Articolo 3 della Legge 15 dicembre 2005, n. 277
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 gennaio 2006
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 gennaio 2006