Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 132
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che gli atti interruttivi della prescrizione (fatture e intimazioni di pagamento) siano stati regolarmente notificati e che, considerando la sospensione dei termini per il periodo Covid-19, il termine prescrizionale non sia decorso.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione di Resistente_1 S.p.a. in liquidazione

    La Corte ha affermato che la società Resistente_1 in liquidazione, costituita da comuni-soci, è titolare per legge del potere di accertare e riscuotere la TIA, in virtù del trasferimento delle relative funzioni dagli enti locali agli ATO, ai sensi degli artt. 200, 201 e 202 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 3 r.d. 639/1910 e dell'art. 21, comma 17, L.R. Sicilia n. 19/2005. Tale legittimazione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 132
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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