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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2528/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5228/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio Resistente_1 1 S.p.A. in liquidazione in persona del liquidatore e l'Agenzia delle Entrate e della RI in persona del Legale Rappresentante pro tempore impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, dell'importo di euro 473,00, relativa a tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012.
Il ricorrente lamentava l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c. nonché la carenza di legittimazione da parte di Resistente_1 in liquidazione a richiedere il pagamento dei tributi non trattandosi di ente locale.
Si costituiva Resistente_1 1in liquidazione chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi e, a tal fine, depositava copia degli atti notificati interruttivi della prescrizione e rivendicava il proprio potere impositivo in ordine alla legittimazione a richiedere la riscossione dei tributi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito nonché la legittimità della procedura di riscossione.
Il ricorrente presentava memoria di replica in cui insisteva nei motivi in ricorso e rilevando che non vi sarebbe prova che l'intimazione n. 300984 avente ad oggetto le somme indicate in cartella sia stata effettivamente notificata al contribuente nell'anno 2019, difetterebbe, difatti, l'attestazione di conformità del fronte ed il retro dell'asserito avviso di ricevimento. Sul retro dell'avviso non vi sarebbe alcun elemento identificativo che consenta di ricondurre inequivocabilmente siffatta ricevuta all'intimazione notificata.
A ciò si aggiunge che anche qualora volesse essere ritenuta legittima tale notifica, essendo intervenuta in data 07.10.2019 (data di asserita notifica dell'intimazione) comuqneu il temrine di prescrizione sarebbe decorso atteso che la notifica dell'atto qui impugnato avveniva in data 4.03.2025.
All'udienza del 18.9.2025, in presenza da remoto del ricorrente che insisteva nei motivi di ricorso, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato, pertanto, va rigettato.
In ordine al primo motivo di ricorso, Resistente_1 in liquidazione costituendosi in giudizio ha fornito prova della notifica degli atti prodromici la cartella che qui si impugna. In particolare, “con Fattura n. 2009059094 del
25/06/2009; Fattura n. 2009115522 del 30/11/2009; Fattura n. 2013044158 del 20/06/2013; Fattura n. 2013092384 del 26/06/2013; Fattura n. 2017041990 del 22/11/2017 l'Resistente_1 1 s.p.a. ebbe a richiedere al contribuente il pagamento della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) riferita agli anni d'imposta 2008-2012 (All.ti
1, 2, 3, 3 bis); Successivamente con formale Intimazione di pagamento nr. 017071/16 del 05/12/2016, ritualmente notificata al contribuente “PER COMPIUTA GIACENZA” (Indirizzo_1.ti 4, 4 bis e 4 ter), la medesima Società d'Ambito resistente ebbe a richiedere il pagamento della somma dovuta a titolo di TIA anni 2010 e
2012. Con ulteriore "INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 300984 DEL 29/07/2019”, ritualmente notificata a mani della moglie dell'odierno ricorrente (All. 5, 5 bis, 5 ter e 6), l'Resistente_1 1 s.p.a. in liquidazione ebbe richiedere a contribuente le somme dovute a titolo di TIA anni 2008-2012.”
Tutte le citate fatture e gli atti di Intimazione sopra descritti, ritualmente notificati all'odierno ricorrente in proprio ovvero per compiuta giacenza o, ancora, a mani della moglie come provato in atti, rappresentano pacificamente atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Del tutto generica e priva di alcun riscontro appare l'eccezione del ricorrente presentata in memoria di replica in ordine all'asserita non riconducibilità degli atti notificati alla pretesa creditoria oggetto di ricorso atteso che la procedura formale di notifica veniva rispettata e dal momento che chi riceveva gli atti era il destinatario o persona comunque autorizzata (moglie) il ricorrente avrebbe per lo meno avuto l'onere di provare a quale diverso atto tale notifica faceva riferimento.
Alla luce di ciò l'intimazione notificata il 7.10.2019 si ritiene legittimamente atto interruttivo della prescrizione.
Inoltre, nel calcolo del termine prescrizionale, si deve considerare la sospensione prevista dal Decreto “Cura
Italia” - DL n. 18/2020 – e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…”.
Alla luce di quanto sopra il termine di prescrizione non risulta decorso atteso che le fatture venivano regolarmente notificate e dall'ultimo atto interruttivo (intimazione notificata il 7.10.2019) all'atto che qui si impugna (notificato il 4.3.2025), in considerazione della sospensione per il periodo covid, non risulta decorso il termine quinquennale.
Con riferimento alla seconda eccezione, va rilevato che la società Resistente_1 1 in liquidazione, costituita da comuni-soci, è titolare per legge del potere di accertare e riscuotere la TIA, in virtù del trasferimento delle relative funzioni dagli enti locali agli ATO, ai sensi degli artt. 200, 201 e 202 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 3
r.d. 639/1910 e dell'art. 21, comma 17, L.R. Sicilia n. 19/2005. Tale legittimazione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 1993/2006), che riconosce agli ATO la natura di organismi pubblicistici dotati di poteri coattivi di imposizione e riscossione.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate RI di Messina e ATOME1 in liquidazione che si liquidano in euro 400,00 oltre spese e accessori, per ciascuno.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2528/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035562256000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5228/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio Resistente_1 1 S.p.A. in liquidazione in persona del liquidatore e l'Agenzia delle Entrate e della RI in persona del Legale Rappresentante pro tempore impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, dell'importo di euro 473,00, relativa a tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012.
Il ricorrente lamentava l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c. nonché la carenza di legittimazione da parte di Resistente_1 in liquidazione a richiedere il pagamento dei tributi non trattandosi di ente locale.
Si costituiva Resistente_1 1in liquidazione chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi e, a tal fine, depositava copia degli atti notificati interruttivi della prescrizione e rivendicava il proprio potere impositivo in ordine alla legittimazione a richiedere la riscossione dei tributi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito nonché la legittimità della procedura di riscossione.
Il ricorrente presentava memoria di replica in cui insisteva nei motivi in ricorso e rilevando che non vi sarebbe prova che l'intimazione n. 300984 avente ad oggetto le somme indicate in cartella sia stata effettivamente notificata al contribuente nell'anno 2019, difetterebbe, difatti, l'attestazione di conformità del fronte ed il retro dell'asserito avviso di ricevimento. Sul retro dell'avviso non vi sarebbe alcun elemento identificativo che consenta di ricondurre inequivocabilmente siffatta ricevuta all'intimazione notificata.
A ciò si aggiunge che anche qualora volesse essere ritenuta legittima tale notifica, essendo intervenuta in data 07.10.2019 (data di asserita notifica dell'intimazione) comuqneu il temrine di prescrizione sarebbe decorso atteso che la notifica dell'atto qui impugnato avveniva in data 4.03.2025.
All'udienza del 18.9.2025, in presenza da remoto del ricorrente che insisteva nei motivi di ricorso, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato, pertanto, va rigettato.
In ordine al primo motivo di ricorso, Resistente_1 in liquidazione costituendosi in giudizio ha fornito prova della notifica degli atti prodromici la cartella che qui si impugna. In particolare, “con Fattura n. 2009059094 del
25/06/2009; Fattura n. 2009115522 del 30/11/2009; Fattura n. 2013044158 del 20/06/2013; Fattura n. 2013092384 del 26/06/2013; Fattura n. 2017041990 del 22/11/2017 l'Resistente_1 1 s.p.a. ebbe a richiedere al contribuente il pagamento della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) riferita agli anni d'imposta 2008-2012 (All.ti
1, 2, 3, 3 bis); Successivamente con formale Intimazione di pagamento nr. 017071/16 del 05/12/2016, ritualmente notificata al contribuente “PER COMPIUTA GIACENZA” (Indirizzo_1.ti 4, 4 bis e 4 ter), la medesima Società d'Ambito resistente ebbe a richiedere il pagamento della somma dovuta a titolo di TIA anni 2010 e
2012. Con ulteriore "INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 300984 DEL 29/07/2019”, ritualmente notificata a mani della moglie dell'odierno ricorrente (All. 5, 5 bis, 5 ter e 6), l'Resistente_1 1 s.p.a. in liquidazione ebbe richiedere a contribuente le somme dovute a titolo di TIA anni 2008-2012.”
Tutte le citate fatture e gli atti di Intimazione sopra descritti, ritualmente notificati all'odierno ricorrente in proprio ovvero per compiuta giacenza o, ancora, a mani della moglie come provato in atti, rappresentano pacificamente atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Del tutto generica e priva di alcun riscontro appare l'eccezione del ricorrente presentata in memoria di replica in ordine all'asserita non riconducibilità degli atti notificati alla pretesa creditoria oggetto di ricorso atteso che la procedura formale di notifica veniva rispettata e dal momento che chi riceveva gli atti era il destinatario o persona comunque autorizzata (moglie) il ricorrente avrebbe per lo meno avuto l'onere di provare a quale diverso atto tale notifica faceva riferimento.
Alla luce di ciò l'intimazione notificata il 7.10.2019 si ritiene legittimamente atto interruttivo della prescrizione.
Inoltre, nel calcolo del termine prescrizionale, si deve considerare la sospensione prevista dal Decreto “Cura
Italia” - DL n. 18/2020 – e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…”.
Alla luce di quanto sopra il termine di prescrizione non risulta decorso atteso che le fatture venivano regolarmente notificate e dall'ultimo atto interruttivo (intimazione notificata il 7.10.2019) all'atto che qui si impugna (notificato il 4.3.2025), in considerazione della sospensione per il periodo covid, non risulta decorso il termine quinquennale.
Con riferimento alla seconda eccezione, va rilevato che la società Resistente_1 1 in liquidazione, costituita da comuni-soci, è titolare per legge del potere di accertare e riscuotere la TIA, in virtù del trasferimento delle relative funzioni dagli enti locali agli ATO, ai sensi degli artt. 200, 201 e 202 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 3
r.d. 639/1910 e dell'art. 21, comma 17, L.R. Sicilia n. 19/2005. Tale legittimazione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 1993/2006), che riconosce agli ATO la natura di organismi pubblicistici dotati di poteri coattivi di imposizione e riscossione.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle Entrate RI di Messina e ATOME1 in liquidazione che si liquidano in euro 400,00 oltre spese e accessori, per ciascuno.