Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2021, proposto da
Cave Marchisio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Manzone, Carlo Scaglia, Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione LI, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell'atto prot. n. 46367 datato 5 novembre 2020 (Class./Fasc.: 09.01 – 2020/685) emesso dalla Città Metropolitana di Genova, avente ad oggetto << Cave Marchisio s.r.l. – Cava Tana dei Banditi loc. Carpenara, Genova Pegli. Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Atto n. 4523/2014 per i comparti emissioni in atmosfera e acustica. Richiesta presentazione di modifica sostanziale relativa al comparto scarichi idrici >>;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso, ivi espressamente comprese le note/comunicazioni inviate da PA alla Città Metropolitana di Genova, richiamate nell’atto gravato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. OL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è titolare della cava denominata “TANA DEI BANDITI”, situata in Comune di Genova, Via Varenna – Salita San Carlo di Cese, avente ad oggetto l'estrazione e successiva frantumazione del materiale mediante l'impiego di macchinari. L'attività estrattiva è assistita dall'autorizzazione relativa alla variante del programma di coltivazione della cava rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 1479 dell'8/06/2011, e dall'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Genova con provvedimento prot. gen. n. 0099267/2014, atto n. 4523, adottato il 3 novembre 2014.
In data 12 febbraio 2020 il personale tecnico di RP nell’ambito di un controllo si è riservato di espletare una ulteriore verifica «in merito alla problematica riguardante l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali del refluo prodotto dal piazzale produttivo della cava, ove sono presenti gli impianti di frantumazione e i cumuli di materiali selezionati in base alla pezzatura », da effettuare « in congrue condizioni meteorologiche, tali cioè da permettere valutazioni più dettagliate in ordine alle modalità di formazione del predetto refluo ».
Il 3 marzo 2020, i verbalizzanti sono tornati in sito per completare la « verifica delle condizioni di formazione dei reflui generati dal dilavamento del piazzale di cava (in cui sono presenti gli impianti di frantumazione degli inerti e diversi cumuli in stoccaggio) in conseguenza delle precipitazioni meteoriche occorse nella giornata di ieri ». In tale frangente gli stessi hanno riscontrato la presenza di una canaletta situata a valle del piazzale inferiore ed al bordo della strada di accesso alla cava, che « intercetta la maggior parte delle acque di ruscellamento in prossimità della rampa di accesso al piazzale stesso » e recapita nell'affluente del rio Varenna (Tagin).
In chiusura del verbale, gli accertatori hanno preannunciato la successiva emissione di una prescrizione ex art. 318 ter, d.lgs. n. 152 del 2006 « per integrazione del reato di cui all'art. 137 c. 1 del predetto decreto legislativo, perchè il Gestore presenti all'Autorità procedente (Città Metropolitana di Genova) una modifica sostanziale della vigente AUA, prot. n. 4523 del 3/11/2014, con integrazione del comparto scarichi idrici, al fine di regolarizzare completamente l'assetto amministrativo dell'autorizzazione ».
In data 6 marzo 2020 RP ha adottato l'atto di prescrizione n. 26/NP, qualificando lo “scarico” in argomento come avente natura “industriale” in ragione della ritenuta “eterogeneità delle circostanze da cui si originano” le acque convogliate, perché risultanti dalla “miscelazione” di quelle provenienti: − “dallo sgocciolamento degli impianti di frantumazione” situati sul piazzale inferiore di cava;
− “dall'umidificazione dei cumuli di materiali inerti per l'abbattimento delle polveri da essi prodotte” stoccati sullo stesso piazzale;
− “dal dilavamento meteorico dell'insieme delle superfici sterrate costituenti il piazzale stesso”.
Pertanto, secondo RP, lo scarico avrebbe dovuto essere assentito dall'AUA e avrebbe dovuto essere regolarizzato chiedendo la modifica “sostanziale” dell'autorizzazione.
Alla società ricorrente, quindi, è stato ingiunto di presentare “all'Autorità competente istanza di modifica sostanziale dell'AUA …, con integrazione degli aspetti tecnici concernenti alle operazioni di formazione dei reflui generati dall'esercizio di cava”, concedendo un termine di venti giorni per l'adempimento e disponendo l'adozione di misure interinali tese ad evitare il recapito nel rio dei “reflui”.
La società ricorrente, per contro, non ha chiesto la modifica sostanziale dell’AUA, impugnando il suddetto provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
In data 2 settembre 2020 il personale tecnico di RP ha eseguito un’altra verifica, nel corso della quale ha prelevato un campione di acque meteoriche da dilavamento in corrispondenza della griglia situata a valle dell’impianto, in prossimità del cancello di ingresso, costituente parte integrante della rete di regimazione meteorica. Il controllo è stato nuovamente eseguito dopo consistenti precipitazioni piovose, ad impianto fermo.
Nella stessa data, poco dopo il campionamento eseguito da RP, la società ricorrente ha prelevato un proprio campione nello stesso punto di prelievo.
In data 29 settembre 2020 alla società ricorrente è stato notificato un verbale di illecito amministrativo per ipotizzata violazione dell’art. 133, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, in ragione del ritenuto superamento dei parametri soglia previsti per gli “scarichi industriali” relativi all’Alluminio ed al Ferro stabiliti nella tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del TUA, contro il quale la ricorrente ha presentato una memoria difensiva (con contestuale richiesta di accesso agli atti e di audizione), inviata alla Regione LI -competente a definire il procedimento sanzionatorio ex L. n. 689/81 - corredata da produzioni documentali.
Nelle more, il 12 ottobre 2020 il personale di RP si è recato nuovamente presso l’impianto per verificare il sistema di regimazione delle acque meteoriche (previsto ed autorizzato da Regione e Provincia), ritenendo le vasche di sedimentazione in “cattivo stato di manutenzione” e imponendone lo svuotamento, prescrivendo, altresì, il deposito di documentazione tecnica in cui “sia calcolato il corretto dimensionamento delle stesse in relazione a precipitazioni meteoriche abbondanti a continuate come da regime pluviometrico registrato negli ultimi anni”.
Il 15 ottobre 2020 è stato notificato un ulteriore verbale di accertamento di illecito amministrativo per ritenuta violazione dell’art. 26 comma 2, l. r. LI n. 12/2012 avente ad oggetto la “cattiva manutenzione” delle vasche medesime.
Hanno fatto seguito, quindi, da parte della società ricorrente, sia la comunicazione ad RP dell’avvenuta pulizia delle vasche, sia l’invio alla medesima Amministrazione e alla Regione LI di una memoria difensiva tesa ad acclarare l’insussistenza dell’illecito.
In data 6 novembre 2020 la Città Metropolitana di Genova ha adottato l’atto prot. n. 46367 datato 5 novembre 2020, in forza del quale, « in base agli accertamenti e alle segnalazioni di PA, confermate dalle criticità ambientali, idrauliche e manutentive riscontrate nel settembre e nell’ottobre 2020 », l’Amministrazione ha ritenuto che « sussistano le condizioni, anche in applicazione del principio di precauzione e cautela, per rinnovare a Cave Marchisio s.r.l. la richiesta, già formulata da PA nella nota del 16/03/2020, di presentare una specifica istanza di modifica sostanziale del provvedimento di AUA n. 4523/2014, prevedendo l’integrazione della gestione delle acque meteoriche di dilavamento della cava, al fine di disciplinare i casi in cui i sistemi di collettamento e raccolta delle stesse non siano in grado di evitare il convogliamento nel corpo idrico superficiale di acque contenenti parametri previsti alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 oltre i limiti ivi previsti. Al riguardo, sul piano prettamente tecnico, si ritiene ragionevole distinguere la gestione delle acque di dilavamento del piazzale di lavorazione dalla gestione delle acque di dilavamento del fronte di cava, per le quali è opportuna una regimazione separata, che ne consenta, anche in considerazione della portata cumulata, un regolare deflusso mediante un sistema di drenaggio e sedimentazione, finalizzata ad abbattere in particolare la torbidità e la presenza di solidi sospesi, prima dell’immissione nell’alveo del rio Tagin, nell’intendimento di tutelarne lo stato di qualità ambientale (e di conseguenza anche del torrente Varenna di cui è affluente). In relazione alle acque di dilavamento del piazzale di lavorazione, con particolare riferimento al frantoio, ai silos, ai cumuli di materiale lapideo e alle relative aree di manovra, si ritiene necessaria la predisposizione e la regolare manutenzione sia di un’efficace rete di drenaggio e regimazione (canalette, griglie, pozzetti), sia di un adeguato dispositivo di sedimentazione/disoleazione (dimensionato sulla base della geometria delle superfici scolanti), atto a garantire il rispetto dei limiti definiti dal D.Lgs. n. 152/06 per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, da realizzare mediante specifica condotta di collettamento all’alveo del rio Tagin ».
Avverso il provvedimento in questione la società ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 4 febbraio 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’attività estrattiva risulta assistita sia dall’autorizzazione la variante del programma di coltivazione rilasciata dalla Regione LI (nel 2011) che detta una specifica disciplina di regimazione delle acque, sia dall’AUA nella quale la Provincia di Genova (nel 2014) ha ritenuto di dover imporre prescrizioni esclusivamente in ordine alle emissioni di polveri e rumori prodotti dall’impianto; l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere che gli scarichi abbiano natura “industriale” perché le acque impiegate nell'impianto non sarebbero contaminate da sostanze inquinanti oltre al fatto che durante le lavorazioni ed a seguito dell’umidificazione/bagnatura (per nebulizzazione) degli impianti di frantumazione e dei cumuli, non si forma e non defluisce alcun refluo, posto che l'acqua nebulizzata viene interamente trattenuta dagli inerti e l'eventuale “sgocciolamento” viene immediatamente assorbito dal terreno e/o comunque evapora in aere; così come incontaminate risulterebbero le eventuali acque “da sgocciolamento” conseguenti all'umificazione ed anche le acque meteoriche che dilavano sul piazzale;
2. non risulta alcuna variazione del progetto autorizzato dalla Regione ed a suo tempo valutato anche dall’ente provinciale in sede di rilascio dell’AUA del 2014 e comunque non sussisterebbe una modifica “sostanziale”, che rappresenta il presupposto necessario per legittimare il ri-avvio della procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 DPR n. 59/2013, in combinato disposto con l’art. 2 lett. g) e con l’art. 4 stesso DPR.; ciò in quanto l’attività estrattiva è rimasta immutata nella sua tipologia e nelle modalità; e pure la rete di canalizzazione, decantazione nelle vasche (a progetto) e recapito nel rio delle acque piovane è quella prevista nel progetto approvato dalla regione ed esaminato dall’ente provinciale e non presenta alcun elemento di novità. Neppure avuto riguardo alla canaletta, con relativa griglia e pozzetto situati a valle del piazzale inferiore, che integrerebbe un accorgimento e/o implementazione della rete coerente con il sistema di regimazione delle acque piovane valutato ed approvato dalle due autorità; inoltre il provvedimento impugnato rappresenterebbe un atto di parziale riesame/annullamento in autotutela del contenuto implicito dell’AUA rilasciata nel 2014, adottato in violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss., l. n. 241/90 (omettendo la notifica della comunicazione di avvio del procedimento), delle norme e dei requisiti (interesse pubblico e limiti temporali) richiesti per l’annullamento in autotutela (art. 21 nonies L. cit.) e delle garanzie procedimentali che presiedono all’emissione del contrarius actus ; infine, la Città Metropolitana si sarebbe adeguata ai rilievi di RP senza motivare autonomamente e senza tener conto delle difese svolte dalla ricorrente; peraltro, in ordine alle presunte “criticità ambientali” che imporrebbero l’applicazione di “precauzioni”, in realtà non si sarebbe verificato alcun danno, né pericolo di danno ambientale, così come accertato dalla stessa PA il 6 marzo 2020 (“esiguo refluo”, pur a fronte di “significative” precipitazioni).
Si è costituita in giudizio la Città metropolitana di Genova per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Premessa.
Come accennato nella parte in fatto che precede, la motivazione del provvedimento della Città Metropolitana di Genova si compendia, per quanto riguarda le argomentazioni “proprie” della suddetta Amministrazione, come segue: « In base agli accertamenti e alle segnalazioni di PA, confermate dalle criticità ambientali, idrauliche e manutentive riscontrate nel settembre e nell’ottobre 2020, si ritiene sussistano le condizioni, anche in applicazione del principio di precauzione e cautela, per rinnovare a Cave Marchisio s.r.l. la richiesta, già formulata da PA nella nota del 16/03/2020, di presentare una specifica istanza di modifica sostanziale del provvedimento di AUA n. 4523/2014, prevedendo l’integrazione della gestione delle acque meteoriche di dilavamento della cava, al fine di disciplinare i casi in cui i sistemi di collettamento e raccolta delle stesse non siano in grado di evitare il convogliamento nel corpo idrico superficiale di acque contenenti parametri previsti alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 oltre i limiti ivi previsti. Al riguardo, sul piano prettamente tecnico, si ritiene ragionevole distinguere la gestione delle acque di dilavamento del piazzale di lavorazione dalla gestione delle acque di dilavamento del fronte di cava, per le quali è opportuna una regimazione separata, che ne consenta, anche in considerazione della portata cumulata, un regolare deflusso mediante un sistema di drenaggio e sedimentazione, finalizzata ad abbattere in particolare la torbidità e la presenza di solidi sospesi, prima dell’immissione nell’alveo del rio Tagin, nell’intendimento di tutelarne lo stato di qualità ambientale (e di conseguenza anche del torrente Varenna di cui è affluente). In relazione alle acque di dilavamento del piazzale di lavorazione, con particolare riferimento al frantoio, ai silos, ai cumuli di materiale lapideo e alle relative aree di manovra, si ritiene necessaria la predisposizione e la regolare manutenzione sia di un’efficace rete di drenaggio e regimazione (canalette, griglie, pozzetti), sia di un adeguato dispositivo di sedimentazione/disoleazione (dimensionato sulla base della geometria delle superfici scolanti), atto a garantire il rispetto dei limiti definiti dal D.Lgs. n. 152/06 per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, da realizzare mediante specifica condotta di collettamento all’alveo del rio Tagin. Si ricorda che l’stanza dovrà essere presentata con le modalità previste dal DPR n. 59/2013 ».
La determina in questione, d’altronde, si fonda sui rilievi operati da RP a seguito dei plurimi sopralluoghi dei quali si è dato conto nella parte in fatto che precede.
Gli aspetti essenziali della valutazione operata tanto da RP, quanto conseguentemente, dalla Città Metropolitana, sono i seguenti, in sintesi:
- le acque meteoriche che scolano nel piazzale di cava, privo di pavimentazione, si uniscono alle acque irrorate per l’abbattimento delle polveri dei cumuli e alle acque di drenaggio dei silos di raccolta dei materiali, interessate da presenza di sospensione solida, sì che le stesse non sono più considerabili mere acque di dilavamento, ma divengono acque reflue industriali per “eterogeneità” dell’origine;
- presso il piazzale inferiore, su cui insistono gli impianti di frantumazione secondaria e svariati cumuli di materiali inerti in stoccaggio, è presente una canalizzazione al bordo della strada di accesso alla cava che convoglia i reflui sopra specificati nel rio Tagin (affluente del torrente Varenna), grazie alla pendenza del versante che ne favorisce il deflusso; dalla suddetta canalizzazione a piazzale il refluo confluisce in un pozzetto e, da qui, tramite tubazione, in una vasca di decantazione-fanghi in calcestruzzo del volume di circa 1 metro cubo e, in ultimo, nel rio Tagin;
- ad esito del campionamento effettuato in data 02/09/2020, delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale produttivo e in parte del fronte di cava, scaricate nella scarpata che degrada verso il rio Tagin è stata riscontrata una non conformità ai valori limite definiti dal D.Lgs. 152/06 per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale relativamente al parametro Al, concentrazione pari a 3,42±0,91 mg/l eccedente il limite di 1 mg/l parametro Fe, concentrazione pari a 3,85±1,01 mg/l eccedente il limite di 2 mg/l parametro Solidi Sospesi, concentrazione pari a 95±15 mg/l, valutata conforme al limite di 80 mg/l in considerazione dell’incertezza analitica.
- quanto precede imporrebbe una richiesta di modifica dell’AUA nell’ambito della quale disciplinare la gestione delle acque di dilavamento come indicato dalla Città Metropolitana.
2. Sui motivi di ricorso.
Le censure dedotte da parte ricorrente possono essere esaminate congiuntamente.
Anzitutto, occorre chiarire la natura delle acque oggetto di contestazione.
Come si comprende chiaramente da quanto sin qui detto, oggetto di contestazione le acque “meteoriche” che vengono a contatto, nel piazzale inferiore, ove insistono gli impianti di frantumazione secondaria e svariati cumuli di materiali inerti in stoccaggio, con i suddetti materiali e, soprattutto, secondo la tesi dell’Amministrazione resistente e di RP, con le “acque irrorate per l’abbattimento delle polveri dei cumuli” e “le acque di drenaggio dei silos di raccolta dei materiali”.
L’art. 74 del T.U. Ambiente, nella sua attuale formulazione, sopra riportata, pur non fornendo una definizione diretta delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali; nel definire le "acque reflue industriali", infatti, come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni”, le specifica come “diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento” (art. 1 lett h).
L’art. 103 del suddetto testo Unico, poi, nel vietare lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fa eccezione espressa per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
È stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che « Alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 4/2008, ancora, risulta, eliminato l’inciso contenuto nella lett. h) del citato art. 74, a mente del quale si intendevano per acque meteoriche anche quelle “venute in contatto con sostante o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”; è, quindi, venuto meno il criterio di assimilabilità delle acque meteoriche a quelle industriali, ove contaminate da sostanze inquinanti che sul precedente inciso trovava il suo fondamento. Le acque meteoriche, infine, sono state fatte oggetto, unitamente alle acque cd. di prima pioggia, di una previsione normativa autonoma e speciale, contenuta nell’art. 113 del T. U. Ambiente, che demanda alle Regioni la competenza a disciplinarle, “ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali”. Da tale previsione normativa, emerge, in particolare, che il legislatore nazionale non ha previsto alcun obbligo specifico per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal comma 1, lettera a): ovvero il caso in cui si configuri uno scarico, costituito da acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie separate e provenienti da agglomerato, in quanto la fattispecie rientra nella normale definizione di acque reflue urbane, di cui alla lettera i) del comma 1, dell’art. 74; e dal comma 3: ovvero il caso in cui la prima parte delle acque meteoriche di dilavamento, la cosiddetta acqua di prima pioggia (non assimilabile, comunque, alle acque reflue industriali), corrivando su superfici impermeabili scoperte, per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, comporti il rischio di dilavamento di sostanze pericolose ovvero di sostanze ambientalmente pregiudizievoli, debba essere convogliata ed opportunamente trattata in impianti di depurazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori e, pertanto, sottoposta ad autorizzazione all’immissione. Per il comma 4, è vietato, comunque, lo scarico di acque reflue urbane c.s. o l’immissione di acque meteoriche (di dilavamento o di prima pioggia), nelle acque sotterranee. Alla luce del quadro normativo vigente, così brevemente delineato, deve ritenersi, quindi, che, ai fini della distinzione tra acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue industriali, ma anche tra quest’ultime e acque reflue domestiche, il dato dirimente non sia costituito dal grado o natura dell’inquinamento delle acque stesse, ma dalla natura dell’attività dalle quali esse provengono, essendo necessario, ai fini dell’inquadramento nella disciplina del refluo industriale, che l’acqua scaricata derivi da un’attività produttiva. In sostanza, l’intervenuta contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento non risulta sufficiente a trasformarle in “acque reflue industriali”, giacché il principale ostacolo a tale qualificazione è frapposto dalla stessa definizione di queste ultime, quale ricavabile dal testo attualmente vigente dell’art.74, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, come detto, ha soppresso l’inciso finale, precedentemente inserito, secondo il quale si intendevano come acque meteoriche di dilavamento “anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”. Per il legislatore assume importanza dirimente, piuttosto, ai fini della qualificazione in parola, la circostanza che le acque reflue siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell’iniziativa umana ascrivibile all’attività economica esercitata, risultando cioè l’immissione un momento costitutivo del processo produttivo. In tal senso, le acque derivanti da eventi atmosferici non possono considerarsi “comunque” provenienti dall’insediamento produttivo perché la loro origine rimane essenzialmente atmosferica e la provenienza dall’impianto deve ritenersi incidentale, cioè ascrivibile al “luogo”, ma indipendentemente dalla natura produttiva di questo e dalla (dovuta) funzionalità e strumentalità dell’utilizzazione delle acque rispetto al ciclo produttivo (Cons. di Stato Sez. VI sent. 7618 del 4 dicembre 2009). Posta, quindi, la differenza ontologica tra acque industriali e acque di dilavamento, occorre anche rilevare che, nel sistema generale delineato dal legislatore, non è esclusa del tutto l’eventualità che le acque meteoriche subiscano una qualche contaminazione, per effetto del loro contatto con superfici di dilavamento. In tali evenienze, infatti, sono proprio le Regioni a dover disciplinare i casi in cui “può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici” (art. 113 T.U. Ambiente). La disciplina e regolamentazione delle acque meteoriche (di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne), viene, quindi, in tali evenienze, indiscutibilmente demandata alle Regioni, ferma restando la previsione generale, secondo cui non è vietato lo scarico delle acque meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, se convogliate in reti fognarie separate (art. 103 co. 1 lett 3 )» (Tar Campania, sez. IV, 20 febbraio 2023, n. 1128; nello stesso senso, id., sez. V, 21 ottobre 2025, n. 6875; Tar Campania, sez. stacc. Salerno, sez. III, 29 dicembre 2025, n. 2261).
Del resto, già precedentemente, il Consiglio di Stato, proprio con riguardo all’attività di cava, ha avuto modo di sottolineare che è vero che « nel caso di una cava a cielo aperto, come quello che ci occupa, il piazzale dove avviene la frantumazione, lo stoccaggio, il caricamento ed il trasporto del materiale estrattivo costituisca una componente coessenziale dell’impianto utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva; l’attività complessiva in questione trova, infatti, in tali operazioni dei momenti di ineliminabile svolgimento del ciclo produttivo e quindi il piazzale finalizzato a tali essenziali lavorazioni rientra a titolo primario nel concetto di “impianto..in cui si svolge attività…di produzione di beni” utilizzato nella definizione di acque reflue industriali posta dall’art.2 citato e ribadita dall’attuale art.74, lettera h) del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 ».
D’altronde, « Tale connotazione, in definitiva operata anche dal giudice di prime cure, tuttavia, non risulta sufficiente a trasformare le acque meteoriche di dilavamento in “acque reflue industriali”, giacchè il principale ostacolo a tale qualificazione è frapposto dalla stessa definizione di queste ultime, quale ricavabile dall’art.2 del D.lgs. n.152\99, conforme, d’altra parte, nella sua integralità, al testo attualmente vigente dell’art.74, comma 1, lett.h), del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, quale interpolato dall’art.2, comma 1, del D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4. Quest’ultimo ha infatti soppresso l’inciso finale precedentemente inserito nel testo dell’art.74, comma 1, lett.h) medesimo, secondo il quale si intendevano come acque meteoriche di dilavamento “anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento” (la rilevanza di tale soppressione e, prima ancora, dell’inciso stesso, non sussistono peraltro nella presente controversia, in cui il provvedimento finale reca la data del 17 ottobre 2005, quando non era dubitabile che l’unica disciplina a cui fare riferimento fosse quella ritraibile dal solo D.lgs.11 maggio 1999, n.152, allora vigente). Ed invero, la disciplina “ratione temporis” applicabile, ed in effetti applicata, prevedeva la natura di “acque reflue industriali” delle sole acque che, comunque provenienti da edifici od impianti in cui si svolgessero attività commerciali o di produzione, fossero comunque diverse dalle “acque meteoriche di dilavamento”. 3.2. In sostanza, per il legislatore assume importanza dirimente, ai fini della qualificazione in parola, la circostanza che le acque reflue siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell’iniziativa umana ascrivibile all’attività economica esercitata, risultando cioè l’immissione un momento costitutivo del processo produttivo, come conferma altresì la pari eccettuazione dal regime prevista per le “acque reflue domestiche” (oltre che, appunto, per quelle “meteoriche di dilavamento”). Non può perciò condividersi il riferimento operato dal Tar alla giurisprudenza di merito dell’A.G.O. relativa ad acque che, ancorchè meteoriche, siano da ritenersi comunque “provenienti dall’insediamento produttivo”; ciò perché, da un lato, la provenienza dall’impianto non è considerata elemento di qualificazione di per sé sufficiente alla stregua della stessa evidente ed obiettiva formulazione legislativa, dall’altro, le acque derivanti da eventi atmosferici non possono neppure, a rigore, considerarsi, “comunque” provenienti dall’insediamento produttivo, perché la loro origine rimane essenzialmente atmosferica e la provenienza dall’impianto deve ritenersi incidentale, cioè ascrivibile al “luogo” ma indipendentemente dalla natura produttiva di questo e dalla (dovuta) funzionalità e strumentalità dell’utilizzazione delle acque rispetto al ciclo produttivo. 3.3. La provenienza presa in considerazione dalla legge, nel complesso della formulazione legislativa qui in rilievo, deve quindi ritenersi “funzionale” in relazione al ciclo produttivo e non solo “spaziale” in relazione all’ubicazione di un impianto, come attesta l’eccettuazione delle acque meteoriche di dilavamento unitamente a quelle “reflue domestiche”. Né è condivisibile il passaggio della sentenza di primo grado che, tralasciando il dato testuale e logico derivante dalla lettera della disposizione in questione, con un salto logico puntualmente denunziato in appello, ritiene che le acque di dilavamento venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le lavorazioni industriali perdano la loro natura di “acque scese dal cielo”: ed infatti, nel concetto normativo di “acque meteoriche di dilavamento”, -posto in relazione di contrapposizione con il precedente enunciato delle “acque reflue industriali”, intese come quelle provenienti da edificio od impianto di esercizio di attività industriali-, è insito e connaturato sia che le acque “dilavino” cioè entrino in contatto e trascinino i materiali che si trovano sul suolo, sia che questi materiali possano essere quelli risultanti da attività industriali svolte presso l’impianto di volta in volta considerato » (Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7618).
Nel caso di specie, quindi, l’acqua meteorica non muta la sua natura in acqua reflua industriale perché viene a contatto con materiali inerti, nemmeno in ragione del fatto che gli stessi, durante tutto il processo di estrazione, siano irrorati con acqua nebulizzata.
L’AUA di cui all’att. n. 4523 del 2014, dà conto infatti che l’attività svolta dalla società ricorrente consiste nell’abbattimento mediante esplosivo della roccia, caricamento e trasporto della stessa all’impianto di frantumazione e selezione operante ad umido ed il successivo caricamento dell’inerte lavorato sui mezzi diretti all’esterno.
Il prodotto è costituito da inerti di diversa pezzatura, suddivisi in: pietrisco 04/10, pietrisco 10/16, sabbia asciutta 0/4, stabilizzato, Ballast 31,5/50.
Il materiale viene sottoposto ad un procedimento di frantumazione durante il quale solamente è prevista una “bagnatura” per il contenimento della polverosità. Allo stesso scopo è prevista la mera “umidificazione” delle vie di transito mediante impiego di spruzzini localizzati lungo i percorsi e si utilizza un impianto di lavaggio ruote dei mezzi in uscita allo stabilimento.
L'acqua utilizzata nel processo di lavaggio viene in attinta da una sorgente e stoccata in tre cisterne collegate tra loro per essere poi inviata all'impianto, tramite una pompa.
Non risulta che siano impiegate sostanze chimiche e/o altri additivi: le acque impiegate nell'impianto, perciò, non risultano essere contaminate da sostanze inquinanti.
Quando piove, peraltro, le lavorazioni vengono sospese, per ragioni tecniche e di sicurezza del personale
L’acqua utilizzata per l’umidificazione e il lavaggio ruote non dà concretamente luogo ad un “refluo” industriale: come dimostrato dal verbale dell’RP del 12 febbraio 2020, l’attività di cava della ricorrente, pur funzionando correttamente l’impianto di bagnatura del materiale in lavorazione, non ha prodotto di per sé alcun “refluo” tanto che RP « in merito alla problematica riguardante l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali del refluo prodotto nel piazzale produttivo della cava, ove sono presenti gli impianti di frantumazione e i cumuli di materiali selezionati in base alla pezzatura » ha dovuto attendere « l’esecuzione di accertamenti in congrue condizioni meteorologiche, tali cioè da permettere valutazioni più dettagliate in ordine alle modalità di formazione del predetto refluo ».
Ciò significa che l’umidificazione e il lavaggio ruote non provoca alcun refluo di per sé, poiché, ragionevolmente, l’acqua del lavaggio viene assorbita dal terreno non impermeabilizzato, mentre l’acqua utilizzata per la nebulizzazione, in parte viene ad essere comunque assorbita dal terreno, e, in parte, si limita a “posarsi” sul materiale inerte impedendo o diminuendo la polverosità. In altre parole l’acqua nebulizzata (che si rammenta è acqua di sorgente) non ruscella, ma viene interamente assorbita e/o evapora in aere.
Quanto precede spiega anche chiaramente il perché in sede di AUA del 2014 l’Amministrazione Provinciale non avesse sollevato questioni in ordine agli scarichi e tutte le prescrizioni imposte riguardassero le emissioni in atmosfera: l’attività di cava di per sé non produce acque reflue industriali.
Se così è allora vale l’insegnamento giurisprudenziale sopra ricordato, per cui le acque da dilavamento, in quanto acque meteoriche non mutano la loro natura in quanto vengono a contatto con materiali dell’attività di cava, tanto più che questa ha ad oggetto meri inerti.
Il fatto che dall’utilizzo dell’acqua di sorgente per l’umidificazione vengano a “liberarsi” dal materiale inerte estratto dei “solidi sospesi e altre sostanze naturalmente presenti nelle rocce”, come argomentato dall’Amministrazione resistente, non giustifica la valutazione effettuata da RP prima e dalla Città metropolitana dopo in termini di acque reflue industriali per le acque meteoriche che vengono a contatto con i suddetti inerti.
A ben vedere, l’utilizzo dell’acqua di sorgente per nebulizzare non assume rilievo perché non producendo di per sé alcun refluo non incide sugli effetti delle acque meteoriche: queste ultime, infatti, si caricano degli elementi in sospensione degli inerti non per effetto dell’acqua di nebulizzazione in conseguenza del loro contatto con gli inerti, e mediante il ruscellamento trasportano anche i solidi sospesi, venendo a determinarsi quella torbidezza conseguente anche al contatto con il terreno non impermeabilizzato del piazzale.
Lo stesso dicasi per l’acqua di lavaggio ruote.
Non è dirimente, poi, il fatto che RP, a seguito di un campionamento effettuato in data 2 settembre 2020, abbia riscontrato concentrazioni di Alluminio e Ferro in concentrazioni superiori ai limiti di tabella 3.
Premesso infatti, che valgono i principi affermati dalla giurisprudenza precedentemente richiamata, occorre anche sottolineare come RP si sia limitata ad assumere un campione presso lo scarico del pozzetto in calcestruzzo e materiale naturale di raccolta reflui che si trova a valle dell’impianto di cava, oltre il piazzale.
Non avendo RP effettuato dei sondaggi sul materiale inerte lavorato in cava, non vi sono certezze che le sostanze in questione non siano già naturalmente presenti nel terreno del piazzale: in tal senso, è ovvio che le acque meteoriche scorrendo sulla superficie del terreno si caricano delle sostanze che da cui lo stesso risulta composto.
Anche la Suprema Corte, (si veda Cass., sez. III, 13 aprile 2021, n. 30261), ha avuto modo di chiarire che "esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell'art. 74, comma I, lettera h), del dlgs n. 152 del 2006, e, pertanto, il loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all'art. 137 del dlgs n. 152 del 2006 (in tal senso, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 febbraio 2019, n. 626o; idem Sezione III penale, 22 gennaio 2015, n. 2832)».
Nel caso di specie l’atto della Città Metropolitana oggetto di impugnazione è stato adottato senza che sia stato accertato quanto precede.
Escluso, quindi, che si tratti, nel caso di specie, di acque reflue industriali, non può nemmeno qualificarsi come “scarico” di reflui industriali l’insieme delle opere realizzate dalla società ricorrente, cioè la canaletta, il pozzetto e la vasca di decantazione con recapito finale nel rio Tagin e attraverso lo stesso il torrente Varenna.
In particolare non può trovare applicazione la definizione di scarico di cui all’art. 74, comma 1, inteso come qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Piuttosto, nel caso di specie trova, applicazione l’art. 113 TUA, (recante acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) ai sensi del quale « 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione. 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee ».
Il riferimento alla competenza regionale, impone, con riguardo alla Regione LI, di richiamare quanto previsto dal regolamento n. 4 del 2009 recante la “ Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne ”, in attuazione dell’art. 9, comma 1, l.r. LI 28 ottobre 2008, n. 39.
Il regolamento disciplina: a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate; c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA); d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
Viene espressamente previsto che le acque meteoriche non disciplinate dal regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.
Per acque meteoriche da dilavamento si intende, ai sensi dell’art. 2, la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti, mentre le acque di prima pioggia, quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche. Invece, le acque di lavaggio sono le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica. Per evento meteorico si intende una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento. Infine, la superficie scolante è l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
La fattispecie in esame non sembra rientrare né nell’ipotesi sub a), scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; né nell’ipotesi sub c).
Per quanto riguarda le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate, l’art. 4 prevede che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, alla disciplina di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e ad eventuali trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali o, nell'ambito del demanio marittimo portuale, da regolamenti disposti dalle Autorità Portuali.
Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 1 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonchè la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia di cui al capo II. L’articolo 21 citato, dopo aver stabilito, al comma 1, che sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili, al comma 2 precisa che « I titolari degli scarichi di cui al comma 1 denunciano lo scarico alla Provincia che, in relazione alla natura dell'insediamento ed alle caratteristiche dello scarico stesso, comunica al titolare l'eventuale diversa qualifica ai fini dell'assoggettamento alla disciplina prevista nella presente legge per le acque nere ».
L’art. 7, invece, prevede, per quanto in questa sede di interesse, che «la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati: …. f) gli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006 ».
Ai sensi dell’art. 8 (Recapiti), le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate: a) in rete fognaria; b) in acque superficiali.
Infine, l’art. 9 precisa che « i titolari delle attività di cui all'articolo 7 predispongono un piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche. 2. Il Piano, redatto in conformità all'Allegato A al presente regolamento, contiene informazioni utili ad individuare le sorgenti ed i tipi d'inquinamento e gli accorgimenti per consentire che l'impatto ambientale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, indicando specificatamente i sistemi di trattamento previsti. 3. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al controllo degli scarichi ».
La regione LI, con la circolare 12 marzo 2021, ha condivisibilmente interpretato la normativa che precede nel senso di ritenere che l’attività di coltivazione di cava e, precisamente, l'attività limitata all'estrazione del materiale inerte e ai relativi processi di lavorazione, non è contemplata, in via generale, nell'ambito di applicazione del citato Regolamento regionale 4/2009 e, come tale, non è soggetta all'obbligo di dotarsi di un Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
Le acque meteoriche che interessano una cava ricadono quindi tra quelle non disciplinate ai sensi del comma 1 e 3 dell'articolo 113 e pertanto non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza della parte III del Digs. 152/2006.
Fanno eccezione i casi in cui nell'ambito dell'attività di cava sono svolte attività quali:
- Distribuzione di carburante;
- Attività di recupero di inerti in cava a cielo aperto così come disciplinate dalla DGR 671 del 26/07/2019 e comunque attività riconducibili al trattamento di rifiuti.
Le suddette attività ricadono, infatti, rispettivamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 comma 1 lettera b) ed e) del Regolamento regionale n. 4/2009.
Ne consegue che, limitatamente alle aree in cui si svolgono le attività come sopra indicate, i titolari sono tenuti alla predisposizione del Piano di Prevenzione e gestione previsto dal Regolamento regionale n. 4/2009 da sottoporre ad approvazione da parte della Autorità Competente.
La circolare precisa che la presenza di scarichi riconducibili al ciclo produttivo, quali ad esempio le acque di lavaggio dei materiali, impianto di lavaggio gomme, dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione allo scarico secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
D’altronde, nel caso di specie, se, da un lato, non risultano utilizzate nel sito “acque di lavaggio materiali”, il lavaggio gomme abbiamo visto che non dà luogo alla produzione di reflui idrici inseriti in specifici scarichi, perché gli stessi vengono direttamente assorbiti nel terreno.
Pertanto, nemmeno tale ipotesi non si attaglia al caso di specie.
Per contro, occorre rammentare che uno dei titoli autorizzatori dell’attività estrattiva di parte ricorrente è l'autorizzazione alla variante del programma di coltivazione rilasciata dalla Regione LI nel 2011.
Il decreto autorizzativo regionale, con riguardo alla “REGIMAZIONE DELLE ACQUE”, prevede che:
- tutto il versante interessato dagli interventi di coltivazione e di riporto (piazzale) verrà dotato di una rete di canalette, pozzetti e vasche di decantazione che permettano l'incanalamento delle acque di superficie verso i colatori naturali;
- sul piazzale, dove verrà abbancato il materiale in appoggio alla scarpata del gradone di quota m. 275, verrà depositato uno strato di materiale drenante che permetterà il deflusso delle acque di infiltrazione verso la cena letta posta ai piedi della scarpata in riporto;
Lo stesso decreto, nella parte dispositiva, prevede che:
- g) dovrà essere presentata specifica relazione, corredata da documentazione fotografica, che confermi l'effettuazione degli interventi, opere e strutture che, nel prosieguo dei lavori, verranno ricoperte dall'abbancamento dei materiali, con particolare riferimento alla rete di regimazione delle. acque di infiltrazione;
- i) dovranno essere rispettati i criteri generali e di buona pratica relativi alla salvaguardia idrogeologica del territorio previsti nelle norme di Piano di Bacino, con specifico riferimento alla regimazione delle acque superficie li ed ella stabilità dei riporti e degli scavi, ancorchè di carattere temporaneo: dovrà inoltre essere mantenuta in efficienza la programmata rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.).
In tal senso, la canaletta di regimazione con accedente griglia, pozzetto e recapito nel rio situata a valle del piazzale inferiore, in corrispondenza della sottostante viabilità, oggetto di contestazione da parte di PA, pur non essendo graficamente riprodotta nella planimetria del progetto approvato, sembra essere stata realizzata (onde evitare il ruscellamento delle acque meteoriche sulla sede stradale) in coerenza con le previsioni progettuali assentite in particolare dal decreto regionale che precede, senza apportare alcuna significativa variazione al progetto autorizzato.
Si rammenta che l’art. 5, comma 1, lett. l bis) definisce “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto” «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa».
Nel caso di specie non si rinviene alcun elemento tale da giustificare l’applicabilità di tale previsione.
Si conviene, pertanto, con quanto ritenuto anche dalla stessa Regione LI nella motivazione del decreto di archiviazione emesso nei confronti della società ricorrente nell’ambito del procedimento relativo al verbale di accertamento n. 45 del 2020, del 29 settembre 2020 redatto da RP in relazione alla violazione dell’art. 101, comma 1, TUA.
La regione, infatti, ha sottolineato che «La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento è contenuta nell'art. 113 del D.Lgs 152/2006, che demanda alle Regioni la disciplina di tali acque, stabilendo, tra l'altro, che le stesse disciplinino i casi in cui può essere richiesto che tali acque siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che recano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. A livello regionale in attuazione dell'art. 113 viene in considerazione il R.R. 4/2009, che non richiede alcuna autorizzazione, ma impone soltanto l'adozione di un piano di gestione e di prevenzione per talune attività tassativamente previste, perché ritenute particolarmente pericolose per l'ambiente. Ebbene, in tali attività non rientrano quelle di cava, a meno che non ricorra la fattispecie di cui all'art. 7 c. 1 lett. f) del suddetto regolamento, che nel caso oggetto del verbale di accertamento di che trattasi sicuramente non sussiste, dal momento che i superi rilevati non riguardano le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006. Ma anche laddove fossero stati rilevati tali superi, le acque meteoriche non sarebbero, comunque, da autorizzare, ma soltanto oggetto del piano di gestione e di prevenzione. I superi contestati riguardano sostanze che sono presenti naturalmente nelle rocce oggetto dell'attività estrattiva e non contengono contaminazione di sostanze inquinanti riferibili all'impresa, trattandosi di lavorazione in cui non vengono impiegate sostanze chimiche e/o altri additivi. La lavorazione, infatti, avviene impiegando acqua di sorgente nebulizzata e vaporizzata finalizzata all'umidificazione tesa all'abbattimento delle polveri nelle varie fasi delle lavorazioni e viene sospesa in caso di pioggia. Peraltro, il fatto che non occorra alcuna autorizzazione è ribadito anche dall'art. 1 del suddetto regolamento, che stabilisce che le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali ».
Ne consegue anche la non applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina contenuta nella Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006 sugli scarichi.
Pertanto, non sono ravvisabili nel caso di specie i presupposti che necessitano di addivenire ad una modifica sostanziale dell’AUA, così come motivata dalla Citta Metropolitana di Genova e prima ancora da RP.
Al più, possono residuare dei profili di dubbio in ordine alla necessità per la società ricorrente di presentare i documenti richiesti dal regolamento n. 4 del 2009 e sopra ricordati, non oggetto però del presente giudizio.
Da ciò ne deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato della Città Metropolitana di Genova, risultando sostanzialmente assorbite le contestazioni di parte ricorrente relative all’asserita violazione della normativa in materia di autotutela amministrativa ex l. n. 241 del 1990.
4. Conclusioni e spese.
Il ricorso, alla luce di quanto precede deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento prot. n. 46367 datato 5 novembre 2020 emesso dalla Città Metropolitana di Genova.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità e complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 46367, datato 5 novembre 2020, emesso dalla Città Metropolitana di Genova.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
DO IU ET, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
OL NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NI | DO IU ET |
IL SEGRETARIO