Articolo 942 del Codice della navigazione
Articolo 941Articolo 943
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 942.
(Obbligo di assicurazione).

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

((L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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