Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/03/1994, n. 7394
CASS
Sentenza 16 marzo 1994

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Massime2

Il principio della retroattività della norma più favorevole posto dall'art. 2 comma terzo cod. pen., che assicura al cittadino il trattamento penale più mite tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento del fatto e quello previsto dalle leggi successive, purché precedenti la sentenza definitiva di condanna, opera solo con riferimento all'ipotesi della successione tra fattispecie incriminatrici, accertabile in base al criterio della continenza, e non è estensibile al caso della successione di norma che degradi un fatto previsto come illecito penale a illecito amministrativo. (Conf. Sez. U., n. 7393, 16 marzo 1994, Castellana e Sez. U., n. 4, 16 marzo 1994 c.c., Gabrielli, non massimate).

L'art. 237 comma secondo del nuovo codice della strada è stato modificato dal decreto legislativo n. 360 del 1993 nel senso che le violazioni commesse prima dell'1 gennaio 1993, per le quali continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie previste dalle disposizioni previgenti, sono unicamente quelle aventi già natura di illecito amministrativo e non anche quelle costituenti reato. Per queste ultime l'autorità giudiziaria deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (e ciò ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato), senza dover rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente, e ciò sia in vista del principio di legalità dell'illecito amministrativo consacrato nell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 - applicabile in forza dell'art. 194 del nuovo codice stradale - sia per l'assenza, in quest'ultimo, di norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della citata legge n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione. (Fattispecie in tema di contravvenzione prevista e punita dall'art. 11 dell'abrogato codice stradale, costituente illecito amministrativo a norma dell'art. 153 del codice vigente). (Conf. Sez. U., n. 7393, 16 marzo 1994, Castellana e Sez. U., n. 4, 16 marzo 1994 c.c., Gabrielli, non massimate).

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sulla successione tra reato e illecito amministrativo
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni unite ribadiscono un loro non recente insegnamento (Sez. un., 16 marzo 1994, n. 7394, in Cass. pen., 1995, 1806, con nota di Albano), chiarendo utilmente qualche discutibile affermazione di più recenti precedenti che avrebbero potuto dar luogo ad equivoco e che, di fatto, sia pure marginalmente, hanno determinato oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità. È utile una breve premessa sui fatti. Uno straniero viene giudicato per tentativo di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 56 e 517 c.p.), commesso nell'area doganale di Genova il 26 gennaio 2006. È condannato in primo grado nel 2007, ma in appello viene assolto per effetto della legge n. 166 del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/03/1994, n. 7394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7394
Data del deposito : 16 marzo 1994

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