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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 06.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4097/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Trombetta, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Mauro Elberti, CP_1
giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di inabilità civile, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e non riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 06.07.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. L' si è costituito e previa reiterazione delle eccezioni di improponibilità del CP_1 ricorso introduttivo e di decadenza, ha contestato la sussistenza del requisito reddituale, concludendo l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto della domanda per infondatezza con vittoria delle spese. Questo giudicante designato per la trattazione del procedimento giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 271.25 ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, ha osservato, all'esito dello scrupoloso esame delle patologie, che la ricorrente era affetta da: “…LES con sovrapposizione di artrite reumatoide, sindrome depressiva, asma allergico. A. LE (cod. 9320) con sovrapposizione di artrite reumatoide, trattandosi con tutta evidenza di patologie tra loro concorrenti ed interagenti entrambe sulla funzione articolare, vanno stimate, secondo quanto previsto dalle <modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità civile>, tenendo conto della loro complessiva incidenza sulla efficienza globale dell'organo muscolo-scheletrico, nell'accezione medico-legale del termine. Riteniamo che tali patologie possano determinare una percentuale di invalidità complessiva del 60%.
2. Sindrome depressiva (cod. 2205) 25%.
3. Asma allergico (cod. 6003) 21%. Sommandole con la prescritta formula a scalare di TH si ottiene una riduzione della capacità lavorativa generica del 76.30%...Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene in scienza e coscienza e rispettando i protocolli della dottrina medica e medico-legale di poter affermare che non sono stati riscontrati congrui elementi clinici per modificare la valutazione a suo tempo posta dalla CMI” Le conclusioni dell'ausiliario possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa, tenuto conto che in ragione della specifica peculiarità della prestazione richiesta determinante risulta essere l'esame obiettivo del periziando. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, invitato a riesaminare la documentazione allegata ed integrare il proprio elaborato peritale, ha chiarito che : “Lette le considerazioni avanzate dal legale di parte ricorrente, rispondiamo: La corretta dottrina medica e medico-legale prevede che una patologia psichiatrica per poter essere annoverata tra quelle capaci di ridurre la capacità lavorativa generica deve necessariamente avere una storia certificativa che attesti l'epoca di insorgenza dei sintomi, i trattamenti terapeutici messi in atto e i loro eventuali risultati. Senza un congruo corredo documentale, certificazioni estemporanee sono da ritenersi esclusivamente relative all'epoca della certificazione, non hanno la necessaria dignità medico-legale e non sono ritenute idonee ad accertare la cronicizzazione, la gravità e la valenza dello stato psichico che la paziente riferisce (una tantum) allo specialista. Pertanto, riteniamo congrua la valutazione complessiva proposta. L'artrite psoriasica non è tabellata e nella corrente e corretta dottrina medico-legale viene valutata, con criterio analogico, con il cod. 9303. Il LES (lupus eritematoso sistemico) è una connettivite, cioè una malattia infiammatoria cronica su base autoimmunitaria, che nelle forme gravi, può interessare tessuti (connettivo, articolazioni, vasi sanguigni) e organi (reni, cuore, SNC). La valutazione clinica delle malattie autoimmunitarie si basa su criteri essenzialmente funzionali e sugli eventuali riverberi sulla riduzione della capacità lavorativa. L'interessamento articolare complessivo viene valutato sulla base delle ripercussioni sulle 3 funzioni fondamentali: forza prensile, deambulazione, dinamica rachidea. Ebbene, come è emerso dall'esame clinico da noi condotto durante le operazioni peritali, e al quale si rimanda, la manipolazione- prensione era conservata, in assenza di evidenti deficit di forza, la deambulazione risultava armonica all'osservazione ambientale e la ricerca dei movimenti del rachide evidenziava una limitazione antalgica ai gradi finali del ROM e delle grandi e piccole articolazioni. L'invocata, presunta, “coronaropatia lieve (I classe NYHA), complicanza vascolare dovuta al LUPUS ed all'infiammazione dei vasi sanguigni” non è ricevibile per le seguenti motivazioni:
1. mancano del tutto gli indispensabili esami strumentali mirati ad evidenziare un possibile, quanto poco frequente, coinvolgimento di organi e tessuti, quali ecg ed ecocardiogramma (cuore), capillaroscopia ed arteriografia (vasi sanguigni), EMG (SNC) e, non ultima, biopsia mirata degli ipotetici organi coinvolti (reni e cuore). Si chiarisce che nell'unico esame strumentale versato successivamente in atti, un ecocardiogramma del 20.6.24 (successivo alla visita peritale del 8.3.24) riportava una frazione di eiezione (FE) del 66%, espressione di una normale funzione contrattile del muscolo cardiaco (funzione di pompa).
2. Gli indici bioumorali versati in atti risultano nella norma.
3. Non è presente compromissione dello stato generale
4. La patologia appare ben rispondente alla terapia farmacologica attuata Pertanto, riteniamo congrua la valutazione complessiva proposta. In riferimento alla patologia allergica abbiamo applicato la voce tabellare corrispondente ad asma allergico in quanto sono versate in atti ben due certificazione pneumologiche redatte da due diversi specialisti (Dott. e Dott. del Ds 59 dell'ASL Per_1 Per_2
Na3sud) entrambe recanti la diagnosi di asma bronchiale di natura allergica. Pertanto, riteniamo congrua la valutazione complessiva proposta. Un'ultima considerazione: se avessimo applicato le percentuali proposte dall'Avv. Trombetta, ad ogni buon conto, si sarebbe raggiunto una riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85%, ben lontana dalla totale invalidità lavorativa del 100% invocata.…Alla luce delle considerazioni espresse riteniamo di confermare integralmente quanto già argomentato nella precedente consulenza d'ufficio.” Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti la pretesa qui azionata. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 11.11.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa SA Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 06.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4097/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Trombetta, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Mauro Elberti, CP_1
giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di inabilità civile, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e non riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 06.07.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. L' si è costituito e previa reiterazione delle eccezioni di improponibilità del CP_1 ricorso introduttivo e di decadenza, ha contestato la sussistenza del requisito reddituale, concludendo l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto della domanda per infondatezza con vittoria delle spese. Questo giudicante designato per la trattazione del procedimento giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 271.25 ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, ha osservato, all'esito dello scrupoloso esame delle patologie, che la ricorrente era affetta da: “…LES con sovrapposizione di artrite reumatoide, sindrome depressiva, asma allergico. A. LE (cod. 9320) con sovrapposizione di artrite reumatoide, trattandosi con tutta evidenza di patologie tra loro concorrenti ed interagenti entrambe sulla funzione articolare, vanno stimate, secondo quanto previsto dalle <modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità civile>, tenendo conto della loro complessiva incidenza sulla efficienza globale dell'organo muscolo-scheletrico, nell'accezione medico-legale del termine. Riteniamo che tali patologie possano determinare una percentuale di invalidità complessiva del 60%.
2. Sindrome depressiva (cod. 2205) 25%.
3. Asma allergico (cod. 6003) 21%. Sommandole con la prescritta formula a scalare di TH si ottiene una riduzione della capacità lavorativa generica del 76.30%...Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene in scienza e coscienza e rispettando i protocolli della dottrina medica e medico-legale di poter affermare che non sono stati riscontrati congrui elementi clinici per modificare la valutazione a suo tempo posta dalla CMI” Le conclusioni dell'ausiliario possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa, tenuto conto che in ragione della specifica peculiarità della prestazione richiesta determinante risulta essere l'esame obiettivo del periziando. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, invitato a riesaminare la documentazione allegata ed integrare il proprio elaborato peritale, ha chiarito che : “Lette le considerazioni avanzate dal legale di parte ricorrente, rispondiamo: La corretta dottrina medica e medico-legale prevede che una patologia psichiatrica per poter essere annoverata tra quelle capaci di ridurre la capacità lavorativa generica deve necessariamente avere una storia certificativa che attesti l'epoca di insorgenza dei sintomi, i trattamenti terapeutici messi in atto e i loro eventuali risultati. Senza un congruo corredo documentale, certificazioni estemporanee sono da ritenersi esclusivamente relative all'epoca della certificazione, non hanno la necessaria dignità medico-legale e non sono ritenute idonee ad accertare la cronicizzazione, la gravità e la valenza dello stato psichico che la paziente riferisce (una tantum) allo specialista. Pertanto, riteniamo congrua la valutazione complessiva proposta. L'artrite psoriasica non è tabellata e nella corrente e corretta dottrina medico-legale viene valutata, con criterio analogico, con il cod. 9303. Il LES (lupus eritematoso sistemico) è una connettivite, cioè una malattia infiammatoria cronica su base autoimmunitaria, che nelle forme gravi, può interessare tessuti (connettivo, articolazioni, vasi sanguigni) e organi (reni, cuore, SNC). La valutazione clinica delle malattie autoimmunitarie si basa su criteri essenzialmente funzionali e sugli eventuali riverberi sulla riduzione della capacità lavorativa. L'interessamento articolare complessivo viene valutato sulla base delle ripercussioni sulle 3 funzioni fondamentali: forza prensile, deambulazione, dinamica rachidea. Ebbene, come è emerso dall'esame clinico da noi condotto durante le operazioni peritali, e al quale si rimanda, la manipolazione- prensione era conservata, in assenza di evidenti deficit di forza, la deambulazione risultava armonica all'osservazione ambientale e la ricerca dei movimenti del rachide evidenziava una limitazione antalgica ai gradi finali del ROM e delle grandi e piccole articolazioni. L'invocata, presunta, “coronaropatia lieve (I classe NYHA), complicanza vascolare dovuta al LUPUS ed all'infiammazione dei vasi sanguigni” non è ricevibile per le seguenti motivazioni:
1. mancano del tutto gli indispensabili esami strumentali mirati ad evidenziare un possibile, quanto poco frequente, coinvolgimento di organi e tessuti, quali ecg ed ecocardiogramma (cuore), capillaroscopia ed arteriografia (vasi sanguigni), EMG (SNC) e, non ultima, biopsia mirata degli ipotetici organi coinvolti (reni e cuore). Si chiarisce che nell'unico esame strumentale versato successivamente in atti, un ecocardiogramma del 20.6.24 (successivo alla visita peritale del 8.3.24) riportava una frazione di eiezione (FE) del 66%, espressione di una normale funzione contrattile del muscolo cardiaco (funzione di pompa).
2. Gli indici bioumorali versati in atti risultano nella norma.
3. Non è presente compromissione dello stato generale
4. La patologia appare ben rispondente alla terapia farmacologica attuata Pertanto, riteniamo congrua la valutazione complessiva proposta. In riferimento alla patologia allergica abbiamo applicato la voce tabellare corrispondente ad asma allergico in quanto sono versate in atti ben due certificazione pneumologiche redatte da due diversi specialisti (Dott. e Dott. del Ds 59 dell'ASL Per_1 Per_2
Na3sud) entrambe recanti la diagnosi di asma bronchiale di natura allergica. Pertanto, riteniamo congrua la valutazione complessiva proposta. Un'ultima considerazione: se avessimo applicato le percentuali proposte dall'Avv. Trombetta, ad ogni buon conto, si sarebbe raggiunto una riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85%, ben lontana dalla totale invalidità lavorativa del 100% invocata.…Alla luce delle considerazioni espresse riteniamo di confermare integralmente quanto già argomentato nella precedente consulenza d'ufficio.” Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti la pretesa qui azionata. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 11.11.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa SA Molè