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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1001 /2025
Oggi 20/05/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1001/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariachiara Garacci per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di invalidità civile di cui all'art.
1. L. 12.06.1984 n. 222 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 L. n. 222/84 considera invalido, ai fini del conseguimento dell'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità (…) l'assicurato la cui capacità
di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ebbene, il CTU nominato nella precedente fase ATP, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, non si trova e non si trovava in condizioni di riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. , ha concluso la sua relazione affermando Parte_1
che l'istante: “Muovendo ora a considerare le patologie di cui risulta affetta il sig. Parte_1
si ritiene che il complesso delle patologie odiernamente rilevate non integrano, a
[...]
nostro avviso, per il loro risvolto funzionale, gli estremi per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, per le motivazioni di seguito esposte. Come emerso dall'esame obiettivo, il ricorrente, in attuale attività lavorativa come fisioterapista dipendente nel Centro
convenzionato “Reability Group” svolgendo turni di lavoro completi di 4 ore, dal lunedì al venerdì e,
in aggiunta, svolgendo anche attività lavorativa liberoprofessionale con partita iva, si presenta in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, è in grado di essere autonomo sia nella deambulazione che nei passaggi posturali intermedi, senza deficit articolari clinicamente importanti a carico delle articolazioni o stenici a carico dei 4 arti, con obiettività cardiopolmonare in attuale compenso e obiettività neurologica nei limiti di norma, ed è in possesso di facoltà capacità visiva,
cognitive ed intellettuali adeguate al lavoro da svolgere. Inoltre, per i piccoli laparoceli (tutti riducibili), il ricorrente utilizza una fascia elastica contenitiva che rappresenta un utile presidio
3 (nell'attesa di un eventuale intervento chirurgico) per stabilizzare il livello di patologia, per evitare un ulteriore ampliamento del difetto muscolare, da indossare tutti i giorni, dal risveglio mattutino alla sera prima del riposo notturno, che gli consente di continuare a svolgere, a pieno ritmo, l'attività
di fisioterapista. In definitiva, lo stato psico-fisico-cognitivo del ricorrente, a nostro avviso, risulta compatibile con il normale svolgimento di attività lavorative già svolte o in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale e analoghe doti di esperienza. Trattasi, pertanto, di infermità non tali da ridurre permanentemente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a meno di un terzo e pertanto, a nostro avviso, il ricorrente è da considerarsi NON
INVALIDO ai sensi della legge 222/84.
Appare priva di fondamento la censura attorea in merito alla errata valutazione da parte del CTU delle “reali refluenze” che le patologie in capo al ricorrente hanno sullo stesso “…
con l'aggravante che determinate patologie con il trascorrere degli anni, non solo non regrediscono ma peggiorano”; il dott. ha invero compiutamente analizzato le patologie del Per_2
ricorrente precisando, in risposta alle osservazioni inviate a mezzo pec da parte ricorrente il 17.3.2025, che: Trattasi di affermazione aspecifica e apodittica, dal momento che le patologie si stabilizzano anche, sia con terapia farmacologica sia con terapia conservativa.”
Non corrisponde inoltre al vero quanto rappresentato in ordine alla mancata valutazione da parte del CTU della patologie osteoarticolare aggravata dall'obesità e dei multipli laparoceli;
sempre nella risposta alle osservazioni proposte da parte ricorrente in seno all'elaborato peritale, infatti, si legge: “Trattasi di laparoceli di millimetri, tutti riducibili, per i quali il ricorrente utilizza una fascia elastica contenitiva che rappresenta un utile presidio (nell'attesa di un eventuale intervento chirurgico) per stabilizzare il livello di patologia, per evitare un ulteriore ampliamento del difetto muscolare, da indossare tutti i giorni, dal risveglio mattutino alla sera prima del riposo notturno, che gli consente di continuare a svolgere, a pieno ritmo, l'attività di fisioterapista sia come dipendente sia come libero professionista autonomo. Inoltre, la citata obesità moderata, non
è gravata da ripercussioni funzionali clinicamente significative (diversamente da quanto afferma il Procuratore), come emerso all'esame obiettivo in sede di operazioni peritali (“…paziente in ottime condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, con altezza pari a mt 1,71 e peso a 95 kg
(IMC=32). Deambulazione autonoma;
passaggi posturali autonomi;
stazione eretta in autonomia,
4 senza sbandamenti;
non deficit stenici ai quattro arti;
deambulazione consentita in punta di piedi e sui talloni;
accovacciamento completo e simmetrico;
Lasegue negativo bilateralmente;
normotonotrofismo ai 4 arti. Test di Apley arti superiori negativo bilateralmente. I CP_2
mantenuto. Pugno e pinza completi e validi bilateralmente;
articolarità dei polsi completa e libera su tutti i piani;
articolarità del tronco completa e libera;
articolarità del capo consentita su tutti i piani…”) in ricorrente titolare di patente superiore di guida tipo nr. , NumeroD_1 NumeroD_2
rinnovata in data 15.09.2022, con scadenza in data 14.09.2027, senza prescrizioni.
__________________
1 autoveicoli destinati al trasporto di cose (merci) di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (cioè fino a 750 kg). macchine operatrici eccezionali,
quali gru o scavatori. Tutti i veicoli conducibili con le patenti AM, B e C1.
2 autoveicoli destinati al trasporto di persone (autobus) con più di nove posti a sedere, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg) ad uso privato. Per condurre veicoli adibiti al trasporto di persone a uso pubblico occorre conseguire la CQC per trasporto di persone”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr.
Cass. Civ. 7160/2017) – vanno pertanto condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
2. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
nell'ambito della procedura ex art. 445 bis c.p.c..
Marsala, il 20.5.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
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