visite paterne come concordato dalle parti, mantenendo fermo l'affido del nucleo al servizio sociale per attività di sostegno e controllo finalizzato ad un ultimo monitoraggio.
È in questo contesto che le parti, all'udienza del 28.5.2025, hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe riportate. Nel frattempo è pervenuta una ultima relazione di aggiornamento con la quale veniva rappresentata l'opportunità di revocare il mandato di sostegno e controllo.
È senz'altro rispondente al preminente interesse della minore la forma di affido condivisa della stessa ad entrambi i genitori concordata dai predetti, posto che nel presente procedimento, seppur
4 con le problematiche iniziali, non sono emersi ostacoli alla assunzione condivisa delle decisioni occorrende.
Conformi all'interesse della minore si appalesano altresì le conclusioni rassegnate in punto collocamento e diritto di visita.
Pertanto, fermo il collocamento prevalente della minore presso la mamma, il padre, sino a alla fine del 2025, salvo diverso accordo tra i genitori avrà diritto/dovere di tenere con sé a fine Per_1
settimana alternati dal venerdì prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola sabato alle ore 20.30 a cena consumata, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore 18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
durante l'estate il papà potrà tenere con sé per due periodi di quattro giorni consecutivi con tre Per_1
pernottamenti, da concordare tra le parti. A partire da gennaio 2026, salvo diverso accordo tra i genitori, il papà sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana CP_1 Per_1
alternati dal venerdì prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola domenica alle ore
18.00, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore
18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
durante l'estate Per_1
trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non continuative, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
trascorrerà con ciascun genitore metà delle Per_1
vacanze natalizie, alternando tra i genitori di anno in anno la giornata di Natale e quella di
Capodanno, e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
Si concorda sull'opportunità di mantenere attivo il mandato di vigilanza e supporto dei servizi sociali sino alla fine del 2025, così da monitorare per un ulteriore breve periodo il regime di visite paterne concordato.
3- Sul regime di mantenimento del minore
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
5 Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Il Collegio ritiene conformi ai superiori interessi della minore le statuizioni economiche concordate dalle parti, considerati i redditi delle stesse e la contribuzione del padre nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione della minore (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…).
4- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stanti gli interessi preminenti del minore qui in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione reietta,
1) Dispone che la figlia minorenne sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la mamma, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente ognuno quando ha la figlia presso di sé.
2) Dispone che sino a alla fine del 2025, salvo diverso accordo tra i genitori - il papà sig.
[...]
abbia il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì CP_1 Per_1
prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola sabato alle ore 20.30 a cena consumata, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore 18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
- durante l'estate il papà potrà tenere con sé per due periodi di quattro giorni consecutivi con tre pernottamenti, da concordare Per_1
tra le parti.
3) Dispone che a partire da gennaio 2026, salvo diverso accordo tra i genitori, - il papà sig.
[...]
abbia il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì CP_1 Per_1
6 prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola domenica alle ore 18.00, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore 18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
- durante l'estate trascorrerà Per_1
con ciascun genitore due settimane anche non continuative, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze Per_1
natalizie, alternando tra i genitori di anno in anno la giornata di Natale e quella di Capodanno, e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua e quella di
Pasquetta.
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia con un assegno mensile di CP_1
€ 300,00, assegno da versare alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 18 di ogni Parte_1
mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far data dalla domanda, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale. Dispone che l'assegno unico e universale per la minore venga Persona_2
percepito in via esclusiva dalla madre . Parte_1
5) Dispone la prosecuzione del mandato di vigilanza e supporto ai Servizi Sociali sino alla fine del
2025.
6) Spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza ed in particolare anche per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.6.2025.
Il Presidente
dr. Fabio Luongo
Il Giudice Relatore
dr.ssa Marta Diamante
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE
N. 2562/2023 R.R.C.C.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c da
, con il proc. dom. avv. Ilaria Martinis Parte_1
ricorrente contro
, con il proc. dom. avv. Clara Mascherin, CP_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede,
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e la parte resistente concordemente:
1 1) Disporre che la figlia minorenne sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la mamma, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente ognuno quando ha la figlia presso di sé.
2) Disporre che sino a alla fine del 2025, salvo diverso accordo tra i genitori - il papà sig.
[...]
abbia il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì CP_1 Per_1
prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola sabato alle ore 20.30 a cena consumata, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore 18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
- durante l'estate il papà potrà tenere con sé per due periodi di quattro giorni consecutivi con tre pernottamenti, da concordare Per_1
tra le parti.
3) Disporre che a partire da gennaio 2026, salvo diverso accordo tra i genitori,
- il papà sig. abbia il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana CP_1 Per_1
alternati dal venerdì prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola domenica alle ore
18.00, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore
18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
- durante l'estate trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non continuative, in Per_1
periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, alternando tra i genitori di Per_1
anno in anno la giornata di Natale e quella di Capodanno, e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
4) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia con un assegno mensile di CP_1
€ 300,00, assegno da versare alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 18 di ogni Parte_1
mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far data dalla domanda, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale. Disporre che l'assegno unico e universale per la minore Persona_2
venga percepito in via esclusiva dalla madre . Parte_1
5) Disporre la prosecuzione del mandato di vigilanza e supporto ai Servizi Sociali sino alla fine del
2025.
6) Spese di lite compensate
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 14.3.2024 la signora ha esposto di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale, oramai cessata, con il sig. , dalla quale è nata CP_1
il 7.7.2022. Per_1
Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha chiesto che il Tribunale adottasse le necessarie statuizioni relative all'affido, al collocamento e al mantenimento della piccola in particolare Per_1 ha chiesto che venisse disposto l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento prevalente presso tale genitore e visite padre-figlia da effettuarsi in forma esclusivamente presenziata. Ha chiesto un contributo paterno nel mantenimento della minore di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico. In particolare, la madre aveva sporto denuncia querela nei confronti del resistente per maltrattamenti e nell'ambito del procedimento penale al predetto era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi dalle stesse frequentati con divieto di comunicazione.
Si è costituito il sig. per opporsi alla richiesta di affido esclusivo della minore alla madre CP_1
ma rimettendosi al Tribunale sulla disciplina delle visite tra padre e figlia.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 21.5.2024, il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente: 1) ha disposto l'affido della minore in via esclusiva rafforzata alla madre;
2) ha affidato la minore e il nucleo al servizio sociale competente per il Comune di Pavia di Udine per attività di sostegno e controllo, anche con l'ausilio dei servizi specialistici;
3) ha disposto il collocamento della figlia presso la residenza materna;
4) ha invitato i Servizi Sociali ad introdurre, nel più breve tempo possibile, visite presenziate paterne;
5) ha ordinato al padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore mediante il versamento di una somma mensile pari a € 300,00; 6) ha posto le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago della minore a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La causa è stata, quindi, istruita mediante acquisizione di confortanti relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali cui il nucleo è stato affidato per sostegno e controllo tanto che nelle more il giudice istruttore ha modificato i provvedimenti provvisori disponendo l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori e la graduale liberalizzazione delle visite paterne.
All'udienza del 28.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
3
2- sull'affido, sul collocamento e sul diritto di visita della figlia minore
Come anzidetto, poiché pendeva procedimento penale a carico del padre per il delitto di maltrattamenti con applicazione di misura cautelare, il nucleo familiare è stato affidato per sostegno e controllo al Servizio Sociale competente, anche con l'ausilio dei servizi specialistici. Nello specifico, il mandato era sostanzialmente finalizzato alla introduzione di visite paterne presenziate.
Nel contempo, la minore è stata affidava in via esclusiva e rafforzata alla madre.
I servizi sociali hanno trasmesso una prima relazione ad ottobre 2024. Con tale relazione veniva riferito dell'ottima collaborazione dimostrata dalla coppia genitoriale, del riconoscimento da parte del padre dell'adeguatezza della figura genitoriale materna e, nel contempo, del riconoscimento da parte della madre di un legame positivo tra il padre e la minore – legame che si è potuto effettivamente apprezzare dal contenuto della relazione degli educatori.
È seguito l'invio di una relazione di aggiornamento a marzo 2025 con la quale veniva dato atto della conclusione del procedimento penale e della revoca della misura cautelare. Nel contempo, veniva sottolineata la disponibilità della coppia genitoriale a riprendere un dialogo finalizzato alla condivisione di aspetti legati alla assunzione condivisa di decisioni nell'interesse della minore e, soprattutto, l'esito marcatamente positivo delle interazioni tra padre e figlia, con conseguente proposta di ripristinare una relazione libera tra i predetti.
All'udienza del 18.3.2025 le procuratrici, alla luce dell'evoluzione positiva dei rapporti padre e figlia, hanno conseguentemente concordato di liberalizzare le visite paterne prevedendo che a partire da venerdì 4.4.2025 e cioè successivamente all'ultimo incontro fissato con i servizi sociali il padre avrebbe potuto tenere con sé la figlia a settimane alternate con pernotto. Il giudice, visto l'andamento positivo delle visite paterne e dei rapporti tra i genitori, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ha, quindi, disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e la liberalizzazione delle visite paterne come concordato dalle parti, mantenendo fermo l'affido del nucleo al servizio sociale per attività di sostegno e controllo finalizzato ad un ultimo monitoraggio.
È in questo contesto che le parti, all'udienza del 28.5.2025, hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe riportate. Nel frattempo è pervenuta una ultima relazione di aggiornamento con la quale veniva rappresentata l'opportunità di revocare il mandato di sostegno e controllo.
È senz'altro rispondente al preminente interesse della minore la forma di affido condivisa della stessa ad entrambi i genitori concordata dai predetti, posto che nel presente procedimento, seppur
4 con le problematiche iniziali, non sono emersi ostacoli alla assunzione condivisa delle decisioni occorrende.
Conformi all'interesse della minore si appalesano altresì le conclusioni rassegnate in punto collocamento e diritto di visita.
Pertanto, fermo il collocamento prevalente della minore presso la mamma, il padre, sino a alla fine del 2025, salvo diverso accordo tra i genitori avrà diritto/dovere di tenere con sé a fine Per_1
settimana alternati dal venerdì prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola sabato alle ore 20.30 a cena consumata, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore 18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
durante l'estate il papà potrà tenere con sé per due periodi di quattro giorni consecutivi con tre Per_1
pernottamenti, da concordare tra le parti. A partire da gennaio 2026, salvo diverso accordo tra i genitori, il papà sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana CP_1 Per_1
alternati dal venerdì prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola domenica alle ore
18.00, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore
18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
durante l'estate Per_1
trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non continuative, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
trascorrerà con ciascun genitore metà delle Per_1
vacanze natalizie, alternando tra i genitori di anno in anno la giornata di Natale e quella di
Capodanno, e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
Si concorda sull'opportunità di mantenere attivo il mandato di vigilanza e supporto dei servizi sociali sino alla fine del 2025, così da monitorare per un ulteriore breve periodo il regime di visite paterne concordato.
3- Sul regime di mantenimento del minore
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
5 Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Il Collegio ritiene conformi ai superiori interessi della minore le statuizioni economiche concordate dalle parti, considerati i redditi delle stesse e la contribuzione del padre nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione della minore (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…).
4- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stanti gli interessi preminenti del minore qui in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione reietta,
1) Dispone che la figlia minorenne sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la mamma, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente ognuno quando ha la figlia presso di sé.
2) Dispone che sino a alla fine del 2025, salvo diverso accordo tra i genitori - il papà sig.
[...]
abbia il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì CP_1 Per_1
prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola sabato alle ore 20.30 a cena consumata, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore 18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
- durante l'estate il papà potrà tenere con sé per due periodi di quattro giorni consecutivi con tre pernottamenti, da concordare Per_1
tra le parti.
3) Dispone che a partire da gennaio 2026, salvo diverso accordo tra i genitori, - il papà sig.
[...]
abbia il diritto/dovere di tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì CP_1 Per_1
6 prendendola dalla mamma alle ore 18.00 e lì riportandola domenica alle ore 18.00, oltre al mercoledì pomeriggio di ogni settimana, prendendola presso la mamma alle ore 18.00 e riportandola presso la mamma alle 20.30 a cena consumata;
- durante l'estate trascorrerà Per_1
con ciascun genitore due settimane anche non continuative, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze Per_1
natalizie, alternando tra i genitori di anno in anno la giornata di Natale e quella di Capodanno, e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua e quella di
Pasquetta.
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia con un assegno mensile di CP_1
€ 300,00, assegno da versare alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 18 di ogni Parte_1
mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far data dalla domanda, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale. Dispone che l'assegno unico e universale per la minore venga Persona_2
percepito in via esclusiva dalla madre . Parte_1
5) Dispone la prosecuzione del mandato di vigilanza e supporto ai Servizi Sociali sino alla fine del
2025.
6) Spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza ed in particolare anche per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.6.2025.
Il Presidente
dr. Fabio Luongo
Il Giudice Relatore
dr.ssa Marta Diamante
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