Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 25.2.2025, ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 15196/2024 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito;
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Diddoro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Premuda n. 1/A;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare non dovuti gli importi Parte_1 pretesi per intervenuta decadenza e/o per illegittimità del procedimento;
con vittoria di spese di giudizio da attribuirsi all'Erario qualora l'opponente fosse ammesso al gratuito patrocinio;
PER L'INPS: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire con vittoria di spese;
in via subordinata, rigettare il ricorso nel merito, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.6.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9025774139 000, notificata il 28.5.2024, nella parte relativa ai seguenti avvisi di addebito:
1
• n. 37120220006989988000 per contributi I.V.S. anno 2022 pari a € 4.445,08, asseritamente notificato il 24 novembre 2022;
• n. 37120220023698957000 per contributi I.V.S. anno 2021 pari ad € 3.301,00, asseritamente notificato il 13 febbraio 2023.
Eccepiva la omessa notifica dei predetti avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, la decadenza dall'attività di riscossione e la conseguente illegittimità della procedura.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' per chiedere l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, rispetto all'intimazione di pagamento che non costituisce di per sé titolo esecutivo ed atto lesivo del patrimonio del debitore.
Sosteneva, in subordine, la infondatezza del ricorso, deducendo che gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza dell'opponente.
Concludeva per il rigetto nel merito, con vittoria delle spese.
In data 11.7.2024 il difensore del ricorrente depositava delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Alla prima udienza del 26.11.2024, acquisita la documentazione prodotta, in sede di libero interrogatorio, l'opponente dichiarava: “Disconosco come mie le firme apposte a mio nome in calce CP_ alle n. 3 ricevute depositate dall' rappresento che è mia intenzione proporre giudizio di querela di falso se ritenuta ammissibile da questo Tribunale”. Quindi la causa veniva rinviata autorizzando il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. In via preliminare, va affermato l'interesse ad agire in giudizio in capo all'opponente.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L.
17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
2 Tuttavia, a parere del giudicante, la novella non incide sulla diversa fattispecie in esame, atteso che l'opponente ha impugnato una intimazione di pagamento in cui sono richiamati avvisi di addebito di cui sostiene di aver avuto conoscenza per la prima volta.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_2
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto estintivo del credito
[...] per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. CP_ Dalla documentazione tempestivamente versata dall' risultano essere stati notificati a gli avvisi di addebito, a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di residenza (Via Parte_1
Filippo Maria Briganti n. 396 Napoli), e precisamente: il n. 371/2021/0008231761000, in data 13.1.2021; il n. 371/2022/0006989988000, in data 24.11.2022; il n. 371/2022/0023698957000, in data 13.2.2023.
Con riferimento a tali notifiche, l'ente creditore ha spedito una mera raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento;
non si tratta, cioè, di una notifica tramite ufficiale giudiziario che, a sua volta, si sarebbe avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi della legge n.
890/1982 (procedura, quest'ultima, che richiede l'utilizzazione della cartolina di ricevimento di colore verde Mod. 23-L).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che qualora l'ente impositore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi (anche solo di preavvisi) con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della legge n. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, bensì soltanto il regolamento postale (cfr. da ultimo Cass. n.1686/2023; conf. Cass. n. 2339/2021 nonché Cass. 8293/2018,Cass. n. 12083/2016,
Cass. n. 17598/2010).
Alla fattispecie, si deve, quindi, applicare il regolamento postale allegato al D.M. 1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale all'art. 20 stabilisce che per gli invii raccomandati
(…) “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”.
Il successivo art. 26, poi, prevede che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa regolamentare non prevede alcuna identificazione del consegnatario ma è sufficiente che risulti sbarrata la casella “familiare convivente”.
L'identificazione è, invece, richiesta solo dal Mod. 23 L (la cartolina verde) prevista per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario.
3 E', dunque, sufficiente, ai fini qui considerati, che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza
(cfr. Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 27479/2016), per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n.
1906/2008; conf. n. 25128/2013).
La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è, infatti, superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cfr. Cass. n. 15315/2014).
Negli avvisi di ricevimento in questione, dunque, non vi è alcuna attestazione avente fede privilegiata ex art. 2700 c.c. rilasciata dall'agente postale, da cui possa evincersi che il segno a penna apposto sulla riga “firma per esteso del ricevente” sia effettivamente la sottoscrizione del destinatario, odierno opponente, piuttosto che di qualsiasi altra persona rinvenuta presso il domicilio indicato.
In altri termini, l'attestazione dell'agente postale desumibile dall'avviso di ricevimento che potrebbe far fede sino a querela di falso, riguarderebbe, tutt'al più, unicamente la duplice circostanza CP_ che la raccomandata inviata dall' sia pervenuta presso il domicilio della parte;
e che il plico sia stato ritirato da una persona ivi rinvenuta rientrante nella cerchia di persone di cui al regolamento postale.
Pertanto, è irrilevante il generico disconoscimento delle firme apposte a nome dell'opponente in CP_ calce alle ricevute depositate dall' e la eventuale proposizione del giudizio di querela di falso preannunciato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni ed assorbita ogni ulteriore considerazione, il ricorso va rigettato.
4. La particolarità della controversia, la necessità di verificare nel corso del giudizio le contestate notifiche degli avvisi di addebito e la complessità della questione della ammissibilità della proposizione della querela di falso costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 25.2.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
4