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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/08/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N.R. R.G. 263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 263/2024, vertente tra
(P.IVA , in persona del suo l.r.p.t., (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Paolo Pitaro del C.F._1
Foro di Catanzaro presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
C.F./P.iva: ), in persona del suo l.r.p.t. Sig. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Pennetta presso il cui studio è elettivamente Pt_3 domiciliata;
Resistente
OGGETTO: Risoluzione per inadempimento contratti vendita cose mobili e ripetizione somme.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 08.05.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di udienza dalle stesse depositate.
1 N.R. R.G. 263/2024
---- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ----
1- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., datato 20.05.2024, ritualmente notificato alla resistente, la ricorrente chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Parte_1
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in Controparte_1 relazione ai rapporti contrattuali indicati in narrativa;
2. Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto/ordine n. 180 del 08.08.2022 e del contratto/ordine n. 3 del 26.01.2022, e, conseguentemente, condannare l' a restituire alla Controparte_1 Parte_1 gli importi da quest'ultima corrisposti a titolo di acconto pari a complessivi euro 18.666,00 (di
[...] cui: euro 4.026,00 per il rimorchio a doppio asse gemellato a di cui al contratto/ordine n. 3 del
26.01.2022 ed euro 14.640,00 per il 65Q. 4x2 RG P.2900 di cui all'ordinativo n. Parte_4
180 del 08.08.2022), oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione fino alla loro restituzione;
3. Condannare l' ad adempiere Controparte_1 immediatamente all'ordine/contratto n. 4 del 27.01.2022 e a consegnare alla n. Parte_1
1 rimorchio a doppio asse gemellato;
4. Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte ricorrente, sulla premessa di essere una società di diritto privato che svolge attività di noleggio e vendita di macchinari per l'edilizia e movimento terra, costretta ad agire in giudizio a causa della condotta gravemente inadempiente della resistente, al fine di tutelare i propri diritti, esponeva che: - nel mese di gennaio 2022, il Sig. , in qualità di institore della Persona_1 Parte_1
a seguito dei contatti telefonici intercorsi con il legale rappresentante p.t. della
[...]
, si recava presso la sede di quest'ultima per concludere un accordo Controparte_1 Parte_3 commerciale che prevedeva l'acquisto di alcuni macchinari;
- dapprima le parti pattuivano un ordinativo di 18 macchinari in 12 mesi, poi modificate a causa dell'incapacità della
[...]
i far fronte alla produzione dei macchinari nei termini concordati;
- a fronte dei Controparte_1 predetti ordini, la aveva corrisposto alla un Parte_1 Controparte_1 acconto pari al 30 % su ogni ordine, tramite bonifico, per un totale di euro 37.332,00; - il 26.01.2022, le parti stipulavano i contratti nn. 3 e 4, in virtù dei quali si Controparte_1 obbligava alla consegna alla di n. 2 rimorchi a doppio asse gemellato, da Parte_1 consegnare entro il mese di marzo 2022, come pattuito dalle parti in sede di trattative;
- la aveva, in buona fede, corrisposto alla il 30% Parte_1 CP_1 Controparte_1 degli importi pattuiti contrattualmente a titolo di acconto, come da fattura n. 2022-FV-0000015 del
2 N.R. R.G. 263/2024
28.01.2022 e n. 2022 – FV-0000013 del 28.01.2022; - decorso il mese di marzo 2022 senza che la merce venisse consegnata, a seguito del sollecito della ricorrente, Controparte_1 comunicava, con missiva, le diverse date di consegna e diverse modalità rispetto a quelle pattuite, ossia n. 1 veicolo di cui all'ordine 001 del 27.01.2022 sarebbe stato consegnato per fine aprile, n. 1 veicolo di cui all'ordine 002 del 27.01.2022 sarebbe stato consegnato per fine maggio, n. 2 carrelloni di cui agli ordino 003/004 del 27.01.2022 sarebbero stati consegnati entro fine maggio/primi di giugno e, in merito al programma relativo agli ordini n. 05/06/07/08/09 del 21.02.2022 dei veicoli
4x2, la consegna sarebbe avvenuta da giugno in poi, consegnando 2 veicoli al mese, ma neanche tale programma di consegne, determinato in autonomia dalla stessa resistente, veniva da essa rispettato;
- in seguito, le parti, attesa l'incapacità di di evadere Controparte_1 tempestivamente gli ordini richiesti, avevano modificato gli accordi in precedenza assunti, prevedendo la consegna di n. 18 macchinari in 12 mesi e pattuivano altresì di procedere per singoli ordinativi;
- l'08.08.2022, la commissionava l'acquisto di n. 1 “LEOMAR Parte_1
65Q. 4x2 RG P.2900” (ordine n. 180 del 08.08.2022) corrispondendo, a titolo di acconto, Pt_4
l'importo di euro 14.640,00 di cui depositava fattura n. 2022-FV-0000226 del 01.09.2022; - con e- mail del 22.08.2022, la resistente comunicava all'odierna ricorrente che il predetto Pt_4
65Q. 4x2 RG P.2900” sarebbe stato consegnato entro il 16.10.2022, ma neppure tale mezzo
[...] veniva consegnato alla e vani sono risultati i tentativi stragiudiziali, scritti e Parte_1 verbali, inviati dalla per la consegna dei mezzi ordinati, tanto che, in data Parte_1
15.03.2024, la notificava a 'invito alla stipula Parte_1 Controparte_1 di una negoziazione assistita e, seppure aderiva alla procedura, all'esito della stessa, non si giungeva ad un accordo;
- la ricorrente non ha più interesse a ricevere due dei tre mezzi ordinati e, precisamente:
n. 1 rimorchio a doppio asse gemellato a di cui al contratto n. 3, poiché il cliente, essendo trascorsi due anni dalla data di consegna, aveva annullato l'ordine; n. 1 LEOMAR PUMA 65Q. 4x2 RG P.2900 di cui all'ordinativo n. 180 del 08.08.2022, per lo stesso motivo di cui al primo e, per tali contratti, la chiedeva dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 e ss. c.c., stante il grave e Parte_1 colpevole inadempimento di con condanna della stessa alla Controparte_1 restituzione degli importi corrisposti dalla ricorrente a titolo di acconto per complessivi euro
18.666,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (di cui: euro 4.026,00 per il rimorchio a doppio asse gemellato a di cui al contratto n. 3 ed euro 14.640,00 per il LEOMAR PUMA 65Q. 4x2 RG
P.2900 di cui all'ordinativo n. 180 del 08.08.2022; - in merito al secondo rimorchio a doppio asse gemellato di cui al contratto n. 4, per il quale la ricorrente aveva versato un acconto di euro 4.026,00, chiedeva la condanna di all'immediato adempimento, avendovi Controparte_1
3 N.R. R.G. 263/2024
ancora interesse. In diritto, chiedeva l'accoglimento del ricorso per due motivi: A) sulla domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale dell'ordine n. 3 concernente l'acquisto di n. 1 rimorchio a doppio asse gemellato e dell'ordine n. 180 dell'08.08.2022 per l'acquisto di n. 1 Controparte_2
4x2 rg p.2900. Su tale punto, precisava le inadempienze della resistente e, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, chiedeva ex art. 1453 c.c. la risoluzione per grave inadempimento per non avere più interesse all'adempimento per i motivi già esposti. B) sulla domanda di condanna ad adempiere all'ordine n. 4 concernente “n. 1 rimorchio a doppio asse gemellato”, invece, l'interesse all'adempimento vi era ancora al momento della domanda, atteso che il cliente che aveva commissionato l'ordine era ancora interessato ad acquistarlo e non aveva disdetto il contratto.
********
2. La società resistente, si costituiva in giudizio, con memoria del Controparte_1
07.10.2024, per chiedere: “Voglia, l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1.= preso atto della richiesta di adempimento all'ordine 4/22 del 27.1.2022, chiede che il saldo del prezzo del rimorchio che potrà essere ultimato entro fine gennaio 2025, venga, al momento della consegna, compensato con l'importo dovuto a titolo di restituzione degli acconti versati per gli ordini 3/22 del
26.1.2022 e 180/22 dell'8.8.2022, in via riconvenzionale 2.= accertato e dichiarato il mancato pagamento delle fatture in premessa che la venga condannata al pagamento in Parte_1 favore della per della somma di €.2.761,49, e che anche tale importo venga CP_1 CP_1 compensato con quello del quale la resistente chiede la restituzione;
3.= con compensazione integrale delle spese di lite.”
La resistente esponeva, nel proprio atto, che, in merito alla richiesta di declaratoria di inadempimento contrattuale e risoluzione dei contratti 3/22 del 27.01.2022 e 8/22 dell'08.08.2022, con la conseguente condanna della resistente alla restituzione degli acconti già versati, per un totale di € 18.666,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché in merito alla richiesta di adempimento del contratto n. 4/22 del
27.01.2022 con condanna alla consegna del mezzo, soprattutto riguardo al contratto n. 4/22, erano necessari tempi tecnici non inferiori a tre mesi e, rilevato che, al momento della consegna, la ricorrente avrebbe dovuto saldare il prezzo, chiedeva che la somma dovuta alla per CP_1 CP_1 venisse compensata con l'importo del quale si chiedeva la restituzione;
inoltre, aggiungeva che
[...] la ricorrente non aveva corrisposto alla resistente gli importi relativi alle fatture n. 2022-FV-0000243 del 16.09.2022 di € 79,30, n. 2023-FV-0000104 del 03.05.2023 di € 329,40, n. 2023-FV-0000294 del
19.12.2023 di € 1.968,49 e n. 2023-FV-0000295 del 19.12.2023 di € 384,30 per ricambi, per un importo totale di € 2.761,49, per cui chiedeva, in via riconvenzionale, che, accertato l'inadempimento
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della venisse condannata al pagamento della somma di € 2.761,49 e che anche Parte_1 tale importo, certo, liquido ed esigibile, venisse compensato con quello richiesto dalla ricorrente in restituzione.
3. Il Giudice, visto il decreto ex art. 83 ter disp. att. c.p.c. del Presidente del Tribunale, dott. Guido
Campli, con il quale disponeva la trasmissione del fascicolo alla Sezione Distaccata di Ortona, fissava l'udienza del 17.10.2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine per la notifica del ricorso e per la costituzione della resistente.
Alla udienza del 17.10.2024, le parti si riportavano ai propri atti, l'Avv. Pitaro - per la ricorrente - rinunciava alla domanda relativa all'adempimento per il contratto di cui all'ordine n. 4 del
27.01.2022, poiché la società che aveva ordinato il mezzo alla ricorrente aveva comunicato la risoluzione, pertanto chiedeva la risoluzione anche del contratto n. 4 e la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di acconto di € 4.026,00, IVA inclusa;
le parti chiedevano, inoltre, i termini ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c., per poter articolare memoria integrativa e replica e il Giudice concedeva i termini richiesti e rinviava alla udienza del 12.12.2024, sostituita ex art. 127 ter da note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza, che entrambe le parti depositavano.
A scioglimento della riserva assunta per la precedente udienza, il Giudice, con ordinanza del
20.02.2022, osservato che parte ricorrente, nelle more del giudizio, aveva chiesto la risoluzione anche del contratto scaturente dall'ordine n. 4/2022 in luogo della domanda di condanna all'adempimento inizialmente avanzata, così modificando parzialmente, ai sensi dell'art. 1453, comma II, c.c., le domande originarie, rilevato che, in merito a detta modifica, non vi erano state osservazioni e/o contestazioni di parte resistente, che non aveva depositato la memoria di replica autorizzata all'udienza del 17.10.2024, osservato altresì che parte ricorrente aveva richiesto la condanna, ex art. 186 ter c.p.c., della controparte al pagamento della “somma di euro 14.640,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione sino all'effettivo adempimento” […] “di euro 4.026,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione sino all'effettivo adempimento;
” nonché “di euro 18.666,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione sino all'effettivo adempimento”, rilevato che non ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, sia per l'ammontare indicato (erroneamente rispetto al chiaro contenuto narrativo degli atti sin ora depositati, dai quali emergerebbe, invece, una rivendicazione complessiva di € 22.692,00), sia per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., così come richiamati dall'art. 186 ter
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c.p.c., rilevato altresì che, anche a voler correttamente riqualificare l'istanza avanzata da parte ricorrente (tenuto conto sempre del contenuto e di quanto espresso con i propri scritti difensivi) in quella di condanna al pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, rigettava le richieste di istruttoria orale avanzate, vertendo le medesime su fatti e circostanze tutte già provate documentalmente, ovvero ininfluenti, o non contestate, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione, ex art. 189 c.p.c., dell'08.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da sintetiche note scritte di udienza, assegnando alle parti i termini a ritroso, dalla data dell'udienza, come indicati dalla norma.
Faceva seguito il deposito di note conclusionali autorizzate dalla sola parte ricorrente e delle repliche conclusionali dalla parte resistente, nonché delle note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti e, all'esito delle stesse, la causa giunge a decisione.
***
4. La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Va osservato, anzitutto, che è risultata pacifica la circostanza di fatto relativa alla stipula dei contratti n. 3/22 e n. 4/22, entrambi del 26.01.2022, sottoscritti dalle parti in causa, con i quali la resistente si era impegnata a consegnare alla ricorrente n. 2 rimorchi a doppio asse gemellato, a fronte del pagamento del relativo prezzo pattuito. (Cfr. docc. n. 1 e 2 allegati al ricorso introduttivo)
Anche la circostanza relativa al pagamento dei due acconti di € 4.026,00 cadauno, versati dalla ricorrente in favore di in data 28.01.2022, è risultata provata dalle fatture Controparte_1
n. 13 e n. 15 del 28.01.2022, quale acconto sul prezzo complessivo pattuito, pari al 30% dell'intero importo. (Cfr. docc. n. 3 e 4 di cui all'atto introduttivo)
L'ordine n. 180/2022 dell'08.08.2022 è stato provato dai documenti versati in atti, come pure l'acconto di € 14.640,00 versato dalla ricorrente in favore della resistente in relazione a tale ordine.
(Cfr. doc. n. 7 parte ricorrente)
Inoltre, è dimostrato che, nonostante i termini iniziali di consegna erano stati originariamente pattuiti e, anche se non vi è certezza assoluta sulle date, la lettura della mail del 12.04.2022 inviata dal legale della ricorrente in risposta alla mail del 30.03.2022, ove la resistente indicava le nuove date di consegna dei veicoli di cui agli ordinativi eseguiti, segnatamente comprese nell'arco temporale da aprile ai primi di giugno del 2022, non lascia spazio a dubbi. (Cfr. pag. 30 del doc. n. 6 fascicolo ricorrente)
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Infatti, fu proprio la stessa resistente, con mail del 12.04.2022, a stabilire le nuove date di consegna dei macchinari ordinati dalla ricorrente.
Tuttavia, i macchinari oggetto della compravendita non sono mai stati consegnati, né alle date originariamente pattuite, né a quelle poi unilateralmente fissate dalla resistente, né all'attualità.
Pacifiche sono risultate anche tutte le altre circostanze di fatto relative all'inadempimento posto in essere dalla resistente relative alle pattuizioni ripassate tra le parti in Controparte_1 causa ed anche degli acconti vanamente versati dalla ricorrente a fronte degli ordini dei veicoli de quibus, che non sono stati consegnati dalla resistente nei termini pattuiti, nonostante avesse incassato gli acconti.
Per tali inadempimenti, la ricorrente, con la presente azione, chiede dichiararsi la risoluzione dei tre contratti di cui alla domanda e la restituzione degli acconti versati.
La risoluzione del contratto, tuttavia, rappresenta un rimedio drastico, da utilizzarsi solo in caso di inadempimento grave e, per capire se l'inadempimento è grave o meno, bisogna valutare l'effetto che ha in ordine all'interesse dell'atra parte.
Secondo la Suprema Corte, “La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento”. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4022 del 2018)
Tale valutazione è rimessa al giudice del merito, che valuterà il caso specifico tenendo conto delle circostanze.
Nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento è già stata puntualmente rilevata da parte ricorrente con la diffida dell'11.12.2023, inviata dal proprio difensore, Avv. Costa, alla società
[...]
Controparte_1
Infatti, nella predetta diffida, si riportavano, non solo le lamentele relative alle difformità dei macchinari inviati rispetto a quelli concordati, con relativi danni alla società Eco Italia SRL, che collaborava stabilmente con la ricorrente, ma, oltre a tali danni economici, fiscali e tributari, sottolineava anche i danni relativi all'immagine, nonché alla perdita di clientela fidelizzata nel tempo.
La scrivente, dalle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria e dalle conseguenze già sottolineate da parte ricorrente nella diffida dell'11.12.2023, ritiene che l'inadempimento sia stato non di scarsa importanza e la violazione contestata sia tale da alterare l'equilibrio di interessi sotteso ai contratti per cui è causa, così da travolgere l'intero regolamento negoziale.
Pertanto, correttamente la società che, alla data della domanda, aveva versato € Parte_1
22.692,00, quali acconti sul prezzo totale dei veicoli ordinati e, segnatamente, € 4.026,00 per il
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rimorchio a doppio asse gemellato relativo al contratto/ordine n. 3/2022 e del contratto/ordine del
26.01.2022, ulteriori € 4.026,00 relativo all'ordine n. 4/2022 ed € 14.640,00 per l'ordine n. 180 dell'08.08.2022 avente ad oggetto il 65 Q. 4x2 RG P.2900. (Cfr. doc. n.1, 2 e 7 Parte_4 fascicolo parte ricorrente), chiedeva la restituzione degli acconti versati.
In primis, va osservato che la domanda di restituzione è soggetta, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, poiché la richiesta è inferiore ad € 50.000,00, alla negoziazione assistita, che, nel caso di specie, è stata esperita, come risulta dal verbale prodotto in atti. (Cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente)
Pertanto, si considera avverata la condizione di procedibilità.
Passando all'esame del comportamento processuale della resistente, va osservato che, nel costituirsi in giudizio, la stessa non ha fornito alcuna prova a supporto delle proprie deduzioni e non ha affatto negato gli inadempimenti ad essa attribuiti, limitandosi a dedurre due circostanze, ossia che “per ultimare il rimorchio a doppio asse gemellato di cui al contratto 4/22 del 27.1.2022 sono necessari tempi tecnici non inferiori a mesi tre e rilevato che al momento della consegna la odierna ricorrente dovrà saldarne il prezzo, si chiede che la somma dovuta alla per venga CP_1 CP_1 compensata con l'importo del quale si chiede la restituzione.” (Cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione) e che, a sua volta, la non aveva corrisposto le somme di cui alle Parte_1 fatture n. 2022-FV-0000243 del 16.09.2022 di € 79,30, n. 2023-FV-0000104 del 03.05.2023 di €
329,40, n. 2023-FV-0000294 del 19.12.2023 di € 1.968,49 e n. 2023-FV-0000295 del 19.12.2023 di
€ 384,30, per il complessivo importo di € 2.761,49.
Su tali predette fatture asseritamente non pagate, la resistente avanzava domanda riconvenzionale.
Le predette circostanze dedotte da parte resistente, peraltro di natura documentale, sono rimaste sguarnite di prova idonea a supportarne la domanda riconvenzionale da essa proposta.
Non solo, la ricorrente ha contestato puntualmente tutte le fatture predette, spiegando i motivi della loro emissione, resasi necessaria dalla sostituzione dei pezzi in garanzia forniti, sui quali erano presenti difetti riconosciuti dalla resistente ed ha allegato i relativi documenti a sostegno delle stesse
(Cfr. doc. nn. 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente), infatti, da tali allegazioni, risulta palese l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, che va, dunque, rigettata.
5. Passando all'esame della domanda proposta con il presente giudizio, si osserva altresì che non sono stati contestati, da parte resistente, né l'omessa consegna dei macchinari di cui agli ordinativi
(neppure negli ultimi termini stabiliti, peraltro, dalla stessa resistente), né il pagamento dei tre acconti di cui si chiede la restituzione.
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Ne discende che parte ricorrente ha correttamente agito in giudizio per far valere la risoluzione per inadempimento dei contratti/ordinativi dapprima per i soli contratti n. 3 e n. 180, mentre, per il contratto n. 4, siccome il cliente richiedente i macchinari era ancora interessato all'acquisto, chiedeva l'adempimento.
Tuttavia, in corso di causa, la ricorrente ha richiesto la parziale modifica delle Parte_1 conclusioni già rassegnate poiché, a seguito del ritardo, essendo decorsi due anni, evidentemente non più tollerabile neppure dal cliente interessato all'ordine di cui al contratto n. 180/2022 dell'08.08.2022, chiedeva, nella memoria depositata in ossequio al termine concesso ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c., e di poi riportate anche nell'istanza depositata il 10.12.2024, la risoluzione per inadempimento anche di quest'ultimo contratto, con relativa restituzione dell'acconto già versato anche in acconto della maggiore dovuta per tale contratto.
Ma, anche su tale ultimo punto, non vi è stata contestazione da parte resistente, che non ha neppure depositato la memoria integrativa nei termini da essa stessa richiesti nel corso dell'udienza del
17.10.2024.
Quanto all'onere della prova, va osservato che la che agisce in giudizio per la Parte_1 risoluzione dei contratti per inadempimento, deve limitarsi a fornire la prova del titolo e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre l'onere della prova dell'adempimento o di altri fatti estintivi o impeditivi ricade sul convenuto (Cfr., in termini, Cass. SS.UU. sent. n. 13533/2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
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o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”).
Sull'inadempimento nessun dubbio si pone, atteso che, nell'attualità, la società Controparte_1 non ha mai consegnato i macchinari pattuiti nei contratti per cui è causa ed anche in virtù della
[...] mancata contestazione dello stesso che, come noto, è valutabile ex art. 115 c.p.c.
Per i medesimi motivi, va ritenuta pacifica la mancata restituzione degli acconti per complessivi €
22.692,00. Sul punto, infatti, la scrivente non ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., poiché la causa ha natura documentale senza necessità di ulteriore istruttoria – vertente su fatti già confortati da prova documentale - e, comunque, in questa sede, tale domanda verrà assorbita dalla pronuncia di condanna.
Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte resistente sulla necessità di tempistiche più dilatate per fornire i macchinari richiesti.
Infatti, nel caso di specie, è necessario rilevare che le condizioni del mercato e, in particolare, i possibili ritardi nella consegna da parte dei fornitori, erano prevedibili già al momento della stipulazione del contratto, in quanto gli stessi si erano già manifestati, in quel settore, a seguito della pandemia da Covid-19.
Inoltre, per provare l'impossibilità sopravvenuta, il venditore non può limitarsi a dedurre i ritardi di consegna da parte del proprio fornitore, ma deve fornire dimostrazione che i materiali non erano tempestivamente ottenibili neanche rivolgendosi ad altri fornitori.
E tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla società Controparte_1
Per tutto quanto sopra esposto, non può che concludersi che l'inadempimento sia imputabile per fatto e colpa alla sola resistente.
E, di conseguenza, i contratti ripassati tra le parti devono intendersi risolti ai sensi dell'art. 1453 c.c. con efficacia retroattiva, sicché le prestazioni eseguite devono essere restituite.
Pertanto, la resistente va condannata alla restituzione dell'acconto ricevuto di euro 22.692,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sino al soddisfo, non avendo le parti pattuito un diverso tasso, con precisazione che non sono dovuti gli interessi moratori che si applicano in caso di ritardato pagamento di obbligazioni pecuniarie, anche se non espressamente previsti nel contratto e hanno una funzione risarcitoria, per il danno causato dal ritardo (nel caso di specie non si è verificata tale situazione), né la rivalutazione monetaria come richiesti dalla ricorrente, trattandosi, nel caso di specie, non di obbligazione pecuniaria, bensì di restituzione di somme già versate in acconto del maggior prezzo pattuito.
10 N.R. R.G. 263/2024
6. Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla negoziazione assistita, che si quantificano in € 1.323,00, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, per i procedimenti di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 per le quattro fasi (minimo per quella istruttoria, non essendo state assunte prove costituende).
P.Q.M.
7. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte ricorrente e in accoglimento delle stesse, nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
A- in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente accerta la Parte_1 risoluzione dei contratti n. 3, n, 4 e n. 180 del 2022 come da parte motiva, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento di parte resistente Controparte_1
B- per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 22.692,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo;
C- condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1 CP_1 al rimborso delle spese processuali per l'odierno giudizio in complessivi € Parte_1
4.237,00 per compensi di avvocato (€ 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 840 per fase istruttoria e € 1.701 per fase decisionale) e quelle relative alla procedura di negoziazione assistita che si quantificano in € 1.323,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ed € 545,00 per esborsi.
Ortona lì 04.08.2025
Il GIUDICE O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 263/2024, vertente tra
(P.IVA , in persona del suo l.r.p.t., (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Paolo Pitaro del C.F._1
Foro di Catanzaro presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
C.F./P.iva: ), in persona del suo l.r.p.t. Sig. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Pennetta presso il cui studio è elettivamente Pt_3 domiciliata;
Resistente
OGGETTO: Risoluzione per inadempimento contratti vendita cose mobili e ripetizione somme.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 08.05.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di udienza dalle stesse depositate.
1 N.R. R.G. 263/2024
---- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ----
1- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., datato 20.05.2024, ritualmente notificato alla resistente, la ricorrente chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Parte_1
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in Controparte_1 relazione ai rapporti contrattuali indicati in narrativa;
2. Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto/ordine n. 180 del 08.08.2022 e del contratto/ordine n. 3 del 26.01.2022, e, conseguentemente, condannare l' a restituire alla Controparte_1 Parte_1 gli importi da quest'ultima corrisposti a titolo di acconto pari a complessivi euro 18.666,00 (di
[...] cui: euro 4.026,00 per il rimorchio a doppio asse gemellato a di cui al contratto/ordine n. 3 del
26.01.2022 ed euro 14.640,00 per il 65Q. 4x2 RG P.2900 di cui all'ordinativo n. Parte_4
180 del 08.08.2022), oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione fino alla loro restituzione;
3. Condannare l' ad adempiere Controparte_1 immediatamente all'ordine/contratto n. 4 del 27.01.2022 e a consegnare alla n. Parte_1
1 rimorchio a doppio asse gemellato;
4. Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte ricorrente, sulla premessa di essere una società di diritto privato che svolge attività di noleggio e vendita di macchinari per l'edilizia e movimento terra, costretta ad agire in giudizio a causa della condotta gravemente inadempiente della resistente, al fine di tutelare i propri diritti, esponeva che: - nel mese di gennaio 2022, il Sig. , in qualità di institore della Persona_1 Parte_1
a seguito dei contatti telefonici intercorsi con il legale rappresentante p.t. della
[...]
, si recava presso la sede di quest'ultima per concludere un accordo Controparte_1 Parte_3 commerciale che prevedeva l'acquisto di alcuni macchinari;
- dapprima le parti pattuivano un ordinativo di 18 macchinari in 12 mesi, poi modificate a causa dell'incapacità della
[...]
i far fronte alla produzione dei macchinari nei termini concordati;
- a fronte dei Controparte_1 predetti ordini, la aveva corrisposto alla un Parte_1 Controparte_1 acconto pari al 30 % su ogni ordine, tramite bonifico, per un totale di euro 37.332,00; - il 26.01.2022, le parti stipulavano i contratti nn. 3 e 4, in virtù dei quali si Controparte_1 obbligava alla consegna alla di n. 2 rimorchi a doppio asse gemellato, da Parte_1 consegnare entro il mese di marzo 2022, come pattuito dalle parti in sede di trattative;
- la aveva, in buona fede, corrisposto alla il 30% Parte_1 CP_1 Controparte_1 degli importi pattuiti contrattualmente a titolo di acconto, come da fattura n. 2022-FV-0000015 del
2 N.R. R.G. 263/2024
28.01.2022 e n. 2022 – FV-0000013 del 28.01.2022; - decorso il mese di marzo 2022 senza che la merce venisse consegnata, a seguito del sollecito della ricorrente, Controparte_1 comunicava, con missiva, le diverse date di consegna e diverse modalità rispetto a quelle pattuite, ossia n. 1 veicolo di cui all'ordine 001 del 27.01.2022 sarebbe stato consegnato per fine aprile, n. 1 veicolo di cui all'ordine 002 del 27.01.2022 sarebbe stato consegnato per fine maggio, n. 2 carrelloni di cui agli ordino 003/004 del 27.01.2022 sarebbero stati consegnati entro fine maggio/primi di giugno e, in merito al programma relativo agli ordini n. 05/06/07/08/09 del 21.02.2022 dei veicoli
4x2, la consegna sarebbe avvenuta da giugno in poi, consegnando 2 veicoli al mese, ma neanche tale programma di consegne, determinato in autonomia dalla stessa resistente, veniva da essa rispettato;
- in seguito, le parti, attesa l'incapacità di di evadere Controparte_1 tempestivamente gli ordini richiesti, avevano modificato gli accordi in precedenza assunti, prevedendo la consegna di n. 18 macchinari in 12 mesi e pattuivano altresì di procedere per singoli ordinativi;
- l'08.08.2022, la commissionava l'acquisto di n. 1 “LEOMAR Parte_1
65Q. 4x2 RG P.2900” (ordine n. 180 del 08.08.2022) corrispondendo, a titolo di acconto, Pt_4
l'importo di euro 14.640,00 di cui depositava fattura n. 2022-FV-0000226 del 01.09.2022; - con e- mail del 22.08.2022, la resistente comunicava all'odierna ricorrente che il predetto Pt_4
65Q. 4x2 RG P.2900” sarebbe stato consegnato entro il 16.10.2022, ma neppure tale mezzo
[...] veniva consegnato alla e vani sono risultati i tentativi stragiudiziali, scritti e Parte_1 verbali, inviati dalla per la consegna dei mezzi ordinati, tanto che, in data Parte_1
15.03.2024, la notificava a 'invito alla stipula Parte_1 Controparte_1 di una negoziazione assistita e, seppure aderiva alla procedura, all'esito della stessa, non si giungeva ad un accordo;
- la ricorrente non ha più interesse a ricevere due dei tre mezzi ordinati e, precisamente:
n. 1 rimorchio a doppio asse gemellato a di cui al contratto n. 3, poiché il cliente, essendo trascorsi due anni dalla data di consegna, aveva annullato l'ordine; n. 1 LEOMAR PUMA 65Q. 4x2 RG P.2900 di cui all'ordinativo n. 180 del 08.08.2022, per lo stesso motivo di cui al primo e, per tali contratti, la chiedeva dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 e ss. c.c., stante il grave e Parte_1 colpevole inadempimento di con condanna della stessa alla Controparte_1 restituzione degli importi corrisposti dalla ricorrente a titolo di acconto per complessivi euro
18.666,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (di cui: euro 4.026,00 per il rimorchio a doppio asse gemellato a di cui al contratto n. 3 ed euro 14.640,00 per il LEOMAR PUMA 65Q. 4x2 RG
P.2900 di cui all'ordinativo n. 180 del 08.08.2022; - in merito al secondo rimorchio a doppio asse gemellato di cui al contratto n. 4, per il quale la ricorrente aveva versato un acconto di euro 4.026,00, chiedeva la condanna di all'immediato adempimento, avendovi Controparte_1
3 N.R. R.G. 263/2024
ancora interesse. In diritto, chiedeva l'accoglimento del ricorso per due motivi: A) sulla domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale dell'ordine n. 3 concernente l'acquisto di n. 1 rimorchio a doppio asse gemellato e dell'ordine n. 180 dell'08.08.2022 per l'acquisto di n. 1 Controparte_2
4x2 rg p.2900. Su tale punto, precisava le inadempienze della resistente e, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, chiedeva ex art. 1453 c.c. la risoluzione per grave inadempimento per non avere più interesse all'adempimento per i motivi già esposti. B) sulla domanda di condanna ad adempiere all'ordine n. 4 concernente “n. 1 rimorchio a doppio asse gemellato”, invece, l'interesse all'adempimento vi era ancora al momento della domanda, atteso che il cliente che aveva commissionato l'ordine era ancora interessato ad acquistarlo e non aveva disdetto il contratto.
********
2. La società resistente, si costituiva in giudizio, con memoria del Controparte_1
07.10.2024, per chiedere: “Voglia, l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1.= preso atto della richiesta di adempimento all'ordine 4/22 del 27.1.2022, chiede che il saldo del prezzo del rimorchio che potrà essere ultimato entro fine gennaio 2025, venga, al momento della consegna, compensato con l'importo dovuto a titolo di restituzione degli acconti versati per gli ordini 3/22 del
26.1.2022 e 180/22 dell'8.8.2022, in via riconvenzionale 2.= accertato e dichiarato il mancato pagamento delle fatture in premessa che la venga condannata al pagamento in Parte_1 favore della per della somma di €.2.761,49, e che anche tale importo venga CP_1 CP_1 compensato con quello del quale la resistente chiede la restituzione;
3.= con compensazione integrale delle spese di lite.”
La resistente esponeva, nel proprio atto, che, in merito alla richiesta di declaratoria di inadempimento contrattuale e risoluzione dei contratti 3/22 del 27.01.2022 e 8/22 dell'08.08.2022, con la conseguente condanna della resistente alla restituzione degli acconti già versati, per un totale di € 18.666,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché in merito alla richiesta di adempimento del contratto n. 4/22 del
27.01.2022 con condanna alla consegna del mezzo, soprattutto riguardo al contratto n. 4/22, erano necessari tempi tecnici non inferiori a tre mesi e, rilevato che, al momento della consegna, la ricorrente avrebbe dovuto saldare il prezzo, chiedeva che la somma dovuta alla per CP_1 CP_1 venisse compensata con l'importo del quale si chiedeva la restituzione;
inoltre, aggiungeva che
[...] la ricorrente non aveva corrisposto alla resistente gli importi relativi alle fatture n. 2022-FV-0000243 del 16.09.2022 di € 79,30, n. 2023-FV-0000104 del 03.05.2023 di € 329,40, n. 2023-FV-0000294 del
19.12.2023 di € 1.968,49 e n. 2023-FV-0000295 del 19.12.2023 di € 384,30 per ricambi, per un importo totale di € 2.761,49, per cui chiedeva, in via riconvenzionale, che, accertato l'inadempimento
4 N.R. R.G. 263/2024
della venisse condannata al pagamento della somma di € 2.761,49 e che anche Parte_1 tale importo, certo, liquido ed esigibile, venisse compensato con quello richiesto dalla ricorrente in restituzione.
3. Il Giudice, visto il decreto ex art. 83 ter disp. att. c.p.c. del Presidente del Tribunale, dott. Guido
Campli, con il quale disponeva la trasmissione del fascicolo alla Sezione Distaccata di Ortona, fissava l'udienza del 17.10.2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine per la notifica del ricorso e per la costituzione della resistente.
Alla udienza del 17.10.2024, le parti si riportavano ai propri atti, l'Avv. Pitaro - per la ricorrente - rinunciava alla domanda relativa all'adempimento per il contratto di cui all'ordine n. 4 del
27.01.2022, poiché la società che aveva ordinato il mezzo alla ricorrente aveva comunicato la risoluzione, pertanto chiedeva la risoluzione anche del contratto n. 4 e la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di acconto di € 4.026,00, IVA inclusa;
le parti chiedevano, inoltre, i termini ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c., per poter articolare memoria integrativa e replica e il Giudice concedeva i termini richiesti e rinviava alla udienza del 12.12.2024, sostituita ex art. 127 ter da note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza, che entrambe le parti depositavano.
A scioglimento della riserva assunta per la precedente udienza, il Giudice, con ordinanza del
20.02.2022, osservato che parte ricorrente, nelle more del giudizio, aveva chiesto la risoluzione anche del contratto scaturente dall'ordine n. 4/2022 in luogo della domanda di condanna all'adempimento inizialmente avanzata, così modificando parzialmente, ai sensi dell'art. 1453, comma II, c.c., le domande originarie, rilevato che, in merito a detta modifica, non vi erano state osservazioni e/o contestazioni di parte resistente, che non aveva depositato la memoria di replica autorizzata all'udienza del 17.10.2024, osservato altresì che parte ricorrente aveva richiesto la condanna, ex art. 186 ter c.p.c., della controparte al pagamento della “somma di euro 14.640,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione sino all'effettivo adempimento” […] “di euro 4.026,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione sino all'effettivo adempimento;
” nonché “di euro 18.666,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione sino all'effettivo adempimento”, rilevato che non ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, sia per l'ammontare indicato (erroneamente rispetto al chiaro contenuto narrativo degli atti sin ora depositati, dai quali emergerebbe, invece, una rivendicazione complessiva di € 22.692,00), sia per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., così come richiamati dall'art. 186 ter
5 N.R. R.G. 263/2024
c.p.c., rilevato altresì che, anche a voler correttamente riqualificare l'istanza avanzata da parte ricorrente (tenuto conto sempre del contenuto e di quanto espresso con i propri scritti difensivi) in quella di condanna al pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, rigettava le richieste di istruttoria orale avanzate, vertendo le medesime su fatti e circostanze tutte già provate documentalmente, ovvero ininfluenti, o non contestate, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione, ex art. 189 c.p.c., dell'08.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da sintetiche note scritte di udienza, assegnando alle parti i termini a ritroso, dalla data dell'udienza, come indicati dalla norma.
Faceva seguito il deposito di note conclusionali autorizzate dalla sola parte ricorrente e delle repliche conclusionali dalla parte resistente, nonché delle note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti e, all'esito delle stesse, la causa giunge a decisione.
***
4. La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Va osservato, anzitutto, che è risultata pacifica la circostanza di fatto relativa alla stipula dei contratti n. 3/22 e n. 4/22, entrambi del 26.01.2022, sottoscritti dalle parti in causa, con i quali la resistente si era impegnata a consegnare alla ricorrente n. 2 rimorchi a doppio asse gemellato, a fronte del pagamento del relativo prezzo pattuito. (Cfr. docc. n. 1 e 2 allegati al ricorso introduttivo)
Anche la circostanza relativa al pagamento dei due acconti di € 4.026,00 cadauno, versati dalla ricorrente in favore di in data 28.01.2022, è risultata provata dalle fatture Controparte_1
n. 13 e n. 15 del 28.01.2022, quale acconto sul prezzo complessivo pattuito, pari al 30% dell'intero importo. (Cfr. docc. n. 3 e 4 di cui all'atto introduttivo)
L'ordine n. 180/2022 dell'08.08.2022 è stato provato dai documenti versati in atti, come pure l'acconto di € 14.640,00 versato dalla ricorrente in favore della resistente in relazione a tale ordine.
(Cfr. doc. n. 7 parte ricorrente)
Inoltre, è dimostrato che, nonostante i termini iniziali di consegna erano stati originariamente pattuiti e, anche se non vi è certezza assoluta sulle date, la lettura della mail del 12.04.2022 inviata dal legale della ricorrente in risposta alla mail del 30.03.2022, ove la resistente indicava le nuove date di consegna dei veicoli di cui agli ordinativi eseguiti, segnatamente comprese nell'arco temporale da aprile ai primi di giugno del 2022, non lascia spazio a dubbi. (Cfr. pag. 30 del doc. n. 6 fascicolo ricorrente)
6 N.R. R.G. 263/2024
Infatti, fu proprio la stessa resistente, con mail del 12.04.2022, a stabilire le nuove date di consegna dei macchinari ordinati dalla ricorrente.
Tuttavia, i macchinari oggetto della compravendita non sono mai stati consegnati, né alle date originariamente pattuite, né a quelle poi unilateralmente fissate dalla resistente, né all'attualità.
Pacifiche sono risultate anche tutte le altre circostanze di fatto relative all'inadempimento posto in essere dalla resistente relative alle pattuizioni ripassate tra le parti in Controparte_1 causa ed anche degli acconti vanamente versati dalla ricorrente a fronte degli ordini dei veicoli de quibus, che non sono stati consegnati dalla resistente nei termini pattuiti, nonostante avesse incassato gli acconti.
Per tali inadempimenti, la ricorrente, con la presente azione, chiede dichiararsi la risoluzione dei tre contratti di cui alla domanda e la restituzione degli acconti versati.
La risoluzione del contratto, tuttavia, rappresenta un rimedio drastico, da utilizzarsi solo in caso di inadempimento grave e, per capire se l'inadempimento è grave o meno, bisogna valutare l'effetto che ha in ordine all'interesse dell'atra parte.
Secondo la Suprema Corte, “La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento”. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4022 del 2018)
Tale valutazione è rimessa al giudice del merito, che valuterà il caso specifico tenendo conto delle circostanze.
Nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento è già stata puntualmente rilevata da parte ricorrente con la diffida dell'11.12.2023, inviata dal proprio difensore, Avv. Costa, alla società
[...]
Controparte_1
Infatti, nella predetta diffida, si riportavano, non solo le lamentele relative alle difformità dei macchinari inviati rispetto a quelli concordati, con relativi danni alla società Eco Italia SRL, che collaborava stabilmente con la ricorrente, ma, oltre a tali danni economici, fiscali e tributari, sottolineava anche i danni relativi all'immagine, nonché alla perdita di clientela fidelizzata nel tempo.
La scrivente, dalle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria e dalle conseguenze già sottolineate da parte ricorrente nella diffida dell'11.12.2023, ritiene che l'inadempimento sia stato non di scarsa importanza e la violazione contestata sia tale da alterare l'equilibrio di interessi sotteso ai contratti per cui è causa, così da travolgere l'intero regolamento negoziale.
Pertanto, correttamente la società che, alla data della domanda, aveva versato € Parte_1
22.692,00, quali acconti sul prezzo totale dei veicoli ordinati e, segnatamente, € 4.026,00 per il
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rimorchio a doppio asse gemellato relativo al contratto/ordine n. 3/2022 e del contratto/ordine del
26.01.2022, ulteriori € 4.026,00 relativo all'ordine n. 4/2022 ed € 14.640,00 per l'ordine n. 180 dell'08.08.2022 avente ad oggetto il 65 Q. 4x2 RG P.2900. (Cfr. doc. n.1, 2 e 7 Parte_4 fascicolo parte ricorrente), chiedeva la restituzione degli acconti versati.
In primis, va osservato che la domanda di restituzione è soggetta, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, poiché la richiesta è inferiore ad € 50.000,00, alla negoziazione assistita, che, nel caso di specie, è stata esperita, come risulta dal verbale prodotto in atti. (Cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente)
Pertanto, si considera avverata la condizione di procedibilità.
Passando all'esame del comportamento processuale della resistente, va osservato che, nel costituirsi in giudizio, la stessa non ha fornito alcuna prova a supporto delle proprie deduzioni e non ha affatto negato gli inadempimenti ad essa attribuiti, limitandosi a dedurre due circostanze, ossia che “per ultimare il rimorchio a doppio asse gemellato di cui al contratto 4/22 del 27.1.2022 sono necessari tempi tecnici non inferiori a mesi tre e rilevato che al momento della consegna la odierna ricorrente dovrà saldarne il prezzo, si chiede che la somma dovuta alla per venga CP_1 CP_1 compensata con l'importo del quale si chiede la restituzione.” (Cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione) e che, a sua volta, la non aveva corrisposto le somme di cui alle Parte_1 fatture n. 2022-FV-0000243 del 16.09.2022 di € 79,30, n. 2023-FV-0000104 del 03.05.2023 di €
329,40, n. 2023-FV-0000294 del 19.12.2023 di € 1.968,49 e n. 2023-FV-0000295 del 19.12.2023 di
€ 384,30, per il complessivo importo di € 2.761,49.
Su tali predette fatture asseritamente non pagate, la resistente avanzava domanda riconvenzionale.
Le predette circostanze dedotte da parte resistente, peraltro di natura documentale, sono rimaste sguarnite di prova idonea a supportarne la domanda riconvenzionale da essa proposta.
Non solo, la ricorrente ha contestato puntualmente tutte le fatture predette, spiegando i motivi della loro emissione, resasi necessaria dalla sostituzione dei pezzi in garanzia forniti, sui quali erano presenti difetti riconosciuti dalla resistente ed ha allegato i relativi documenti a sostegno delle stesse
(Cfr. doc. nn. 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente), infatti, da tali allegazioni, risulta palese l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, che va, dunque, rigettata.
5. Passando all'esame della domanda proposta con il presente giudizio, si osserva altresì che non sono stati contestati, da parte resistente, né l'omessa consegna dei macchinari di cui agli ordinativi
(neppure negli ultimi termini stabiliti, peraltro, dalla stessa resistente), né il pagamento dei tre acconti di cui si chiede la restituzione.
8 N.R. R.G. 263/2024
Ne discende che parte ricorrente ha correttamente agito in giudizio per far valere la risoluzione per inadempimento dei contratti/ordinativi dapprima per i soli contratti n. 3 e n. 180, mentre, per il contratto n. 4, siccome il cliente richiedente i macchinari era ancora interessato all'acquisto, chiedeva l'adempimento.
Tuttavia, in corso di causa, la ricorrente ha richiesto la parziale modifica delle Parte_1 conclusioni già rassegnate poiché, a seguito del ritardo, essendo decorsi due anni, evidentemente non più tollerabile neppure dal cliente interessato all'ordine di cui al contratto n. 180/2022 dell'08.08.2022, chiedeva, nella memoria depositata in ossequio al termine concesso ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c., e di poi riportate anche nell'istanza depositata il 10.12.2024, la risoluzione per inadempimento anche di quest'ultimo contratto, con relativa restituzione dell'acconto già versato anche in acconto della maggiore dovuta per tale contratto.
Ma, anche su tale ultimo punto, non vi è stata contestazione da parte resistente, che non ha neppure depositato la memoria integrativa nei termini da essa stessa richiesti nel corso dell'udienza del
17.10.2024.
Quanto all'onere della prova, va osservato che la che agisce in giudizio per la Parte_1 risoluzione dei contratti per inadempimento, deve limitarsi a fornire la prova del titolo e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre l'onere della prova dell'adempimento o di altri fatti estintivi o impeditivi ricade sul convenuto (Cfr., in termini, Cass. SS.UU. sent. n. 13533/2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
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o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”).
Sull'inadempimento nessun dubbio si pone, atteso che, nell'attualità, la società Controparte_1 non ha mai consegnato i macchinari pattuiti nei contratti per cui è causa ed anche in virtù della
[...] mancata contestazione dello stesso che, come noto, è valutabile ex art. 115 c.p.c.
Per i medesimi motivi, va ritenuta pacifica la mancata restituzione degli acconti per complessivi €
22.692,00. Sul punto, infatti, la scrivente non ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., poiché la causa ha natura documentale senza necessità di ulteriore istruttoria – vertente su fatti già confortati da prova documentale - e, comunque, in questa sede, tale domanda verrà assorbita dalla pronuncia di condanna.
Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte resistente sulla necessità di tempistiche più dilatate per fornire i macchinari richiesti.
Infatti, nel caso di specie, è necessario rilevare che le condizioni del mercato e, in particolare, i possibili ritardi nella consegna da parte dei fornitori, erano prevedibili già al momento della stipulazione del contratto, in quanto gli stessi si erano già manifestati, in quel settore, a seguito della pandemia da Covid-19.
Inoltre, per provare l'impossibilità sopravvenuta, il venditore non può limitarsi a dedurre i ritardi di consegna da parte del proprio fornitore, ma deve fornire dimostrazione che i materiali non erano tempestivamente ottenibili neanche rivolgendosi ad altri fornitori.
E tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla società Controparte_1
Per tutto quanto sopra esposto, non può che concludersi che l'inadempimento sia imputabile per fatto e colpa alla sola resistente.
E, di conseguenza, i contratti ripassati tra le parti devono intendersi risolti ai sensi dell'art. 1453 c.c. con efficacia retroattiva, sicché le prestazioni eseguite devono essere restituite.
Pertanto, la resistente va condannata alla restituzione dell'acconto ricevuto di euro 22.692,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sino al soddisfo, non avendo le parti pattuito un diverso tasso, con precisazione che non sono dovuti gli interessi moratori che si applicano in caso di ritardato pagamento di obbligazioni pecuniarie, anche se non espressamente previsti nel contratto e hanno una funzione risarcitoria, per il danno causato dal ritardo (nel caso di specie non si è verificata tale situazione), né la rivalutazione monetaria come richiesti dalla ricorrente, trattandosi, nel caso di specie, non di obbligazione pecuniaria, bensì di restituzione di somme già versate in acconto del maggior prezzo pattuito.
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6. Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla negoziazione assistita, che si quantificano in € 1.323,00, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, per i procedimenti di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 per le quattro fasi (minimo per quella istruttoria, non essendo state assunte prove costituende).
P.Q.M.
7. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte ricorrente e in accoglimento delle stesse, nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
A- in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente accerta la Parte_1 risoluzione dei contratti n. 3, n, 4 e n. 180 del 2022 come da parte motiva, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento di parte resistente Controparte_1
B- per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 22.692,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo;
C- condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1 CP_1 al rimborso delle spese processuali per l'odierno giudizio in complessivi € Parte_1
4.237,00 per compensi di avvocato (€ 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 840 per fase istruttoria e € 1.701 per fase decisionale) e quelle relative alla procedura di negoziazione assistita che si quantificano in € 1.323,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ed € 545,00 per esborsi.
Ortona lì 04.08.2025
Il GIUDICE O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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