Versione
25 giugno 2016
25 giugno 2016
Art. 4.
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo e' destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalita':
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita' in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialita' per le persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita';
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie che si associano per le finalita' di cui all'articolo 1. Le attivita' di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'.
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo e' destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalita':
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita' in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialita' per le persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita';
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie che si associano per le finalita' di cui all'articolo 1. Le attivita' di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'.
Commentario • 1
- 1. La legge n.122/2016 sul “dopo di noi” tra misure economiche ed assistenzialiGrazia Malinconico · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Come è possibile garantire adeguate condizioni di vita futura alle persone con disabilità, che necessitano di un sostegno costante, quando quello familiare viene a mancare? Questo è, o almeno dovrebbe essere, un interrogativo di sentito e sincero interesse sociale. Una risposta concreta a tale quesito è stata fornita dalla Legge n. 112/ 2016, cd. legge sul “dopo di noi”, che ha quale proprio principale obiettivo, quello di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità” [1]. La legge si occupa di coloro che sono definiti disabili gravi [2], qualora i loro genitori non siano in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale, ovvero, …
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 11/08/2021, n. 9366Provvedimento: […] - per violazione dell'art. 4, comma 2, della legge 112/2016 che per il finanziamento dei progetti personalizzati del “-OMISSIS-” non prescriverebbe la compartecipazione obbligatoria del beneficiario; […] Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge n. 112/2016 e degli artt. 5 e 6 del D.M. 23.11.2016 le finalità del fondo sono di accompagnare la persona con disabilità grave, priva del sostegno familiare, nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento, in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.Leggi di più...
- art. 5, comma 2, del D.M. 23.11.2016·
- progetti personalizzati·
- conversione in legge 18 dicembre 2020 n. 176·
- art. 5, comma 5, delle linee operative regionali·
- principio di non discriminazione·
- deliberazione di giunta capitolina·
- art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020·
- art. 4 del D.M. 23.11.2016·
- principio di ragionevolezza·
- partecipazione ai costi·
- disabilità grave·
- principio di interesse legittimo·
- principio di proporzionalità·
- graduatoria unica cittadina·
- competenze regionali