Articolo 18 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
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4 giugno 1990
Art. 18. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall' articolo 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 . Entro tale termine il servizio antincendi sara' definitivamente assunto dagli enti concessionari o dai gestori.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 48/1989 (v. nelle note all'art. 1) e' il seguente: "1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 , relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga".
Entrata in vigore il 4 giugno 1990